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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n. 23-4890
L.R 26.11.2001 n. 33., art. 16. Composizione della Commissione e delle sottocommissioni di esame per labilitazione alla professione di guida alpina, previste dallart. 7 della l.r. 41/94
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la composizione della Commissione desame per il conseguimento dellabilitazione allesercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida, quale risulta dallallegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DESAME PER LACCERTAMENTO DELLABILITAZIONE ALLESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA PREVISTE DALLART. 7 DELLA L. R. 41/94.
La Commissione per laccertamento dellabilitazione allesercizio della professione di guida alpina, prevista dallart. 7, commi 7 e 8 della legge regionale 29.9.1994 n.41, è così composta:
a. Un rappresentante delle Comunità Montane del Piemonte designato dalla Conferenza dei Presidenti, che la presiede;
b. Il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o suo delegato;
c. Due rappresentanti della Regione, indicati dal competente Settore regionale;
d. Tre guide alpine maestri di alpinismo, che abbiano la qualifica di istruttore nazionale, designate dal Collegio regionale delle guide alpine;
e. Due guide alpine maestri di alpinismo particolarmente esperte nella didattica della professione, designate dal Collegio regionale delle Guide alpine;
f. Un tecnico del soccorso alpino;
g. Un medico esperto in pronto soccorso, rianimazione, ambientamento e alimentazione in montagna;
h. Due esperti nelle materie culturali inerenti lattività di guida alpina scelti su proposta della Regione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante del Collegio professionale.
Per ogni membro della Commissione e nominato un membro supplente, ad eccezione del Presidente del Collegio regionale delle Guide alpine.
Limitatamente allespletamento delle prove tecnico pratiche la Commissione si riunisce con i seguenti componenti:
* Il rappresentante delle Comunità Montane del Piemonte, che la presiede;
* Il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o suo delegato;
* I rappresentanti della Regione, indicati dal competente Settore regionale;
* Le tre guide alpine maestri di alpinismo, che abbiano la qualifica di istruttore nazionale, individuate alla lettera d);
Limitatamente allespletamento degli esami alla fine dei corsi per aspirante guida e per guida alpina maestro di alpinismo, di cui alla L.R. 41/94. art. 7. comma 2, la Commissione si riunisce con i seguenti componenti:
* Il rappresentante delle Comunità Montane del Piemonte, che la presiede;
* Il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o suo delegato;
* I rappresentanti della Regione, indicati dal competente Settore regionale;
* Una guida alpina maestro di alpinismo, che abbia la qualifica di istruttore nazionale, individuata tra quelle indicate alla lettera d);
* Una guida alpina maestro di alpinismo particolarmente esperta nella didattica della professione, individuata tra quelle indicate alla lettera e);
* Il tecnico del soccorso alpino;
* Il medico esperto in pronto soccorso, rianimazione, ambientamento e alimentazione in montagna;
* Un esperto nelle materie culturali inerenti lattività di guida alpina, individuato tra quelli indicati alla lettera h).
Ai sensi dellart. 16, comma 1 della legge regionale 33/2001 la Commissione è nominata dal Collegio regionale delle guide alpine, in convenzione con le Comunità montane interessate.
La Commissione desame dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. In caso di ritardo nella designazione di uno o più dei componenti, resta in carica il precedente fino al momento della sua sostituzione.
Ai sensi dellart. 8 bis della l.r. 41/94, come modificata dalla l.r. 26.11.2001 n. 33,la Commissione e le Sottocommissioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti, in ogni caso, nelle prove di esame finale deve essere garantita la presenza la presenza di almeno uno dei membri di cui alle lettere a), d), e), f), g), h).