Bollettino Ufficiale n. 49 del 5 / 12 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2001, n. 13-4552

Modifiche al regolamento sull’utilizzo degli automezzi regionali adottato con D.G.R. n. 38-209 del 12.6.2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di modificare, per le ragioni in premessa illustrate, il regolamento per l’utilizzo degli automezzi regionali adottato con D.G.R n. 38-209 del 12.6.2000, come di seguito indicato;

2) all’art. 4 (Autovetture di rappresentanza degli organi politici) sono aggiunti i seguenti commi 1 bis, 1 ter, 1 quater:

“ 1 bis. Gli amministratori regionali indicati al comma 1 possono optare per l’uso del proprio automezzo durante dell’espletamento dell’ attività istituzionale, utilizzando a tal fine per la conduzione dell’autoveicolo gli autisti assegnati. Per automezzo proprio si intende il veicolo di proprietà ed intestato all’amministratore stesso o da questi utilizzato con contratto di leasing dallo stesso sottoscritto. L’opzione di cui al presente comma si intende quale rinuncia da parte dell’amministratore e comporta la conseguente revoca dell’assegnazione dell’automezzo regionale. Le modalità per l’uso dell’automezzo proprio sono disciplinate dalla Giunta regionale.”;

“1 ter. Qualora l’amministratore che ha effettuato l’opzione sia nella oggettiva impossibilità ad utilizzare il proprio mezzo può richiedere la temporanea assegnazione di un automezzo regionale per il tempo necessario al ripristino dell’autovettura personale”;

“1 quater. I conducenti di cui al comma 1 bis devono comunque compilare il ruolino di marcia di cui all’art.11 del presente regolamento.”;

3) l’uso effettivo del proprio automezzo comporta per l’ amministratore l’osservanza delle seguenti modalità:

- all’atto dell’opzione deve indicare alla struttura regionale responsabile della gestione dell’autoparco regionale il tipo di automezzo che intende utilizzare e comunicarne il numero di targa, inoltre dovrà comunicare gli stessi dati ogni qual volta cambi l’autovettura o stipuli un altro contratto di leasing;

- contestualmente all’espressione dell’opzione l’amministratore comunica la regolarità della propria posizione riguardo alla stipula della polizza di responsabilità civile auto per l’ automezzo che intende utilizzare e garantisce di mantenere attiva anche per il futuro l’assicurazione della responsabilità civile auto nei termini di legge. La predetta polizza deve prevedere l’estensione delle condizioni praticate anche al caso in cui l’autoveicolo sia condotto da persona diversa dall’assicurato;

- nella stessa circostanza l’amministratore rende apposita dichiarazione con la quale solleva il personale addetto alla conduzione del mezzo da responsabilità per eventuali danni provocati alla stessa autovettura, salvo il caso di dolo o di colpa grave e si impegna a tenere indenne l’amministrazione regionale da qualunque pretesa da chiunque avanzata per danni subiti dal conducente dell’automezzo o per danni da questi provocati;

- l’amministratore si impegna a mantenere in condizioni di efficienza il proprio automezzo, a farlo sottoporre ai controlli periodici di funzionalità e sicurezza, a far eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad assicurare i rifornimenti dei materiali di consumo anche diversi dal carburante e ogni altro intervento necessario ad assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo;

- all’amministratore che utilizza l’automezzo personale durante l’espletamento della propria attività istituzionale è corrisposto il rimborso dovuto ai sensi della L.R. 29.8.2000 n. 50.

4) l’uso effettivo dell’automezzo dell’amministratore in occasione dell’espletamento delle attività istituzionali dello stesso comporta per il personale autista assegnato agli amministratori l’osservanza delle seguenti modalità:

- i dipendenti regionali addetti alla guida di automezzi ed assegnati ad amministratori che abbiano richiesto di avvalersi dell’automezzo personale svolgono la propria attività lavorativa utilizzando l’autovettura indicata dall’amministratore nei termini illustrati in premessa;

- è fatto divieto a tale personale di utilizzare il predetto autoveicolo per scopi diversi dall’attività di servizio;

- nello svolgimento delle proprie mansioni il personale autista è tenuto all’osservanza di tutti i doveri individuati dai contratti collettivi vigenti. Restano in capo ai predetti dipendenti le responsabilità previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dall’art. 55 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165;

- il dipendente regionale autista, in occasione della guida dell’automezzo dell’amministratore in attività di servizio, gode della copertura assicurativa obbligatoria INAIL e delle eventuali polizze infortuni attivate per tutti i dipendenti regionali;

5) l’amministrazione regionale non risponde per le obbligazioni del dipendente conducente dell’autovettura ai sensi degli artt. 2049 e 2054, 3° comma del codice civile e dell’art. 196 del codice della strada.

(omissis)



La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)