Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002
Codice 25.10
D.D. 21 settembre 2001, n. 1328
Autorizzazione idraulica - pratica n. 208 - Ditta Lanificio F.lli Fila S.p.A. - lavori di rifacimento linee tecnologiche sul ponte sito sul torr. Sessera nei Comuni di Portula e Coggiola
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare in sanatoria ai soli fini idraulici le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- il nulla-osta si intende accordato con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuale variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendono necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- il nulla-osta è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica (nei limiti che competono al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dalluso dellautorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla corresponsione dei canoni demaniali al competente Ufficio, se dovuti a norma di Legge.
- Il nulla-osta è subordinato allacquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, secondo le vigenti leggi in materia (concessioni edilizia, autorizzazione di cui al D.L. n. 490 del 29/10/1999 vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/89 (vincolo idrogeologico)).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Felice Storti