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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002
Legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38.
Costituzione dellAgenzia interregionale per la gestione del fiume Po.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalita)
1. Per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Piemonte concorre allistituzione dellagenzia interregionale per il fiume Po di seguito denominata agenzia.
2. Con successivo provvedimento del Consiglio, la Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono lesercizio a livello regionale ai sensi dellarticolo 59, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), prevedendo articolazioni funzionali a livello di domini fluviali, anche in attuazione dellarticolo 60, comma 3, della l.r. 44/2000.
Art. 2.
(Accordo costitutivo)
1. Lorganizzazione e le funzioni dellagenzia sono disciplinati dalle disposizioni dellaccordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.
2. Le modifiche allaccordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 3.
(Efficacia della legge)
1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dellultima delle leggi istitutive dellagenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite allagenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs.112/1998, trasferendole annualmente allagenzia.
2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.
3. Nella fase successiva la Giunta regionale, viste le previsioni annuali dellagenzia, assegna risorse per le finalita di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilita finanziarie del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 2001
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A.
(ACCORDO COSTITUTIVO DELLAGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO))
Art. 1.
(Oggetto e contenuto)
1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono lagenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui allarticolo 4.
2. Il presente accordo disciplina lorganizzazione e le funzioni dellagenzia nellambito del bacino idrografico del fiume Po.
Art. 2.
(Generalita)
1. Lagenzia e denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed e articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato dindirizzo di cui allarticolo 6.
2. Per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 4, lagenzia opera come ente strumentale delle Regioni.
3. Lagenzia ha personalita giuridica pubblica ed e dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.
Art. 3.
(Ambito territoriale dellagenzia)
1. In fase di prima applicazione, lagenzia esercita le funzioni di cui allarticolo 4 nellambito territoriale definito dallallegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.
2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dellagenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalita previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 4.
(Funzioni)
1. Lagenzia, sulla base della pianificazione dellAutorita di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:
a) la programmazione operativa degli interventi;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e) listruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dellarticolo 92 del d.lgs. 112/1998, al fine di garantire lunitarieta a scala di bacino idrografico.
2. Lagenzia provvede a coordinare le attivita funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.
Art. 5.
(Avvalimento)
1. Fermo restando lambito istituzionale delle funzioni attribuite allagenzia ai sensi dellarticolo 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dellagenzia per lesercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con lagenzia stessa e con oneri a proprio carico.
Art. 6.
(Organi dellagenzia)
1. Sono organi dellagenzia:
a) Il Comitato dindirizzo;
b) Il Direttore;
c) Il Collegio dei revisori.
Art. 7.
(Comitato di indirizzo)
1. Il Comitato di indirizzo e un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui allarticolo 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.
2. Il Comitato, nellambito delle proprie competenze, in particolare:
a) conferisce e revoca lincarico di Direttore;
b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica lattuazione;
c) definisce le articolazioni territoriali di cui allarticolo 2;
d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita proposti dal Direttore;
e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;
f) approva la relazione programmatica sullattivita dellagenzia predisposta dal Direttore;
g) delibera in materia di accordi per lavvalimento di cui allarticolo 5.
3. Il Comitato dindirizzo adotta i propri atti allunanimita dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.
Art. 8.
(Comitato tecnico)
1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra lattivita dellagenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui allarticolo 1.
Art. 9.
(Direttore)
1. Il Direttore e scelto dal Comitato dindirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita gestionale presso strutture pubbliche o private.
2. Il Direttore e assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto e disciplinato dallarticolo 2119 del codice civile.
3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dellagenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui allarticolo 11.
2. Il Direttore, sentito il Comitato dindirizzo, conferisce lincarico ai dirigenti.
3. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli allapprovazione del Comitato dindirizzo:
a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilita;
b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sullattivita svolta dallagenzia;
c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.
4. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.
Art. 10.
(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori e nominato dal Comitato dindirizzo.
2. Il Collegio dura in carica tre anni ed e composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.
3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarita contabile, gli atti dellagenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato dindirizzo e alle Regioni.
Art. 11.
(Organizzazione e personale)
1. Lorganizzazione e il funzionamento dellagenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Lagenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.
3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dellagenzia si applica il contratto collettivo del comparto Regioni-Enti locali.
4. E fatta salva la possibilita di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del d.lgs. 165/2001.
Art. 12.
(Patrimonio)
1. Il patrimonio dellagenzia e costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dellarticolo 7 del d.lgs.112/1998, dalle Regioni nonche dai beni pervenuti ad altro titolo.
2. In caso di scioglimento dellagenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.
Art. 13.
(Ordinamento contabile dellAgenzia)
1. Lordinamento contabile dellagenzia e disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dellarticolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).
2. Il bilancio dellagenzia e redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dellannualita, dellintegrita, della specificazione, delluniversalita, dellunita, della veridicita, della pubblicita, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilita.
3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, lassestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalita previste dal regolamento di contabilita. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.
4. Il rendiconto dellagenzia e formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilita.
5. Lagenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalita stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dellattività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche dal regolamento di contabilita.
6. Lagenzia non puo contrarre mutui e prestiti.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie)
1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellultima delle leggi regionali istitutive dellagenzia.
2. Il subentro dellagenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalita stabilite nellaccordo stipulato, ai sensi dellarticolo 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.