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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Codice 25.9
D.D. 4 ottobre 2001, n. 1394

R.D. nº 523/1904 - Evento alluvionale del 13 e 14 Ottobre 2000. Comune di Bognanco (VB). Approvazione del progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori di regimazione acque e ripristino canale di scolo in frazione San Lorenzo. Importo L. 64.500.000=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di regimazione acque e ripristino canale di scolo in frazione San Lorenzo, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l’inizio e l’ultimazione dei lavori; inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell’Ente autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Si rammenta che in condizioni normali gli oneri relativi alle misure generali di tutela della sicurezza, di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 626/94, sono già compresi nelle procedure organizzative del cantiere se non in situazioni particolari che vanno ad interferire e a modificare procedure operative individuate in fase di progettazione dell’opera; pertanto di norma, non sono da valutare e da esporre addendi onerosi ai prezzi di appalto per quanto attiene alle lavorazioni in sicurezza da sottoporre ai disposti dell’art. n. 31, comma 2 della L. 109/94 e smi, cioè da non assoggettare a ribasso d’asta.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole