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Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2002
Legge regionale 4 marzo 2002, n. 7.
Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato) come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sostituzione del comma 4 dellarticolo 30
della legge regionale 9 maggio
1997, n. 21)
1. Al comma 4 dellarticolo 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato), come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, le parole: non oltre il 31 gennaio di ogni anno, sono sostituite dalle seguenti: nei termini previsti dal piano degli interventi di cui allarticolo 29.
Art. 2.
(Sostituzione dellarticolo 48
della legge regionale 9 maggio 1997, n.
21)
1. Larticolo 48 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:
Art. 48. (Composizione delle Commissioni provinciali per lartigianato)
1. La Commissione provinciale per lartigianato è costituita con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:
a) da un minimo di 12 ad un massimo di 20 titolari di imprese artigiane iscritte allAlbo provinciale da almeno 3 anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte allAlbo stesso, designati dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dellartigianato. Con apposita deliberazione di Giunta regionale viene individuato il numero dei componenti artigiani per ogni Commissione provinciale;
b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti;
c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;
d) dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
e) da tre esperti in materie concernenti lartigianato, designati dalla Giunta regionale su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello provinciale;
f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA.
2. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a), ed il Vice Presidente.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. E incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una Commissione provinciale per lartigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso lesercizio dellopzione.".
Art. 3.
(Sostituzione del comma 1 dellarticolo 50
della legge regionale 9 maggio
1997, n. 21)
1. Il comma 1 dellarticolo 50 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:
1. La Commissione regionale per lartigianato, ai sensi dellarticolo 11 della l. 443/1985, è nominata con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per lartigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale, di cui almeno uno con esperienza in materia giuridica;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione;
d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte allalbo istituito con larticolo 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore), così come aggiunto dallarticolo 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;
e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.".
Art. 4.
(Sostituzione dellarticolo 51
della legge regionale 9 maggio 1997, n.
21)
1. Larticolo 51 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:
Art. 51. (Durata in carica delle Commissioni)
1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per lartigianato durano in carica cinque anni.
2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive; possono inoltre essere revocati e sostituiti dallorganismo che li ha designati.
3. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Direttore regionale competente per materia che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi dellarticolo 48, comma 1. Il componente decaduto non può essere ridesignato per la durata ordinaria della Commissione.
4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per lartigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Direzione regionale competente per la nomina entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il responsabile della Direzione regionale competente per materia provvede allinsediamento delle Commissioni, che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La sostituzione dei rappresentanti designati è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia su designazione dello stesso ente che ha espresso la designazione originaria.".
Art. 5.
(Sostituzione dellarticolo 63
della legge regionale 9 maggio 1997, n.
21)
1. Larticolo 63 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:
1. Le Commissioni provinciali e regionale per lartigianato già costituite continuano a funzionare fino allinsediamento delle nuove Commissioni.
2. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice Presidente, o, in sua assenza, dal membro di Commissione più anziano in possesso dei requisiti prescritti.
3. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per lesercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse..
Art. 6.
(Sostituzione commi 3 e 4 dellarticolo 64
della legge regionale 9 maggio
1997, n. 21)
1. Il comma 3 dellarticolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:
3 Limporto del gettone di presenza di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni anno dalla Giunta regionale per un importo annuale non superiore al 10 per cento..
2. Il comma 4 dellarticolo 64 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è sostituito dal seguente:
4. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per lartigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale, in aggiunta al gettone di presenza di cui al comma 1..
Art. 7.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) il capo III (Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per lartigianato) del titolo III della l.r. 21/1997;
b) il comma 7 dellarticolo 65 della l.r. 21/1997.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 marzo 2002
Enzo Ghigo