Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002 n. 62-5534

L.R. n. 11/2000 - “Interventi regionali in materia di usura”. Definizione dei criteri per la concessione dei contributi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di individuare i seguenti criteri per l’istruttoria delle istanze di concessione di contributo di cui alla legge regionale n. 11 del 2 febbraio 2000 “Interventi regionali in materia di usura” , così come di seguito specificato:

* volume delle garanzie in essere al 31.12. dell’anno precedente.

Il 70% delle risorse disponibili verrà ripartito tra i Confidi richiedenti in base al volume  delle garanzie in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art.15 della legge 108/96.

* Il restante 30% verrà ripartito:

* in base al numero delle convenzioni con istituti di credito in essere al 31dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art.15 della legge 108/96 (punti 3 per ogni singola convenzione)

* in base al numero delle convenzioni con istituti di credito in essere al 31dicembre dell’anno precedente che prevedono un moltiplicatore superiore a quello prevalentemente in uso da 1 a 1. (punti 5 per ogni singola convenzione)

* Il punteggio minimo per accedere al riparto dei fondi deve essere superiore a 9 punti.

Verranno comunque ritenute non ammissibili le istanze di quei Confidi ai quali per l’anno finanziario precedente sia stato revocato il finanziamento ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.R. 11/2000.

Di stabilire le seguenti procedure per la concessione del contributo regionale:

le domande di concessione del contributo redatte nei modi di cui al fac-simile allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, dovranno pervenire alla Giunta Regionale - Settore Affari Internazionali e Comunitari- P.za Castello 165, 10122 Torino-, entro le h. 12.00 del 31 gennaio di ogni anno, spedite a mezzo raccomandata, farà fede il timbro postale. L’Amministrazione non prenderà in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione vengano inoltrate tardivamente.

* Di stabilire che i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo fissati dall’art. 3 della l.r. 11/2000 , sono prorogati per l’anno in corso al 30 aprile 2002.

* Potranno accedere al contributo regionale i Confidi che alla data della presentazione della domanda dimostrino di aver istituito apposito fondo speciale per la prevenzione dell’usura.

Con successivo provvedimento deliberativo la Giunta regionale provvederà ad accantonare i fondi sul cap. n. 10928 del bilancio di previsione dell’anno 2002.

(omissis)

Allegato