Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06
Codice 10.6
D.D. 5 novembre 2001, n. 1003
Fornitura in noleggio di tre fotocopiatrici a colori e prestazioni accessorie. Affidamento a trattativa privata alla Molteco S.p.A.. Spesa stimata di Lit. 118.800.000
Premesso che:
- il 18 luglio scorso è scaduto il contratto, stipulato con la NRG Italia S.p.A. mediante lettera commerciale prot. 5218 del 18.7.1997, esecutiva della D.G.R. n. 108-20349 del 25.6.1997, avente ad oggetto il noleggio di una macchina fotocopiatrice a colori per la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e questultima ha manifestato lesigenza di continuare ad avere in dotazione unapparecchiature con le medesime caratteristiche;
- la Struttura Speciale Museo Regionale di Scienze Naturali, con nota prot. 909/S4 del 2.4.2001, ha chiesto lassegnazione di una macchina fotocopiatrice a colori;
- la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 4503/23 del 16.7.2001, ha parimenti chiesto lassegnazione di una macchina fotocopiatrice a colori;
ritenuto che le richieste dei tre uffici sopra citati possono essere soddisfatte con la fornitura in noleggio, integrato dallassistenza tecnica e dalla somministrazione del materiale di consumo diverso dalla carta, di altrettante apparecchiature con uguali caratteristiche, stipulando in tal modo un unico contratto con evidenti vantaggi in termini di minori oneri di gestione e possibilità di economie di scala, che possono tradursi in condizioni economiche più favorevoli;
atteso che è stato predisposto un capitolato speciale doneri, contenente la disciplina dellanzidetto contratto, il cui testo è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante trattativa privata, ai sensi dellart. 31, lettera g), della L.R. 23.1.1984 n. 8, così come modificato dalla L.R. 30.3.1992 n. 18;
ritenuto inoltre di raffrontare le offerte acquisite nel corso della trattativa privata in base al criterio del prezzo più basso, determinato sommando al canone mensile di noleggio il costo di un numero di copie eccedenti pari al 10% del quantitativo compreso in tale canone;
considerato che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte, operanti nel settore merceologico interessato: Canon Italia S.p.A., Danka Italia S.p.A., G. C. Ballor, Gruppo Digito, Infosistemi S.r.l., Molteco S.p.A., NRG Italia S.p.A., Ocè Italia, Ricoh Point Torino S.r.l., Xerox Noleggi S.p.A., Lanier Italia S.p.A.;
preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte di seguito elencate, con lindicazione, per ciascuna, al netto degli oneri fiscali, del canone mensile di noleggio e del costo delle copie eccedenti il quantitativo compreso in tale canone proposti, nonchè del prezzo complessivo di raffronto calcolato con il criterio sopra esposto:
Ditta Canone mensile Costo copie eccedenti Prezzo di raffronto
Molteco S.p.A. Lit. 634.000 Lit. 200 Lit. 654.000
Lanier
Italia S.p.A. Lit. 647.000 Lit. 400 Lit. 687.000
Danka Italia S.p.A. Lit. 745.000 Lit. 200 Lit. 765.000
Gruppo
Digito Lit. 820.000 Lit. 320 Lit. 852.000
Xerox Noleggi S.p.A. Lit. 1.400.000 Lit. 250 Lit. 1.425.000
dato atto che devono considerarsi inammissibili le seguenti ulteriori offerte pervenute:
- lofferta della ditta G.C. Ballor, poichè contiene una modalità di computo dei corrispettivi diversa e difforme da quella indicata nel capitolato speciale doneri, inviato a tutti i partecipanti alla gara unitamente alla lettera dinvito, le cui disposizioni, come si evince chiaramente anche dalla stessa lettera dinvito, devono ritenersi inderogabili;
- le offerte delle ditte Infosistemi S.r.l. e Ricoh Point Torino S.r.l. poichè in esse vengono proposte due apparecchiature alternative, con differenti caratteristiche tecniche e comportanti prezzi diversi, integrando così la fattispecie dellofferta plurima, vietata dai principi generali in materia di gare pubbliche, applicabili anche nei casi, come quello di specie, in cui la pubblica amministrazione espleta la trattativa privata sotto forma di gara esplorativa;
rilevato che lofferta presentata dalla ditta Molteco S.p.A. è la più conveniente, comportando il minor costo complessivo;
rilevato che limporto complessivo del contratto può essere stimato in Lit. 99.000.000 circa (ossia Lit. 33.000.000 per ciascuna apparecchiatura), al netto dellI.V.A., non imputabili, nemmeno in parte, allesercizio finanziario in corso in quanto, secondo quanto previsto nel capitolato speciale doneri, le prime fatture per i corrispettivi possono essere emesse solo dopo sei mesi dalla stipulazione del contratto;
