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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 49-5336
Modifica non sostanziale dellAccordo di Programma per la realizzazione di un Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca. Approvazione ai sensi dellart.14 dellAccordo
A relazione dellAssessore Racchelli
Premesso che:
la Regione Piemonte, al fine di contribuire al rilancio del sistema economico montano e alla sua competitività nel mercato turistico, ha sottoscritto, in attuazione della D.G.R. n. 85-4455 del 12/11/01, il 15.11.2001, ai sensi dellart.34 del D.lgs.18.8.2000, n.267, un Accordo di Programma con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa e il Comune di Macugnaga, finalizzato alla realizzazione di un Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca;
nel corso dellattuazione dellAccordo di programma il Comune di Macugnaga - promotore e titolare dellAccordo - ha evidenziato la necessità di aggiornare i costi relativi agli interventi classificati A1 (Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2°tronco) - opere elettromeccaniche-) e A2 (Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro - opere civili e scale mobili) applicando le relative aliquote IVA, non considerate ai fini degli oneri a carico dei soggetti firmatari dellAccordo, in quanto recuperabili attraverso la successiva gestione degli impianti;
in particolare risulta prioritario aggiornare il costo dellintervento A1 (IVA pari a Lire 398.000.000. sullimporto netto di Lire 3.465.000.000. indicato nellAccordo, per un totale di Lire 3.863.000.000. equivalente a Euro 1.995.070,00=), il primo ad essere realizzato secondo il cronoprogramma dellAccordo (1^ Fase - estate 2002 -) mentre lintervento A2 è previsto per lestate 2003;
il Comune di Macugnaga ha pertanto formulato lipotesi, al fine di garantire la copertura finanziaria dellIVA in fase di approvazione e di attuazione del progetto A1, di utilizzare provvisoriamente la somma necessaria attingendola dallintervento A2, somma che sarà nuovamente disponibile al momento dellavvio di questultimo in quanto, a quellepoca, sarà già stata recuperata lIVA relativa allintervento A1 oramai realizzato e in funzione mentre, per quanto concerne la copertura finanziaria dellIVA dellintervento A2, si provvederà successivamente allaggiornamento del costo in relazione alle economie che si realizzeranno nel corso dellattuazione dellintervento A1 (ribasso dasta, ecc.);
lart.14 dellAccordo di programma prevede che nei casi di modifiche non sostanziali proposte dalle parti queste siano sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoponga a sua volta allapprovazione degli enti sottoscrittori.
In relazione alla proposta di modifica proposta dal Comune di Macugnaga di cui sopra, il Collegio di Vigilanza, nella sua seduta dell8 gennaio 2002, ha ritenuto:
- che laggiornamento proposto allAccordo di programma non modifica il quadro finanziario in termini di impegni complessivamente assunti dai soggetti partecipanti allo stesso, né incide sui contenuti dellAccordo in termini di numero, tipo e tempi di realizzazione degli interventi previsti;
- che, alla luce di quanto sopra, la modifica proposta allAccordo di programma è da ritenersi non sostanziale e pertanto, ai sensi dellart. 14 dellAccordo, la stessa sia sottoposta allapprovazione degli Enti sottoscrittori;
preso atto di tutto quanto fin qui esposto,
la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di dare atto, in relazione a quanto descritto in premessa, che la modifica proposta dal Comune di Macugnaga promotore e titolare dellAccordo di programma per lattuazione di un Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, sottoscritto il 15/11/2001 tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa e il Comune di Macugnaga, è stata ritenuta dal Collegio di vigilanza, ai sensi dellart. 14 dellAccordo stesso, non sostanziale in quanto non varia il quadro finanziario in termini di impegni complessivamente assunti dai soggetti partecipanti, né incide sui contenuti dellAccordo in termini di numero, tipo e tempi di realizzazione degli interventi previsti;
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e alla luce di quanto sopra, la modifica non sostanziale allAccordo di programma in oggetto, ai sensi dellart. 14 dello stesso Accordo.
(omissis)