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Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002
Codice D4S3
D.D. 3 maggio 2002, n. 272
Modificazione disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo del Consiglio Regionale in applicazione dellart. 10 del C.C.N.L. 12.2.2002 - area dirigenza - e dellart. 16-bis del C.C.N.L. 5.10.2001 - Area categorie
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Di modificare gli articoli 6 e 7 della disciplina delle trasferte, approvata con determinazione dirigenziale n. 28 del 25 gennaio 2001, come segue:
Art. 6
(Personale dirigenziale)
1. La misura dellindennità è stabilita in Euro 24,12 (lire 46.700) giornalieri; per le trasferte allestero la predetta indennità è incrementata dell80 per cento ed è, quindi, pari ad Euro 43,41 (lire 84.060 giornalieri).
2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta unindennità oraria pari a Euro 1,005 (lire 1.946) per linterno ed euro 1.809 (lire 3.502) per lestero.
3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, lindennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari ad Euro 7,24 (lire 14.010) giornalieri ed Euro 0.301 (lire 583) orari; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dellarrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte allestero non viene applicata alcuna riduzione.
Art. 7
(Personale non dirigenziale)
1. La misura dellindennità è stabilita in Euro 20,66 (lire 40.000) giornalieri, per le trasferte allestero al predetta indennità è incrementare dell80 per cento ed è, quindi, pari ad Euro 37,18 (lire 72.000) giornalieri.
2. Per ogni ora di trasferita (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta unindennità oraria pari ad Euro 0,852 (lire 1.650) per lintero e ad un ventiquattresimo dellindennità giornaliera per le trasferte allestero, pari ad Euro 1,549 lire 3000).
3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, lindennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari ad Euro 6,20 (lire 12.000) giornalieri ed Euro 0,256 (L. 495) orari; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dellarrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte allestero non viene applicata alcuna riduzione.
Il Direttore regionale
Luciano Conterno