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Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cavaglià (Biella)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Poteri e Funzioni

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Gonfalone e stemma

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Competenze e attribuzioni del Consiglio

Art. 10 - Sedute consiliari

Art. 11 - Sessione e convocazione

Art. 12 - Linee programmatiche di mandato

Art. 13 - Commissioni consiliari

Art. 14 - Consiglieri

Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 16 - Gruppi consiliari

Art. 17 - Sindaco

Art. 18 - Competenze del Sindaco quale autorità locale

Art. 19 - Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del governo

Art. 20 - Vice Sindaco

Art. 21 - La Giunta comunale

Art. 22 - Composizione

Art. 23 - Nomina e cessazione dalla carica degli Assessori

Art. 24 - Funzionamento della Giunta

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIFENSORE CIVICO

Art. 25 - Partecipazione

Art. 26 - Tutela dell’associazionismo

Art. 27 - Istanze, Petizioni e Proposte

Art. 28 - Istanze, Proposte

Art. 29 - Petizioni

Art. 30 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 31 - Referendum

Art. 32 - Accesso agli atti

Art. 33 - Volontariato

TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 34 - Principi dell’azione amministrativa

Art. 35 - Servizi pubblici comunali

Art. 36 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 37 - Aziende speciali

Art. 38 - Struttura delle aziende speciali

Art. 39 - Istituzioni

Art. 40 - Società per azioni od a responsabilità limitata

Art. 41 - Convenzioni

Art. 42 - Consorzi

Art. 43 - Accordi di programma e conferenza di servizi

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 44 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 45 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 46 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 47 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 48 - Direttore generale

Art. 49 - Compiti del direttore generale

Art. 50 - Funzioni del direttore generale

Art. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 52 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 53 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 54 - Collaborazioni esterne

Art. 55 - Segretario comunale

Art. 56 - Funzioni del segretario comunale

Art. 57 - Responsabilità verso il Comune

Art. 58 - Responsabilità verso i terzi

Art. 59 - Responsabilità dei contabili

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 60 - Ordinamento

Art. 61 - Rendiconto della gestione

Art. 62 - Revisore dei conti

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Approvazione e modificazioni dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Poteri e Funzioni

1. Il Comune di Cavaglià è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuitegli o delegategli dalle leggi dello Stato o della Regione.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) tutela della salute;

b) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali - con particolare riguardo all’agricoltura -, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale - con particolare riguardo all’infanzia, all’età senile e ai portatori di handicap;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, assicurando condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando lo strumento della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi si cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 35 e confina con i Comuni di Dorzano, Salussola, Carisio, Santhià, Alice Castello e Roppolo.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, in Via Mainelli, n. 8.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

4. All’interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene all’attribuzione in materia, né l’insediamento di centrali nucleari, né lo stanziamento o transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Gonfalone e stemma

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Cavaglià, con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1969, così ufficialmente descritto: “di verde, al cavallo d’argento, rivoltato, inalberato sopra un monte dello stesso, movente dalla punta. Sotto lo scudo, su una lista svolazzante, pure di verde, con le estremità bifide, il motto in caratteri d’oro: NON METU SED VI”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il medesimo decreto presidenziale (stemma troncato di verde e di bianco)

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi di governo elettivi del Comune, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità;

2. E’ organo di indirizzo politico, sociale ed economico ed esercita il controllo politico ed amministrativo;

3. La legge disciplina la composizione, l’elezione e al durata in carica.

Art. 9
Competenze e attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti ;

2. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono previste in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

4. Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48 comma 3, del d. lgs. 267/2000 in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della giunta;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

l) gli argomenti di cui ai precedenti commi non possono essere adottati in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Art. 10
Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Art. 11
Sessione e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, mentre quelle straordinarie almeno tre.In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. All’atto della convocazione la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri.

5. Il regolamento comunale disciplinerà le modalità per la convocazione, la presentazione e discussione delle proposte e indicherà altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

Art. 12
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare durante il mandato.

2. Il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche proponendo adeguamenti e modifiche mediante presentazione, da parte dei consiglieri, di appositi emendamenti.

3. Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione delle linee programmatiche.

4. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero insorgere.

Art. 13
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo o di garanzia, di indagine sull’attività dell’Amministrazione, di inchiesta e di studio.

2. I poteri, la composizione e il funzionamento delle dette commissioni saranno disciplinate da apposito regolamento.

3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia sarà attribuita alle minoranze.

Art. 14
Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, nonché il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

2. Le mozioni devono essere sottoposte all’esame del primo Consiglio utile e comunque non oltre 30 giorni dalla loro presentazione.

3. Le interrogazioni devono ricevere risposta entro 40 giorni dalla loro presentazione

4. Hanno, altresì, diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato, nei limiti e con le forme stabilite dall’apposito regolamento.

5. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio Com.le; a tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento delle assenze, comunica all’interessato, per iscritto, l’avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto questo termine il Consiglio esamina e delibera in merito.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina altresì, i casi si ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Rappresenta l’Ente, è organo responsabile dell’amministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 18
Competenze del Sindaco quale autorità locale

Il Sindaco nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, esercita le seguenti funzioni:

1. Emette ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.

2. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli artt. 109 e 110 del D. L.vo del 18.08.2000 n. 267, dello Statuto e dal Regolamento Com.le sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 19
Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del governo

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

2. alle emanazioni degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

4. adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini.

Art. 20
Vice Sindaco

Il vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Art. 21
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di Gestione amministrativa;

2. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune, nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, al Sindaco.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività

5. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso consiglio

6. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22
Composizione

1. la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e, comunque, non superiore a 16 unità.

2. Per il Comune di Cavaglià, la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al consiglio fino ad un massimo di due unità, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 23
Nomina e cessazione dalla carica degli Assessori

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari revocati o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori è disciplinato dalla legge.

6. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute dalla Giunta non sono pubbliche, sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIFENSORE CIVICO

Art. 25
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi, tramite l’intervento nella formazione degli atti, nonché mediante l’esperimento di azioni popolari in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 26
Tutela dell’associazionismo

1. Il Comune valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini che perseguano scopi di interesse collettivo attraverso forme di incentivazione finanziaria e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti.

2. L’erogazione di ogni contributo e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone od associazioni, deve rispondere al criterio del pubblico interesse e sono normate dall’apposito regolamento.

Art. 27
Istanze, Petizioni e Proposte

1. I cittadini, singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, a fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, tranne l’individuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale fare le eventuali comunicazioni.

3. Esse devono essere indirizzate al Sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art. 28
Istanze, Proposte

1. Istanze. Ai fini del presente Statuto, si intendono per “Istanze” le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, del Segretario. Sull’istanza l’autorità comunale competente provvede entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del comune.

2. Proposte. Ai fini delle disposizioni della presente sezione dello Statuto, si intendono per “proposte” le richieste scritte, presentate da almeno 400 cittadini residenti nel Comune, per l’adozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta comunale. Il Segretario cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. numero 267/2000 e la proposta viene inserita nell’ordine del giorno del primo Consiglio comunale o della prima Giunta comunale non ancora convocati.

Art. 29
Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva a nome di almeno 150 cittadini, agli organi dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva; in tal caso il referente viene individuato nel primo firmatario.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune e notificato al referente di cui al comma 1.

Art. 30
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nello stesso, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

Art. 31
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, nonché il Consilio Comunale possono chiedere che vengano indetti referendum su temi di interesse locale di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolare da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sulla consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Art. 32
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o l’apposito regolamento dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge o di regolamento che impediscono la divulgazione dell’atto stesso.

6. Il Regolamento stabilisce i tempi e la modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 33
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune potrà esprimere il proprio parere sui programmi e i bilanci dell’ente di volontariato e collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 34
Principi dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 35
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 36
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 37
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico.

Art. 38
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall’ art. 4 del R.D. 15/10/1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

Art. 39
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei bene o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

Art. 40
Società per azioni
od a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 41
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, a durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 42
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 43
Accordi di programma
e conferenza di servizi

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 44
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta d ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 45
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale sunnominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi;

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.

Art. 46
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

Art. 47
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 48
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 49
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni a loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco con suo decreto la segretario comunale, stabilendo altresì il compenso aggiuntivo per il disimpegno delle relative mansioni da considerarsi aggiuntive rispetto agli ordinari compensi assegnati al Segretario comunale.

Art. 50
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare di transigere.

Art. 51
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, e dal sindaco.

Art. 52
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti, possono proporre la designazioni di altri membri;

b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie;

g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;

h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Art. 53
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge,e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

Art. 54
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, previa deliberazione.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 55
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio di segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 56
Funzioni del segretario comunale

1. Partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozioni di sfiducia.

4. Roga i contratti del comune nei quali l’ente è parte quando non sia necessaria la presenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.

Art. 57
Responsabilità verso il comune

1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti dalla violazione di obblighi di servizio

Art. 58
Responsabilità verso i terzi

1. Il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dal segretario, dal direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.

Art. 59
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 60
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge o, nei limiti da essa previsti, dai regolamenti.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 61
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 62
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63
Approvazione e modificazioni dello Statuto

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.