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Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 37-5948
Approvazione Statuto per lorganizzazione ed il funzionamento della Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dellart. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30
A relazione dellAssessore Ferrero
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LAja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
visto che, ai sensi del comma 4 dell art. 8, della legge regionale 16 novembre 2001 n. 30, con Statuto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, devono essere emanate norme riguardanti lorganizzazione dellAgenzia per le adozioni internazionali, in particolare per quanto concerne il contingente del personale e le relative qualifiche e che devono essere disciplinate anche le procedure per ottenere lautorizzazione, e ogni altra modalità operativa relativa allattività che deve svolgere lAgenzia in qualità di ente autorizzato di cui allart. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dallart. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476;
considerato che la Giunta regionale, nellambito delle proprie funzioni, deve, ai fini dellattuazione della legge regionale n. 30/2001, approvare lo Statuto parte integrante della presente deliberazione, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della legge stessa, nonché attivare le procedure per la nomina del Collegio dei revisori dei Conti e nominare il direttore generale dellAgenzia;
considerato che la Giunta regionale intende assumere, con propria deliberazione, gli atti di indirizzo e coordinamento per la realizzazione delle finalità di cui allart. 1, comma 2, della legge regionale n. 30/2001, cui deve conformarsi lattività dellAgenzia per lattuazione dei programmi e dei relativi interventi ed in particolare:
a) gli atti e i provvedimenti amministrativi relativi ai progetti di cooperazione di cui allart. 2 comma 2 lettera a) della legge regionale che lamministrazione regionale intende realizzare, relativi ai Paesi stranieri o alle aree geografiche nei quali lente intende agire per svolgere le attività di cui allart. 31 comma 3 della legge sulladozione;
b) gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui allart. 5 della legge regionale, relativi alla definizione del contributo a carico delle coppie aspiranti alladozione internazionale che conferiscono lincarico allAgenzia regionale per le adozioni internazionali, e quello relativo alle spese per ciascun paese di operatività dellAgenzia, sentito il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui allart. 3 della legge regionale ed informata la competente Commissione consiliare;
considerato che la Giunta regionale intende adottare i provvedimenti ed ogni altro atto necessario per garantire il funzionamento dellAgenzia su proposta dellAssessore competente in materia di Politiche Sociali, sentito il parere della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui allart. 3 della legge regionale;
tutto ciò premesso;
vista legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 con la legge 28 marzo 2001, n. 149;
vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LAja il 29 maggio 1993;
vista la legge regionale 16 novembre 2001 n. 30;
sentito in data 22 aprile 2002 il parere favorevole della IV Commissione consiliare ai sensi dellart. 4 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 30;
a voti unanimi, la Giunta regionale,
delibera
- di approvare lo Statuto per lorganizzazione ed il funzionamento della Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dellart. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30, di cui allAllegato A, parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
(omissis)
Allegato A
Statuto per lorganizzazione ed il funzionamento della Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dellart. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30"
Art. 1
Definizioni
1. Il presente Statuto, ai sensi dellart.4 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 30, disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dell Agenzia per le adozioni internazionali, servizio pubblico regionale di cui allart. 39 bis comma 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica della Convenzione de LAja, e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 492, nonché le modalità per la richiesta dellautorizzazione di cui allart. 38 ter della medesima legge.
2. LAgenzia regionale per le adozioni internazionali, ente ausiliario della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ha sede legale a Torino.
3. Il Direttore generale adotta il logo dellente con la dicitura Agenzia regionale per le adozioni internazionali.
4. Ai fini del presente statuto si applicano le definizioni elencate nella legge 31 dicembre 1998, n. 476, e si intende, altresì:
a) per legge sulladozione, la legge 4 maggio 1983, n. 184 quale modificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 e della legge 28 marzo 2001, n. 149;
b) per Convenzione la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a LAja il 29 maggio 1993;
c) per legge regionale la legge regionale 16 novembre 2001 n. 30;
d) per Statuto il presente statuto emanato ai sensi dellart. 8 della legge regionale;
e) per Agenzia lAgenzia regionale per le adozioni internazionali;
f) per direttore il direttore generale dellAgenzia di cui allart. 4 della legge regionale;
g) per enti autorizzati, gli enti di cui allart. 39 ter della legge sulle adozioni e i servizi per ladozione internazionale istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui allart. 39-bis, comma 2 della stessa legge, che svolgono lincarico di curare le pratiche inerenti alladozione internazionale di cui allart. 31 della legge predetta;
h) per servizi, i servizi socio-assistenziali e sanitari della regione.
Art. 2
Rapporti tra Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari
e Agenzia
1. La Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui allart. 3 della legge regionale formula proposte ed esprime pareri per contribuire alla realizzazione delle finalità della legge regionale, ed in particolare sugli atti che deve assumere la Giunta regionale.
2. La Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari in particolare formula proposte sul piano di attività e di spesa predisposto annualmente dal direttore dellAgenzia per le adozioni internazionali ed esprime un parere alla Giunta regionale in attuazione dellart. 10 del presente Statuto.
Art. 3
Funzioni e compiti della Agenzia
1. Ladozione di minori stranieri si svolge secondo le direttive e i principi dettati dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale firmata a LAja il 29 maggio 1993 per affermare:
a) il diritto del minore straniero a vivere nella propria famiglia dorigine e, in via principale, ad essere adottato nel suo Paese;
b) il carattere residuale delladozione internazionale e leffettivo stato di abbandono del minore quale presupposto necessario per poter procedere alla sua adozione.
2. LAgenzia regionale per le adozioni internazionali svolge le funzioni di cui allart. 4 comma 1 della legge regionale nel rispetto dei principi della Convenzione richiamati al comma 1 del presente articolo, della legge delladozione e della legge regionale, secondo gli obiettivi, i programmi e le priorità individuate dalla Giunta regionale.
3. LAgenzia nella propria attività si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti conformemente alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, adoperandosi nello svolgimento della funzione di ente autorizzato per prevenire ed impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione e della legge sulladozione.
4. LAgenzia realizza progetti di cooperazione a favore di minori di altri Stati direttamente, o in convenzione con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo delladozione internazionale e della protezione dei minori, in attuazione del programma di attività presentato e approvato dalla Giunta regionale, dintesa con la direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale.
5. LAgenzia organizza, secondo il programma di attività approvato, direttamente e/o in collaborazione con i servizi e con gli altri enti autorizzati ad operare in Piemonte dalla Commissione, le attività di informazione e formazione per le coppie aspiranti alladozione.
Art. 4
Il direttore generale
1. Il direttore, nominato ai sensi dellart. 4, comma 4, della legge regionale, e scelto tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia di adozioni internazionali e con idonee qualità morali, secondo la previsione dellart. 39 ter comma 1 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione de LAja, nonché con competenze in materia di politiche sociali, in possesso del diploma di laurea e con esperienza non inferiore a cinque anni maturata in categorie o qualifiche per laccesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, in enti o strutture sociali pubbliche o private.
2. Lincarico dura cinque anni, e rinnovabile ed e disciplinato da apposito contratto di diritto privato, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto di lavoro a tempo pieno e a carattere di esclusività;
b) trattamento economico determinato nella misura massima prevista per i dirigenti regionali del comparto, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Al direttore, nel caso sia dirigente o funzionario regionale, si applicano, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dellanzianità di servizio, le determinazioni assunte dallamministrazione regionale nel recepimento delle disposizioni contenute nellart. 19, comma 6, D.lgs. 30.03.2001 n. 165.
4. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonché in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.
5. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 2.
6. Il direttore e responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dellAgenzia, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia. Il direttore provvede in particolare:
a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilità;
b) alla gestione del patrimonio e del personale dellAgenzia;
c) alla verifica ed allassicurazione dei livelli di qualità del servizio;
d) alla redazione di una relazione annuale sullattività svolta e sui risultati conseguiti dallAgenzia da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per linformazione periodica della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente;
e) alla stipulazione di contratti e di convenzioni nellambito delle indicazioni della Giunta regionale nonché alla liquidazione di ogni pagamento di prestazioni relative allattività dellAgenzia anche allestero;
f) alla richiesta di autorizzazione al funzionamento dellAgenzia in qualità di ente autorizzato alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) alla predisposizione del piano di attività di spesa;
h) alla regolamentazione degli accessi agli atti.
