Bollettino Ufficiale n. 02 del 10 / 01 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Cavaglià (Biella)
Statuto comunale
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Poteri e Funzioni
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede
Art. 5 - Albo pretorio
Art. 6 - Gonfalone e stemma
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Consiglio comunale
Art. 9 - Competenze e attribuzioni del Consiglio
Art. 10 - Sedute consiliari
Art. 11 - Sessione e convocazione
Art. 12 - Linee programmatiche di mandato
Art. 13 - Commissioni consiliari
Art. 14 - Consiglieri
Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 16 - Gruppi consiliari
Art. 17 - Sindaco
Art. 18 - Competenze del Sindaco quale autorità locale
Art. 19 - Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del governo
Art. 20 - Vice Sindaco
Art. 21 - La Giunta comunale
Art. 22 - Composizione
Art. 23 - Nomina e cessazione dalla carica degli Assessori
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIFENSORE CIVICO
Art. 25 - Partecipazione
Art. 26 - Tutela dellassociazionismo
Art. 27 - Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 28 - Istanze, Proposte
Art. 29 - Petizioni
Art. 30 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 31 - Referendum
Art. 32 - Accesso agli atti
Art. 33 - Volontariato
TITOLO IV - ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 34 - Principi dellazione amministrativa
Art. 35 - Servizi pubblici comunali
Art. 36 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 37 - Aziende speciali
Art. 38 - Struttura delle aziende speciali
Art. 39 - Istituzioni
Art. 40 - Società per azioni od a responsabilità limitata
Art. 41 - Convenzioni
Art. 42 - Consorzi
Art. 43 - Accordi di programma e conferenza di servizi
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE
Art. 44 - Principi strutturali e organizzativi
Art. 45 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 46 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 47 - Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 48 - Direttore generale
Art. 49 - Compiti del direttore generale
Art. 50 - Funzioni del direttore generale
Art. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 52 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 53 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 54 - Collaborazioni esterne
Art. 55 - Segretario comunale
Art. 56 - Funzioni del segretario comunale
Art. 57 - Responsabilità verso il Comune
Art. 58 - Responsabilità verso i terzi
Art. 59 - Responsabilità dei contabili
TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA
Art. 60 - Ordinamento
Art. 61 - Rendiconto della gestione
Art. 62 - Revisore dei conti
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63 - Approvazione e modificazioni dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Poteri e Funzioni
1. Il Comune di Cavaglià è Ente autonomo nellambito dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuitegli o delegategli dalle leggi dello Stato o della Regione.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) tutela della salute;
b) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e promozione di una cultura di pace e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali - con particolare riguardo allagricoltura -, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale - con particolare riguardo allinfanzia, alletà senile e ai portatori di handicap;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, assicurando condizioni di pari opportunità;
f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando lo strumento della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi si cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 35 e confina con i Comuni di Dorzano, Salussola, Carisio, Santhià, Alice Castello e Roppolo.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, in Via Mainelli, n. 8.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Allinterno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene allattribuzione in materia, né linsediamento di centrali nucleari, né lo stanziamento o transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 5
Albo pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 6
Gonfalone e stemma
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Cavaglià, con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1969, così ufficialmente descritto: di verde, al cavallo dargento, rivoltato, inalberato sopra un monte dello stesso, movente dalla punta. Sotto lo scudo, su una lista svolazzante, pure di verde, con le estremità bifide, il motto in caratteri doro: NON METU SED VI.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da suo delegato, può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il medesimo decreto presidenziale (stemma troncato di verde e di bianco)
3. Luso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI
Art. 7
Organi
1. Sono organi di governo elettivi del Comune, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale rappresenta lintera comunità;
2. E organo di indirizzo politico, sociale ed economico ed esercita il controllo politico ed amministrativo;
3. La legge disciplina la composizione, lelezione e al durata in carica.
Art. 9
Competenze e attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti ;
2. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono previste in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Gli atti fondamentali devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
4. Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) statuti dellente e delle aziende speciali, regolamenti salva lipotesi di cui allart. 48 comma 3, del d. lgs. 267/2000 in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della giunta;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dellente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
l) gli argomenti di cui ai precedenti commi non possono essere adottati in via durgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
Art. 10
Sedute consiliari
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse allordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
Art. 11
Sessione e convocazione
1. Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, mentre quelle straordinarie almeno tre.In caso deccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Allatto della convocazione la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri.
5. Il regolamento comunale disciplinerà le modalità per la convocazione, la presentazione e discussione delle proposte e indicherà altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
Art. 12
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare durante il mandato.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche proponendo adeguamenti e modifiche mediante presentazione, da parte dei consiglieri, di appositi emendamenti.
3. Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione delle linee programmatiche.
4. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero insorgere.
Art. 13
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo o di garanzia, di indagine sullattività dellAmministrazione, di inchiesta e di studio.
2. I poteri, la composizione e il funzionamento delle dette commissioni saranno disciplinate da apposito regolamento.
3. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia sarà attribuita alle minoranze.
Art. 14
Consiglieri
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, nonché il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
2. Le mozioni devono essere sottoposte allesame del primo Consiglio utile e comunque non oltre 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Le interrogazioni devono ricevere risposta entro 40 giorni dalla loro presentazione
4. Hanno, altresì, diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del mandato, nei limiti e con le forme stabilite dallapposito regolamento.
5. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio Com.le; a tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento delle assenze, comunica allinteressato, per iscritto, lavvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto questo termine il Consiglio esamina e delibera in merito.
6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 16
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 17
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina altresì, i casi si ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Rappresenta lEnte, è organo responsabile dellamministrazione comunale e sovrintendente al funzionamento dei servizi, degli uffici e allesecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Sovrintende, altresì, allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Art. 18
Competenze del Sindaco quale autorità locale
Il Sindaco nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, esercita le seguenti funzioni:
1. Emette ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale.
2. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli artt. 109 e 110 del D. L.vo del 18.08.2000 n. 267, dello Statuto e dal Regolamento Com.le sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 19
Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del governo
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
2. alle emanazioni degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
4. adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino lincolumità dei cittadini.
Art. 20
Vice Sindaco
Il vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua temporanea assenza o impedimento.
Art. 21
La Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è organo di Gestione amministrativa;
2. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune, nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dellart. 17, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, al Sindaco.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività
5. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso consiglio
6. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta i Regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 22
Composizione
1. la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e, comunque, non superiore a 16 unità.
2. Per il Comune di Cavaglià, la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al consiglio fino ad un massimo di due unità, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 23
Nomina e cessazione dalla carica degli Assessori
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari revocati o cessati dallufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori è disciplinato dalla legge.
6. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute dalla Giunta non sono pubbliche, sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIFENSORE CIVICO
Art. 25
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellente.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi, tramite lintervento nella formazione degli atti, nonché mediante lesperimento di azioni popolari in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 26
Tutela dellassociazionismo
1. Il Comune valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini che perseguano scopi di interesse collettivo attraverso forme di incentivazione finanziaria e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nellambito dei procedimenti di formazione degli atti.
2. Lerogazione di ogni contributo e lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone od associazioni, deve rispondere al criterio del pubblico interesse e sono normate dallapposito regolamento.
Art. 27
Istanze, Petizioni e Proposte
1. I cittadini, singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, a fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, tranne lindividuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale fare le eventuali comunicazioni.
3. Esse devono essere indirizzate al Sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.
Art. 28
Istanze, Proposte
1. Istanze. Ai fini del presente Statuto, si intendono per Istanze le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nellinteresse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, del Segretario. Sullistanza lautorità comunale competente provvede entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del comune.
2. Proposte. Ai fini delle disposizioni della presente sezione dello Statuto, si intendono per proposte le richieste scritte, presentate da almeno 400 cittadini residenti nel Comune, per ladozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta comunale. Il Segretario cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dallarticolo 49 del D.Lgs. numero 267/2000 e la proposta viene inserita nellordine del giorno del primo Consiglio comunale o della prima Giunta comunale non ancora convocati.
Art. 29
Petizioni
1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva a nome di almeno 150 cittadini, agli organi dellAmministrazione per sollecitare lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva; in tal caso il referente viene individuato nel primo firmatario.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune e notificato al referente di cui al comma 1.
Art. 30
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nello stesso, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.
Art. 31
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, nonché il Consilio Comunale possono chiedere che vengano indetti referendum su temi di interesse locale di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolare da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio.
3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sulla consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
Art. 32
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o lapposito regolamento dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge o di regolamento che impediscono la divulgazione dellatto stesso.
6. Il Regolamento stabilisce i tempi e la modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 33
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il Comune potrà esprimere il proprio parere sui programmi e i bilanci dellente di volontariato e collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 34
Principi dellazione amministrativa
1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sullautonomia, sulla funzionalità e sulleconomicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 36
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
Art. 37
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico.
Art. 38
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall art. 4 del R.D. 15/10/1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione approvati dal Consiglio comunale.
Art. 39
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei bene o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dellistituzione.
Art. 40
Società per azioni
od a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto, lacquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 41
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, a durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 42
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati allalbo pretorio.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 43
Accordi di programma
e conferenza di servizi
1. Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma viene definito in unapposita conferenza la quale provvede, altresì, allapprovazione formale dellaccordo stesso.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Art. 44
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del comune deve essere improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta d ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 45
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale sunnominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi;
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.
Art. 46
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
Art. 47
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Art. 48
Direttore generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Art. 49
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale, se nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni a loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco con suo decreto la segretario comunale, stabilendo altresì il compenso aggiuntivo per il disimpegno delle relative mansioni da considerarsi aggiuntive rispetto agli ordinari compensi assegnati al Segretario comunale.
Art. 50
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) Verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare di transigere.
Art. 51
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, e dal sindaco.
Art. 52
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti, possono proporre la designazioni di altri membri;
b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie;
g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
Art. 53
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge,e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
Art. 54
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, previa deliberazione.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allAmministrazione devono stabilirne:
a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto.
Art. 55
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dellufficio di segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 56
Funzioni del segretario comunale
1. Partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozioni di sfiducia.
4. Roga i contratti del comune nei quali lente è parte quando non sia necessaria la presenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente.
5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
Art. 57
Responsabilità verso il comune
1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti dalla violazione di obblighi di servizio
Art. 58
Responsabilità verso i terzi
1. Il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dal segretario, dal direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.
Art. 59
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA
Art. 60
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge o, nei limiti da essa previsti, dai regolamenti.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 61
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
Art. 62
Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63
Approvazione e modificazioni dello Statuto
1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.