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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002

Codice 25.1
D.D. 22 novembre 2001, n. 1702

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla ricostruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico n. 465, denominato “Cameri - Novara Nord” T. 454, con carattere di inamovibilità, costituito da una linea elettrica aerea a 132000 Volt nei comuni di Cameri e Novara (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., considerate le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata a ricostruire ed a porre in esercizio l’impianto elettrico n. 465, a 132000 Volt nei comuni di Cameri e Novara (NO).

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la costruzione dell’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dell’ENEL Distribuzione S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data del presente decreto, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particolareggiati di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988 e successive modificazioni.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione o l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per la parte asse linea.

Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Tomasini Claudio