7. Il direttore inoltre coordina lorganizzazione della struttura ed in particolare:
a) garantisce la speditezza della azione amministrativa, evitando la frammentazione di procedure;
b) organizza la struttura secondo criteri di flessibilità per consentire lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dellAgenzia;
c) promuove riunioni del personale ai fini di una reciproca informativa circa il lavoro svolto;
d) decide la distribuzione del personale fra le aree in relazione alle esigenze;
e) assicura il servizio di traduzioni dei documenti provenienti dallestero;
f) assicura la gestione delle attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione indicate dalla Giunta regionale;
g) assicura le attività di informazione e formazione alle coppie aspiranti alladozione in collaborazione con i servizi territoriali previste dallart. 29 bis comma 4 lettere a) e b);
h) assicura lo svolgimento di tutte le attività previste per gli enti autorizzati dallart. 31 della legge nazionale per le coppie che conferiscono lincarico.
Art. 5
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti di cui allart. 4 comma 3 della legge, e composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39/95 ed in possesso dei requisiti di compatibilità stabiliti dallart. 2399 del codice civile.
2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dallart. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa allabilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
3. Il collegio dei revisori e convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta i revisori eleggono al loro interno il presidente del collegio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.
4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza dei suoi tre membri.
Art. 6
Compiti del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dellAgenzia, valutandone la conformità dellazione e dei risultati alle norme che disciplinano lattività dellAgenzia ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. In particolare il collegio:
a) verifica, ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilità residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonché con le disponibilità di cassa; controlla landamento finanziario dellAgenzia;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione annuale;
c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilità vigenti;
d) vigila sugli atti già efficaci, esprimendosi sulla loro regolarità amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;
e) esprime pareri preventivi sullattività dellAgenzia in materia di bilancio e di spesa.
3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale secondo le prestazioni e le tariffe dellAlbo dei revisori. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dellincarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
5. I componenti del Collegio, compresi i supplenti, hanno diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili allesercizio del proprio mandato: gli stessi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici dellAgenzia e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.
6. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
Art. 7
Struttura e organizzazione dellAgenzia
1. LAgenzia articola le proprie funzioni in aree di attività cui e preposto un responsabile scelto dal direttore fra dipendenti, in possesso del diploma di laurea e con esperienza nella materia.
Le aree di attività, che non possono essere superiori a due, vengono individuate e definite dal direttore e possono essere rideterminate per materia in base allevoluzione del quadro di riferimento dellAgenzia.
2. La decisione sullattivazione delle aree di attività dellAgenzia e demandata al primo piano di attività e di spesa di cui allart. 13 del presente statuto e trova rispondenza nei contenuti dello stesso.
3. In caso di assenza o impedimento il direttore individua uno dei responsabili di area cui affidare le funzioni di vicario, fermo restando che lo svolgimento di funzioni di direttore non dà diritto a compenso aggiuntivo.
Art. 8
Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale
1. LAgenzia, oltre che dal direttore dellAgenzia per le adozioni internazionali che lo dirige, è composta da personale con specifica competenza del settore sociale, giuridico e psicologico, come previsto dallart. 39 ter della legge n. 476/98, e con buona conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo la seguente pianta organica:
- 4 posti qualifica funzionale D;
- 3 posti qualifica funzionale C.
2. LAgenzia può avvalersi, tramite listituto della mobilità, di personale di amministrazioni pubbliche dei comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità, e di personale assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato mediante selezione pubblica.
3. Il personale in servizio presso lAgenzia, mediante listituto della mobilità, mantiene la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento presso lente di provenienza, ad esclusione delle componenti variabili il cui ammontare potrà essere ridefinito dal direttore dellAgenzia in relazione alle responsabilità attribuite ed al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati.
4. LAgenzia può avvalersi inoltre di consulenti, con incarico annuale rinnovabile, in particolare per le attività di informazione, formazione, di sostegno alle coppie, di rapporti con gli Stati esteri, di ricerca e studio delle problematiche sulle adozioni internazionali.
5. Il direttore può autorizzare linvio di proprio personale in missione in Italia e allestero per lespletamento dei compiti di istituto, ed in particolare per la partecipazione del personale ed eventualmente dei consulenti di cui al comma 3 del presente articolo, ad incontri nazionali ed internazionali o per la definizione di progetti con altri soggetti negli Stati stranieri.
