Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001

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Codice 22.8
D.D. 21 novembre 2001, n. 591

Deliberazione CIPE n. 129 del 21 dicembre 2000 relativa al riparto dei mutui previsti a favore dei comuni montani del centro-nord e dei loro consorzi per consentire il completamento della metanizzazione dei loro territori e l’approvigionamento anche con fonti alternative al metano; approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e dell’elenco delle domande inammissibili

La Giunta regionale, con deliberazione n. 5-3060 del 28 maggio 2001, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. n.129 del 21 dicembre 2000 (pubblicata sulla G.U. 22.2.2001, n.44), approvava le modalità attuative e i criteri di priorità di valutazione dei progetti relativi ad opere di metanizzazione ed approvvigionamento anche con fonti alternative al metano.

La citata deliberazione del C.I.P.E., in attuazione dell’art.28 della legge 17 maggio 1999, n.144, al fine di agevolare il completamento del programma di metanizzazione e l’approvvigionamento anche con fonti energetiche alternative al metano dei comuni montani del centro-nord disponeva a favore degli stessi i criteri e il relativo riparto dei mutui, nonché delle annualità residue di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n.68.

In particolare, l’art.28, comma 2, della citata legge n.144/1999 prevede che la Cassa Depositi e Prestiti conceda mutui ai comuni montani del centro nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle zone in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al Regolamento CEE n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e che lo Stato concorra nell’ammortamento degli stessi attraverso la concessione di un contributo decennale per la quota di lire 10 miliardi annui.

La stessa norma, inoltre, dispone il rifinanziamento -nei limiti delle risorse non ancora utilizzate- degli interventi di metanizzazione già avviati e finanziati ai sensi della legge n.68/1993.

Per le finalità predette il C.I.P.E. ripartiva le complessive disponibilità finanziarie a livello regionale nella misura proporzionale del 50% in funzione del territorio montano e nella misura del 50% in funzione della popolazione montana di ciascuna regione interessata applicando i medesimi indicatori, sia alle risorse di cui all’art.28, comma 2, della legge 144/1999, sia a quelle provenienti dalla legge n.68/1993, non ancora esaurite.

Secondo quanto specificato dalle tabelle A e B allegate alla citata deliberazione C.I.P.E. alla regione Piemonte risultano assegnate complessivamente le seguenti somme:

* lire 9.504.377.925 (importo suscettibile di variazioni al variare del tasso), quale somma derivante dall’attualizzazione dell’impegno di spesa (ripartito tra le regioni) di lire 10.000.000.000 previsto dalla legge per 10 anni al tasso corrente (al 15.11.2000) del 5,45%;

* lire 7.541.422.064 (importo suscettibile di variazioni al variare del tasso), quale somma derivante dall’attualizzazione dell’impegno di spesa residuale (ripartito tra le regioni) di lire 5.134.000.000 di cui alla legge 68/1993, per 20 anni, al tasso corrente (al 15.11.2000) del 5,75%.

Considerato che lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interessi) e che tale quota è elevata all’80% per i comuni compresi nella zona climatica F;

dato atto che il C.I.P.E. con la citata deliberazione nel fissare l’iter procedimentale ha demandato alle regioni la valutazione dei progetti “sulla base di specifici criteri di priorità” e la formulazione della relativa graduatoria;

dato atto che la graduatoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale è stata predisposta nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 5-3060 del 28 maggio 2001, che ha individuato come prioritari gli interventi cantierabili e in subordine criteri legati a parametri climatici (gradi - giorno), localizzativi (comuni parzialmente o totalmente montani) e al numero degli utenti serviti dall’opera, esplicitati dall’attribuzione del punteggio seguente:

a) il criterio relativo ai gradi - giorno (di cui all’allegato A del D.P.R. 412/1993) è stato valutato attribuendo 1 punto per ogni 100 gradi - giorni superiori al valore 3000. Il punteggio assegnato è stato arrotondato per difetto se le ultime due cifre del parametro GG sono risultate pari o inferiori a 50 e per eccesso se superiori a 50. Per interventi realizzati sul territorio di più comuni è stato calcolato il valore medio del parametro GG e su di esso è stato calcolato il punteggio corrispondente;

b) il criterio concernente la superficie montana compresa nel territorio comunale è stato valutato assegnando 10 punti ai comuni totalmente montani e calcolando il punteggio sulla percentuale di superficie montana (con arrotondamento all’unità) per i comuni parzialmente montani. Per il calcolo della percentuale della superficie montana si è fatto riferimento all’Atlante statistico della montagna. Nel caso di interventi realizzati nel territorio di più comuni è stato calcolato il valore medio della superficie montana e su di esso è stato calcolato il punteggio corrispondente con arrotondamento all’unità;

c) il criterio afferente il numero di utenti che saranno serviti dalla realizzazione dell’intervento è stato valutato attribuendo 1 punto ogni 50 utenti serviti fino ad un massimo di 10 punti.

Considerato che, a pena di inammissibilità, le domande firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente dovevano essere corredate dal progetto preliminare approvato dal soggetto attuatore dell’intervento;

rilevato che, secondo le argomentazioni addotte dallo stesso C.I.P.E. con le note del 13.4.2001 e 19.11.2001 agli atti del Settore:

* nella locuzione Comuni montani e loro consorzi devono includersi sia i comuni appartenenti a Comunità Montane titolari della domanda, sia le società per azioni con capitale misto pubblico - privato, in considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta in materia di consorzi tra gli enti locali successivamente alla deliberazione C.I.P.E.;

* per completamento della rete di metanizzazione si deve intendere - in senso letterale- il completamento effettivo della rete di distribuzione di gas metano nel comune, comprese le frazioni limitrofe, e che pertanto i comuni montani per beneficiare dei contributi devono essere già forniti di una rete di distribuzione di gas metano che necessita di essere ultimata;

dato atto che a seguito dell’istruttoria espletata dal Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica” risultano pervenute nel rispetto dei termini fissati (ore 12 del giorno 22 agosto 2001) n. 48 domande di cui:

- n. 37 domande ritenute ammissibili e ordinate sulla base dei criteri citati;

- n. 11 domande ritenute inammissibili perchè corredate da progetti preliminari non approvati dal soggetto attuatore o relative ad interventi diretti alla realizzazione ex novo e non al completamento della rete di metanizzazione;

rilevato che è stata redatta un’unica graduatoria comprensiva di interventi riferiti a mutui decennali e di interventi relativi a mutui ventennali;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

-visti gli artt.3 e 16 del D.Lgs 29/1993 e s.m.i.;

-visto l’art. 22 della L.R.51/97;

-vista la legge 17 maggio 1999, n.144;

-visto il Decreto Legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito nella legge 19 marzo 1993 n.68;

-vista la deliberazione C.I.P.E. n.129 del 21 dicembre 2000;

-vista la D.G.R. n. 5-3060 del 28 maggio 2001

-viste le note del C.I.P.E. del 13.4.2001 e del 19.11.2001

determina

- di approvare la graduatoria delle domande ammissibili relative al completamento di opere di metanizzazione e all’approvvigionamento anche con fonti alternative al metano, riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l’elenco delle domande non ammesse e riportate nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che le domande di cui all’allegato 2 non sono state ammesse perchè, contrariamente alle disposizioni del bando, sono state corredate da progetti preliminari non approvati dal soggetto attuatore o si riferiscono ad interventi diretti alla realizzazione ex novo e non al completamento della rete di metanizzazione;

- di inviare il presente provvedimento alla Cassa Depositi e Prestiti ai fini della concessione dei mutui.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato 1
Allegato 2