Reg. ( CE ) N° 1257/99 AZIONE I5
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ ASSOCIAZIONISMO
NEL SETTORE FORESTALE
NORME DI INDIRIZZO ED ATTUAZIONE
E’ ammissibile a contributo l’organizzazione e la costituzione di Forme
Associative non aventi scopo di lucro, nelle forme giuridiche previste
dall’ordinamento vigente, sia verticali che orizzontali.
Possono costituirsi Forme Associative, di seguito indicate
“associazioni”, delle seguenti tipologie:
1) associazioni a carattere locale tra:
n Privati proprietari di terreni forestali;
n Comuni proprietari di terreni forestali;
n Proprietari o possessori di impianti di arboricoltura da legno;
n
Operatori della filiera foresta -
legno - energia, purché agiscano a vantaggio di superfici forestali di
proprietà di privati o di Comuni;
n Imprese di utilizzazioni forestali;
n Imprese di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di
prima trasformazione;
n Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione;
n Altri soggetti, pubblici o privati, purché agiscano a vantaggio di
superfici forestali di proprietà di privati o di Comuni.
2) associazioni a carattere regionale tra:
n Imprese di utilizzazioni forestali;
n Imprese di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di
prima trasformazione;
n Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione;
n Operatori del settore foresta – legno.
La
Regione Piemonte si riserva di adottare qualunque decisione volta alla
costituzione di un’unica associazione a carattere regionale, per fusione di
diverse proposte associative, tra soggetti di identica tipologia qualora ciò
fosse ritenuto, oltre che economicamente e finanziariamente vantaggioso, utile
al conseguimento degli obiettivi di organizzazione, integrazione ed
aggregazione propri della Azione.
La dotazione finanziaria per l’attuazione della Azione è pari ad EURO
245.000 per l’anno 2002. La dotazione finanziaria per gli anni successivi sarà
pari all’80% nel 2003, al 60% nel 2004, al 40% nel 2005 ed al 20% nel 2006
della spesa preventivata e ritenuta ammissibile nell’ambito del massimale
previsto per ciascun anno di finanziamento.
Beneficiari
dei finanziamenti previsti dalla presente Azione sono le associazioni che si
costituiranno tra i soggetti indicati al punto precedente.
La ripartizione della dotazione indicativamente
prevista tra le diverse tipologie di associazioni è la seguente:
Forma associativa |
Quota € |
|
1 |
associazioni a
carattere locale |
170.000 |
2 |
associazioni a
carattere regionale |
75.000 |
La Regione Piemonte, per una ottimale utilizzazione dei fondi
disponibili e per il loro completo impiego, si riserva di rimodulare la
ripartizione finanziaria tra le diverse tipologie in funzione del numero di
domande presentate ed ammissibili a finanziamento.
Per poter accedere al contributo le associazioni devono possedere almeno
i seguenti requisiti ed assumere gli impegni di seguito elencati:
à
dovranno costituirsi con atto
pubblico successivamente alla data di pubblicazione del bando;
à
dovranno dotarsi di Statuto i cui
contenuti dovranno essere conformi alle finalità dell’Azione ed agli indirizzi
dettati dalle presenti norme ( allegato A). Lo Statuto dovrà tra l’altro
prevedere:
n il rispetto dei vincoli e degli obblighi dettati dal Reg. (CE) 1257/99 e
dalle Norme Attuative;
n una durata non inferiore al periodo di impegno, pari ad almeno cinque
anni successivi al pagamento dell’ultima annualità di finanziamento;
n il mantenimento degli elementi oggettivi e soggettivi che comportano il
collocamento dell’associazione in posizione finanziabile della graduatoria
regionale;
n il non perseguire fini di lucro;
n l’utilizzo del patrimonio residuo, dopo l’eventuale liquidazione, in
caso di scioglimento successivo al periodo di impegno, per finanziare
interventi previsti dall’oggetto sociale.
à
dovranno impegnarsi a rendere
pubblico il proprio bilancio annuale;
à
dovranno accettare il controllo, anche
mediante ispezioni, sulla attuazione, sul corretto utilizzo dei finanziamenti
erogati e sul mantenimento degli impegni assunti da parte della Regione
Piemonte, dello Stato o della Unione Europea;
à
dovranno garantire il
mantenimento dell’impegno e l’adesione degli associati per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla erogazione dell’ultimo contributo;
à
dovranno impegnarsi a fornire
l’assistenza tecnico-specialistica che si rendesse necessaria ai propri
associati.
Inoltre le forme associative a carattere locale
à
dovranno essere costituite da un
numero di associati non inferiore a 10;
à
dovranno, se comprendenti
proprietari di superfici forestali ricadenti nel territorio regionale,
rappresentare una superficie, di proprietà di privati o di comuni, non inferiore
a 200 ha, in corpi di estensione minima tale da rendere culturalmente
significativi gli interventi selvicolturali;
La superficie forestale potrà essere:
Þ
conferita, e la associazione ne
assumerà la gestione completa;
Þ
rappresentata, restando agli associati
la gestione degli interventi di utilizzazione;
Þ
in parte conferita ed in parte
rappresentata.
La
superficie forestale, dichiarata nella domanda di ammissione a contributo e
distinta in area montana, collinare o di pianura secondo la classificazione prevista
dalla normativa vigente, dovrà risultare nello Statuto o nella bozza di statuto
nel caso l’associazione non si sia ancora costituita, e l’entità della
superficie, all’atto della costituzione, non potrà essere inferiore né
localizzata in area diversa a quanto indicato.
La
superficie forestale, sia essa conferita o rappresentata, dovrà essere gestita
secondo i criteri della selvicoltura naturalistica, e secondo gli strumenti di
pianificazione che la Regione Piemonte individuerà in campo forestale. Per la
realizzazione degli interventi l’associazione ed i suoi associati si impegnano
ad avvalersi di tecnici forestali abilitati e di imprese qualificate del
settore.
Inoltre le forme associative a carattere regionale:
à
dovranno essere costituite da un
numero totale di associati, con sede nel territorio regionale, non inferiore a
10, e rappresentare una o più categorie di operatori appartenenti a più ambiti
provinciali,
à
dovranno impegnarsi a favorire e
promuovere il miglioramento delle capacità, conoscenze e competenze tecniche e
professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove tecniche e metodologie
innovative di lavoro e produzione ecocompatibili.
Non saranno ritenute ammissibili le domande di finanziamento:
à
di associazioni che risultino
costituite prima della data di apertura del bando.
à
di associazioni i cui associati
siano diversi da quelli ammessi;
à
presentate da soggetti che si
siano mostrati inadempienti nel corso di precedenti iniziative di aiuto
pubblico o nei confronti dei quali si sono accertate irregolarità che hanno
determinato la soppressione del contributo concesso;
à
pervenute oltre il termine
previsto dal bando;
à
redatte su modulistica diversa da
quella prevista dalle presenti norme;
à
recanti correzioni, cancellazioni
o abrasioni sul modulo di domanda e sugli allegati;
à
incomplete, in quanto non
corredate da tutta la documentazione obbligatoria prevista dal bando;
à
palesemente in contrasto con gli
indirizzi e le finalità della Azione e con le specifiche normative di legge;
à
il cui statuto non contenga gli
elementi ritenuti essenziali, o contenga norme ed indirizzi in contrasto con le
finalità e gli obiettivi previsti dalla Azione;
à
prive dei dati essenziali per la
valutazione.
Le associazioni possono presentare domanda di ammissione a finanziamento
a far tempo dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale che
approva le presenti norme. Le domande dovranno essere presentate a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano presso la Regione
Piemonte, Direzione Economia Montana e Foreste, C.so Stati Uniti n° 21, 10128
Torino. Il termine ultimo per la spedizione o consegna è fissato in 90 giorni
dalla data di pubblicazione della Determinazione stessa. Per il rispetto dei
termini di accettazione delle domande farà fede unicamente la data di
spedizione del plico o la data di protocollo, nel caso di consegna a mano.
All’atto
della presentazione della richiesta di contributo dovrà essere presentata la
seguente documentazione, redatta secondo gli appositi modelli allegati alle
presenti norme:
Þ Modulo di domanda ( allegato B ), compilato in ogni sua parte e
sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa.
