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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 38-5949

L.R. 18/94, artt. 14 e 19 - Criteri per l’assegnazione di contributi alle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell’albo

A relazione dell’Assessore Ferrero

La L.R. n. 18/94 “ Norme di attuazione della legge 8.11.1991 - Disciplina delle cooperative sociali-”, modificata e integrata con L.R. n. 76/96, al titolo IV, artt. 14 e 19, prevede due forme di contributi per le cooperative della sezione B dell’albo regionale (cooperative che inseriscono al lavoro persone svantaggiate nella percentuale minima del 30% degli occupati). L’art.1 “Finalità”, della medesima legge indica, insieme al reinserimento sociale, l’autonomia economica dei lavoratori persone svantaggiate quale obiettivo da perseguirsi da parte delle cooperative interessate.

Con L.R. n. 44/00 m. e i. con L.R. n.5/01, art. 115, sono state delegate alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi su indicati. Al fine di assicurare l’adozione di modalità di valutazione omogenee sul territorio e offrire pari opportunità alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo di cui all’art.2 della L.R. n. 18/94, si rende necessario indicare nel presente provvedimento ulteriori criteri, ad integrazione di quanto già previsto dalla normativa regionale per l’assegnazione dei detti contributi.

L’art. 14 consente l’assegnazione di contributi alle cooperative sociali di tipo B, per l’attuazione di progetti di sviluppo e di attività biennali che prevedano l’assunzione a tempo pieno di almeno una persona svantaggiata, così come definita all’articolo 4 della legge n. 381/91. Ai sensi dell’art.14 il contributo è concesso nella misura dell’ 80% della spesa ammissibile e documentabile, fino ad un massimo di £. 50.000.000 per ciascun progetto.

A precisazione di quanto indicato all’art. 14, comma 3, si propone che siano anche considerate ammissibili le spese per l’acquisizione di apparecchiature e programmi informatici nonché quelle di predisposizione del progetto stesso conformemente a quanto già stabilito dalla Giunta regionale con precedenti provvedimenti di analogo contenuto. Infatti l’ammissibilità a contribuzione degli oneri sottesi all’acquisizione di apparecchiature e programmi informatici non costituisce individuazione di ulteriori investimenti finanziabili, rispetto all’elencazione di cui al citato art. 14, bensì semplice esplicitazione ed interpretazione dei medesimi, dal momento che la predetta casistica è individuabile nella categoria degli investimenti per attrezzature, la quale è ammessa a contributo.

A seguito della legge 3 aprile 2001 n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, si precisa che, per “inserimento a tempo pieno al lavoro di almeno una persona svantaggiata”, é da intendersi o l’assunzione in qualità di dipendente o l’ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato. In caso di operai agricoli, l’obiettivo si intende raggiunto anche con l’assunzione a tempo determinato, purché si realizzino le condizioni previste dai contratti di categoria che consentano ai lavoratori di percepire la disoccupazione speciale agricola e la continuità del rapporto di lavoro sia confermata dal mantenimento del medesimo numero di matricola.

Al fine di considerare conseguito l’obiettivo occupazionale definito dalla legge, salvo documentate impossibilità sopraggiunte per cause non imputabili alla cooperativa, i lavoratori neo assunti debbono essere effettivamente impegnati in modo continuativo nell’attività lavorativa e, possibilmente, inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto ai contratti di categoria e/o delle cooperative sociali nei loro diversi aspetti ( retributivi, previdenziali, assicurativi, regolamentari, etc.).

Considerato che negli ultimi tre anni per far fronte alle numerose richieste, si è proceduto ad un ridimensionamento del tetto massimo del contributo ammissibile, si propone di definire che lo stesso non possa comunque superare la cifra di ? 21.000 (ventunmila).

In caso di selezione, fra progetti ugualmente ammissibili, si individuano i seguenti criteri di priorità, considerati a scalare:

- che i progetti siano presentati da cooperative che non abbiano ancora usufruito dei benefici di cui all’art. 14;

- che le cooperative abbiano già effettuato parte o tutti gli investimenti e/o le assunzioni previsti dal progetto di sviluppo entro la data del 30 giugno dell’anno di presentazione della domanda;

- la maggiore remunerazione del lavoro delle persone svantaggiate;

- la stabilità economica della cooperativa e lo sviluppo di impresa.

Poiché con D.G.R. n. 20-2784 del 17.04.01, per facilitare l’accesso al credito alle cooperative sociali è stato innalzato al 70% del finanziamento complessivo l’intervento regionale concesso a tasso zero senza la richiesta di garanzie, si stabilisce che il contributo di cui all’art. 14 della L.R. n. 18/94 non possa essere concesso per più di tre volte alla medesima cooperativa a meno che la stessa abbia un fatturato costituito dal un portafoglio clienti privati pari o superiore al 50% del fatturato totale, riscontrabile dal bilancio dell’ultimo esercizio economico. In deroga a detto criterio, è possibile finanziare il piano di investimenti presentato da una cooperativa che abbia già ottenuto tale contributo tre volte, solo qualora tutte le altre richieste finanziabili siano state accolte e vi siano ancora, in capo alle singole Province, risorse per gli interventi di cui trattasi.

