Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2002, n. 37-5443

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di ampliamento e rinnovo della cava di sabbia e ghiaia in localita’ Cascina Cascinotta del Comune di Desana (VC), presentato dalla Ditta Cascinotta Scavi S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo e ampliamento della cava di sabbia e ghiaia in località C.na Cascinotta localizzato in Comune di Desana (VC) presentato dalla Ditta Cascinotta Scavi S.r.l. con sede in Torino, Via S. Micca n. 4, in quanto:

- la realizzazione dell’intervento non va tuttavia a realizzare impatti irreversibili sulle componenti ambientali, anzi la nuova struttura territoriale favorisce elementi di rinaturalizzazione dei siti attraverso la messa a dimora di aree a bosco tipico delle zone di pianura, attualmente ridotte in ambiti limitati;

- il recupero ambientale e il riuso finale del sito, che a seguito della tipologia di coltivazione non potrà più essere riutilizzato per lo scopo originario, vengono a realizzare un forte elemento di biodiversità in un ambiente antropico uniforme destinato ad attività agricole;

- la prosecuzione dell’attività estrattiva garantisce il fabbisogno delle necessità di approvvigionamento del mercato locale in un quadro di compatibilità ambientale sostenibile.

- Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è vincolato alle seguenti condizioni:

- sia stipulata una convenzione con il Consorzio Irriguo Ovest Sesia come richiesto dal Consorzio stesso nella riunione di Conferenza del 12 settembre 2001;

- sia stipulata una convenzione con Comune, ditta esercente e proprietario dei terreni, per garantire l’utilizzo dell’area, come proposto in progetto, a fine coltivazione;

- siano realizzati tre sondaggi, attrezzati con piezometri, per il controllo della qualità delle acque. L’esatta ubicazione degli stessi, che tendenzialmente deve essere individuata a valle e a monte della cava, deve essere concordata, entro un mese dalla notifica della presente deliberazione, con ditta, Comune, A.R.P.A., Provincia e Regione. I piezometri devono consentire il controllo di tutto l’acquifero interessato dalla coltivazione della cava;

- per quanto riguarda i controlli delle acque previsti nell’allegato sopra citato la ditta è tenuta a comunicare ad A.R.P.A., con un congruo anticipo, i giorni di prelievo e ad inviare i risultati ad A.R.P.A. stessa, a Comune e Provincia. In alternativa la ditta previa convenzione, può demandare ad A.R.P.A. l’esecuzione dei suddetti controlli.

- Di dare atto che:

- l’Amministrazione comunale di Desana si impegna a rilasciare l’autorizzazione ex l.r. 69/1978 entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione nonché la concessione edilizia relativa alla rilocalizzazione dell’impianto, come previsto in progetto, a seguito di specifica istanza e in ogni caso successivamente all’approvazione della variante di P.R.G.C. adottata e attualmente in corso;

- l’Amministrazione provinciale di Vercelli si impegna a rilasciare provvedimento, ex art. 104 D.P.R. 128/1959, entro 60 giorni dalla ricezione della specifica istanza in merito all’avvicinamento degli scavi ai metanodotti Mortara - Chivasso e Trino - Vercelli.

Alla presente deliberazione è allegato, per farne parte integrante la seguente documentazione:

- parere del Consorzio Irriguo Ovest Sesia in data 11 settembre 2001 e bozza dell’atto di concessione;

- nota n. 3186 in data 30.01.2002 della Provincia di Vercelli;

- nota n. 46 -DAP in data 9 luglio 2001 della S.p.A. Rete Gas Italia;

- allegato tecnico con prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ex l.r. 69/1978;

- verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 28 gennaio 2002.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)