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Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 / 03 / 2002

Codice  12.2
D.D. 30 gennaio 2002, n. 8

L. 164/92 articolo 10 lettera c) - riduzione per la vendemmia 2002 resa ettaro per conseguire l’equilibrio di mercato del vino classificabile D.O.C.G. “Branchetto d’Acqui” o “Acqui” e del vino D.O.C. “Piemonte Brachetto”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi dell’art. 10, paragrafo c) della L. 164/92 per la vendemmia 2001:

1. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” viene ridotta a:

- 42 ettolitri/ettaro (equivalente a 60 q.li/ha di uva)

2. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. Piemonte Brachetto - viene ridotta a:

- 47 ettolitri/ettaro (equivalente a 67.14 q.li/ha di uva)

Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento, a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione  a D.O.C.G. a D.O.C.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo