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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Codice 25.9
D.D. 14 settembre 2001, n. 1287

Rinnovo dell’autorizzazione idraulica per l’attraversamento telefonico del rio Valleggia e del torrente Anza nei Comuni di Bannio Anzino e Vanzone S. Carlo. Ditta: Telecom Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dell’autorizzazione idraulica n. 604 rilasciata dal Servizio OO.PP. di Novara il 27/06/84 per il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione e che formano parte integrante della presente.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dell’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Con successivo atto si provvederà al rinnovo del provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole