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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 60-5532

Approvazione del programma regionale di accesso al credito ex L.R. 28/1999, art. 18 - comma 1 lettera a - Sostituzione integrale del programma adottato in data 5/02/2001 con D.G.R. 62-2191

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni di cui in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano

* di approvare con la presente deliberazione gli Allegati A e B. L’Allegato B sostituisce integralmente e sostanzialmente il programma regionale di accesso al credito, adottato con la D.G.R. n. 62-2191 del 5 febbraio 2001, rettificato alla luce delle modificazioni e specificazioni di cui all’Allegato A.

Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

(omissis)

Allegato B

PROGRAMMA PER L’ACCESSO AL CREDITO DI ENTI LOCALI E DI PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI, OPERANTI ATTRAVERSO INTERVENTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI (L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. a)

BENEFICIARI E OBIETTIVI DELLE AGEVOLAZIONI:

Possono ottenere le agevolazioni di cui al presente documento:

* gli enti locali piemontesi (secondo le modalità e i criteri previsti all’"Intervento A.1.”)

* le piccole imprese operanti nel settore del commercio, con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, tramite iniziativa opportunamente intrapresa dall’ente locale promotore (secondo le modalità e i criteri previsti all’"Intervento A.2.”),

Detti beneficiari devono partecipare alla realizzazione di progetti globali unitari, qualificantisi come progetti di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori (di seguito denominati PQU/PIR), così come definiti agli articoli 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114”, finalizzati a favorire la qualificazione del territorio, la valorizzazione del tessuto commerciale urbano e la rivitalizzazione delle realtà minori.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per gli anni 2001-2002-2003 gli stanziamenti a valere sui capitoli di spesa sotto indicati, eventualmente modificati dalle variazioni previste nel corso dei relativi esercizi finanziari:

Capitolo 25992 - per le agevolazioni a favore degli enti locali

Capitolo 26105 - per le agevolazioni a favore delle piccole imprese commerciali

INTERVENTO A.1.

Natura degli interventi ammissibili

Al fine di favorire la valorizzazione del tessuto commerciale urbano e la rivitalizzazione delle realtà minori, possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli interventi promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, interessate dalla presenza di insediamenti commerciali che si inseriscono in:

* PQU, così come previsti dall’art. 18 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114”

* PIR, così come previsti dall’art. 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414

Sono considerati ammissibili, purchè inseriti all’interno di tali progetti globali unitari, quei progetti che prevedono la realizzazione di due o più dei seguenti interventi, volti a favorire l’immagine globale dell’area, secondo le priorità sotto elencate, valutate in relazione all’ambito territoriale di riferimento:

a) la risistemazione viaria finalizzata anche alla pedonalizzazione;

b) la sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all’articolo 3, comma 3, lettera a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799, con particolare riferimento alle opere di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Nel caso di mercati già esistenti i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Nel caso di nuove istituzioni i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Il presupposto di cui al citato Capo I - punto 2.b) deve sussistere all’atto della domanda unicamente per quanto concerne la programmazione comunale della forma mercatale; l’adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia costituisce presupposto condizionante l’erogazione del saldo del beneficio regionale;

c) il rifacimento della illuminazione pubblica;

d) la realizzazione di arredi urbani e la sistemazione o creazione di aree da destinare a verde pubblico e ludico-ricreative;

e) l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili pubblici di disponibilità comunale, da adibire/adibite ad attività commerciali, eventualmente potenziate con attività para-commerciali e/o di servizio (attivazione di presidi farmaceutici o medici, attivazione di sportelli decentrati del comune o sportelli bancari o sportelli postali, attivazione di sportelli di informazione turistica, attivazione di centri prenotazione o biglietterie). In tale caso il/i rimanente/i interventi di cui ai punti a), c) e d), oggetto della richiesta della agevolazione, devono ricadere nelle aree strettamente adiacenti a quella in esame.

Beneficiari

Comuni, consorzi tra comuni.

Domande

Devono essere presentate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore, mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Via XX Settembre 88, 10122 Torino, sulla base del fac-simile approvato con determinazione dirigenziale in attuazione del presente atto, entro il 12 giugno di ciascun esercizio finanziario di riferimento. Devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. una copia del PQU o PIR (corredati anche da opportuna planimetria dell’addensamento di riferimento), opportunamente approvati con deliberazione comunale in sede consiliare;

2. una relazione illustrativa dell’intervento o degli interventi proposti per l’agevolazione regionale, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

3. il progetto definitivo relativo a ciascun intervento per il quale si richiede l’agevolazione, redatto secondo le disposizioni contenute nella Legge 109/94 e s.m.i. (art. 16 - comma 4) e nel D.P.R. 554/99 (dall’art. 25 all’art. 34), ed accompagnato dal relativo provvedimento di approvazione da parte della Amministrazione Comunale.

4. la dichiarazione di titolarità di proprietà dell’area relativa agli interventi in oggetto;

5. la dichiarazione di inesistenza, sulle aree interessate, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica;

6. eventuale documentazione relativa alle spese di cui alla successiva voce “Entità delle agevolazioni - punto B” del presente documento;

7. esclusivamente in caso di richiesta di benefici per interventi di sistemazione di aree mercatali, il provvedimento/i di approvazione degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e/o degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla medesima D.G.R..

Con riferimento al progetto definitivo di cui al punto 3. si specifica quanto segue:

a) la stima degli interventi in progetto deve essere effettuata, ove possibile, mediante l’utilizzo dei “Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”, approvati con D.G.R. n. 67-4437 del 12.11.2001, in vigore dal 5 dicembre 2001. Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al Prezziario di Riferimento, i relativi prezzi di applicazione devono essere giustificati mediante apposite Analisi di Prezzo, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 554/99 - art. 34, comma 2;

b) qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dalla Legge 109/94 e s.m.i. (art. 16 - comma 2), unitamente al progetto definitivo deve essere trasmessa copia del Documento preliminare all’avvio della progettazione, al fine della verifica degli elaborati progettuali prescritti con lo stesso (per necessità, adeguatezza e completezza rispetto allo specifico intervento), ai sensi del D.P.R. 554/99 - art. 15, comma 5 - lettere i) ed l).

Entità delle agevolazioni

A. Per gli interventi progettuali compresi nei PQU/PIR, riconducibili alle categorie indicate precedentemente con lettere a) - b) - c) - d) - e), sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. lavori a base d’asta secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 - art. 17, comma 1 - lett. a), nonché quelle indicate al comma 1 - lett. b), punti 1 e 3 del medesimo articolo;

2. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 - art. 17, comma 1 - lett. b), punto 7, nel limite massimo del 15% dell’importo dei lavori a base d’asta;

3. oneri di sicurezza, quantificati secondo i criteri indicati dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 (G.U. n. 26 del 1 feb. 2001), nel limite massimo del 2% dell’importo dei lavori a base d’asta. Non sono ammessi gli oneri di sicurezza quantificati esclusivamente mediante scorporo percentuale dall’importo totale di Computo metrico estimativo, in quanto costituenti la “quota di oneri di sicurezza” compresa nei singoli Prezzi Unitari;

4. I.V.A. sulle sopraelencate voci, secondo le rispettive aliquote correnti.

E’ previsto un contributo nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, erogabile nella percentuale del 60% a rimborso e del 40% a fondo perduto.

B. Per le spese di progettazione, gli studi di fattibilità, i piani di merchandising, le ricerche finalizzati alla predisposizione dei PQU/PIR e’ previsto un contributo nella misura massima del 50%, erogabile interamente a fondo perduto.

L’entità massima della agevolazione regionale non può superare, complessivamente, Euro 465.000,00, in riferimento a ciascun PQU o PIR predisposto dai Comuni interessati.

Modalità di erogazione

Ciascun contributo, comprensivo anche della quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l’atto di concessione del contributo. In particolare, la quota a rimborso è erogata secondo le modalità definite con l’atto di concessione del contributo, e comunque successivamente alla stipula del contratto di appalto dei lavori e alla presentazione del verbale di inizio lavori; per la quota a fondo perduto l’erogazione è subordinata all’ultimazione dei lavori.

Inoltre, qualora il contributo assegnato copra solo parzialmente l’importo del progetto, la concessione del contributo resta subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, contestualmente al progetto esecutivo, della documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilità effettiva delle somme residue, pena la revoca del contributo.

Modalità di rimborso

Le quote soggette a rimborso vengono restituite sulla base di piani di ammortamento decennali con rate annuali costanti a tasso zero. La restituzione avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal primo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione.

(Il secondo capoverso è abrogato)

Tempi

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del beneficio regionale. I lavori non possono essere stati appaltati in data anteriore al 1 gennaio di ciascun esercizio finanziario di riferimento, ovvero il 1 gennaio dell’anno in cui è adottata la determinazione dirigenziale di ammissibilità.

Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile

E’ prevista una selezione sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente documento, contestuale all’approvazione di una graduatoria, formulata sulla base dei punteggi sotto indicati. Tale graduatoria sarà approvata dall’Amministrazione regionale entro cinque mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

1. punti da 0 a 20, in relazione al grado di completezza e unitarietà del PQU/PIR e dei relativi progetti, valutati in relazione al contesto territoriale di riferimento

2. punti 1 per la presentazione del progetto esecutivo, unitamente alla domanda

3. punti 1 per la presentazione del titolo di proprietà dell’area oggetto dell’intervento, unitamente alla domanda

In caso di rinuncia o revoca di uno o più soggetti beneficiari, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere allo slittamento della graduatoria, con inserimento al beneficio dei primi soggetti esclusi.

Revoche e monitoraggio degli interventi

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere previste nel PQU o PIR, con particolare attenzione a quelle ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora le opere previste nel PQU o PIR ed in particolare quelle ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, sulla base della relazione annuale a tale scopo trasmessa dai Comuni beneficiari agli uffici medesimi all’inizio dell’anno successivo a quello in esame, anche al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. Conseguentemente l’ Amministrazione regionale predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

N.B. L’intervento contributivo regionale non è cumulabile con qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione.

INTERVENTO A.2.

Natura degli interventi ammissibili

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli interventi di operatori commerciali, direttamente correlati ai PQU o PIR di comuni e consorzi tra comuni ammissibili alle agevolazioni secondo i criteri e le modalità di cui all’Intervento A.1.

Sono considerati ammissibili i progetti di investimento che prevedono la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi, volti a favorire l’immagine globale dell’area e finalizzati a garantire il recupero di immobili adibiti alle attività commerciali, così come sotto individuate, uniformando ed armonizzando l’ambiente in cui sono inserite:

* l’ illuminazione esterna e le insegne degli esercizi adibiti alle attività sotto individuate

* il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi adibiti alle attività sotto individuate

* la sistemazione di vetrine

* la sistemazione di dehors

* la sistemazione dei chioschi delle edicole e dei bar

* la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere accessorie, purchè trattasi di interventi relativi a mercati adeguati o in via di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e dall’Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/2000.

Beneficiari

Le piccole imprese commerciali, così come definite dal Decreto 23/12/97 del Ministero del Commercio, dell’industria e dell’Artigianato, iscritte al Registro Imprese, aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’ art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n° 287

3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n° 268.

Sono escluse le imprese esercenti attività di commercio ex art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98.

Entità delle agevolazioni

E’ previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

L’entità massima della agevolazione regionale non può superare, nel triennio, l’entità di Euro 10.350,00 .

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite con il regime “de minimis”.

Procedure

Le domande devono essere presentate, in bollo, dagli operatori, ai comuni sede della iniziativa, sulla base del fac-simile approvato con determinazione dirigenziale in attuazione del presente atto. Devono essere sottoscritte, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), dal legale rappresentante dell’ impresa, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e essere corredate dalla seguente documentazione:

1. una relazione illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. il piano di investimento, corredato dei relativi preventivi;

3. la dichiarazione attestante l’impegno a mantenere l’attività commerciale e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

4. la dichiarazione attestante la inesistenza di qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione, a valere sull’intervento oggetto della agevolazione regionale.

La domanda può essere presentata al Comune interessato solo se l’intervento è inserito nell’ambito degli schemi tipologici relativi all’esteriorità degli esercizi commerciali contenuti nel PQU o PIR di riferimento.

I comuni, previa istruttoria delle domande loro pervenute da parte degli operatori commerciali aderenti all’iniziativa, trasmettono agli uffici regionali competenti l’istanza contenente l’elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, dei nominativi degli operatori medesimi e, per ciascuno, l’importo della spesa ammissibile alla agevolazione regionale. Tale domanda, predisposta sulla base del fac-simile approvato con determinazione dirigenziale in attuazione del presente atto, deve essere trasmessa entro il 4 settembre di ciascun esercizio finanziario di riferimento.

L’operatore, entro trenta giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, dovrà trasmettere al comune il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

L’erogazione della agevolazione, da parte dell’Amministrazione regionale, ha luogo sulla base degli elenchi presentati trimestralmente dal comune agli uffici regionali competenti, attestanti la regolarità della documentazione giustificativa la realizzazione della iniziativa.

I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

Tempi

Gli interventi devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di ammissibilità al beneficio. I lavori devono aver avuto inizio dopo il 1 gennaio di ciascun esercizio finanziario di riferimento, ovvero il 1 gennaio dell’anno in cui è adottata la determinazione dirigenziale di ammissibilità.

Revoche e monitoraggio degli interventi

I Comuni sono incaricati di effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà degli operatori commerciali secondo le modalità contenute nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari e i comuni che partecipano alla realizzazione dei progetti cui aderiscono gli operatori commerciali sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora:

* l’attività commerciale e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi non siano mantenuti per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

* la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al beneficio;

* le opere ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti;

* si riscontrasse, in sede di verifica della documentazione prodotta, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile

E’ prevista una selezione sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente documento, contestuale all’approvazione di una graduatoria, formulata sulla base dei punteggi sotto indicati. Tale graduatoria sarà approvata dall’Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

* punti da 0 a 12 in relazione al grado di completezza e obiettività dei PQU/PIR, valutati in relazione al contesto territoriale di riferimento. Laddove i PQU/PIR siano già stati valutati in riferimento all’Intervento A.1., se ne attribuisce il medesimo punteggio

* punti da 0 a 5 in relazione all’ indice di frequenza di operatori commerciali aderenti all’iniziativa rispetto al numero di operatori presenti nell’addensamento o in una sua porzione.

N.B. L’intervento contributivo regionale non è cumulabile con qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione.