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Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Locana (Torino)

Modifica allo Statuto comunale

Di apportare allo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 22.6.2001 le seguenti modifiche:

a) - all’art. 10, comma, 4° lett. b) dopo le parole “dall’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000" viene aggiunto: ”così come modificato dal comma 12° dell’art. 35 della legge 448/2001 (finanziaria 2002);

b) - all’art. 18, comma 10°, lett. e) le parole “l’assunzione diretta ”vengono soppresse e sostituite da “l’organizzazione”;

c) - l’art. 11 viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 11

Servizi pubblici comunali

1. - I servizi pubblici gestiti dal Comune hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. - La gestione delle reti e la erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale trova la sua disciplina nell’art. 113 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 35 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002);

3. - Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) - istituzioni (art. 59 del presente statuto);

b) - aziende speciali, anche consortili;

c) - società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;

d) - mediante la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio (art. 10 del presente statuto);

e) - mediante delega alla Comunità Montana;

4. - E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3).

5. - Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni da loro costituite o partecipate.

6. - Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 3, 4, e 5 possono essere affidati a terzi in base a procedure a evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

7. - I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

8. - Nell’esercizio della sue funzioni, il Comune, anche se associato ad altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

9. - Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio all’art. 35 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) ed al regolamento di attuazione di detto articolo emanato dal Governo della Repubblica a sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23.8.1988 n. 400 e successive modificazioni.