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Bollettino Ufficiale n. 05 del 31 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2002, n. 34 - 5039

Aggiornamento deliberazione della Giunta Regionale n. 217-46120 del 23.5.1995. Modalità di svolgimento dei corsi e nuovo programma formativo per la formazione del Volontario Soccorritore 118

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare la nuova edizione dello Standard Formativo per la formazione del Volontario Soccorritore 118 secondo il testo costituente l’allegato 1 della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, con la precisazione che, per consentire immediata comprensione, riconoscibilità e continuità ai corsi per Volontario Soccorritore 118, nel nuovo Standard Formativo dettagliato siano conservate le seguenti denominazioni:

* Corsi Allegato A: rivolti ai nuovi volontari soccorritori delle Associazioni convenzionate per il servizio 118;

* Corsi Allegato B: rivolti ai volontari soccorritori già attivi nelle Associazioni convenzionate per il Servizio 118 alla data di applicazione della prima edizione dello Standard Formativo;

* Istruttore Volontario 118 per la figura indicata quale Istruttore Modulo 118 nella Direttiva Regionale prot. n. 3555/54 del 25.7.1996 (dicitura da riportare anche sul relativo attestato regionale);

* di autorizzare il Dirigente del Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane della Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie ad approvare le future edizioni, integrazioni o modificazioni dello standard formativo dettagliato per la formazione del Volontario Soccorritore operante nel servizio di emergenza sanitaria 118 con propria Determinazione Dirigenziale da adottare con le seguenti modalità:

* possibilità di richiedere la collaborazione alla redazione dello stesso da parte di Enti e Associazioni di Volontariato convenzionate con le AA.SS.RR. per l’attività di Emergenza Sanitaria 118, anche mediante la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Staff;

* preventiva approvazione, per quanto di competenza, da parte del Gruppo di Coordinamento Regionale delle Centrali Operative Provinciali 118, costituito con D.D. n. 285/28.2 del 14.8.2001;

* snellezza di organi e/o strutture impegnate nella Formazione del Volontario Soccorritore 118, con ridefinizione di quelle esistenti, da attuarsi ottimizzando l’impiego dei mezzi già a disposizione del S.S.R.;

* di affidare al Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane della Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie la redazione, aggiornamento e custodia di un Registro Regionale dei Volontari Soccorritori 118, possibilmente in formato di banca dati elettronica, con possibilità di affidarne la conservazione ad una Centrale Operativa 118.

* di stabilire, anche in considerazione della tipologia di dati che tale strumento deve necessariamente contenere, che la banca dati sopra citata è da intendersi supporto delle attività dell’Amministrazione regionale e pertanto qualsivoglia accesso ai dati in essa contenuti, anche da parte di Associazioni attive nel Sistema 118, deve avvenire su autorizzazione del Settore che gestisce la banca dati stessa, nel rispetto della normativa vigente in merito al trattamento dei dati personali sensibili.

* di stabilire che i corsi comunemente definiti “Allegato B” per volontari soccorritori già attivi nelle Associazioni convenzionate per il Servizio 118 alla data di applicazione della prima edizione dello Standard Formativo abbiano termine improrogabilmente entro il 31.12.2002 e quanti non abbiano sostenuto con esito positivo tutte le prove di valutazione entro tale data siano depennati dall’elenco di quanti da sottoporre alla formazione “Allegato B”;

* di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali siano competenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi per Volontari Soccorritori operanti nel Sistema 118, per la nomina del Rappresentante Regionale in seno alla Commissione di Valutazione al termine degli stessi, per il controllo della regolarità dei corsi stessi, dei relativi verbali d’esame e per il rilascio, a firma del direttore Generale dell’A.S.R. stessa, dell’attestato regionale ai discenti risultati idonei secondo quanto definito nell’emanando Standard Formativo;

* di stabilire che, dalla data di approvazione della presente Deliberazione, le Aziende Sanitarie Regionali siano competenti anche per il controllo della validità dei corsi e per il rilascio dei relativi attestati a firma del Direttore Generale anche per tutti i corsi per Volontario Soccorritore 118 già conclusi i cui verbali non siano ancora pervenuti, alla stessa data, alla Centrale Operativa 118 per la provincia di Torino;

* di stabilire che le modalità secondo cui si svolgono le attività di competenza delle AA.SS.RR. per la formazione del Volontario Soccorritore 118 siano definite nello Standard Formativo dettagliato o con successive Determinazioni del Dirigente del Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane della Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie;

* di stabilire che, esclusivamente al fine di tutelare l’immagine della Regione Piemonte, l’adottando Standard Formativo per la formazione del Volontario Soccorritore 118 sia diffuso direttamente dalla Amministrazione regionale con le modalità ritenute maggiormente idonee dal competente Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane della Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie, e che la diffusione dello stesso da parte di altri Enti o Associazioni, con l’utilizzo del logo della Regione Piemonte debba essere preventivamente autorizzata dallo stesso Settore;

* di stabilire che, relativamente ai corsi per tecnici del S.A.S.P. ed ai corsi per attività di “trasporto infermi”, dall’emanazione della nuova edizione dello Standard Formativo dettagliato per il Volontario Soccorritore 118, rimanendo valida l’idoneità conseguita al termine dei corsi fino ad allora organizzati ai sensi dello Standard precedente, tutti i successivi corsi previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27-477 del 17.7.2000 e n. 30-2794 del 17 aprile 2001 non siano più organizzati secondo il programma di cui all’"allegato A" o all’"Allegato B" della D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 bensì, rispettivamente, secondo “l’Allegato A” o “l’Allegato B” dell’emanando Standard Formativo stesso.

(omissis)