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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002 n. 62-5534
L.R. n. 11/2000 - Interventi regionali in materia di usura. Definizione dei criteri per la concessione dei contributi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di individuare i seguenti criteri per listruttoria delle istanze di concessione di contributo di cui alla legge regionale n. 11 del 2 febbraio 2000 Interventi regionali in materia di usura , così come di seguito specificato:
* volume delle garanzie in essere al 31.12. dellanno precedente.
Il 70% delle risorse disponibili verrà ripartito tra i Confidi richiedenti in base al volume delle garanzie in essere al 31 dicembre dellanno precedente ai sensi dellart.15 della legge 108/96.
* Il restante 30% verrà ripartito:
* in base al numero delle convenzioni con istituti di credito in essere al 31dicembre dellanno precedente ai sensi dellart.15 della legge 108/96 (punti 3 per ogni singola convenzione)
* in base al numero delle convenzioni con istituti di credito in essere al 31dicembre dellanno precedente che prevedono un moltiplicatore superiore a quello prevalentemente in uso da 1 a 1. (punti 5 per ogni singola convenzione)
* Il punteggio minimo per accedere al riparto dei fondi deve essere superiore a 9 punti.
Verranno comunque ritenute non ammissibili le istanze di quei Confidi ai quali per lanno finanziario precedente sia stato revocato il finanziamento ai sensi dellart.3 comma 2 della L.R. 11/2000.
Di stabilire le seguenti procedure per la concessione del contributo regionale:
le domande di concessione del contributo redatte nei modi di cui al fac-simile allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, dovranno pervenire alla Giunta Regionale - Settore Affari Internazionali e Comunitari- P.za Castello 165, 10122 Torino-, entro le h. 12.00 del 31 gennaio di ogni anno, spedite a mezzo raccomandata, farà fede il timbro postale. LAmministrazione non prenderà in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione vengano inoltrate tardivamente.
* Di stabilire che i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo fissati dallart. 3 della l.r. 11/2000 , sono prorogati per lanno in corso al 30 aprile 2002.
* Potranno accedere al contributo regionale i Confidi che alla data della presentazione della domanda dimostrino di aver istituito apposito fondo speciale per la prevenzione dellusura.
Con successivo provvedimento deliberativo la Giunta regionale provvederà ad accantonare i fondi sul cap. n. 10928 del bilancio di previsione dellanno 2002.
(omissis)