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Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002
Comunicato della Direzione regionale Sviluppo dellagricoltura
Proposta di riconoscimento nuova Denominazione di Origine Controllata Alta Langa
Il Comitato Consultivo per la Vitivinicoltura della Regione Piemonte nella seduta del 20 novembre 2001 ha espresso parere positivo riguardo alla proposta di istituzione della nuova Denominazione di Origine Controllata Alta Langa La richiesta di riconoscimento della nuova DOC verrà inoltrata al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche e Tipiche dei Vini del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la sua approvazione.
Qui di seguito è pubblicato il disciplinare di produzione della nuova DOC. Le eventuali opposizioni potranno essere effettuate in occasione della pubblica audizioneche il Comitato stesso avrà cura di convocare in data da destinarsi in una località della zona di produzione della DOC proposta. La convocazione avverrà tramite apposizione di manifesti nei comuni interessati.
Disciplinare di Produzione
della denominazione di origine controllata
Alta
Langa
Art. 1 - Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata Alta Langa é riservata ai vini spumanti, bianco, rosato e rosso, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
spumante bianco: Alta Langa spumante;
spumante rosato: Alta Langa spumante;
spumante rosso: Alta Langa spumante.
Art. 2 - Base ampelografica
1. La denominazione Alta Langa é riservata ai vini spumanti, bianco, rosato e rosso, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nellambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigni Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100 %.
2. Per leventuale restante 10% possono concorrere le uve provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati, non aromatici, nelle unità amministrative della zona di produzione di cui al successivo art.3.
Art. 3 - Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve destinate allottenimento dei vini spumanti Alta Langa è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:
Provincia di Alessandria:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata dOrba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Bormida, Castelletto dErro, Castelletto dOrba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro dAcqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sezzadio, Silvano dOrba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.
Provincia di Asti:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.
Provincia di Cuneo:
Alba (parte), Albaretto Torre, Arguello, Bastìa, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (parte), Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano dAlba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì (parte), Monesiglio, Monforte dAlba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga dAlba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Vicoforte.
Art. 4 - Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Alta Langa devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni marnosi, calcareo-argillosi, a fertilità moderata;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e pianeggianti.
- altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve;
- densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 4.000.
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato ad altezza massima dal suolo di cm. 90).
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini Alta Langa ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini Resa uva Titolo alcolometrico
Kg/ha volumico minimo naturale
Alta
Langa bianco 11.000 non inferiore a 9,50% Vol.
Alta Langa rosato 11.000
non inferiore a 9,50% Vol.
Alta Langa rosso 11.000 non inferiore a 9,50%
Vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Alta Langa devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5 - Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini Alta Langa devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte.
2. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Vini resa produzione
uva/vino max di vino
Alta Langa spumante bianco 62% 6.820
litri
Alta Langa spumante rosato 62% 6.820 litri
Alta Langa spumante
rosso 62% 6.820 litri
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% leccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.
4. Nella elaborazione dei vini spumante Alta Langa bianco, rosato e rosso devessere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico.
5. Nel caso venga indicata lannata di raccolta delle uve é consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, laggiunta nella misura massima del 15%, di Alta Langa più giovane ad Alta Langa più vecchio o viceversa.
6. Per i vini Alta Langa la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata Piemonte spumante.
7. I vini Doc Alta Langa possono essere classificati con la Denominazione di Origine Controllata Piemonte" spumante purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.
Art. 6 - Caratteristiche al consumo
1. I vini spumanti Alta Langa allatto dellimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Alta Langa bianco
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 14 g/l
sovrapressione in bottiglia alla T° di 20°C non inferiore a 3,5 atmosfere.
Alta Langa rosato
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 14 g/l
sovrapressione in bottiglia alla T° di 20°C non inferiore a 3,5 atmosfere.
Alta Langa rosso
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: rosso più o meno intenso;
odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: secco, sapido e ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol.;
acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;
estratto secco netto minimo: 14 g/l
sovrapressione in bottiglia alla T° di 20°C non inferiore a 3,5 atmosfere.
2. E facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dellacidità totale e dellestratto secco netto minimo con proprio decreto.
Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine Alta Langa è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari. Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dellavvenuta sboccatura.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Alta Langa é consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione dei vini Alta Langa è consentita esclusivamente lutilizzazione delle diciture fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o metodo tradizionale o metodo classico o metodo tradizionale classico alle condizioni previste dalla normativa vigente. E pertanto vietato luso nella designazione dei vini Alta Langa lutilizzazione della semplice dicitura fermentazione in bottiglia.
4. Lindicazione dellannata di raccolta è consentita, a condizione che la durata del processo di elaborazione comprendente linvecchiamento nellazienda di produzione, a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita, non sia stata inferiore a ventiquattro mesi.
Art. 8 - Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Alta Langa per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con lesclusione del contenitore da 200 Cl. e chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. Per i vini Alta Langa destinati allesportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal paese importatore.
3. Le bottiglie non etichettate ed ancora in fase di elaborazione (Art. 10, lettera b del Reg. UE 2333/92 così come modificato dal Reg. UE 1429/96), chiuse con tappo provvisorio possono essere cedute tra elaboratori nellinterno della sola zona di elaborazione di cui al precedente Art. 5, comma 1, purché siano munite di idoneo documento di accompagnamento e previa comunicazione ai Servizi Repressione Frodi competenti per territorio.
Art. 9 - Sanzioni
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui allart. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile comprovanti lorigine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31 della legge n. 164/92.
Torino, 19 dicembre 2000