Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2001, n. 33-4502
Legge regionale 17.5.1976, n. 28 e s.m.i., prenotazione sul Bilancio pluriennale
dellimporto di L. 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99) sul Cap. 26530
A relazione dellAssessore Botta:
Vista la Legge regionale 6.12.1999, n. 31 con la quale è stata, tra laltro,
approvata la Scheda di Edilizia Residenziale Agevolata che prevede lerogazione
di anticipazioni finanziarie a favore di Comuni, Agenzie Territoriali per
la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà divisa ed indivisa, Imprese di
costruzione e Cooperative di produzione lavoro e loro Consorzi per la realizzazione
di interventi di recupero e nuova costruzione in regime di edilizia residenziale
agevolata;
vista la Legge regionale 17.5.1976 n.28 e s.m.i., con la quale la Regione
Piemonte può concedere contributi integrativi semestrali ai Comuni, Agenzie
Territoriali per la Casa, Cooperative Edilizie a proprietà indivisa che
realizzano alloggi da concedere in locazione permanente ai nuclei familiari
in possesso dei requisiti soggettivi per laccesso alledilizia agevolata;
vista la Legge regionale 15.3.2001, n.5, art. 91, in attuazione del Decreto
legislativo 31.3.1998, n.112, con la quale sono state trasferite ai Comuni,
in materia di edilizia residenziale pubblica funzioni relative a:
a) fabbisogno di E.R.P.,
b) tipologie di intervento,
c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione
degli interventi sul proprio territorio,
e delegate le funzioni relative a:
a) accertamento requisiti soggettivi,
b) accertamento requisiti oggettivi
richiamata la D.G.R. n. 14-1635 dell11.12.2000 con la quale sono state
approvate alcune specificazioni relative alle indicazioni contenute nella
Legge regionale 31/99 e con la quale sono state ripartite fra i Comuni
le risorse finanziarie di cui agli obiettivi previsti dalla citata Legge.
Dalla data di comunicazione, avvenuta il 19.12.2000, di attribuzione al
Comune delle risorse finanziarie decorrono i termini, 18 mesi, entro i
quali gli operatori devono addivenire allinizio dei lavori, pena la revoca
di diritto del contributo concesso;
considerato che lammontare dellanticipazione finanziaria concessa ai
sensi della Legge regionale 6.12.1999, n. 31, stante i costi di realizzazione
degli alloggi, comporterebbe lapplicazione da parte degli operatori di
canoni di locazione superiori a quelli previsti dalla normativa vigente,
rendendo di fatto scarsamente attuabili le proposte di intervento ammesse
a finanziamento, i Comuni, le A.T.C. e le Cooperative indivise hanno richiesto
i contributi integrativi ai sensi della Legge regionale 18.05.1976, n.
28 e s.m.i.. Tali contributi vengono concessi alfine di consentire laccesso
ad una abitazione in locazione alle categorie sociali più deboli a canoni
di affitto contenuti;
vista la D.G.R. n. 2-3423 del 9.07.2001, con la quale sono stati richiamati
i criteri e gli indirizzi per lattivazione degli interventi finanziati,
ed è stato altresì individuato il limite massimo di spesa per la concessione
dei contributi, di cui alla Legge regionale 28/76 e s.m.i., che ammonta
a lire 8.000.000.000 annui a regime;
richiamata la D.D. n. 121 del 24.07.2001, con la quale è stata effettuata
la ricognizione dei finanziamenti attribuiti dai Comuni agli operatori
ammessi al finanziamento della L.R. 31/99, ed è stato altresì individuato
lammontare complessivo dei mutui sui quali possono essere concessi i contributi
integrativi ai sensi della L.R. 28/76 e s.m.i., nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla D.G.R. n. 2-3423 del 9.07.2001;
tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge
delibera
- di prenotare sul Bilancio pluriennale, per le motivazioni espresse in
premessa, limporto di L..10.000.000.000 sul cap. 26530, a valere sui contributi
di cui alla Legge regionale 28/76 e s.m.i., per la quota di lire 4.000.000.000
sul Bilancio 2002 (100252/P) e per la quota di lire 6.000.000.000 sul Bilancio
2003 (100042/P).
(omissis)