Procedure semplificate per
gli interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto delle
condizioni di cui all’articolo 13 del D.M. 471/1999 (interventi caratterizzati
da volumetrie di terreno inquinato non superiore a cento metri cubi, progetti non riguardanti interventi di cui
agli articoli 5 e 6 del D.M. 471/99 e non soggetti alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale) – Interventi di bonifica di terreni
contaminati a seguito di perdite da serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli
minerali.
Introduzione:
definizioni, limiti di bonifica, ambito e condizioni di applicazione
3 Ambito e condizioni di applicazione
Messa in sicurezza d’emergenza e precauzioni
1 Comunicazione di avvio della procedura semplificata ex
art.13 D.M.471/99
2 Verifica della contaminazione delle acque sotterranee
4 Verifica a fine lavori del superamento delle
concentrazioni limite accettabili nel terreno
Limiti di bonifica: si veda il paragrafo 2 “limiti di bonifica”.
Serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano
campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie
esterna.
Dismissione del serbatoio: esclusione
dal ciclo produttivo cui era destinato o messa fuori servizio dello stesso in
relazione alle attività oggetto dell’autorizzazione.
Bonifica ambientale: si intende l'insieme degli interventi atti ad
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo,
nelle acque superficiali o sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai
valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dalla normativa vigente.
Messa in sicurezza: ogni intervento necessario ed urgente sul sito inquinato per
rimuoverne le fonti, contenerne la diffusione ed impedirne il contatto con le
aree esterne.
Ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e
paesaggistica, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva
fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in
vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.
Linee di collegamento dai
serbatoi ai dispositivi utilizzatori/erogatori: si intendono le linee di
collegamento ubicate all’interno del sito che consentono il trasferimento degli
oli minerali all’interno del sito stesso.
I valori di concentrazione
limite accettabile cui deve essere fatto riferimento, fatto salvo quanto
indicato al comma 2 dell’art.4 del D.M.471/99, sono indicati nel seguito.
Suolo e sottosuolo
Il riferimento per i siti a
destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale e per i siti a
destinazione d’uso commerciale ed industriale è la tabella 1 dell’Allegato 1 al
D.M.471/99. Per i siti a destinazione d’uso agricola i limiti sono definiti
dalla tabella LAB delle “Linee Guida per interventi di bonifica di terreni
contaminati” approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n.1005 - C.R.
4351 del 8 marzo 1995.
Acque sotterranee e
superficiali
Per quanto riguarda le acque
sotterranee deve essere fatto riferimento alla tabella “Acque sotterranee”
nell’Allegato 1 al D.M.471/99. Per quanto riguarda le acque superficiali si
deve tenere conto dei criteri di cui al paragrafo 2 dell’All.1 del D.M.471/99.
L’ambito di applicazione
degli interventi in oggetto riguarda i serbatoi interrati contenenti oli
minerali e le relative linee di collegamento ai dispositivi
utilizzatori/erogatori.
La procedura di bonifica in
oggetto può essere seguita nei casi in cui sussistano le condizioni di cui al
comma 2 dell’art.13 del D.M.471/99 e non vi sia contaminazione delle acque
sotterranee e/o superficiali.
Nel caso in cui si intenda
intervenire su più serbatoi interrati e/o sulle linee di collegamento presenti
sul medesimo sito, la soglia dei 100 m3 è da intendersi calcolata
sulla somma delle volumetrie di terreno contaminato presente nell’area.
Il responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’art.17
comma 2 del D.Lgs.22/97 e s.m.i., provvede ad attuare le azioni di messa in
sicurezza d’emergenza al fine di non aggravare la situazione di contaminazione.
Il responsabile deve inoltre garantire la prevenzione del pericolo di
esplosioni e dei rischi alla salute posti dai vapori migrati dalla zona di
fuoriuscita, con particolare riferimento alle zone abitate. In caso di
inquinamento dovuto a perdite dai serbatoi interrati e dalle connesse linee di
collegamento devono essere previste misurazioni con esplosimetri nelle
infrastrutture circostanti, volte a prevenire rischi di esplosione. In ogni
caso è necessario che in tutto il ciclo di dismissione e/o intervento sia
garantita l’adozione di opportuni accorgimenti impiantistici e gestionali che
assicurino l’impossibilità di formazione di atmosfere infiammabili sia
all’interno dei serbatoi che nelle aree limitrofe.
La comunicazione di cui al
punto 1 della procedura amministrativa deve contenere le seguenti informazioni
minime:
Qualora da indagini
effettuate sul terreno contaminato o potenzialmente tale emerga che il
superamento dei limiti di bonifica interessi il sottosuolo per uno spessore
insaturo inferiore ad 1 m a partire dalla base di appoggio del serbatoio o della
linea di collegamento ai dispositivi utilizzatori/erogatori, non è necessario
procedere alla verifica della qualità delle acque sotterranee, a condizione che
il franco tra il livello di massima escursione della falda (inteso coma minima
soggiacenza) e la base dello strato di terreno interessato dalla contaminazione
sia superiore a 2 m.
Se non sussistono le
condizioni di cui sopra, l’applicazione delle procedure semplificate è
subordinata alla verifica della contaminazione delle acque sotterranee.
Tale verifica deve essere
attuata mediante un’adeguata rete di monitoraggio, costituita da almeno 3
piezometri, la cui ubicazione e le caratteristiche tecniche permettano una
corretta rilevazione della direzione di deflusso della falda potenzialmente
impattata nonché degli inquinanti.
Nelle analisi di laboratorio devono essere ricercati, fra i
parametri analitici previsti dalla normativa, quelli componenti i liquidi
contenuti e/o che sono stati contenuti nei serbatoi interrati. Trattandosi di
oli minerali, tali parametri potranno essere indicativamente i seguenti:
idrocarburi come n-esano, idrocarburi totali, composti organici aromatici
(punti 24-28 tabella acque sotterranee all.1 D.M.471/99), policiclici aromatici
(punti 29-38 tabella acque sotterranee all.1 D.M.471/99), Pb, MTBE.
Nel progetto esecutivo deve
essere dimostrata l’esistenza delle condizioni di applicazione delle procedure
semplificate.
Il progetto esecutivo deve comprendere le informazioni in
possesso in merito a: descrizione e caratteristiche del sito, cause della
eventuale contaminazione, diffusione e dispersione della contaminazione,
qualità delle acque sotterranee e superficiali, dettaglio di modalità, costi e
tempi previsti dell’intervento.
Il progetto esecutivo si
articola nelle seguenti sezioni:
1.
Descrizione del sito corredata da documentazione
cartografica in scala 1:5000 ed in scala 1:500 e/o 1:100. Deve essere indicata
la destinazione d’uso del sito.
2.
Descrizione dell’evento e/o
delle cause che hanno o possono aver determinato la contaminazione, comprensiva delle azioni
di messa in sicurezza attuate e/o ancora in atto. Deve essere riportato l’esito
delle eventuali prove di tenuta effettuate sui serbatoi interrati.
3.
Descrizione dei dati
riferiti alla geologia ed all’idrogeologia locali: la descrizione deve
contenere le informazioni relative alle caratteristiche del suolo e del
sottosuolo del sito, soggiacenza e direzione di deflusso delle acque
sotterranee e ad essa devono essere allegate almeno una carta piezometrica ed
una carta dei possibili bersagli della contaminazione (pozzi ad uso
irriguo/potabile, corsi d’acqua, etc.).
4.
Elaborazione delle eventuali indagini analitiche effettuate: in questa sezione devono
essere elaborati i dati provenienti dalle eventuali indagini già attuate, al
fine di stimare grado ed estensione della contaminazione del sito, volume di
terreno risultato contaminato, qualità delle acque sotterranee e superficiali.
Devono essere allegate carte, redatte sulla base delle eventuali indagini
effettuate, consistenti in sezioni e planimetrie, riportanti l’estensione
stimata della contaminazione delle matrici ambientali investigate. In allegato
devono essere presentati i certificati analitici delle analisi effettuate.
5.
Definizione dell’intervento in caso di inquinamento del terreno: comprende una previsione
dettagliata dei lavori da realizzare per la bonifica, gli schemi delle sezioni
di scavo, la tempistica prevista.
6.
Definizione delle indagini previste per la verifica della
contaminazione del sito: comprende una descrizione, corredata di documentazione cartografica,
delle indagini e delle analisi da realizzarsi a fine intervento secondo le
indicazioni del paragrafo 4.
7.
Cronoprogramma dei lavori previsti.
La verifica della qualità
del terreno rimasto in posto a seguito dell’intervento deve essere attuata
tramite prelievo di campioni e successiva analisi di laboratorio per la ricerca
delle sostanze previste dall’All.1 al D.M.471/99 o dalla tabella LAB delle
“Linee Guida per interventi di bonifica di terreni contaminati” approvate dal
Consiglio Regionale con deliberazione n.1005 - C.R. 4351 del 8 marzo 1995, a
seconda della destinazione d’uso del sito.
Il prelievo dei campioni di terreno deve essere integrato
dall'analisi dell’atmosfera del suolo del fondo e delle pareti dello scavo.
La scelta del posizionamento dei punti di campionamento deve
anche tenere conto degli esiti delle eventuali precedenti indagini effettuate
sul terreno a contatto con il serbatoio e/o linea di collegamento. Il numero
minimo di punti di prelievo dei campioni per le analisi di laboratorio, stabilito
in funzione della capacità del serbatoio e dell’area di contatto dello stesso
con il terreno, è riportato in tabella.
C Capacità serbatoio [m3] |
Punti di verifica |
< 5 |
3 |
5 £
C <10 |
4 |
10 £
C <15 |
5 |
Per i serbatoi di capacità
pari o superiore a 15 m3 e per gli interventi di bonifica resisi
necessari a seguito di perdite dalle linee di collegamento ai dispositivi
utilizzatori/erogatori, la verifica deve interessare un numero minimo di punti
tale che si abbia almeno 1 punto di verifica ogni 7 m2 di superficie
di terreno rimasto in posto (fondo e pareti dello scavo); il numero di punti di
verifica deve essere determinato per eccesso.
Nel caso in cui lo scavo comprenda al suo interno più
serbatoi, deve essere sommato il numero minimo di punti di indagine per ogni
singolo serbatoio.
Nelle analisi di laboratorio devono essere ricercati, fra i
parametri analitici previsti dalla normativa, quelli componenti i liquidi
contenuti o che sono stati contenuti nei serbatoi interrati. Trattandosi di oli
minerali, tali parametri potranno essere indicativamente i seguenti:
idrocarburi C ><12, composti aromatici (di cui ai punti 19-24 dell’all.1
tabella 1 al D.M.471/99), composti policiclici aromatici (di cui ai punti 25-35
dell’all.1 tabella 1 al D.M.471/99), Pb, idrocarburi totali.
Per il prelievo e l’analisi dei campioni deve essere fatto
riferimento ai criteri dell’All.2 al D.M.471/99.
La relazione di fine lavori
illustra gli interventi eseguiti e si articola nelle seguenti sezioni: