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Bollettino Ufficiale n. 16 del 18 / 04 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2002, n. 28-5644

Determinazioni in ordine agli articoli 66, 67, 68 e 69 della legge regionale n. 44/2000. Funzioni espropriative di Regione, Province, Comuni e Comunità montane

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esplicitare, sulla base delle considerazioni suesposte, l’ambito applicativo degli articoli 66, 67, 68, 69 della legge regionale n. 44/2000, nel senso di intendere ricomprese nella sfera di competenza di Regione, Province, Comuni e Comunità montane anche la dichiarazione di pubblica utilità in relazione alle procedure espropriative di rispettiva attribuzione;

- di chiarire che nell’ambito di competenza delle Province e delle Comunità Montane relativamente alle procedure espropriative afferenti ad opere da realizzarsi da altri soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 1, lett. b) e 69, comma 1, lett. b) della l.r. 44/2000, non vada ricompresa la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, allorquando tale dichiarazione sia implicita nell’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 14, comma 13, della legge 109/94 e s.m.i.

(omissis)