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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002
Codice 10.7
D.D. 13 dicembre 2001, n. 1171
Legge 22.10.1971 n. 865 art. 13. Espropriazione degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Rivoli e Grugliasco, necessari alla realizzazione dei lavori di completamento del terminale ferroviario intermodale dellinterporto Torino - Orbassano, lavoro Nord 29" / Versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennità rifiutate
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Art. 1
Il Settore Patrimonio Immobiliare della Regione verserà alla Cassa Depositi e Prestiti in favore degli aventi diritto, le indennità rifiutate, quantificate con il proprio provvedimento n. 885, in data 8.10.2001, da corrispondere per lespropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dellopera descritta in narrativa, ricordando che, nel caso di aree inedificate dovrà operarsi la decurtazione del 40% prevista dallart. 5 bis della legge 8/8/1992 n. 359, mentre nel caso di presenza di fabbricati, la somma da depositarsi è lintero importo peritato.
Art. 2
Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di Torino, la determinazione dellindennità di espropriazione degli immobili di cui alloggetto, identificati nellallegato elenco per i quali vi è stato il rifiuto dellindennizzo di natura provvisoria.
Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri