Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 59-5675

L.R. 7.1.2002 n. 1, art. 9. Approvazione delle modalità di costituzione funzionamento e gestione di un fondo speciale di garanzia bancaria a favore delle agenzie di viaggio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di determinare, ai sensi della dalla legge regionale 7.1.2002 n. 1, art. 9, comma 4, i seguenti criteri e modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo speciale di garanzia bancaria previsto dal comma 2, lettera a) dello stesso art. 9 al fine di consentire l’accesso ai finanziamenti necessari alle agenzie di viaggio e per consentire il contenimento dei relativi tassi di interesse:

* La somma di Euro 2.583.000,00=, disponibile sul capitolo 14702 del bilancio regionale viene destinata inizialmente alla costituzione del Fondo di Garanzia prevedendo la possibilità che nel caso di un basso utilizzo le risorse liberate possano intervenire in un secondo momento per abbattimento tasso di interesse sui finanziamenti già in essere e/ o ancora da stipulare;

* I finanziamenti vengono richiesti dagli operatori direttamente al sistema bancario. Possono ottenere i finanziamenti le agenzie di viaggio e turismo presenti ed operanti sul territorio piemontese, in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 30.3.1988 n. 15, con esclusione delle filiali a gestione diretta di cui alla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5/TUS dell’11 maggio 1999;

* I finanziamenti verranno erogati dal sistema bancario con assistenza da parte dei consorzi fidi pari al 100% della somma erogata;

* Il finanziamento richiesto può variare da Euro 15.000 a 150.000 e viene concesso dal sistema bancario con durata 36 - 60 mesi;

* Il finanziamento verrà concesso in unica soluzione dalle banche sulla base di istruttoria tendente a verificare lo stato di insolvenza dell’impresa e dietro presentazione da parte della stessa di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.44 del DPR 445/2000 dal quale risulti l’esistenza in vita dell’impresa

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.44 del DPR 445/2000 dal quale risulti che l’impresa non ha richiesto e si impegna a non richiedere altre agevolazioni per la spesa oggetto del finanziamento

- autocertificazione del possesso di autorizzazione comunale di cui alla L.R. 15/88;

* di affidare al Settore Organizzazione Turistica turismo sociale tempo libero, della Direzione Turismo Sport Parchi competente in materia, il compito di avviare le iniziative necessarie, nonché assumere i relativi provvedimenti per la costituzione e la gestione del suddetto fondo speciale di garanzia bancaria, avvalendosi, preferibilmente, di enti che già operano sul territorio per conto della Regione a favore dello sviluppo, come ad esempio l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.a, costituito con legge regionale n. 8 del 26.1.1976, ente strumentale di comprovata esperienza e professionalità di cui la competente Direzione Turismo, Sport, Parchi già si avvale per la gestione delle risorse e dei relativi contributi previsti dalle leggi regionali n. 18/99 e n. 4/2000, nonché del DOCUP 97/99.

(omissis)