Þ Statuto, o bozza di statuto qualora l’associazione non si fosse ancora
costituita;
Þ Elenco dettagliato degli associati o futuri partecipanti alla forma
associativa;
Þ Per le associazioni comprendenti proprietari di superfici forestali,
cartografia di inquadramento recante la perimetrazione delle superfici
forestali conferite o rappresentate, redatta su C.T.R. in scala 1:10.000;
Þ Per gli Enti Pubblici - copia conforme della deliberazione che ratifica
la decisione o esprime l’intento di partecipare all’associazione, individua le
superfici di proprietà che potranno essere conferite o rappresentate ed
autorizza il legale rappresentante ad agire;
Þ Per le Società – copia conforme della deliberazione che ratifica la
decisione o esprime l’intento di partecipare all’associazione ed autorizza il
legale rappresentante ad agire;
Þ Progetto delle attività che si intendono svolgere nel periodo di
finanziamento;
Þ Prospetto riassuntivo ed analitico dei costi previsti per la
costituzione ed il sostentamento nel primo anno;
Þ Prospetto riassuntivo ed analitico dei costi previsti per il
sostentamento negli anni successivi.
Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata
dall’imposta di bollo , ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis,
come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed
ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
Tutta la documentazione deve essere presentata in busta chiusa
contestualmente alla domanda. La carenza di uno o più elementi richiesti
comporta l’inammissibilità e la reiezione della domanda.
I requisiti per l’ammissione a finanziamento devono essere posseduti al
momento della presentazione della domanda, e mantenuti per l’intero periodo di
impegno se ammessi a finanziamento.
La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione
integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica
dell’ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.
Le attestazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive sono soggette
a controllo nelle forme previste dal D.P.R. n° 445/00. L’accertamento di
condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta la
immediata archiviazione della domanda.
L’Amministrazione provvede a verificare, entro i 60 giorni successivi al
termine ultimo per la presentazione, l’ammissibilità delle domande, il possesso
dei requisiti oggettivi e soggettivi, la conformità e completezza della
documentazione presentata, la congruenza e coerenza agli indirizzi ed agli
obiettivi della Azione ed alla attribuzione dei punteggi per l’inserimento
nella graduatoria unica.
I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri e delle priorità
indicate al punto successivo.
Le associazioni saranno ammesse a finanziamento in funzione della
graduatoria così ottenuta , sino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Per la ottimizzazione della spesa e l’impiego di tutte le risorse
finanziarie disponibili, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di
rimodulare la percentuale di finanziamento, previa intesa con l’associazione
risultata prima esclusa tra quelle poste in graduatoria e non finanziabile
interamente. Le associazioni che non risulteranno finanziabili, sia perché
riferite a domande respinte, sia perché collocate in zona della graduatoria non
finanziabile, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l’approvazione ed
il finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative regionali.
Alla valutazione degli elementi che concorrono alla attribuzione del
punteggio, della congruenza e coerenza dello Statuto e delle attività previste
agli obiettivi ed indirizzi dell’Azione, all’esame di merito delle dotazioni,
dei progetti di attività ed alla attribuzione dei punteggi stessi, provvede un
apposito nucleo di valutazione di livello dirigenziale istituito presso la
Direzione Economia Montana e Foreste, e presieduto dal Direttore Regionale.
Le associazioni saranno finanziate in funzione della graduatoria così
ottenuta , sino all’esaurimento dei fondi disponibili. A parità di punteggio le
domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri:
*
Domanda che abbia conseguito il
punteggio ponderato maggiore nelle classi di priorità A;
*
Domanda che abbia conseguito il
punteggio maggiore per il criterio “Attività previste in corso di impegno”;
Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno
ordinate in base ad estrazione casuale.
A conclusione della fase di valutazione, il Direttore regionale, con
proprio provvedimento, formula ed approva la graduatoria e comunica ai
richiedenti l’esito dell’istruttoria e della valutazione, il punteggio totale
ottenuto e la posizione raggiunta nella graduatoria stessa.
I richiedenti risultati esclusi potranno, entro i successivi trenta
giorni dalla comunicazione, richiedere di visionare gli atti del nucleo di
valutazione e, se del caso, presentare richiesta di riesame con le modalità
previste dal P.S:R. regionale e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli.
