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Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 / 04 / 2002

Codice 14
D.D. 16 gennaio 2002, n. 46

Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio regionale. L.R. n. 16 del 9 giugno 1994

Vista la legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994 la quale al 9º comma dell’art. 7 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi è vietato accendere fuochi nonchè procedere alle operazioni citate dall’articolo stesso;

considerato che la stessa legge regionale 16/94 all’art. 7, 9º comma, annulla tutte le deroghe previste dal 3º comma del medesimo articolo, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

considerato che lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione Piemonte emerge dalla comunicazione trasmessa dal Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 338 del 16.01.02;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’art. 23 della l.r. 51/97;

determina

A partire dalla data odierna, su tutto il territorio della Regione Piemonte, lo stato di grave pericolosità, ai fini della legge n. 16/94;

la cessazione dello stato di grave pericolosità verrà stabilita con successiva determina del Responsabile della Direzione Economia montana e Foreste al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

rende noto

che durante tale periodo è vietato in tutti i territori boscati e cespugliati e sino ad una distanza di 50 m da essi:

accendere i fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio e che sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall’art. 7, 3º comma, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16;

che per le violazioni di cui all’art. 7 della L.R. 16/94 commesse durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 della legge stessa.

Il Direttore regionale
Nino Berger