Reg. ( CE ) N° 1257/99 AZIONE I5

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’ ASSOCIAZIONISMO
NEL SETTORE FORESTALE

NORME DI INDIRIZZO ED ATTUAZIONE

I.               Interventi ammessi

E’ ammissibile a contributo l’organizzazione e la costituzione di Forme Associative non aventi scopo di lucro, nelle forme giuridiche previste dall’ordinamento vigente, sia verticali che orizzontali.

Possono costituirsi Forme Associative, di seguito indicate “associazioni”, delle seguenti tipologie:

1)   associazioni a carattere locale tra:

n     Privati proprietari di terreni forestali;

n     Comuni proprietari di terreni forestali;

n     Proprietari o possessori di impianti di arboricoltura da legno;

n     Operatori della filiera foresta - legno - energia, purché agiscano a vantaggio di superfici forestali di proprietà di privati o di Comuni;

n     Imprese di utilizzazioni forestali;

n     Imprese di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;

n     Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione;

n     Altri soggetti, pubblici o privati, purché agiscano a vantaggio di superfici forestali di proprietà di privati o di Comuni.

2)   associazioni a carattere regionale tra:

n     Imprese di utilizzazioni forestali;

n     Imprese di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione;

n     Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione;

n     Operatori del settore foresta – legno.

La Regione Piemonte si riserva di adottare qualunque decisione volta alla costituzione di un’unica associazione a carattere regionale, per fusione di diverse proposte associative, tra soggetti di identica tipologia qualora ciò fosse ritenuto, oltre che economicamente e finanziariamente vantaggioso, utile al conseguimento degli obiettivi di organizzazione, integrazione ed aggregazione propri della Azione.

II.             Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l’attuazione della Azione è pari ad EURO 245.000 per l’anno 2002. La dotazione finanziaria per gli anni successivi sarà pari all’80% nel 2003, al 60% nel 2004, al 40% nel 2005 ed al 20% nel 2006 della spesa preventivata e ritenuta ammissibile nell’ambito del massimale previsto per ciascun anno di finanziamento.

Beneficiari dei finanziamenti previsti dalla presente Azione sono le associazioni che si costituiranno tra i soggetti indicati al punto precedente.

La ripartizione della dotazione indicativamente prevista tra le diverse tipologie di associazioni è la seguente:

Forma associativa

Quota €

1

associazioni a carattere locale

170.000

2

associazioni a carattere regionale

75.000

La Regione Piemonte, per una ottimale utilizzazione dei fondi disponibili e per il loro completo impiego, si riserva di rimodulare la ripartizione finanziaria tra le diverse tipologie in funzione del numero di domande presentate ed ammissibili a finanziamento.

III.           Condizioni di ammissibilità ed impegni

Per poter accedere al contributo le associazioni devono possedere almeno i seguenti requisiti ed assumere gli impegni di seguito elencati:

à      dovranno costituirsi con atto pubblico successivamente alla data di pubblicazione del bando;

à      dovranno dotarsi di Statuto i cui contenuti dovranno essere conformi alle finalità dell’Azione ed agli indirizzi dettati dalle presenti norme ( allegato A). Lo Statuto dovrà tra l’altro prevedere:

n     il rispetto dei vincoli e degli obblighi dettati dal Reg. (CE) 1257/99 e dalle Norme Attuative;

n     una durata non inferiore al periodo di impegno, pari ad almeno cinque anni successivi al pagamento dell’ultima annualità di finanziamento;

n     il mantenimento degli elementi oggettivi e soggettivi che comportano il collocamento dell’associazione in posizione finanziabile della graduatoria regionale;

n     il non perseguire fini di lucro;

n     l’utilizzo del patrimonio residuo, dopo l’eventuale liquidazione, in caso di scioglimento successivo al periodo di impegno, per finanziare interventi previsti dall’oggetto sociale.

