Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2002
Legge regionale 10 giugno 2002, n. 15.
Partecipazione della Regione Piemonte alla ristrutturazione degli enti di formazione professionale e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alle Province.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ristrutturazione enti di formazione)
1. La Regione Piemonte interviene a sostegno dei progetti di ristrutturazione degli enti di formazione.
2. Lintervento è finalizzato a rimuovere le criticità degli enti dovute ad esuberi di personale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Art. 2.
(Trasferimento di funzioni alle Province)
1. Per lattuazione del processo di attribuzione alle Province delle funzioni in materia di formazione professionale previsto dallarticolo 77 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), gli enti di formazione che, sulla base di apposite convenzioni, hanno alla data del 15 ottobre 2001 distaccato proprio personale presso le Province e/o presso la Regione possono prevedere nei progetti di ristrutturazione che tale personale sia utilizzato dalla Regione mediante assegnazione alle Province, previo superamento del concorso previsto allarticolo 3.
Art. 3.
(Assegnazione del personale alle Province)
1. La Regione Piemonte previa equiparazione delle qualifiche possedute dal personale con quelle del personale regionale, in base alla tabella A allegata alla presente legge, bandisce appositi concorsi riservati al personale di cui allarticolo 2. Il personale che a seguito delle procedure concorsuali sia risultato vincitore e assegnato alle Province ove prestava servizio alla data del 15 ottobre 2001 e da queste inquadrato nei rispettivi ruoli organici, previamente adeguati. Linquadramento avviene con la salvaguardia del trattamento economico in godimento alla data del 15 ottobre 2001, anche attraverso leventuale attribuzione di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dallapplicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - Enti locali. Il personale che alla predetta data operava presso la Regione Piemonte e assegnato alla Provincia di Torino.
2. Alla stipula dei contratti di lavoro provvedono direttamente le Province destinatarie del personale.
Art. 4.
(Utilizzo delle risorse)
1. La somma di cui allarticolo 5, comma 1, viene annualmente ripartita fra le Province a titolo di sostegno per lattuazione del trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale e per la corresponsione dei trattamenti economici del personale assegnato ai sensi dellarticolo 3.
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari, previsti in euro 2.066.000,00 aggiuntivi a quelli previsti dallarticolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dal decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 30 maggio 2001, si provvede, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2002 mediante riduzione della dotazione finanziaria dellUPB S1071 Gabinetto Presidenza della Giunta - Funzioni conferite agli Enti locali - Titolo I - Spese correnti.
2. Per gli anni 2003 e 2004 si provvede con le rispettive dotazioni finanziarie dellUPB S1071 del bilancio pluriennale 2002-2004.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 giugno 2002
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF)