Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 85-4860
Legge regionale 12 novembre 1999 n. 28. Art. 11. Commercio su area pubblica.
Criteri per la disciplina del settore. Modifiche alla D.G.R. n. 32-2642
del 2 aprile 2001
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio
in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevede la competenza regionale
allemanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina delle vicende giuridico amministrative
relative al comparto, fra le quali :
1. le modalità di esercizio dellattività ed ogni vicenda costitutiva,
modificativa o estintiva dei titoli autorizzativi o concessori di presupposto;
2. le istituzioni, le vicende modificative dei mercati e delle altre forme
di commercio su area pubblica variamente denominate, nonchè, in generale
il funzionamento delle stesse;
3. gli orari di esercizio dellattività;
in attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999
n. 28, recante disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte, demanda, allart. 11, la competenza suddetta alla Giunta regionale;
in proposito, con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta
regionale ha emanato i criteri per la disciplina delle vicende giuridico
amministrative del commercio su area pubblica, entrati in vigore il 12
aprile 2001;
successivamente , con le deliberazioni n. 47-2981 del 14 maggio 2001 e
n. 50-3471 del 9 luglio 2001, sono state apportate alla deliberazione predetta
alcune modificazioni al fine di rettificare errori materiali e chiarire
lesatta portata di alcune disposizioni testuali rivelatesi di difficile
applicazione nellimmediatezza dellentrata in vigore dei nuovi criteri
regionali;
allo stato attuale, la fase iniziale di monitoraggio del comparto, riferita
al primo semestre di applicazione della riforma regionale, ha consentito
di rilevare ancora alcuni problemi applicativi connessi ad una poco idonea
formulazione di talune disposizioni testuali nonchè, conseguentemente,
lopportunità di riformulare le stesse, secondo criteri di miglior funzionalità
del settore del commercio su area pubblica, rispetto alle esigenze manifestate
dallutenza;
sulla base, conseguentemente, di quanto indicato nella premessa
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di apportare al testo della deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642
del 2 aprile 2001, così come risultante dopo le modifiche ed integrazioni
di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 47-2981 del 14 maggio
2001 e n. 50-3471 del 9 luglio 2001, le modificazioni e le specificazioni
di cui allallegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e, per garantirne una immediata fruibilità da parte dellutenza,
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Allegato A
Modifiche alla Deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile
2001
TITOLO III MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Capo I - ADEMPIMENTI COMUNALI
Al n. 8, alla fine, dopo secondo quanto previsto dallart. 5 della stessa
legge è aggiunto o con consorzi o cooperative costituite fra operatori
del commercio su area pubblica.
TITOLO IV - VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI
Capo II - AUTORIZZAZIONI PER LESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
CON POSTEGGIO O DI TIPO A
Sezione I - Disposizioni generali
Il n. 3. Al posteggio individuato come unico nellatto istitutivo del
mercato o altra forma di commercio su area pubblica che sia utilizzabile,
da parte dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde
una sola autorizzazione. è soppresso.
TITOLO V - ORARI
Al n. 1, lett. h) dopo da definirsi a seguito di consultazione con le
categorie del commercio fisso e ambulante, è aggiunto o qualora si tratti
delle festività del mese di dicembre.
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I - CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Sezione I - Autorizzazioni di tipologia A
Il n. 3. è così sostituito :
Al posteggio individuato come unico nellatto istitutivo del mercato o
altra forma di commercio su area pubblica, che sia utilizzabile, da parte
dello stesso operatore, per più giorni settimanali, corrisponde, di regola,
una sola autorizzazione.
Allo stesso posteggio corrisponde peraltro una distinta autorizzazione
per ciascuno o alcuni dei giorni di utilizzo del medesimo qualora linteressato
abbia effettuato in merito apposita comunicazione al Comune competente
per le operazioni di conversione, contenente:
a) lindicazione della volontà di disporre, a qualunque titolo, del ramo
dazienda corrispondente ad uno o ad alcuni dei giorni settimanali di utilizzo
del posteggio medesimo;
b) la dichiarazione sostitutiva comprovante lavvenuta stipulazione di
un contratto preliminare di presupposto ovvero, nel caso in cui la volontà
di disporre del ramo dazienda attenga allo scambio consensuale di posteggio
con altro operatore dello stesso mercato, lavvenuta richiesta di scambio
consensuale di posteggio da parte dei due soggetti interessati al Comune
competente, secondo quanto indicato al Capo II - Sezione I n. 9 della presente
deliberazione.