à      dovranno impegnarsi a rendere pubblico il proprio bilancio annuale;

à      dovranno accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla attuazione, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sul mantenimento degli impegni assunti da parte della Regione Piemonte, dello Stato o della Unione Europea;

à      dovranno garantire il mantenimento dell’impegno e l’adesione degli associati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla erogazione dell’ultimo contributo;

à      dovranno impegnarsi a fornire l’assistenza tecnico-specialistica che si rendesse necessaria ai propri associati.

Inoltre le forme associative a carattere locale

à      dovranno essere costituite da un numero di associati non inferiore a 10;

à      dovranno, se comprendenti proprietari di superfici forestali ricadenti nel territorio regionale, rappresentare una superficie, di proprietà di privati o di comuni, non inferiore a 200 ha, in corpi di estensione minima tale da rendere culturalmente significativi gli interventi selvicolturali;

La superficie forestale potrà essere:

Þ     conferita, e la associazione ne assumerà la gestione completa;

Þ     rappresentata, restando agli associati la gestione degli interventi di utilizzazione;

Þ     in parte conferita ed in parte rappresentata.

La superficie forestale, dichiarata nella domanda di ammissione a contributo e distinta in area montana, collinare o di pianura secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente, dovrà risultare nello Statuto o nella bozza di statuto nel caso l’associazione non si sia ancora costituita, e l’entità della superficie, all’atto della costituzione, non potrà essere inferiore né localizzata in area diversa a quanto indicato.

La superficie forestale, sia essa conferita o rappresentata, dovrà essere gestita secondo i criteri della selvicoltura naturalistica, e secondo gli strumenti di pianificazione che la Regione Piemonte individuerà in campo forestale. Per la realizzazione degli interventi l’associazione ed i suoi associati si impegnano ad avvalersi di tecnici forestali abilitati e di imprese qualificate del settore.

Inoltre le forme associative a carattere regionale:

à      dovranno essere costituite da un numero totale di associati, con sede nel territorio regionale, non inferiore a 10, e rappresentare una o più categorie di operatori appartenenti a più ambiti provinciali,

à      dovranno impegnarsi a favorire e promuovere il miglioramento delle capacità, conoscenze e competenze tecniche e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove tecniche e metodologie innovative di lavoro e produzione ecocompatibili.

Non saranno ritenute ammissibili le domande di finanziamento:

à      di associazioni che risultino costituite prima della data di apertura del bando.

à      di associazioni i cui associati siano diversi da quelli ammessi;

à      presentate da soggetti che si siano mostrati inadempienti nel corso di precedenti iniziative di aiuto pubblico o nei confronti dei quali si sono accertate irregolarità che hanno determinato la soppressione del contributo concesso;

à      pervenute oltre il termine previsto dal bando;

à      redatte su modulistica diversa da quella prevista dalle presenti norme;

à      recanti correzioni, cancellazioni o abrasioni sul modulo di domanda e sugli allegati;

à      incomplete, in quanto non corredate da tutta la documentazione obbligatoria prevista dal bando;

à      palesemente in contrasto con gli indirizzi e le finalità della Azione e con le specifiche normative di legge;

à      il cui statuto non contenga gli elementi ritenuti essenziali, o contenga norme ed indirizzi in contrasto con le finalità e gli obiettivi previsti dalla Azione;

à      prive dei dati essenziali per la valutazione.

IV.           Presentazione della domanda

Le associazioni possono presentare domanda di ammissione a finanziamento a far tempo dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale che approva le presenti norme. Le domande dovranno essere presentate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano presso la Regione Piemonte, Direzione Economia Montana e Foreste, C.so Stati Uniti n° 21, 10128 Torino. Il termine ultimo per la spedizione o consegna è fissato in 90 giorni dalla data di pubblicazione della Determinazione stessa. Per il rispetto dei termini di accettazione delle domande farà fede unicamente la data di spedizione del plico o la data di protocollo, nel caso di consegna a mano.

All’atto della presentazione della richiesta di contributo dovrà essere presentata la seguente documentazione, redatta secondo gli appositi modelli allegati alle presenti norme:

Þ  Modulo di domanda ( allegato B ), compilato in ogni sua parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa.

Þ  Statuto, o bozza di statuto qualora l’associazione non si fosse ancora costituita;

Þ  Elenco dettagliato degli associati o futuri partecipanti alla forma associativa;

Þ  Per le associazioni comprendenti proprietari di superfici forestali, cartografia di inquadramento recante la perimetrazione delle superfici forestali conferite o rappresentate, redatta su C.T.R. in scala 1:10.000;

Þ  Per gli Enti Pubblici - copia conforme della deliberazione che ratifica la decisione o esprime l’intento di partecipare all’associazione, individua le superfici di proprietà che potranno essere conferite o rappresentate ed autorizza il legale rappresentante ad agire;

Þ  Per le Società – copia conforme della deliberazione che ratifica la decisione o esprime l’intento di partecipare all’associazione ed autorizza il legale rappresentante ad agire;

Þ  Progetto delle attività che si intendono svolgere nel periodo di finanziamento;

Þ  Prospetto riassuntivo ed analitico dei costi previsti per la costituzione ed il sostentamento nel primo anno;

Þ  Prospetto riassuntivo ed analitico dei costi previsti per il sostentamento negli anni successivi.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall’imposta di bollo , ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

Tutta la documentazione deve essere presentata in busta chiusa contestualmente alla domanda. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l’inammissibilità e la reiezione della domanda.

I requisiti per l’ammissione a finanziamento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, e mantenuti per l’intero periodo di impegno se ammessi a finanziamento.

La Regione Piemonte si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica dell’ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

Le attestazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo nelle forme previste dal D.P.R. n° 445/00. L’accertamento di condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta la immediata archiviazione della domanda.

V.             Selezione delle Domande

L’Amministrazione provvede a verificare, entro i 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione, l’ammissibilità delle domande, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, la conformità e completezza della documentazione presentata, la congruenza e coerenza agli indirizzi ed agli obiettivi della Azione ed alla attribuzione dei punteggi per l’inserimento nella graduatoria unica.

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri e delle priorità indicate al punto successivo.

Le associazioni saranno ammesse a finanziamento in funzione della graduatoria così ottenuta , sino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per la ottimizzazione della spesa e l’impiego di tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di rimodulare la percentuale di finanziamento, previa intesa con l’associazione risultata prima esclusa tra quelle poste in graduatoria e non finanziabile interamente. Le associazioni che non risulteranno finanziabili, sia perché riferite a domande respinte, sia perché collocate in zona della graduatoria non finanziabile, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l’approvazione ed il finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative regionali.

Alla valutazione degli elementi che concorrono alla attribuzione del punteggio, della congruenza e coerenza dello Statuto e delle attività previste agli obiettivi ed indirizzi dell’Azione, all’esame di merito delle dotazioni, dei progetti di attività ed alla attribuzione dei punteggi stessi, provvede un apposito nucleo di valutazione di livello dirigenziale istituito presso la Direzione Economia Montana e Foreste, e presieduto dal Direttore Regionale.

Le associazioni saranno finanziate in funzione della graduatoria così ottenuta , sino all’esaurimento dei fondi disponibili. A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri:

*     Domanda che abbia conseguito il punteggio ponderato maggiore nelle classi di priorità A;

*     Domanda che abbia conseguito il punteggio maggiore per il criterio “Attività previste in corso di impegno”;

Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

A conclusione della fase di valutazione, il Direttore regionale, con proprio provvedimento, formula ed approva la graduatoria e comunica ai richiedenti l’esito dell’istruttoria e della valutazione, il punteggio totale ottenuto e la posizione raggiunta nella graduatoria stessa.

I richiedenti risultati esclusi potranno, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, richiedere di visionare gli atti del nucleo di valutazione e, se del caso, presentare richiesta di riesame con le modalità previste dal P.S:R. regionale e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli.

I richiedenti risultati esclusi potranno altresì presentare, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte .

VI.           Criteri di valutazione

Forme associative a carattere locale

Criteri

Priorità

Punteggio Massimo

Numero di partecipanti superiore al minimo

A

1 punto per ogni ulteriore partecipante, sino ad un massimo di 30 punti

Superficie rappresentata superiore al minimo
( superficie in unità di 5 ha ciascuno )

A

0,5 punti ogni ulteriore unità di 5 ha, sino ad un massimo di 20 punti

Attività previste in corso di impegno valutata ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione

A

15

Superficie forestale situata per oltre il 50% in zona montana

B

10

Superficie forestale per oltre il 50% situata in zone di collina

B

5

Forme associative a carattere regionale

Criteri

Priorità

Punteggio Massimo

Numero di partecipanti superiore al minimo

A

1 punto per ogni ulteriore partecipante, sino ad un massimo di 30 punti

Attività previste in corso di impegno valutata ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione

A

10

Rappresentatività delle diverse categorie, valutata ad insindacabile giudizio del Nucleo di Valutazione

B

10

VII.         Variazioni

Non sono ammesse variazioni degli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione nella graduatoria regionale, fatte salve le modifiche dovute a correzioni per mero errore materiale, operate dalla Regione Piemonte.

Sono ammesse, previa comunicazione alla Regione Piemonte, variazioni in aumento nel numero degli associati, senza che ciò comporti un aumento del contributo concesso. Gli associati possono recedere dall’impegno unicamente se ciò non è causa di variazione del punteggio ottenuto in misura tale da comportare il collocamento dell’associazione in posizione non finanziabile della graduatoria regionale. Tali variazioni saranno comunque oggetto di verifica del mantenimento dei requisiti previsti e non richiederanno la modifica del provvedimento di autorizzazione.

VIII.       Modalità di attuazione

La costituzione dell’associazione può avere luogo unicamente in data successiva alla pubblicazione del bando. Le associazioni potranno costituirsi prima del rilascio del provvedimento di ammissione a contributo a tutto loro rischio e pericolo, senza che ciò comporti alcun obbligo di finanziamento per la Regione Piemonte, o titolo preferenziale per l’approvazione od il finanziamento in altre o successive, analoghe iniziative regionali.

Il provvedimento di ammissione a contributo riporta: il dettaglio delle spese ammesse, distinte per ciascuno dei cinque anni di finanziamento; parametri ed importi; l’importo massimo finanziabile; le modalità ed i tempi per l’erogazione di eventuali anticipi, stati di avanzamento e saldo; stabilisce altresì il termine entro cui l’associazione, se non ancora costituita, dovrà costituirsi, ed ogni altra prescrizione, modalità o procedura per la corretta e puntuale realizzazione dell’Azione e per il suo monitoraggio e controllo.

IX.          Costi ammissibili

Sono considerati preventivabili i seguenti centri di costo :

n     Spese di costituzione;

n     Spese di funzionamento e gestione;

n     Spese per consulenza ed assistenza tecnico – specialistica.

In particolare si ritengono ammissibili i successivi costi :

1-   Spese di costituzione:
1.a- Spese notarili, bolli;
1.b- Spese di registrazione;
1.c- Spese di consulenza.

2-   Spese di funzionamento e gestione:
2.a- Spese di locazione e messa a norma dei locali;
2.b- Spese di acquisto arredi ed attrezzature d’ufficio connesse alle attività;
2.c- Spese di acquisto materiale hardware e software;
2.d- Spese per la stipula di contratti di fornitura e di allacciamento ai servizi;
2.e- Spese per personale amministrativo e di segreteria, oneri sociali compresi;
2.f- Spese per personale tecnico, oneri sociali compresi.

3-   Spese per consulenza ed assistenza:
3.a- Spese per consulenza ed assistenza specialistica in materia fiscale, tributaria e sociale;
3.b- Spese per consulenza ed assistenza tecnica in campo forestale.

Non sono ammesse le spese per:

Ø      Acquisto di locali;

Ø      Acquisto di automezzi;

Ø      Leasing;

Le spese saranno riconosciute previa presentazione di idonea documentazione giustificativa e dovranno essere documentate secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1685/2000, dal P.S.R. regionale e dal Manuale delle Procedure e dei Controlli di Ag.E.A..

Il provvedimento di ammissione indicherà in modo dettagliato la tipologia e le modalità di presentazione della documentazione giustificativa.

L’associazione ha l’obbligo di annullare tutta la documentazione fiscale in originale con la seguente dicitura: “Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 della Regione Piemonte - Sviluppo dell’associazionismo - anno 200_”. Tutta la documentazione fiscale dovrà risultare quietanzata.

L’associazione ha l’obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell’ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

Resta fermo l’obbligo per l’Associazione del rispetto di tutte le vigenti norme in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori.

Le spese documentate nel primo anno saranno riconosciute sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Tipologia Forma Associativa

Spesa massima €

1

associazioni a carattere locale

40.000

2

associazioni a carattere regionale

25.000

Le spese documentate negli anni successivi saranno riconosciute nella misura massima dell’80% per il secondo anno, del 60% per il terzo anno, del 40% per il quarto anno e del 20% per il quinto ed ultimo anno del massimale pari a 30.000 Euro per la tipologia 1 e 20.000 Euro per la tipologia 2.

Gli importi di spesa previsti per ciascun anno ed approvati con provvedimento della Direzione Economia Montana e Foreste sono riportati quali valori massimi ammissibili. Tali valori sono proporzionalmente ridotti qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori alla spesa annualmente prevista dal provvedimento . Non saranno riconosciute a rendiconto, e non saranno finanziate, le spese rendicontate difformemente a quanto previsto dalle presenti norme e dal provvedimento autorizzativo.

X.            Finanziamento previsto

Il finanziamento è costituito da contributi in conto capitale erogati per i primi 5 anni di attività dell’Associazione, di intensità pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile ed autorizzata, e di intensità decrescente di una quota pari al 20% per gli anni successivi, ovvero pari all’80% nel 2003, al 60% nel 2004, al 40% nel 2005 ed al 20% nel 2006 della spesa preventivata e ritenuta ammissibile nell’ambito dei massimali previsti per ciascun anno.

Annualmente sarà liquidata la quota di finanziamento individuata nella autorizzazione, con le successive modalità:

- Stato di avanzamento Primo anno , pari al 50% dell'ammontare complessivo, a seguito di presentazione di dichiarazione attestante l’avvenuta costituzione della Associazione, apertura della sede ed avvio delle attività. Detta certificazione dovrà essere accompagnata da copia conforme della documentazione giustificativa delle spese sostenute, e pari ad almeno il 50% dei costi preventivati.

- Stato di avanzamento Anni successivi , pari al 50% dell'ammontare complessivo, a seguito di presentazione di dichiarazione attestante il prosieguo delle attività, e di copia conforme della documentazione giustificativa delle spese sostenute, pari ad almeno il 50% dei costi preventivati.

- Saldo, pari a non oltre il 50% dell’ammontare residuo complessivo, da erogare dietro presentazione della documentazione giustificativa ed a seguito del controllo del rendiconto annuale.

Le associazione hanno la facoltà di richiedere, in sostituzione dello stato di avanzamento previsto per ciascun anno, un anticipo sul finanziamento annuale concesso dietro presentazione di una fideiussione di importo pari all’acconto, maggiorata di una quota del 10% dello stesso, a copertura degli interessi e delle sanzioni che dovessero essere richiesti nel caso di restituzione delle somme liquidate per inadempienza agli impegni assunti. Tale fideiussione dovrà essere accesa nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 65-3341 in data 25-06-2001, così come modificata dalla D.G.R. n° 48-3525 in data 16-07-2001, presso banche, compagnie di assicurazione od intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n° 385/93, e sarà svincolata contestualmente al pagamento del saldo da parte dell’Organismo Pagatore (Ag.E.A.).

Gli importi massimi indicati nel provvedimento di finanziamento sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quanto previsto o risultino non ammissibili. Qualora fosse riconosciuta a rendiconto una spesa complessiva inferiore all’ammontare delle somme già erogate, la Regione Piemonte provvederà al recupero dell’indebito secondo le modalità e nei tempi determinati con apposito provvedimento.

La Regione Piemonte provvede alla liquidazione delle quote annuali di finanziamento ( stato di avanzamento o eventuale anticipo, saldo ), previa verifica della documentazione presentata a rendicontazione e del mantenimento degli impegni assunti, della conformità delle attività svolte con il prospetto delle attività approvato, della congruità della spesa, della completezza e regolarità della documentazione giustificativa della spesa, con l’inserimento in apposito elenco di liquidazione che viene trasmesso alla Ag.E.A..

Il pagamento delle somme ritenute ammissibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti, è effettuato dalla Ag.E.A. .

Entro il termine fissato nel provvedimento di ammissione a contributo dovrà essere presentata alla Direzione competente tutta la documentazione prevista per la rendicontazione annuale, composta da:

n     Relazione sull’attività svolta nell’anno finanziato

n     Rendicontazione generale riassuntiva delle voci di spesa

n     Rendicontazione analitica delle spese sostenute e relativa documentazione giustificativa in copia conforme a giustificazione della spesa

n     Relazione sintetica sulle attività che si attueranno nell’anno successivo

La Direzione competente potrà ulteriormente dettagliare ed ampliare la documentazione ritenuta necessaria e le modalità di presentazione con l’emissione dell’atto autorizzativo.

La Regione Piemonte, al ricevimento della documentazione per la rendicontazione, provvede a verificarne la regolarità contabile e finanziaria, riservandosi di effettuare controlli sull’attività.

Qualora gli organi comunitari o nazionali modifichino le condizioni di accesso al finanziamento, di ammissibilità della spesa, o le somme stanziate, la Regione Piemonte potrà operare, anche in corso d’esercizio, le necessarie variazioni al programma approvato al fine di garantirne l’ultimazione nei limiti delle effettive disponibilità.

Non sono comunque ammesse forme di cumulo con altri finanziamenti direttamente erogati a qualunque titolo dalla Comunità Europea, lo Stato o la Regione per gli stessi scopi.

XI.          Monitoraggio , controllo e verifica delle attività formative

La regione potrà attivare le azioni di monitoraggio e di controllo che riterrà più opportune per garantire che l’attività svolta sia coerente con gli obiettivi ed indirizzi propri dell’Azione e con quanto stabilito dal prospetto delle attività presentato ed  approvato, ivi comprese eventuali variazioni concordate.

Le disposizioni inerenti il monitoraggio , il controllo, la verifica e rendicontazione sono oggetto di specifici provvedimenti della competente Direzione. Tali disposizioni saranno portate a conoscenza dei beneficiari con il provvedimento autorizzativo.

Qualora gli incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili rispetto agli impegni assunti, fatte salve eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, la Direzione competente disporrà e notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell’autorizzazione e l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme già erogate, maggiorate dei relativi interessi.

XII.        Impegni delle Associazioni Beneficiarie

L’associazione è responsabile della corretta esecuzione delle attività, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad essi connessi; è altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa.

Le associazioni beneficiarie hanno l’obbligo di proseguire la propria attività per un periodo non inferiore ad anni 5 dalla corresponsione del contributo relativo all’ultima annualità finanziata; non distogliere od alienare i beni in possesso o comodato d’uso afferenti alla associazione; non modificare il proprio Statuto nel periodo di validità dell’impegno se non previa notifica alla Regione Piemonte.

XIII.      INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96)

Con l’invio della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, la Regione Piemonte entrerà in possesso di alcuni dati personali riguardanti gli associati. Tali dati sono necessari allo svolgimento del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati solo a tale scopo.

XIV.      Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 della Regione Piemonte ed ai contenuti del Manuale delle Procedure di Ag.E.A. per la realizzazione degli interventi previsti dal P.S.R. regionale.