Art. 9
Adempimenti e modalità operative dellAgenzia
1. LAgenzia in attuazione dellart. 31 della legge sulladozione deve fornire alla coppia la preparazione preventiva, seguire le procedure in Italia e allestero, svolgere funzione di sostegno e di appoggio al minore straniero e alla coppia. Per eseguire tali adempimenti:
a) svolge le pratiche di adozione allestero;
b) raccoglie la proposta di abbinamento emessa dallAutorità straniera;
c) trasferisce tutte le informazioni del minore e la proposta di abbinamento alla coppia ricevendone leventuale consenso;
d) concorda con lAutorità straniera sullopportunità di procedere alladozione;
e) informa il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi della decisione di affidamento dellAutorità straniera, trasmettendo tutta la documentazione relativa al procedimento e relativa al minore straniero;
f) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi adottanti, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e i dati necessari per ottenere gli sgravi fiscali ex art. 39 quater;
g) vigila sulle modalità di trasferimento del minore adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti;
h) su richiesta della coppia collabora con i servizi allattività di sostegno fino al trasferimento del minore;
i) svolge le relazioni richieste dagli Stati dorigine del minore adottato.
2. LAgenzia:
a) tiene un protocollo delle domande di adozione internazionale ricevute;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi;
c) trasmette alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia e del bambino proposti per ladozione, e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;
d) comunica alla Commissione ogni variazione dei propri dati e di quelli dei propri rappresentanti allestero e della propria attività;
e) presenta ogni anno alla Commissione una relazione approvata dalla Giunta contenente lesposizione e i dati sulla propria attività, i costi e le spese richiesti per i procedimenti di adozione e per altra attività dellente e il bilancio consuntivo;
f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni allestero;
g) partecipa agli incontri convocati dalla Commissione e fornisce la documentazione eventualmente richiesta;
h) segnala al Tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive alladozione.
3. Il personale dellAgenzia nel rispetto della legge sulla privacy mantiene la riservatezza sul contenuto del registro delle domande di adozione internazionale e su documentazione, informazioni o notizie di cui è in possesso relative a fatti e vicende personali.
4. LAgenzia per le adozioni internazionali raccoglie, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati delle coppie e dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui cura lingresso a scopo di adozione internazionale ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali, nel rispetto della normativa vigente. Laccesso agli atti e ai documenti è regolato dal Direttore dellAgenzia regionale per le adozioni internazionali in conformità alla legge 476/98 e regolamento di attuazione e alla legge 31 dicembre 1996 n. 675.
Art. 10
Piano di attività e di spesa e norme di contabilità
1. Il direttore generale, entro il 31 luglio, predispone il piano di attività e di spesa per lanno successivo, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per le adozioni e degli affidamenti familiari di cui allart. 3 della legge regionale.
2. In sede di prima applicazione della legge regionale, il direttore generale predispone un regolamento per la contabilità dellAgenzia entro sessanta giorni dallinsediamento ed il piano di attività e di spesa di cui al comma 1, entro centoventi giorni dallinsediamento.
3. Lesercizio finanziario dellAgenzia coincide con lanno solare.
4. LAgenzia ha un patrimonio e un bilancio propri; si applicano allAgenzia le norme di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte di cui alla legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 11
Controllo e vigilanza
1. Il direttore invia una relazione sullattività svolta alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta, sentito il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari, una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.
Art. 12
Norme transitorie
1. Il direttore è incaricato di presentare alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta di autorizzazione e di iscrizione allAlbo di cui allart. 39 della legge sulladozione, entro sei mesi dalla data di insediamento.
2. La domanda di autorizzazione sottoscritta dal direttore deve contenere gli elementi richiesti dalla legge sulladozione e dal regolamento attuativo ed in particolare:
a) lelenco e le generalità delle persone che dirigono e compongono lente con lindicazione dei relativi profili professionali comprensivi di notizie sulla formazione ricevuta, delle specifiche competenze ed esperienze nel settore;
b) lelenco e le generalità dei professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico di cui lente si avvale, con lindicazione per ciascuno delliscrizione allalbo professionale e delle specifiche competenze nel campo dellassistenza agli adottanti;
c) informazioni circa la struttura organizzativa in Italia; lindirizzo della sede nonché i giorni e gli orari della loro apertura; i progetti di sostegno dei coniugi prima, durante e dopo ladozione con le specifiche modalità previste; lelenco dei Paesi stranieri dove lAgenzia intende agire e lindicazione delle strutture personali dellente in ciascuno di essi; le metodologie di interventi in Italia e allestero.
Art. 13
Norme finali
Entrata in vigore, pubblicazione, modificazioni
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente in materia di Politiche Sociali, sentita la Commissione consiliare competente.