Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 01 del 3 / 01 / 2002

Comunicato della Direzione regionale Sviluppo dell’agricoltura

Proposta di riconoscimento nuova Denominazione di Origine Controllata “Alta Langa”

Il Comitato Consultivo per la Vitivinicoltura della Regione Piemonte nella seduta del 20 novembre 2001 ha espresso parere positivo riguardo alla proposta di istituzione della nuova Denominazione di Origine Controllata “Alta Langa” La richiesta di riconoscimento della nuova DOC verrà inoltrata al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche e Tipiche dei Vini del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la sua approvazione.

Qui di seguito è pubblicato il disciplinare di produzione della nuova DOC. Le eventuali opposizioni potranno essere effettuate in occasione della “pubblica audizione”che il Comitato stesso avrà cura di convocare in data da destinarsi in una località della zona di produzione della DOC proposta. La convocazione avverrà tramite apposizione di manifesti nei comuni interessati.

Disciplinare di Produzione
della denominazione di origine controllata
“Alta Langa”

Art. 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “Alta Langa” é riservata ai vini spumanti, bianco, rosato e rosso, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

spumante bianco: “Alta Langa” spumante;

spumante rosato: “Alta Langa” spumante;

spumante rosso: “Alta Langa” spumante.

Art. 2 - Base ampelografica

1. La denominazione “Alta Langa” é riservata ai vini spumanti, bianco, rosato e rosso, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigni Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100 %.

2. Per l’eventuale restante 10% possono concorrere le uve provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati, non aromatici, nelle unità amministrative della zona di produzione di cui al successivo art.3.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini spumanti “Alta Langa” è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d’Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sezzadio, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.

Provincia di Asti:

Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.

Provincia di Cuneo:

Alba (parte), Albaretto Torre, Arguello, Bastìa, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (parte), Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì (parte), Monesiglio, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Vicoforte.

Art. 4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alta Langa” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: i terreni marnosi, calcareo-argillosi, a fertilità moderata;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e pianeggianti.

- altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000.

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato ad altezza massima dal suolo di cm. 90).

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini “Alta Langa” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:



Vini     Resa uva     Titolo alcolometrico
     Kg/ha     volumico minimo naturale

“Alta Langa” bianco     11.000       non inferiore a 9,50% Vol.
“Alta Langa” rosato     11.000       non inferiore a 9,50% Vol.
“Alta Langa” rosso     11.000       non inferiore a 9,50% Vol.



Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alta Langa” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini “Alta Langa” devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:



Vini    resa    produzione
    uva/vino    max di vino

“Alta Langa” spumante bianco     62%     6.820 litri
“Alta Langa” spumante rosato     62%     6.820 litri
“Alta Langa” spumante rosso     62%     6.820 litri



Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.

4. Nella elaborazione dei vini spumante “Alta Langa” bianco, rosato e rosso dev’essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico.

5. Nel caso venga indicata l’annata di raccolta delle uve é consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Alta Langa” più giovane ad “Alta Langa” più vecchio o viceversa.

6. Per i vini “Alta Langa” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Piemonte” spumante.

7. I vini Doc “Alta Langa” possono essere classificati con la Denominazione di Origine Controllata Piemonte" spumante purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 6 - Caratteristiche al consumo

1. I vini spumanti “Alta Langa” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Alta Langa” bianco

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: secco, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol.;

acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 14 g/l

sovrapressione in bottiglia alla T° di 20°C non inferiore a 3,5 atmosfere.

“Alta Langa” rosato

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: secco, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol.;

acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 14 g/l

sovrapressione in bottiglia alla T° di 20°C non inferiore a 3,5 atmosfere.

“Alta Langa” rosso

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: rosso più o meno intenso;

odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: secco, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % Vol.;

acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 14 g/l

sovrapressione in bottiglia alla T° di 20°C non inferiore a 3,5 atmosfere.

2. E’ facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Alta Langa” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari. Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dell’avvenuta sboccatura.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alta Langa” é consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini “Alta Langa” è consentita esclusivamente l’utilizzazione delle diciture “fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale” o “metodo tradizionale” o “metodo classico” o “metodo tradizionale classico” alle condizioni previste dalla normativa vigente. E’ pertanto vietato l’uso nella designazione dei vini “Alta Langa” l’utilizzazione della semplice dicitura “fermentazione in bottiglia”.

4. L’indicazione dell’annata di raccolta è consentita, a condizione che la durata del processo di elaborazione comprendente l’invecchiamento nell’azienda di produzione, a decorrere dalla fermentazione destinata a rendere spumante la partita, non sia stata inferiore a ventiquattro mesi.

Art. 8 - Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini “Alta Langa” per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l’esclusione del contenitore da 200 Cl. e chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. Per i vini “Alta Langa” destinati all’esportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal paese importatore.

3. Le bottiglie non etichettate ed ancora in fase di elaborazione (Art. 10, lettera b del Reg. UE 2333/92 così come modificato dal Reg. UE 1429/96), chiuse con tappo provvisorio possono essere cedute tra elaboratori nell’interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente Art. 5, comma 1, purché siano munite di idoneo documento di accompagnamento e previa comunicazione ai Servizi Repressione Frodi competenti per territorio.

Art. 9 - Sanzioni

1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31 della legge n. 164/92.

Torino, 19 dicembre 2000