Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Codice 10.6
D.D. 24 dicembre 2001, n. 1219

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata dal sig. Gianluca Vigone. Mancato accoglimento

Premesso che il Settore Ufficio Relazioni con il Pubblico e Raccordo Sportelli al Cittadino, con nota prot. 9127/6.4 del 19.12.2001, ha trasmesso al Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa la richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi, avanzata dal sig. Gianluca Vigone e registrata al protocollo regionale con il n. 9009/6.4 del 17.12.2001;

preso atto che in tale richiesta il sig. Vigone:

- indica, quale documentazione richiesta: “atto di assegnazione e criteri per l’acquisto e noleggio auto regionali”;

- nel dichiarare l’interesse giuridicamente rilevante, sul quale si fonda la richiesta, indica: “per informazione spesa soldi pubblici”;

richiamata la giurisprudenza formatasi in materia di diritto d’accesso, secondo la quale: “Ai fini del riconoscimento in capo all’interessato della titolarità del diritto di accesso è necessario che egli sia portatore di un interesse personale. Ciò comporta che può esercitare il diritto ex art. 22, legge 7.8.1990, n. 241, e D.P.R. 27.6.1992, n. 352, solo colui che, rispetto di documenti richiesti, versi in una posizione legittimante che valga a differenziarlo dalla generalità dei consociati e da coloro che in varia guisa possono dirsi interessati all’attività del soggetto pubblico.

L’interesse personale, inoltre, deve trovare posto entro l’ambito dei valori riconosciuti dall’ordinamento e deve essere giuridicamente protetto, ma soprattutto deve essere concreto, non caratterizzato da un eccessivo grado di astrazione e sempre collegato a situazioni giuridicamente rilevanti.

L’interesse posto a base del richiedente l’accesso deve essere compiutamente esternato nell’istanza rivolta alla P.A. al fine di porla in condizione di esercitare tempestivamente il controllo sulla fondatezza, che l’ordinamento le rimette" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2109 del 13.7.1999);

rilevato che la posizione soggettiva del sig. Vigone, come da lui esplicitata nella richiesta di che trattasi, manca, con tutta evidenza, di quel carattere di differenziatezza, rispetto ai meri interessi di fatto della generalità dei consociati, al quale la legge, secondo la citata giurisprudenza, subordina la titolarità del diritto d’accesso;

rilevato inoltre che l’oggetto del diritto di accesso, come delineato nell’istanza del sig. Vigone, oltre a non essere determinato, non pare nemmeno determinabile, almeno laddove si riferisce ai “criteri per l’acquisto e noleggio auto regionali”, non essendo possibile individuare, sulla base di un’indicazione così generica, un documento o un insieme di documenti che rappresentino le informazioni richieste;

ritenuto pertanto che la richiesta di accesso avanzata dal sig. Vigone debba essere respinta, per difetto di interesse giuridicamente rilevante e perchè l’oggetto del diritto non risulta nè determinato nè determinabile;

visto il Capo V della L. 241/90;

visto l’art. 23 della L.R. 27/94;

visti gli art. 4 e 16 del D.Leg. 165/2001;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

IL DIRIGENTE

in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 25-2105 del 29.1.2001;

determina

Di respingere la richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi di cui in premessa, per i motivi ivi esposti.

Il Dirigente responsabile
Luciano Funtò