rilevato inoltre che le spese imputabili agli esercizi successivi potranno essere impegnate con provvedimenti adottati nel corso dei medesimi e imputate:
- sul capitolo corrispondente al 10380 del bilancio per lesercizio in corso, per lapparecchiatura in dotazione alla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;
- sul capitolo corrispondente al 23626 del bilancio per lesercizio in corso, utilizzando gli accantonamenti che saranno disposti a favore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, come stabilito nella citata nota di tale Direzione, prot. 4503/23 del 16.7.2001, per lapparecchiatura in dotazione alla stessa;
- sul capitolo corrispondente al 20360 del bilancio per lesercizio in corso, utilizzando gli accantonamenti che saranno disposti a favore della Struttura Speciale Museo Regionale di Scienze Naturali, come stabilito nelle note di tale Struttura Speciale, prot. 909/S4 del 2.4.2001 e prot. 2789/S4 del 10.10.2001, per lapparecchiatura in dotazione alla stessa;
preso atto che, con lettera datata 5.10.2001 (registrata al protocollo regionale con il n. 31071/10.6 in data 25.10.2001) la Ricoh Point Torino S.r.l.:
- ha affermato di non concordare con lesclusione della sua offerta, aggiungendo che il divieto di offerte plurime non è specificatamente prescritto nel .... bando di gara e di non aver rinvenuto alcuna Legge o Decreto che specifichi (a meno che non espressamente citato) la formulazione di offerte per un unico modello;
- ha avanzato formale richiesta ai sensi della Legge 241/90 sullaccesso ai documenti della Pubblica Amministrazione per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
rilevato, riguardo a tale atto della Ricoh Point Torino S.r.l., che:
- il divieto di offerte plurime discende da un principio generale in materia di gare pubbliche non codificato in modo espresso in alcun atto normativo ma, nondimeno, pienamente operativo nel nostro ordinamento giuridico;
- trattandosi di una trattativa privata, non è stato pubblicato un bando di gara per la fornitura in oggetto; non poteva quindi essere inserita nello stesso alcuna disposizione che ribadisse il divieto di offerte plurime; peraltro, la lettera dinvito, inviata alla Ricoh Point Torino (prot. 24795/10.6 del 29.8.2001) ed identica a quella inviata a tutti gli altri concorrenti, nel disciplinare le modalità di presentazione dellofferta (paragrafo 1.1) parla di modello dellapparecchiatura proposta (lettera a) e di specifiche tecniche dellapparecchiatura (lettera b), al singolare, confermando così linammissibilità di offerte plurime;
- nel dichiarare di voler esercitare il diritto di cui allart. 10, comma 1, lettera a) della L. 241/90, la Ricoh Point Torino S.r.l. non ha indicato a quali documenti intende accedere nè ha fornito alcun elemento per determinare i medesimi, sicchè la relativa richiesta va considerata inammissibile perchè loggetto del diritto esercitato non è nè determinato nè determinabile;
ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, ai sensi dellart. 33, lettera d), della citata L.R. n. 8/84 e dellart. 22 della L.R. 51/97;
visto lo schema della lettera di stipulazione;
dato atto che laffidamento della fornitura è subordinato allaccertamento dellinsussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalle vigenti leggi;
visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
vista la L.R. 55/81;
IL DIRIGENTE
in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 25-2105 del 29.1.2001;
determina
Di approvare il capitolato speciale doneri, contenente la disciplina del contratto di cui in premessa, nel testo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
di affidare, mediante trattativa privata, alla ditta Molteco S.p.A., corrente in Torino, Via Reiss Romoli 148, la fornitura di cui in premessa, al prezzo complessivo di Lit. 99.000.000 al netto degli oneri fiscali;
di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta dal Dirigente del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, ai sensi dellart. 33, lettera d), della L.R. 8/84 e dellart. 22 della L.R. 51/97;
di dichiarare inammissibile, per i motivi di cui in premessa, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla Ricoh Point Torino S.p.A. con lettera datata 5.10.2001 (registrata nel protocollo regionale con il n. 31071/10.6, in data 25.10.2001).
Le spese derivanti dal suddetto contratto negli esercizi finanziari successivi a quello in corso saranno impegnate, con provvedimenti assunti nel corso dei medesimi, come meglio specificato in premessa.
Il Dirigente responsabile
Luciano Funtò