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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 27-5500

Approvazione delle modalità per le operazioni di credito artigiano agevolato gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. n. 949/1952 e della L.R. n. 21/1997 e s.m.i.

Per mero errore materiale alcune pagine degli allegati della deliberazione in oggetto, già pubblicata a pagina 78 del Bollettino Ufficiale n. 12 - parte I - del 21 marzo 2002, sono state stampate in modo errato. Si ripubblica pertanto detta deliberazione in modo corretto (ndr).

A relazione dell’Assessore Laratore

Premesso che:

la Regione Piemonte, al fine di garantire la qualificazione ed il rafforzamento dell’artigianato, agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane ed il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione di programmi di investimento per l’impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell’attività aziendale;

tali interventi vengono tra l’altro realizzati con il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni relative a finanziamenti gestiti per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa S.p.A., ai sensi della L. n. 949/1952;

a tal fine gli articoli 9 e 14 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. prevedono conferimenti regionali a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo contributo interessi presso l’Artigiancassa;

i criteri per la gestione delle predette agevolazioni regionali sono definite nella convenzione tra la Regione Piemonte e l’Artigiancassa S.p.A. rep. n. 8362 del 17.7.1997;

la citata convenzione prevede che variazioni o integrazioni ai predetti criteri sono disposte con Deliberazione della Giunta regionale;

con la convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999 e s.m.i. la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A. per la gestione delle agevolazioni di cui alla L. n. 949/1952;

le operazioni di credito artigiano agevolato si sensi delle citate normative statali e regionali sono attuate da Artigiancassa sulla base del Regolamento di cui all’art. 37 della L. n. 949/1952;

visto l’art. 3 dell’atto aggiuntivo alla convenzione di subentro rep. n. 5834 del 9.5.2001 che assegna al Comitato Tecnico Regionale il compito di proporre alla Regione la misura del fido massimo che le banche possono concedere ad una stessa impresa artigiana e la misura dell’importo massimo degli interventi ammissibili alle agevolazioni;

valutata l’esigenza di adeguare gli importi delle agevolazioni concedibili alle esigenze effettive delle imprese artigiane, di snellire l’attività sulla base dei principi della semplificazione amministrativa, di procedere alla trasformazione degli importi in Euro;

vista la comunicazione del Presidente del Comitato Tecnico Regionale inerente la proposta approvata dal Comitato nella seduta del 18.1.2002, relativa:

- alle nuove misure del fido massimo che le banche possono concedere ad una stessa impresa artigiana

- alle nuove misure dell’importo massimo degli interventi ammissibili alle agevolazioni

- alla modifica delle modalità operative per interventi agevolativi al fine di snellire l’attività applicando il principio della semplificazione degli atti amministrativi;

visto il D.Lgs. n. 112/1998;

vista la L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa di approvare le modalità operative di cui all’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, relativo alle operazioni di credito artigiano agevolato gestite da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della L. n. 949/1952 e della L.R. n. 21/1997 e s.m.i..

Al fine di consentire gli ulteriori adempimenti da parte del soggetto gestore, le presenti modalità si applicano ai contratti di finanziamento stipulati a partire dal 30° giorno della loro integrale pubblicazione sul B.U.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)