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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002
Legge regionale 28 dicembre 2001, n. 37.
Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non sono più applicate le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri dordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dellarticolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dallarticolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale) e della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale):
a) n. 23 - Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio;
b) n. 47 - Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per lesercizio di arti e mestieri.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 dicembre 2001
Enzo Ghigo