Al fine di poter valutare la stabilità economica della cooperativa ed il possibile sviluppo di impresa, possono presentare domanda di contributi le cooperative iscritte da almeno sei mesi dalla data di scadenza del bando, mentre, dato il carattere biennale del progetto di sviluppo, non possono presentare domanda le cooperative che abbiano già ottenuto il contributo nell’anno precedente.

L’art. 19, della L.R. 18/94 “Interventi regionali per l’inserimento e la continuità lavorativa delle persone svantaggiate” consente l’assegnazione di contributi, corrispondenti al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per quei lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che si trovino nelle condizioni indicate nello stesso articolo. I criteri per l’assegnazione del contributo sono già definiti dalla legge.

Le istanze, redatte secondo gli appositi moduli predisposti dalle Amministrazioni provinciali, debbono essere inoltrate entro e non oltre il giorno 31 luglio di ogni anno. Con propri provvedimenti, le Province potranno assumere indicazioni diverse a partire dall’anno 2003.

Ciò stante;

Vista la legge n. 381/91;

Viste le LL.RR. nn. 18/94, 76/96; 27/94; 62/95 e 51/97;

Vista la L.R. n.44 modificata e integrata con L.R. n. 5/01;

Sentite la Conferenza regionale della cooperazione sociale in data 15.03.02 e la competente Commissione consiliare in data 22.04.02, la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forma di legge:

delibera

* di approvare i criteri di assegnazione e di priorità, per la concessione dei contributi, per la realizzazione di progetti di sviluppo di cui all’art. 14, di seguito indicati:

* a precisazione ed integrazione di quanto indicato all’art. 14, sono considerate, altresì, ammissibili le spese per l’acquisizione di apparecchiature e programmi informatici nonché quelle di predisposizione del progetto;

* per “inserimento a tempo pieno al lavoro di almeno una persona svantaggiata”, é da intendersi o l’assunzione in qualità di dipendente o l’ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato. In caso di operai agricoli, l’obiettivo si intende raggiunto anche con l’assunzione a tempo determinato, purché si realizzino le condizioni previste dai contratti di categoria che consentano ai lavoratori di percepire la disoccupazione speciale agricola e la continuità del rapporto di lavoro sia confermata dal mantenimento del medesimo numero di matricola.

* obiettivi occupazionali: salvo documentate impossibilità sopraggiunte per cause non imputabili alla cooperativa, i lavoratori neo assunti debbono essere effettivamente impegnati in modo continuativo nell’attività lavorativa e, possibilmente, inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto ai contratti di categoria e/o delle cooperative sociali nei loro diversi aspetti ( retributivi, previdenziali, assicurativi, regolamentari, etc.).

* il tetto massimo del contributo ammissibile non può superare la cifra di ? 21.000 (ventunmila);

* Criteri di priorità: in caso di selezione, fra progetti ugualmente ammissibili, si applicano i seguenti criteri di priorità, considerati a scalare:

- che i progetti siano presentati da cooperative che non abbiano ancora usufruito dei benefici di cui all’art. 14;

- che le cooperative abbiano già effettuato parte o tutti gli investimenti e/o le assunzioni, previsti dal progetto di sviluppo, entro la data del 30 giugno dell’anno di presentazione della domanda;

-la maggiore remunerazione del lavoro delle persone svantaggiate;

-la stabilità economica della cooperativa e lo sviluppo di impresa.

* il contributo non é concesso per più di tre volte alla medesima cooperativa a meno che la stessa abbia un fatturato costituito dal un portafoglio clienti privati pari o superiore al 50% del fatturato totale, riscontrabile dal bilancio dell’ultimo esercizio economico. In deroga a detto criterio, è possibile finanziare il piano di investimenti presentato da una cooperativa che abbia già ottenuto tale contributo tre volte, solo qualora tutte le altre richieste finanziabili siano state accolte e vi siano ancora, in capo alle singole Province, risorse per gli interventi di cui trattasi;

* possono presentare domanda di contributi le cooperative iscritte da almeno sei mesi dalla data di scadenza del bando, mentre, non possono presentare domanda le cooperative che abbiano già ottenuto il contributo nell’anno immediatamente precedente.

* Le somme assegnate, ai sensi degli articoli 14 e 19 della L.R. n. 18/94 saranno liquidate in due rate, di cui la prima, corrispondente al 50% contestualmente al provvedimento di concessione e la seconda, a saldo, previa produzione e verifica degli atti attestanti le spese sostenute e l’avvenuta assunzione dei lavoratori svantaggiati, secondo le vigenti normative;

* Le domande di contributo, ai sensi degli artt. 14 e 19, dovranno essere inoltrate entro il giorno 31 luglio. Le Province con propri provvedimenti potranno definire termini diversi a partire dall’anno 2003;

* Le modalità di presentazione delle domande nonché le relative procedure di esame sono stabilite con provvedimento provinciale, con il quale viene altresì approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di contributo;

* Il presente provvedimento sostituisce la D.G.R. n. 28-27044 del 12.04.1999 di analogo contenuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)