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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 46-5662
Recepimento dellaccordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione al profilo delloperatore socio-sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario
A relazione degli Assessori Cotto, DAmbrosio:
Premesso che:
- fin dal 1984 la Regione ha definito il profilo professionale e i requisiti di formazione dellassistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- con D.C.R. del 31 luglio 1995, n. 17-13219 il profilo professionale e i requisiti di formazione dellassistente domiciliare e dei servizi tutelari sono stati aggiornati;
- ai sensi della suddetta D.C.R. lADEST è un operatore il quale, attraverso una specifica preparazione professionale di tipo teorico pratico, fornisce prestazioni sostitutive delle cure familiari attraverso attività integrate di aiuto domestico, di assistenza diretta alla persona, di aiuto nella vita di relazione, di prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione, qualora esse siano complementari alle attività socio - assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare;
- in esito alla frequenza ai relativi corsi di formazione, autorizzati dalla Direzione regionale Politiche Sociali, veniva rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi della L. 845/78;
- lart. 42 della L.R. 62 del 13/4/1995 Norme per lesercizio delle funzioni socio-assistenziali ha previsto lobbligo del possesso della qualifica di ADEST per lo svolgimento delle relative funzioni allinterno dei servizi socio - assistenziali;
- ai sensi dellart. 34 della citata L.R. 62/95 le funzioni relative allorganizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, fra cui i corsi per ADEST, sono delegate ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali individuati dallart. 13 della stessa L.R. 62/95;
- con lart 40, comma 3 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (contratto comparto sanitario) è stato istituito il profilo professionale di operatore tecnico addetto allassistenza (O.T.A.), quale operatore che svolge la propria attività, sotto la diretta responsabilità del capo sala o dellinfermiere professionale responsabile, nei seguenti campi:
* attività alberghiere;
* pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per lassistenza al malato;
* collaborazione con linfermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato;
- con Decreto 26 luglio 1991, n. 295 il Ministero della Sanità ha regolamentato i relativi corsi di formazione, in esito ai quali veniva rilasciato il relativo attestato di qualifica;
- tali corsi venivano autorizzati dalla Direzione regionale Controllo delle attività sanitarie e attuati dalle AA.SS.RR.;
vsto il Decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale con il quale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata, sono stati individuati la figura, il profilo professionale e lordinamento didattico dei corsi di formazione delloperatore socio - sanitario (O.S.S.);
considerato che loperatore socio - sanitario è individuato come loperatore che, a seguito dellattestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
* soddisfare i bisogni primari della persona, nellambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
* favorire il benessere e lautonomia dellutente;
preso atto che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato sancito, in data 22/2/2001, un accordo sulla base del quale il profilo e il percorso formativo dellO.S.S. sono disciplinati in conformità al citato D.M. del 18/2/2000 (G.U. n. 91 del 19/04/01);
considerato, pertanto, che tale figura, che dovrà possedere competenze integrate sociali e sanitarie, è destinata a sostituire le precedenti figure di ADEST e OTA, come da tempo auspicato da parte delle Regioni;
preso atto, inoltre, che con D.G.R. n. 84 - 3801 del 6/8/2001 è stato istituito un gruppo di lavoro in cui sono rappresentati tutti i diversi soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla suddetta problematica, con lobiettivo di mettere a punto una proposta formativa relativa alla nuova figura professionale, in modo da consentire quanto prima lavvio dei relativi corsi di formazione, sia per quanto riguarda i corsi di base, sia per quanto riguarda la formazione integrativa rivolta agli operatori già qualificati;
visto che il suddetto gruppo di lavoro ha prodotto una proposta di linee di indirizzo sulla formazione di base dellO.S.S., nonché sulla formazione integrativa destinata agli operatori in possesso di titoli e servizi pregressi;
visti i protocolli dintesa tra la Regione Piemonte - Assessorati regionali Sanità e Politiche Sociali e Organizzazioni Sindacali di categoria FP-C.G.I.L., C.I.S.L. F.P.S., U.I.L. F.P.L, e Federazione Sindacati Indipendenti sul percorso formativo della nuova figura professionale di O.S.S., firmati in data 21/03/02;
ritenuto inoltre opportuno trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consigliare;
tutto ciò premesso,
vista la L. 845/78;
vista la L.R. 62/95;
visto lart. 20 della L.R. 63/95;
visto il Decreto 26 luglio 1991, n. 295;
visto il Decreto del 18 febbraio 2000;
visto il provvedimento della Conferenza permanente del 22/2/2001;
vista la L.R. 51/97;
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,
delibera
1. di recepire la disciplina provvisoria relativa alla figura, al profilo e allordinamento didattico delloperatore socio - sanitario di cui allaccordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22/2/2001;
2. di approvare gli allegati A) e B), che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti rispettivamente le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario e la descrizione del profilo professionale;
3. di provvedere con atto successivo ad approvare lo schema tipo di convenzione tra i soggetti titolari della formazione, come individuati nel citato allegato A) sotto la voce gestione del corso, nonché un apposito modello di atto costitutivo di associazione temporanea di scopo (ATS);
4. di provvedere con atto successivo ad approvare i moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario per operatori in possesso di titoli e servizi pregressi;
5. di stabilire che, a partire dallanno 2002, saranno autorizzati esclusivamente corsi di formazione per Operatore socio - sanitario, mentre saranno portati a compimento i corsi per ADEST e per OTA autorizzati fino al 2001, secondo la normativa precedente (D.C.R. del 31 luglio 1995, n. 17-13219 per lADEST, Decreto Ministero della Sanità 26 luglio 1991, n. 295 per lOTA);
6. di stabilire che la programmazione dei corsi di formazione sarà annualmente concordata tra le Direzioni regionali competenti, sulla base dellanalisi del fabbisogno dei comparti sanitario e sociale;
7. di stabilire che eventuali ulteriori aspetti organizzativi relativi allattivazione dei corsi per operatore socio - sanitario saranno definiti con atti successivi assunti dai dirigenti competenti, di concerto fra le Direzioni regionali Politiche Sociali, Controllo delle attività sanitarie e Formazione professionale - Lavoro.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Commissione Consigliare.
(omissis)