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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Codice 10.7
D.D. 13 dicembre 2001, n. 1171

Legge 22.10.1971 n. 865 art. 13. Espropriazione degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Rivoli e Grugliasco, necessari alla realizzazione dei lavori di completamento del terminale ferroviario intermodale dell’interporto Torino - Orbassano, lavoro “Nord 29" / Versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennità rifiutate

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1

Il Settore Patrimonio Immobiliare della Regione verserà alla Cassa Depositi e Prestiti in favore degli aventi diritto, le indennità rifiutate, quantificate con il proprio provvedimento n. 885, in data 8.10.2001, da corrispondere per l’espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera descritta in narrativa, ricordando che, nel caso di aree inedificate dovrà operarsi la decurtazione del 40% prevista dall’art. 5 bis della legge 8/8/1992 n. 359, mentre nel caso di presenza di fabbricati, la somma da depositarsi è l’intero importo peritato.

Art. 2

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di Torino, la determinazione dell’indennità di espropriazione degli immobili di cui all’oggetto, identificati nell’allegato elenco per i quali vi è stato il rifiuto dell’indennizzo di natura provvisoria.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri