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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002
Codice 25.8
D.D. 11 settembre 2001, n. 1264
Autorizzazione idraulica n. 1814 - ditta Hudorovich Lorenzo - realizzazione opere consistenti in costruzione di difesa spondale lungo il rio San Giorgio in Comune di Roasio
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli fini idraulici la Ditta Hudorovich Lorenzo ad eseguire le opere in oggetto con le modalità indicate negli elaborati tecnici presentati in data 30/8/2001 tenendo conto delle rettifiche dUfficio indicate in colore rosso e con la prescrizione che la difesa spondale dovrà essere eseguita con massi ciclopici aventi dimensione non inferiore a 0,80 mc.
- lopera deve essere realizzata come da progetto rettificato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda e se necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 30/9/2002.
E fatta salva leventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonchè la data dinizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Hudorovich Lorenzo dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- lautorizzazione non solleva la Ditta dallincombenza di dover presentare comunicazione allAmministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi dacqua;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dalluso dellautorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato prima dellinizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs n. 490 del 29/10/1999, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).
Con il presente provvedimento sono autorizzati i lavori di costruzione difesa spondale lungo il rio San Giorgio in Comune di Roasio.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa