Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 82-4857

Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l’accesso agli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329 ed all’art. 11 L. 27/10/1994 n. 598 e s.m.i. e revoca della deliberazione n. 60-3778 del 6/8/2001 di pari oggetto

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Premesso:

che la Regione esercita, a titolo di delega (ex art.19 D.lgs.31/3/1998 n. 112), funzioni in materia di incentivi alle imprese;

che fra le funzioni delegate dallo Stato alla Regione risultano ricomprese l’agevolazione di cui alla legge 28/11/1965 n. 1329 (agevolazione per l’acquisto od il leasing di nuove macchine utensili o di produzione) nonché l’agevolazione di cui all’art. 11 L. 27/10/94 n. 598 e s.m.i. (agevolazioni per investimenti per l’innovazione tecnologica e per la tutela ambientale);

che, ai sensi dell’art.19 comma 12 D.lgs.112/98 la Regione è subentrata al Ministero del Tesoro (precedente amministrazione statale competente all’esercizio della funzione in questione) nella convenzione in essere con Mediocredito Centrale, soggetto incaricato della gestione della fase istruttoria e dell’erogazione dei suddetti incentivi;

visto il d. lgs. 31 /3/1998 n. 123 e s.m.i. che detta disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare:

l’art. 1 comma 3, che rimette al legislatore regionale l’adozione di normativa di attuazione dei principi recati dal predetto decreto legislativo;

l’art. 12, comma 3, come successivamente modificato dall’art. 1 c.1 d.l. 148/99 convertito in L. 21/7/99 n. 236, che prevede l’ingresso delle disposizioni recate dalla legge statale nell’ordinamento regionale a decorrere dal 1/7/2001 ove la Regione non abbia nel frattempo provveduto all’adozione di una propria normativa di attuazione;

considerato che è stato predisposta una proposta di disegno di legge di recepimento del più sopra citato D. lgs.123/98 che al momento è al vaglio degli Assessorati e delle Direzioni regionali interessati;

visto l’art.83 L.R. 26/4/2000 n. 44 che assegna alla Giunta regionale, in via transitoria e fino al recepimento con legge regionale delle disposizioni recate dal più volte citato D.lgs. 123/98, la competenza a disciplinare procedure e modalità di concessione ed erogazione degli incentivi in conformità ai principi enunciati nel predetto atto normativo statale;

vista la deliberazione n. 60 - 3778 del 6 agosto 2001, che ha approvato le prescrizioni per l’accesso agli incentivi di cui alla L.28/11/1965 n.1329 ed all’art.11 L.27/10/1994 n.598;

considerato che il Comitato regionale di Mediocredito Centrale (cui compete deliberare la concessione degli incentivi di cui è caso e formulare proposte in ordine alla disciplina dei procedimenti di concessione ed erogazione dei medesimi) nelle sedute del 12 settembre 2001 e del 24 ottobre 2001, ha proposto d’introdurre alcune modifiche alla disciplina in essere relativa agli incentivi sopra richiamati:

- al fine di rafforzare il rispetto del principio delle necessità dell’aiuto nella concessione dell’agevolazione di cui all’art. 11 L. 598/94;

- al fine di prevedere, in prossimità dell’entrata in circolazione dell’euro, un aggiornamento dei massimali d’intervento (sia per la L. 1329/65 che per la L. 598/94 art. 11) rispetto a quelli stabiliti, a suo tempo, a livello nazionale e riportati nella D.G.R. 60-3778 precitata, in coerenza - peraltro - con quanto analogamente stabilito da altre Regioni;

visto che, a tale scopo, il Comitato regionale predetto ha proposto - con riferimento alle prescrizioni approvate con la precitata d.g.r. 60-3778/2001 - le seguenti modifiche:

- nell’allegato 1 (Agevolazioni per l’acquisto o leasing di macchini utensili):

1. alla voce “Oggetto dell’agevolazione” sostituire alle parole: “lire 1 milione” le parole “1000 euro”;

2. alla voce “Importo dell’operazione agevolabile” sostituire alle parole “3 miliardi di lire” le parole “1.600.000 euro” ed alle parole “4,5 miliardi di lire” le parole “2.400.000 euro”

- nell’allegato 2 (Agevolazioni per investimenti per l’innovazione tecnologica e /o per la tutela ambientale):

1. alla voce “Tipologia investimenti e spese ammissibili”, ottavo capoverso, sostituire alle parole “alle Banche o agli intermediari” le parole “a Mediocredito Centrale da parte delle Banche o degli intermediari”;

2. alla voce “Importo del finanziamento” sostituire alle parole “3 miliardi di lire” le parole “1.600.000 euro”;

ritenute condivisibili le modifiche proposte dal Comitato regionale di Mediocredito Centrale;.

ritenuto, altresì, opportuno:

* riapprovare integralmente la disciplina di accesso agli incentivi in questione, integrata dalle modifiche proposte dal Comitato regionale di Mediocredito Centrale, contestualmente revocando le disposizioni precedenti, onde mantenere unicità e completezza del testo;

* fissare la decorrenza delle nuove prescrizioni (e, correlativamente, il venir meno delle prescrizioni attualmente in essere) successivamente alla pubblicazione delle medesime sul B.U.R. ed al decorso di un adeguato periodo di tempo tale da consentirne la conoscenza preventiva da parte degli operatori interessati;

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare le prescrizioni per la concessione degli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329 ed all’art. 11 L. 27/10/94 n. 598 s.m.i. riportate nell’allegato parte integrante della presente deliberazione;

- di disporre che le prescrizioni approvate con il presente atto si applicheranno a partire dal 15 gennaio 2002, alle domande di accesso all’agevolazione pervenute a Mediocredito Centrale a far tempo da tale data;

- di disporre, con effetto dal 15 gennaio 2002, la revoca della deliberazione n. 60-3778 del 6/agosto 2001;

- di dare mandato al Comitato regionale di Mediocredito Centrale di assumere tutte le iniziative e gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione di apposita modulistica da utilizzare per l’accesso agli incentivi in argomento.

La presente deliberazione verrà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E/O PER LA TUTELA AMBIENTALE

Riferimenti normativi:

• Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;

• Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;

• Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;

• Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;

• Decreto legislativo 31.3.1998, n. 123.

Imprese beneficiarie:

Piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1°.10.97, iscritte all’Ufficio del Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

• siderurgia (13.10 (1), 13.20 (2), 27.10 (3), 27.22.1 (4), 27.22.2 (5));

• costruzioni navali (35.11.1 (6), 35.11.3 (7));

• pesca (05.01);

• trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all’esercizio delle attività riportate nell’allegato B relative ai settori della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Agli investimenti per l’esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche (24.70) e dell’industria automobilistica (34.10 (8), 34.20 (9) e 34.30 (10)) si applica la regola “de minimis” (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU/Euro nell’arco di 3 anni).

Operazioni agevolabili:

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese industriali, come sopra definite.

Tipologia investimenti e spese ammissibili:

Innovazione tecnologica:

a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) realizzazione o acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);

e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l’utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi, il 40%

- per brevetti, il 30%

- per licenze, il 15%

- per formazione del personale, il 20%

del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a), b) e c).

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni, compresi nel programma d’investimento, di cui alle citate lettere a), b) e c).

Tutela ambientale:

a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;

b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell’ambiente;

c) opere per la protezione dell’ambiente da calamità naturali;

d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;

e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell’ambiente;

f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;

g) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;

h) creazione di capacità produttiva di sostanze “sicure” da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;

i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;

j) eliminazione dell’impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;

k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

N.B. Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie nonché le spese per acquisto di terreni, queste ultime se funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).

I beni oggetto dell’agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell’unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi.

Nel caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, è ammissibile all’intervento il valore dei beni diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (c.d. quota di riscatto).

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti avviati non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di agevolazione a Mediocredito Centrale da parte della Banca o dell’Intermediario finanziario. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria, si intende la data della stipulazione del contratto.

Le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.c) del Trattato, ove intendano beneficiare delle maggiorazioni di contributo previste per tali zone, dovranno presentare la domanda di finanziamento alle Banche o agli Intermediari prima che l’investimento sia iniziato.

Divieto di cumulo:

L’agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L’agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell’Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94.

Importo del finanziamento:

Fino al 70% del programma di investimenti, con un massimo di 1.600.000 Euro.

Durata:

Fino a 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento non superiore a 2 anni. L’agevolazione concessa decade nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga a Mediocredito Centrale nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.

Previa delibera del Comitato, tale termine può essere prorogato di 6 mesi soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza del termine stesso e se motivata, con dichiarazione responsabile della Banca, dell’Intermediario o dell’impresa beneficiaria, da cause oggettive che hanno impedito di richiedere l’erogazione dell’intervento nei termini stabiliti. E’ comunque consentita, oltre il suddetto termine, la correzione di eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 60 giorni dalla contestazione dell’errore da parte di Mediocredito Centrale.

Tasso di contribuzione:

• 60% del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l’investimento è realizzato, nei territori ammessi alla deroga di cui all’art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

• 50% del suddetto tasso di riferimento, per le piccole imprese aventi unità produttive, nelle quali l’investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale;

• 23% del suddetto tasso di riferimento, per le medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l’investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale.

Gli arrotondamenti del tasso di contribuzione verranno effettuati ai cinque centesimi superiori.

Richiesta di ammissione all’agevolazione:

Le richieste di ammissione all’agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull’apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

Erogazione del contributo:

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull’apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d’intervento completa dei dati e della documentazione previsti o dalla data del suo completamento, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell’effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene oggetto della locazione e per importo erogato il valore dei beni consegnati al netto della quota di riscatto.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all’agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;

- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;

- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;

- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento o di locazione finanziaria, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;

- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;

- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell’ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l’intero semestre nel quale essa cade; in caso di locazione finanziaria non vi sono periodi interi di preammortamento; in ogni caso, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

Il contributo viene erogato dalle Banche e dagli Intermediari con la stessa valuta di erogazione di Mediocredito Centrale, soltanto dopo aver accertato l’avvenuto integrale pagamento delle rate o dei canoni con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.

Entro 3 mesi dall’avvenuta erogazione a saldo del finanziamento, le Banche e gli Intermediari debbono rendere a Mediocredito Centrale dichiarazione di aver accertato la conformità dell’investimento realizzato a quello ammesso all’intervento ovvero il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa. Tale dichiarazione può essere resa anche sulla base di dichiarazione responsabile dell’impresa, che rimane agli atti delle Banche e degli Intermediari. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, Mediocredito Centrale sospende l’erogazione dei contributi assegnando alle Banche e agli Intermediari un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l’operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell’agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla presente scheda.

Variazioni:

Ai fini della conferma dell’agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a Mediocredito Centrale.

Cessazione e revoca dell’agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

a) insolvenza dell’impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;

b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell’ultima rata pagata nel caso sub a); a partire dalla data della in cui si verifica la risoluzione o l’estinzione anticipata nel caso sub b).

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall’impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a Mediocredito Centrale.

Il contributo agli interessi è revocato:

a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;

b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;

c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;

e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell’impresa beneficiaria;

f) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell’agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Il contributo è restituito dall’impresa beneficiaria maggiorato dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.

Ispezioni e controlli:

Su indicazione della Regione, Mediocredito Centrale può effettuare controlli documentali o presso l’impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.


Note:

1) “Estrazione di minerali di ferro” (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

2) “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” (limitatamente al minerale di manganese).

3) “Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)” (tutta la classe). Per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

4) “Produzione di tubi senza saldatura” (tutta la categoria).

5) “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili” (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

6) “Cantieri navali per costruzioni metalliche”, limitatamente a:

• costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

• costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione)

• costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

• costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

7) “Cantieri di riparazioni navali”

• la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

• la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

8) “Fabbricazione di autoveicoli”, limitatamente a:

• fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone

• fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali

• fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

• fabbricazione di autobus, filobus;

• fabbricazione di motori per autoveicoli.

9) “Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi”

fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli

10) “Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori”

• fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

• fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO
O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI
O DI PRODUZIONE

Riferimenti normativi:

• Legge 28.11.1965, n. 1329.

• Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.

• Legge 16.2.1987, n. 44.

• Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 21.2.73.

• Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

• Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.

Soggetti beneficiari:

Piccole e medie imprese appartenenti a Stati membri della U.E., aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1°.10.97, iscritte all’Ufficio del Registro delle Imprese.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

• siderurgia (13.10 (1), 13.20 (2), 27.10 (3), 27.22.1 (4), 27.22.2 (5));

• costruzioni navali (35.11.1 (6), 35.11.3 (7));

• pesca (05.01);

• trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all’esercizio delle attività riportate nell’allegato B, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.10 (8), 34.20 (9) e 34.30 (10)) si applica la regola “de minimis” (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 ECU/Euro nell’arco di 3 anni).

Oggetto dell’agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia od all’estero di costo unitario o complessivo superiore a 1.000 Euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell’ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d’aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell’unità produttiva situata nel territorio regionale.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.

Cumulo:

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

L’agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell’Unione Europea, con le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25/5/98 (G. Uff. n. 157 dell’8/7/98) recante le disposizioni di attuazione della norma di cui all’art. 17, comma 34, della legge n. 449/97 (contributi per l’ammodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 1329/65.

Le imprese venditrici devono appartenere a Stati membri della U.E.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 T.U. Bancario.

Importo dell’operazione agevolabile:

Fino ad un importo massimo complessivo di 1.600.000 Euro costituito da:

a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli ammontari relativi all’IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

Fermo restando il limite agevolabile di 1.600.000 Euro per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000 Euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Operazione agevolabile:

Sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1329/65 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione a Mediocredito Centrale.

Modalità d’intervento:

Il contributo è calcolato sull’importo riconosciuto ammissibile dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell’operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro del l’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

• per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (artt. da 18 a 20 del Reg. CE 1257/99) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;

• per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all’anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l’effettiva erogazione dello sconto.

Nei casi di iniziative localizzate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.c) del Trattato C.E., l’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l’espressa previsione della domanda di ammissione all’intervento agevolativo di Mediocredito Centrale.

Tassi agevolati

A) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

1) 40% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per le operazioni relative a macchinari utilizzati in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;

3) 50% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 5 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio regionale.

N.B. Agli investimenti per l’esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche e dell’industria automobilistica si applica la regola “de minimis” come in precedenza definita (vedi “Soggetti beneficiari”).

B) Tassi di sconto

1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera A), determinato in via semestrale anticipata;

2) nel caso di sconto commerciale: l’equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l’ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell’intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Importo del contributo:

Il contributo è calcolato sull’importo ammesso all’agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di sconto calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall’Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato ed al tasso di sconto di riferimento.

In nessun caso l’importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Richiesta d’intervento:

Le richieste di ammissione all’agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull’apposito modulo allegato alla presente scheda o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a Mediocredito Centrale non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

Qualora le macchine utensili o di produzione debbano essere temporaneamente esportate all’estero, deve essere allegata alla richiesta una dichiarazione sottoscritta dalla Banca o dall’Intermediario e dalla impresa venditrice o locatrice attestante il consenso all’esportazione e l’impegno dell’impresa acquirente o locataria ad utilizzare le macchine in propri cantieri ed a non usufruire, per tutta la durata dell’operazione, delle agevolazioni ai sensi della legge 24.5.77, n. 227.

Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all’impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell’intervento.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l’operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l’impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l’operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l’Intermediario proponenti. In questo caso la Banca o l’Intermediario, all’atto della richiesta di erogazione, dichiarano al Mediocredito Centrale il costo della provvista sopportato e la sua decorrenza.

La erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

Variazioni:

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a Mediocredito Centrale.

Cessazione e revoca dell’agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

a) insolvenza dell’impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;

b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;

c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell’ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell’impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall’impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a Mediocredito Centrale.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;

b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;

c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;

e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell’impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita;

f) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell’agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Il contributo è restituito dall’impresa beneficiaria maggiorato dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.

Ispezioni e controlli:

Su indicazione della Regione, Mediocredito Centrale può effettuare controlli documentali o presso l’impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.


Note:

1) “Estrazione di minerali di ferro” (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

2) “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” (limitatamente al minerale di manganese).

3) “Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)” (tutta la classe). Per attività dell’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

4) “Produzione di tubi senza saldatura” (tutta la categoria).

5) “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili” (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

6) “Cantieri navali per costruzioni metalliche”, limitatamente a:

• costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

• costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione);

• costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

• costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

7) “Cantieri di riparazioni navali”

• la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;

• la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

8 “Fabbricazione di autoveicoli”, limitatamente a:

• fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;

• fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;

• fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;

• fabbricazione di autobus, filobus;

• fabbricazione di motori per autoveicoli.

9 “Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi”

• fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.

10 “Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori”

• fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;

• fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.