I richiedenti risultati esclusi potranno altresì presentare, entro 60
giorni dalla data della comunicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte .
Forme associative a carattere locale
Criteri |
Priorità |
Punteggio Massimo |
Numero di partecipanti superiore al minimo |
A |
1 punto per ogni ulteriore partecipante, sino ad
un massimo di 30 punti |
Superficie rappresentata superiore al minimo |
A |
0,5 punti ogni ulteriore unità di 5 ha, sino ad
un massimo di 20 punti |
Attività previste in corso di impegno valutata ad
insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione |
A |
15 |
Superficie forestale situata per oltre il 50% in
zona montana |
B |
10 |
Superficie forestale per oltre il 50% situata in
zone di collina |
B |
5 |
Forme associative
a carattere regionale
Criteri |
Priorità |
Punteggio Massimo |
Numero di partecipanti superiore al minimo |
A |
1 punto per ogni ulteriore partecipante, sino ad
un massimo di 30 punti |
Attività previste in corso di impegno valutata ad
insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione |
A |
10 |
Rappresentatività delle diverse categorie,
valutata ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione |
B |
10 |
Non sono ammesse
variazioni degli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che
abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa
posizione nella graduatoria regionale, fatte salve le modifiche dovute a
correzioni per mero errore materiale, operate dalla Regione Piemonte.
Sono ammesse, previa
comunicazione alla Regione Piemonte, variazioni in aumento nel numero degli
associati, senza che ciò comporti un aumento del contributo concesso. Gli
associati possono recedere dall’impegno unicamente se ciò non è causa di
variazione del punteggio ottenuto in misura tale da comportare il collocamento
dell’associazione in posizione non finanziabile della graduatoria regionale.
Tali variazioni saranno comunque oggetto di verifica del mantenimento dei
requisiti previsti e non richiederanno la modifica del provvedimento di
autorizzazione.
La costituzione dell’associazione può avere luogo unicamente in data
successiva alla pubblicazione del bando. Le associazioni potranno costituirsi
prima del rilascio del provvedimento di ammissione a contributo a tutto loro
rischio e pericolo, senza che ciò comporti alcun obbligo di finanziamento per
la Regione Piemonte, o titolo preferenziale per l’approvazione od il
finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative regionali.
Il provvedimento di ammissione a contributo riporta: il dettaglio delle
spese ammesse, distinte per ciascuno dei cinque anni di finanziamento;
parametri ed importi; l’importo massimo finanziabile; le modalità ed i tempi
per l’erogazione di eventuali anticipi, stati di avanzamento e saldo;
stabilisce altresì il termine entro cui l’associazione, se non ancora
costituita, dovrà costituirsi, ed ogni altra prescrizione, modalità o procedura
per la corretta e puntuale realizzazione dell’Azione e per il suo monitoraggio
e controllo.
Sono considerati preventivabili i seguenti centri di costo :
n
Spese di costituzione;
n
Spese di funzionamento e
gestione;
n
Spese per consulenza ed
assistenza tecnico – specialistica.
In particolare si ritengono ammissibili i
successivi costi :
1-
Spese di costituzione:
1.a- Spese notarili, bolli;
1.b- Spese di registrazione;
1.c- Spese di consulenza.
2-
Spese di funzionamento e
gestione:
2.a- Spese di locazione e messa a norma dei locali;
2.b- Spese di acquisto arredi ed attrezzature d’ufficio connesse alle attività;
2.c- Spese di acquisto materiale hardware e software;
2.d- Spese per la stipula di contratti di fornitura e di allacciamento ai
servizi;
2.e- Spese per personale amministrativo e di segreteria, oneri sociali
compresi;
2.f- Spese per personale tecnico, oneri sociali compresi.
3-
Spese per consulenza ed
assistenza:
3.a- Spese per consulenza ed assistenza specialistica in materia fiscale,
tributaria e sociale;
3.b- Spese per consulenza ed assistenza tecnica in campo forestale.
Non
sono ammesse le spese per:
Ø
Acquisto di locali;
Ø
Acquisto di automezzi;
Ø
Leasing;
Le spese saranno riconosciute previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa e dovranno essere documentate secondo quanto
stabilito dal Reg. CE 1685/2000, dal P.S.R. regionale e dal Manuale delle
Procedure e dei Controlli di Ag.E.A..
