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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002
Codice 25.4
D.D. 2 ottobre 2001, n. 1385
Legge Regionale 54/75. Lavori di manutenzione e ripristino briglie lungo i Rii Robè e Praiano in Comuni di Carrega Ligure e Rocchetta ligure. Richiedente: Comunità Montana Val Borbera e Valli Spinti
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Valle Borbera e Valli Spinti con sede in Cantalupo Ligure, Via Umberto Iº nº 1, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nella relazione tecnica e nelle tavole di progetto allegate allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dallalveo venga seguita lordinaria pratica per il pagamento delleventuale canone demaniale;
3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.
Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dellalveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della L.R. 26/4/2000, n. 44.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di Legge innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Mauro Forno