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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002
Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.
Misure urgenti per lavviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modificazioni l.r. 28/1993)
1. Dopo larticolo 13 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) e aggiunto il seguente articolo 14:
Art. 14 (Estensione dei benefici)
1. Sono altresi ammessi ai benefici stabiliti allarticolo 13, comma 3, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis, le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcoldipedenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non piu di 24 mesi..
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 2002
Enzo Ghigo