Il provvedimento di ammissione indicherà in modo dettagliato la
tipologia e le modalità di presentazione della documentazione giustificativa.
L’associazione ha l’obbligo di annullare tutta la documentazione fiscale
in originale con la seguente dicitura: “Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006
della Regione Piemonte - Sviluppo dell’associazionismo - anno 200_”. Tutta la
documentazione fiscale dovrà risultare quietanzata.
L’associazione ha l’obbligo di conservare in originale presso la propria
sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore
a 5 anni dalla erogazione dell’ultima quota di finanziamento, mettendola a
disposizione degli organi di controllo.
Resta fermo l’obbligo per l’Associazione del rispetto di tutte le
vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori.
Le spese documentate nel primo anno saranno
riconosciute sino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Tipologia Forma Associativa |
Spesa massima € |
|
1 |
associazioni a carattere locale
|
40.000 |
2 |
associazioni a carattere
regionale |
25.000 |
Le spese documentate negli anni successivi saranno
riconosciute nella misura massima dell’80% per il secondo anno, del 60% per il
terzo anno, del 40% per il quarto anno e del 20% per il quinto ed ultimo anno
del massimale pari a 30.000 Euro per la tipologia 1 e 20.000 Euro per la
tipologia 2.
Gli importi di spesa previsti per ciascun anno ed approvati con
provvedimento della Direzione Economia Montana e Foreste sono riportati quali
valori massimi ammissibili. Tali valori sono proporzionalmente ridotti qualora
le spese effettivamente sostenute risultino inferiori alla spesa annualmente
prevista dal provvedimento . Non saranno riconosciute a rendiconto, e non
saranno finanziate, le spese rendicontate difformemente a quanto previsto dalle
presenti norme e dal provvedimento autorizzativo.
Il finanziamento è costituito da contributi in conto capitale erogati
per i primi 5 anni di attività dell’Associazione, di intensità pari al 100%
della spesa ritenuta ammissibile ed autorizzata, e di intensità decrescente di
una quota pari al 20% per gli anni successivi, ovvero pari all’80% nel 2003, al
60% nel 2004, al 40% nel 2005 ed al 20% nel 2006 della spesa preventivata e
ritenuta ammissibile nell’ambito dei massimali previsti per ciascun anno.
Annualmente sarà liquidata la quota di
finanziamento individuata nella autorizzazione, con le successive modalità:
- Stato di avanzamento
Primo anno , pari al 50% dell'ammontare complessivo, a seguito di
presentazione di dichiarazione attestante l’avvenuta costituzione della
Associazione, apertura della sede ed avvio delle attività. Detta certificazione
dovrà essere accompagnata da copia conforme della documentazione giustificativa
delle spese sostenute, e pari ad almeno il 50% dei costi preventivati.
- Stato di avanzamento Anni successivi , pari al 50%
dell'ammontare complessivo, a seguito di presentazione di dichiarazione
attestante il prosieguo delle attività, e di copia conforme della
documentazione giustificativa delle spese sostenute, pari ad almeno il 50% dei
costi preventivati.
- Saldo, pari a non oltre il 50% dell’ammontare residuo
complessivo, da erogare dietro presentazione della documentazione giustificativa
ed a seguito del controllo del rendiconto annuale.
Le associazione hanno la
facoltà di richiedere, in sostituzione dello stato di avanzamento previsto per
ciascun anno, un anticipo sul finanziamento annuale concesso dietro
presentazione di una fideiussione di importo pari all’acconto, maggiorata di
una quota del 10% dello stesso, a copertura degli interessi e delle sanzioni
che dovessero essere richiesti nel caso di restituzione delle somme liquidate
per inadempienza agli impegni assunti. Tale fideiussione dovrà essere accesa
nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 65-3341 in data
25-06-2001, così come modificata dalla D.G.R. n° 48-3525 in data 16-07-2001,
presso banche, compagnie di assicurazione od intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n° 385/93, e sarà svincolata
contestualmente al pagamento del saldo da parte dell’Organismo Pagatore
(Ag.E.A.).
Gli importi massimi indicati nel
provvedimento di finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui
le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto
previsto o risultino non ammissibili. Qualora fosse riconosciuta a rendiconto
una spesa complessiva inferiore all’ammontare delle somme già erogate, la Regione
Piemonte provvederà al recupero dell’indebito secondo le modalità e nei tempi
determinati con apposito provvedimento.
La Regione Piemonte
provvede alla liquidazione delle quote annuali di finanziamento ( stato di
avanzamento o eventuale anticipo, saldo ), previa verifica della documentazione
presentata a rendicontazione e del mantenimento degli impegni assunti, della
conformità delle attività svolte con il prospetto delle attività approvato,
della congruità della spesa, della completezza e regolarità della
documentazione giustificativa della spesa, con l’inserimento in apposito elenco
di liquidazione che viene trasmesso alla Ag.E.A..
Il pagamento delle somme
ritenute ammissibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti, è
effettuato dalla Ag.E.A. .
Entro il termine fissato nel provvedimento
di ammissione a contributo dovrà essere presentata alla Direzione competente
tutta la documentazione prevista per la rendicontazione annuale, composta da:
n
Relazione sull’attività svolta
nell’anno finanziato
n
Rendicontazione generale
riassuntiva delle voci di spesa
n
Rendicontazione analitica delle
spese sostenute e relativa documentazione giustificativa in copia conforme a
giustificazione della spesa
n
Relazione sintetica sulle
attività che si attueranno nell’anno successivo
La Direzione competente
potrà ulteriormente dettagliare ed ampliare la documentazione ritenuta
necessaria e le modalità di presentazione con l’emissione dell’atto
autorizzativo.
La Regione Piemonte, al
ricevimento della documentazione per la rendicontazione, provvede a verificarne
la regolarità contabile e finanziaria, riservandosi di effettuare controlli
sull’attività.
Qualora gli organi
comunitari o nazionali modifichino le condizioni di accesso al finanziamento,
di ammissibilità della spesa, o le somme stanziate, la Regione Piemonte potrà
operare, anche in corso d’esercizio, le necessarie variazioni al programma
approvato al fine di garantirne l’ultimazione nei limiti delle effettive
disponibilità.
Non sono comunque ammesse
forme di cumulo con altri finanziamenti direttamente erogati a qualunque titolo
dalla Comunità Europea, lo Stato o la Regione per gli stessi scopi.
La regione potrà attivare
le azioni di monitoraggio e di controllo che riterrà più opportune per
garantire che l’attività svolta sia coerente con gli obiettivi ed indirizzi
propri dell’Azione e con quanto stabilito dal prospetto delle attività
presentato ed approvato, ivi comprese eventuali
variazioni concordate.
Le disposizioni inerenti
il monitoraggio , il controllo, la verifica e rendicontazione sono oggetto di
specifici provvedimenti della competente Direzione. Tali disposizioni saranno
portate a conoscenza dei beneficiari con il provvedimento autorizzativo.
Qualora gli incaricati dei
controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili
rispetto agli impegni assunti, fatte salve eventuali, ulteriori sanzioni
previste dalla normativa vigente, la Direzione competente disporrà e
notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell’autorizzazione
e l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme
già erogate, maggiorate dei relativi interessi.
L’associazione è responsabile della corretta esecuzione delle attività,
della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad essi connessi; è
altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa.
Le associazioni beneficiarie hanno l’obbligo di proseguire la propria
attività per un periodo non inferiore ad anni 5 dalla corresponsione del
contributo relativo all’ultima annualità finanziata; non distogliere od
alienare i beni in possesso o comodato d’uso afferenti alla associazione; non
modificare il proprio Statuto nel periodo di validità dell’impegno se non
previa notifica alla Regione Piemonte.
Con l’invio della domanda di finanziamento e della relativa
documentazione, la Regione Piemonte entrerà in possesso di alcuni dati
personali riguardanti gli associati. Tali dati sono necessari allo svolgimento
del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti, e verranno
utilizzati solo a tale scopo.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2000 –
2006 della Regione Piemonte ed ai contenuti del Manuale delle Procedure di
Ag.E.A. per la realizzazione degli interventi previsti dal P.S.R. regionale.