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Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2002, n. 34-5775

Criteri di pagamento su fondi statali relativi ad opere di difesa del suolo L.L. 183/89, 641/96, 135/97, 267/98, 365/2000

A relazione dell’Assessore Cotto:

Con precedenti atti deliberativi di concessione dei contributi statali relativi ai fondi di cui alle Leggi 183/89, 641/96, 135/97, 267/98, 365/00 venivano previste le modalità di erogazione dei fondi e di eventuali anticipazioni agli Enti concessionari per far fronte alle spese di progettazione e/o indagini propedeutiche alla progettazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 18/84.

Detti contributi sono, di norma, superiori a 500.000,00 Euro. Molte amministrazioni comunali hanno evidenziato che in relazione alle previste modalità di erogazione si trovano in difficoltà a far fronte alle anticipazioni relative ai vari stati di avanzamento, peraltro previste ai sensi degli artt. 114 e 168 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554 nonché dell’art 29 del D.M 19.04.2000 n° 145, e pertanto si possono registrare ritardi nelle realizzazioni delle opere nonché possibili maggiori oneri per l’Amministrazione Regionale in caso di richieste di interessi di mora dovuti a ritardati pagamenti.

Per accelerare la realizzazione dei lavori e nel contempo agevolare gli Enti gestori degli interventi si ritiene utile prevedere diverse modalità di erogazione di fondi statali che potrebbero essere così ripartiti:

* 30% dell’importo all’atto della concessione del contributo;

* stati di avanzamento non inferiori al 10% dell’importo dei lavori sino al raggiungimento del 90% dell’importo;

* 10% o meno all’atto del collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Per quanto sopra;

vista la L. 183/89;

vista la L. 641/96;

vista la L. 135/97;

vista la L. 267/98;

vista la L. 365/00;

vista la L. 109/94 e s.m.i.;

visto il DPR 554/99;

visto il D.M. 145/00;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di stabilire nuove modalità di pagamento sui fondi statali;

di dare atto che sui finanziamenti trasferiti dallo Stato ai sensi delle Leggi 183/89, 641/96, 135/97, 267/98, 365/00, per accelerare le procedure di realizzazione delle opere, agli Enti gestori degli interventi potranno essere trasferiti i fondi con le seguenti modalità:

* 30% dell’importo all’atto della concessione del contributo;

* stati di avanzamento non inferiori al 10% dell’importo dei lavori sino al raggiungimento del 90% dell’importo;

* 10% o meno all’atto del collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

(omissis)