Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 / 12 / 2001
Comune di SantAmbrogio di Torino (Torino)
Statuto comunale
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Autonomia comunale
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Stemma e gonfalone
PARTE PRIMA - ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE
Art. 6 Organi del Comune
Art. 7 Consiglio Comunale
Art. 8 Composizione ed elezione del Consiglio
Art. 9 Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Art. 10 Competenze del Consiglio
Art. 11 Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 12 Informazione
Art. 13 Convocazione del consiglio
Art. 14 Commissioni consiliari
Art. 15 Consiglieri Comunali
Art. 16 Diritti dei Consiglieri
Art. 17 Giunta Comunale
Art. 18 Elezioni e prerogative
Art. 19 Composizione
Art. 20 Pari opportunità
Art. 21 Funzionamento della Giunta
Art. 22 Competenze della Giunta
Art. 23 Durata in carica della Giunta e dei singoli componenti
Art. 24 Revoca degli Assessori
Art. 25 Il Sindaco
Art. 26 Competenze del Sindaco
Art. 27 Vicesindaco ed anzianità degli Assessori
TITOLO III - LATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 28 Principi e criteri fondamentali dellazione amministrativa
Art. 29 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Art. 30 Il Segretario Comunale
Art. 31 Responsabili dei servizi
Art. 32 Controllo e pubblicità degli atti monocratici
Art. 33 Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 34 Albo Pretorio
TITOLO IV - SERVIZI COMUNALI
Art. 35 Forme di gestione
Art. 36 Istituzioni e Aziende Speciali
Art. 37 Cooperazione
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA
Art. 38 La gestione economica
Art. 39 Il Revisore del conto
Art. 40 I beni comunali
Art. 41 I beni demaniali
Art. 42 I beni patrimoniali
SECONDA PARTE - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO VI - LA COOPERAZIONE E LE FORME ASSOCIATIVE
Art. 43 Principi generali
Art. 44 Convenzioni
Art. 45 Consorzi
Art. 46 Accordi di programma
Art. 47 Unione di Comuni
TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLINFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 48 Principio della partecipazione
Art. 49 Associazionismo e partecipazione
Art. 50 Forme di consultazione della popolazione
Art. 51 Procedura per lammissione di istanze, petizioni e proposte
Art. 52 Referendum
Art. 53 Diritto di accesso
Art. 54 Diritto di informazione e pubblicità degli atti
Art. 55 Interventi nel procedimento amministrativo
TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 56 Lo Statuto
Art. 57 I Regolamenti
Art. 58 Norme transitorie e finali
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia comunale
Il Comune di SantAmbrogio di Torino esercita la propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria nellambito dei principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, al fine di promuovere lo sviluppo della comunità che rappresenta, tenendo conto delle sue tradizioni e delle caratteristiche del proprio territorio.
Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Lautogoverno della comunità si realizza con gli istituti e nei modi previsti dallo Statuto.
Art. 2
Finalità
Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidarietà, libertà e giustizia, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali, per la piena attuazione delleguaglianza e la pari dignità tra i cittadini. In particolare attua il principio di parità tra uomo e donna.
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte politiche; sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni.
Il Comune tutela le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Il Comune, per il raggiungimento delle finalità suddette, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche nella forma del gemellaggio.
Art. 3
Programmazione
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria azione con quella degli altri enti territoriali.
Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare la gestione e lorganizzazione dei servizi stessi alla Comunità Montana, a Consorzi tra Comuni e tra Comuni e Provincia ed alle altre forme associative tra Enti Locali previste dalla legge.
Art. 4
Territorio e sede comunale
Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui allarticolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dallIstituto Centrale di Statistica, ed è costituito dallinsieme delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle frazioni San Pietro e Bertassi, con unestensione di Kmq. 8,59. Il Comune di SantAmbrogio di Torino è confinante con i seguenti comuni: Avigliana, Valgioie, Chiusa San Michele, Caprie e VillarDora.
La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
Il palazzo civico, sede comunale, è situato in SantAmbrogio, piazza XXV Aprile 4.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consigli Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Stemma e gonfalone
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di SantAmbrogio di Torino e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo del 25 febbraio 1936, così formato: dazzurro al leone doro accostato da due colonne dargento sostenenti la prima una stella doro, la seconda una fiamma al naturale, il tutto movente da un muro doro muragliato di nero.
Il motto che accompagna lo stemma è Fortis custodit atrium.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Luso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.
PARTE PRIMA
ORIETAMENTO STRUTTURALE
TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 6
Organi del Comune
Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale,
la Giunta Comunale e il Sindaco.
Art. 7
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale rappresenta lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico e amministrativo.
Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il regolamento stabilisce i casi in cui le sedute devono essere segrete.
Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie. Si considerano ordinarie le sole sedute aventi allordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio di previsione.
Le sessioni straordinarie hanno luogo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Art. 8
Composizione ed elezione del Consiglio
Lelezione, la composizione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e la durata in carica dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, successivamente alla pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali e sino al rinnovo dellOrgano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
In caso di mancata partecipazione di un consigliere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, questo ne pronuncia la decadenza.
E Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato nelle lezioni il maggior numero di voti.
Art. 9
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Lincandidabilità, lineleggibilità e lincompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono disciplinate dal Capo II, art.55 e seguenti del T.U. approvato con D.Legislativo 267/2000.
Art. 10
Competenze del Consiglio
Le competenze del Consiglio sono stabilite dallart.42 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.
Art. 11
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari leffettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto dinformazione sullattività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dallente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 12
Informazione
Le sedute del Consiglio comunale possono essere aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi della comunità.
Il Consiglio comunale deve porre in essere tutte le attività necessarie per leffettivo diritto allinformazione della comunità. In particolare il consiglio provvederà allesercizio dellinformazione preventiva e successiva, sulle date e sugli argomenti allordine del giorno del Consiglio Comunale e delle commissioni in esso operanti.
Art. 13
Convocazione del consiglio
Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula lordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Lavviso con lelenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che lavviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti. Negli stessi termini di tempo lavviso di convocazione e lordine del giorno devono essere pubblicati allAlbo pretorio.
Quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo allordine del giorno le questioni proposte.
Il Consiglio delibera validamente con lintervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.
Art. 14
Commissioni consiliari
Per favorire il maggior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può istituire commissioni propositive e consultive permanenti per la proposta e la discussione di situazioni amministrative e con il compito di esaminare i più importanti atti deliberativi del Consiglio esprimendo su essi un parere preliminare.
Il Consiglio può altresì istituire commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali di indagine e di inchiesta per lesame di questioni che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti, su materie individuate unicamente dal Consiglio comunale, con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.
Il regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali per lesame di specifici argomenti.
Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
I lavori delle commissioni sono pubblici, salvo i casi in cui loggetto della discussione può ledere il diritto alla riservatezza si società o persone. Lavviso della convocazione delle commissioni sarà affisso allAlbo pretorio.
Art. 15
Consiglieri Comunali
La posizione giuridica o lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
Ciascun Consigliere, se non residente nel Comune, deve eleggere un domicilio nel territorio comunale. In mancanza di domicilio eletto, gli atti saranno notificato presso la sede comunale.
Art. 16
Diritti dei Consiglieri
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dallamministrazione tutte le notizie ed informazioni in suo possesso utili allespletamento del loro mandato, con le modalità stabilite da apposito regolamento, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi.
I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni che vengono iscritte allordine del giorno del Consiglio con le modalità stabilite dal regolamento.
I Consiglieri hanno diritto di presentare per iscritto al Sindaco o agli Assessori da esso delegati interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo, alle quali dovrà essere data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.
I Consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, in particolari materie che rivestano rilevanza per lattività dellEnte, riferendone al Sindaco stesso o allAssessore competente.
Art. 17
Giunta Comunale
La Giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
La Giunta importa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
La Giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
Art. 18
Elezioni e prerogative
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi degenerali di governo. Gli Assessori entrano in carica allatto di notifica della nomina. Le cause di ineleggibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dal T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei singoli Assessori saranno verificate dallorgano stesso nella sua prima seduta.
Art. 19
Composizione
La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 (sei) assessori scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 20
Pari opportunità
Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna sarà promossa la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi Collegiali del comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.
Art. 21
Funzionamento della Giunta
Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti allordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ne dirige e coordina le attività, assicurando lunità dellindirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.
La Giunta è validamente riunita con lintervento di almeno tre dei suoi componenti. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto consuntivo, il quale può essere convocato a cadenze periodiche.
Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Tutte le votazioni in Giunta sono palesi.
Art. 22
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e predispone gli atti nei casi indicati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Riferisce al Consiglio annualmente sulla propria attività.
Dà attuazione agli indirizzi generali di governo dettati dal Consiglio, mediante atti generali indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del Responsabile del procedimento, nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali.
Approva gli accordi di contrattazione decentrata e adotta tutti gli atti di Amministrazione che non siano attributi dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi.
E altresì di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullOrdinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Definisce i criteri per laffidamento degli incarichi professionali.
Art. 23
Durata in carica della Giunta e dei singoli componenti
La cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia è disciplinata dallart. 52 del T.U. approvato con D.Lgs.267/2000.
Art. 24
Revoca degli Assessori
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate dallAssessore stesso al Sindaco, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la nomina di altro Assessore.
Il Sindaco provvede a sostituire gli Assessori revocati o dimissionari e delle nomine dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
Art. 25
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo del governo locale eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza degli organi del Comune agli atti approvati dal Consiglio Comunale.
Il T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge ed adotta ordinanze contingibili e urgenti nelle materia indicate dalla legge.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dallo Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza ed i poteri relativi.
I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono regolati dalla legge.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e lOrdinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i Cittadini.
Art. 26
Competenze del Sindaco
Il Sindaco rappresenta il Comune, assicurando lunità dellattività politico - amministrativa dello stesso, ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
Il Sindaco ha facoltà di delega ai singoli Assessori su oggetti determinanti.
Coordina e stipula lattività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sullattività politica - amministrativa del Comune.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi nonché quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sullOrdinamento degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Il Sindaco decide con proprio atto la Costituzione in giudizio del Comune e la proposizione delle liti e individua il legale di fiducia.
Art. 27
Vicesindaco ed anzianità degli Assessori
Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo le previsioni di Legge.
TITOLO III
LATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 28
Principi e criteri fondamentali
dellazione amministrativa
Il Comune uniforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza ed imparzialità.
Lorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si attua in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
LOrganizzazione amministrativa è ispirata al principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione che è svolta dai responsabili dei servizi e dal Segretario Comunale se incaricato dal Sindaco con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.
Gli uffici si ripartono in aree funzionali secondo criteri di flessibilità, al fine di assicurare la permanente rispondenza dellorganizzazione degli uffici e dei servizi alle attività di competenza del Comune ed agli obiettivi indicati dagli organi di governo dellEnte.
Art. 29
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dellorganizzazione dellente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e controllo, con lattività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso;
Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contente le linee programmatiche dellAmministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 30
Il Segretario comunale
Per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale potrà essere costituito un servizio unico fra il Comune di S. Ambrogio ed altri Comuni, sulla base di apposita convenzione che dovrà essere approvata dai Consiglio Comunali degli Enti interessati.
Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le competenze, svolge funzioni di collaborazione consulenza ed assistenza nei confronti degli organi del Comune.
Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità allazione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e dintesa con lAmministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità omissione o disfunzione, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
- Il Sindaco può affidare al segretario le funzioni previste dallart.107 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.
- Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dellente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dellautonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dellente ed agli obiettivi programmatici dellamministrazione.
Il Sindaco può affidare al Segretario le funzioni del Direttore Generale.
Art. 31
Responsabili dei servizi
Ai responsabili dei servizi, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 3/2/1998 n. 29 e successive modifiche e integrazioni nonché in base alle disposizioni dellart.109 comma 2 del T.U. possono essere attribuite dal Sindaco attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, di cui allart.107 del T.U..
Essi sono preposti alle singole aree dellorganizzazione del Comune, e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli Organi elettivi
Ai responsabili dei servizi incaricati delle funzioni gestionali di cui allart.107 del T.U. compete laffidamento degli incarichi professionali sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Comunale.
Art. 32
Controllo e pubblicità degli atti monocratici
Gli atti monocratici sono sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni della Giunta Comunale ed allobbligo della contestuale comunicazione ai Capigruppo, alla Giunta Comunale e ad altri Organi se previsto dalla Legge, al fine di favorire lesercizio delle attività di controllo.
Art. 33
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
Il comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative o per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia allazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 34
Albo pretorio
Nel Palazzo Civico, in luogo accessibile al pubblico è individuato apposito spazio da destinare al Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Il Messo Comunale cura la tenuta dellAlbo e laffissione degli atti soggetti a pubblicazione.
TITOLO IV
SERVIZI COMUNALI
Art. 35
Forme di gestione
Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere riservati in via esclusiva allamministrazione oppure essere svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stati stabiliti dalla legge.
La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; in particolare modo allorché il servizio può essere effettuato da associazioni di volontariato legalmente riconosciute o cooperative, senza fini di lucro;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale: in tale caso il Comune può sottoscrivere accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e con le cooperative sociali;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallEnte titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellart.116 del T.U..
I modi e le forme di organizzazione dei servizi vengono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 36
Istituzioni e Aziende Speciali
Lazienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina degli Amministratori delle aziende, il Sindaco provvede alla nomina.
La revoca degli amministratori dellazienda può avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
Le disposizioni stabilite al comma 1 si osservano anche per listituzione, organismo strumentale del Comune per lesercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
Gli organi dellazienda e dellistituzione sono il consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
Con il regolamento di cui al precedente articolo vengono disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui lamministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 37
Cooperazione
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA
Art. 38
La gestione economica
Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
Il Comune ha, altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata allerogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Quando lo Stato o la Regione prevedono con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
Nellambito delle entrate patrimoniali correlate alla fruizione di servizi pubblici da parte dellutenza possono essere previste diversificazioni tariffarie tra utenti residenti e non residenti sul territorio comunale, in base alla valutazione di effettive differenze tra le diverse posizioni soggettive ed allo scopo di compensare il maggior onere gravante sul Comune per il costo del servizio. La differenziazione tariffaria trova la sua giustificazione nel principio di ragionevolezza ed in ogni caso la tariffa per i non residenti non può eccedere il costo unitario del servizio fruito.
Art. 39
Il Revisore del conto
Il Consiglio comunale elegge un Revisore del Conto a maggioranza assoluta dei componenti e scelto tra:
a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;
b) gli iscritti nellAlbo dei dottori commercialisti;
c) gli iscritti nellAlbo dei ragionieri.
La durata dellincarico, le cause di cessazione lincompatibilità ed ineleggibilità e le funzioni sono disciplinate dagli articoli 234 e seguenti del T.U. approvato con D. Lgs.267/2000.
Art. 40
I beni comunali
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
Art. 41
I beni demaniali
Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
Fanno altresì parte del demanio comunale, il mercato e il cimitero.
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.
Art. 42
I beni patrimoniali
I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO VI
LA COOPERAZIONE E LE FORME ASSOCIATIVE
Art. 43
Principi generali
Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Art. 44
Convenzioni
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite Convenzioni con altri Enti Locali, ai sensi dellart.30 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.
Art. 45
Consorzi
Per la gestione associata di uno o più servizi e per lesercizio associato di funzioni, il Comune può costituire con altri Comuni o altri enti pubblici un consorzio, regolato in analogia con le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal presente statuto, in quanto compatibili.
Il Consiglio comunale approva lo Statuto dei consorzi e la convenzione ad esso allegata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli Organi Consortili sono disciplinati dallo Statuto.
Art. 46
Accordi di programma
Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
Laccordo, oltre alle finalità perseguite, può prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
Il Sindaco definisce e stipula laccordo, ove laccordo comporti variazione degli strumenti urbanistici ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Per particolari iniziative da realizzare in zona montana lamministrazione dà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
Art. 47
Unione dei Comuni
In attuazione del principio di cui al precedente art. 43 e dei principi del T.U. delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali, il Consiglio comunale, in presenza delle necessarie condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI
ALLINFORMAZIONE
E AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 48
Principio della partecipazione
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellente, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellente.
Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi in modo da favorire il loro intervento nella formazione degli atti.
Lamministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere delle organizzazioni delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.
Art. 49
Associazionismo e partecipazione
Lamministrazione comunale favorisce lattività delle associazioni, dei comitati e degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono incentivate:
a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale: a tale fine sarà favorita la creazione di consigli di frazione, con finalità consultive e con la possibilità di nominare un proprio rappresentante. In considerazione poi della particolare situazione territoriale, tale facoltà è estesa allarea di sviluppo urbanistico situata oltre il tracciato ferroviario;
b) lassociazione Pro - Loco SantAmbrogio e Sacra di San Michele, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per laggregazione sociale, la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e per la promozione dellattività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che lassociazione Pro - Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti al settore ed al coordinamento di particolari iniziative locali tipiche della finalità delle Pro - Loco;
c) la Polisportiva comunale, quale istituzione per la gestione dei servizi sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive.
La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni senza fine di lucro che operano sul territorio.
La partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dellente viene incentivata attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi: in particolare le commissioni consiliari quando trattano argomenti di interesse frazionale, devono favorire il confronto di idee con la rappresentanza della frazione.
E altresì favorita la formazione di organismi a base associativa che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.
Lamministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.
Il regolamento disciplina la concessione di locali comunali alle associazioni e individua responsabilità che si devono assumere i concessionari.
Art. 50
Forme di consultazione della popolazione
In quelle materie di esclusiva competenza locale che lamministrazione ritiene di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
In particolare le consultazioni, avviate dallamministrazione comunale, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative devono essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.
Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte dei cittadini, singoli o associati, sono oggetto di attenzione da parte dellamministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
Art. 51
Procedura per lammissione di istanze,
petizioni e proposte
I cittadini, singoli o associati, possono presentare allamministrazione istanze per richiedere le ragioni di specifici aspetti dellattività dellamministrazione; petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; proposte, per presentare allamministrazione comunale la soluzione dei problemi, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
Le richieste devono essere presentate per iscritto alla segreteria del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco.
Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi comunali che devono esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati liter procedimentale, li informa motivatamente per iscritto dellesito della medesima e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con lindicazione degli uffici preposti e responsabili.
Art. 52
Referendum
Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, personale e organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lente e, per tre anni, le materie già in oggetto di precedenti referendum con esito negativo. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste comunali;
b) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le modalità operative per la consultazione referendaria sono oggetto di apposita normativa che, approvata dal consiglio comunale, viene successivamente depositata presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 53
Diritto di accesso
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 54
Diritto di informazione e pubblicità degli atti
Tutti gli atti dellamministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
Lente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati ed in armonia con le leggi statali in materia.
Art. 55
Interventi nel procedimento amministrativo
I cittadini ed i soggetti portatori di interessi diffusi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenete le indicazioni previste dalla legge.
Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Quando sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allalbo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
Lamministrazione determina con atti deliberativi il termine entro cui deve essere concluso ciascun tipo di procedimento, secondo quanto disposto dallarticolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.241. I termini di cui sopra dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.
Gli aventi diritto, avuta comunicazione dellavvio del procedimento, entro i termini stabiliti dagli atti che disciplinano liter dei singoli procedimenti possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del provvedimento. Il responsabile dellistruttoria, in seguito alle richieste presentate, entro i termini stabiliti dagli atti di cui sopra, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano comunale competente allemanazione del provvedimento finale.
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lamministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sullistanza del privato.
I soggetti di cui al comma 1. hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae allaccesso.
Il sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 56
Lo Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui allart.6 comma 4 del T.U..
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
Art.57
I Regolamenti
Il Comune esercita la potestà regolamentare nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie. Se i regolamenti incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere indette forme di consultazione dei soggetti interessati. Tutti i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale entrano in vigore, se la legge non prevede diversamente, dopo 10 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale, successivo allesecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione allAlbo Pretorio.
Art. 58
Norme transitorie e finali
Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo Pretorio successiva allesame dellOrgano di controllo.