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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2002, n. 53 - 5092

Determinazioni in ordine all’art. 12, comma 7, della L.R. 70/96, relative alle zone di tutela della selvaggina nelle quali è precluso l’esercizio dell’attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta Regionale

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

L’articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 stabilisce le modalità di costituzione delle zone di tutela previste dall’articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il comma 7 del citato articolo 12 della l.r. 70/96 stabilisce che “nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati resta in ogni caso precluso l’esercizio dell’attività venatoria fino alla destinazione da parte della Giunta regionale delle suddette aree ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria”.

Le Province nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria di competenza hanno individuato le zone che rientrano in tale fattispecie.

In ordine al divieto di caccia vigente nei territori così individuati numerose Province ed associazioni agricole hanno evidenziato un incremento dei danni alle colture agricole nei fondi circostanti, sottolineando, nel contempo, il crescente malcontento degli agricoltori che vedono seriamente compromesso il proprio lavoro in seguito all’azione di cinghiali e corvidi.

Tali specie hanno trovato rifugio nelle aree in questione che finiscono col costituire, pertanto, un vero e proprio serbatoio di diffusione delle stesse verso i territori circostanti. Conseguentemente i danni alle produzioni agricole, denunciati dai proprietari e dai conduttori sia dei terreni ricadenti nelle stesse che dei fondi limitrofi, risultano essere aumentati in modo preoccupante.

In particolar modo il numero di cinghiali presenti sul territorio regionale, stimato sulla base dei dati relativi agli abbattimenti effettuati durante il periodo venatorio e dei danni causati dalla specie sia alle produzioni agricole che alla circolazione stradale, risulta essere in costante e preoccupante aumento. Notevole è, di conseguenza, l’impegno economico profuso dalla Regione Piemonte per far fronte, ai sensi dell’articolo 55 della citata l.r. 70/96, ai danni arrecati dalla specie alle produzioni agricole.

L’incremento numerico, unitamente alle caratteristiche ed alle abitudini alimentari della specie, ha determinato una vera e propria situazione di “emergenza” che ha indotto la Regione Piemonte a definire, con l.r. 27 gennaio 2000, n. 9, e ad attuare con successivi provvedimenti amministrativi misure straordinarie consistenti, tra l’altro, in programmi e piani di abbattimento miranti alla “riduzione della specie nell’intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agro-forestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose”.

In considerazione del fatto che i piani faunistico-venatori provinciali risultano approvati ed operanti mentre il piano faunistico-venatorio regionale è tutt’ora in fase di predisposizione si ritiene opportuno e necessario, al fine di superare le problematiche sopra evidenziate ed in attesa di tale adempimento, consentire alle Province di destinare i territori di cui al citato art. 12, comma 7, della l.r. 70/96, anche solo parzialmente, alla gestione programmata della caccia.

I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA) potranno proporre, alla Giunta regionale, mediante motivata relazione tecnica, l’istituzione su tali territori di aree a caccia specifica (ACS), ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della l.r. 70/96, viste anche le numerose richieste pervenute in tal senso.

Ai fini di una corretta pianificazione faunistico-venatoria si ritiene di stabilire che le istanze di istituzione di aree a caccia specifica devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo e che i relativi provvedimenti autorizzativi vengono adottati esclusivamente nel periodo aprile - maggio di ogni anno.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire quanto segue:

- le Province possono destinare, anche solo parzialmente, i territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l.r. 70/96, alla caccia programmata;

- i Comitati di gestione degli ATC e dei CA potranno proporre, mediante motivata relazione tecnica, l’istituzione su tali territori di aree a caccia specifica ai sensi dell’art. 16, comma 5 della l.r. 70/96;

- le istanze di istituzione di aree a caccia specifica devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo e i relativi provvedimenti autorizzativi vengono adottati esclusivamente nel periodo aprile - maggio di ogni anno.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alle Province ed ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA.

(omissis)