Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 / 11 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Comunicato dellAssessore Regionale allUrbanistica
L.R. 8 luglio 1999, n. 19 - Applicazione dellart. 12 concernente ladeguamento
dei piani regolatori generali alle definizioni uniformate dei parametri
e degli indici edilizi ed urbanistici riportate nel regolamento edilizio
tipo approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548-9691
Ai Sindaci dei Comuni
A seguito delle richieste di specificazione pervenute in merito ai contenuti
dellart. 12 della l.r. 19/99, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni
sullapplicazione di tale disposto.
a) Premessa
E necessario premettere che ladeguamento dei piani regolatori alle definizioni
uniformate dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici riportati
nel regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte presuppone, anzitutto,
lesistenza di un regolamento edilizio comunale vigente già adeguato alle
definizioni menzionate: non potendo introdurle nei vecchi regolamenti che
non possono essere variati (cfr. art. 12, c. 1), tutti i Comuni del Piemonte
debbono quindi dotarsi di un nuovo regolamento edilizio che le contenga
(cfr. art. 12, c.3).
Per tale adempimento non esistono termini di scadenza prefissati, mentre
vi è lobbligo di adeguare i nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni
e le loro varianti generali, i cui progetti preliminari risultino deliberati
dopo il 1° gennaio 2000 (cfr. art. 12, c.5 e istruzioni impartite con nota
assessorile n. 1587 SP del 10 dicembre 1999).
Si sottolinea che ladeguamento effettuato intervenendo prima sul regolamento
edilizio e poi sullo strumento urbanistico ha una fondata motivazione:
ladozione delle nuove definizioni dei parametri riportate al titolo III°
del regolamento edilizio tipo induce, quasi certamente, la necessità di
riformulare il progetto di piano regolatore - almeno per quanto concerne
le misure da attribuire alle entità fisiche che individuano e caratterizzano
i diversi prodotti edilizi - ma, con elevata probabilità, implica anche
aggiustamenti e/o integrazioni di norme. Il tutto porta a concludere che
è vantaggioso che loperazione sia effettuata in sede di revisione dei
piani, vale a dire quando si forma una variante generale (o un nuovo piano),
in cui tutte le specificazioni inerenti allassetto del territorio possono
essere globalmente e simultaneamente coordinate.
Tuttavia, non si può escludere che particolari situazioni locali consentano
di effettuare ladeguamento anche senza ricorrere ad una variante generale:
in sintesi, ladozione di una variante generale crea lobbligo (per legge)
ed offre lopportunità (tecnica) delladeguamento, mentre ladozione di
altri tipi di variante può essere utilizzata quando il comune intenda effettuarlo
volontariamente.
E comunque sempre necessario che gli adeguamenti degli strumenti urbanistici
alle definizioni uniformate siano convenientemente evidenziati nei dispositivi
dei provvedimenti di assunzione, in modo da consentire una inequivoca comprensione
delle decisioni comunali e, di conseguenza, la eventuale espressione di
osservazioni, da parte di chiunque, durante i tempi rituali di pubblicazione.
b) Istruzioni applicative.
A mente delle considerazioni svolte, un Comune, che sia dotato di regolamento
edilizio vigente e di piano regolatore vigente e intenda iniziare la procedura
di adeguamento ai disposti della L.R. 19/99, deve, anzitutto, dotarsi di
un nuovo regolamento, conforme o non conforme a quello tipo, ove siano
recepite obbligatoriamente le definizioni uniformate dei parametri e degli
indici edilizi ed urbanistici da rispettare nelledificazione. E intuitivo
che, con altissima probabilità, tali nuove definizioni si porranno in contrasto,
in tutto o in parte, con quelle contenute nel regolamento edilizio vigente
e/o nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente.
Per il regolamento non vi sono problemi, poichè non è soggetto allapplicazione
delle misure di salvaguardia, quindi il nuovo, al momento dellapprovazione,
sostituisce il vecchio senza possibilità di sovrapposizione di norme; così
non è per lo strumento urbanistico vigente, che non può essere sostituito
dal regolamento edilizio. Se detto strumento urbanistico contiene, come
prevedibile, anche disposizioni normative concernenti i parametri e gli
indici edilizi ed urbanistici, quasi certamente, queste si pongono in contrasto
con la nuova normativa imposta dalla legge, derivata dal testo del regolamento
edilizio tipo ed inserita nel nuovo regolamento edilizio comunale. La soluzione
(individuata allart. 12, comma 4, della L.R. 19/99) è quella di sospendere
la validità di tale normativa e di considerare trasferita, in via transitoria,
nel nuovo regolamento quella dello strumento urbanistico vigente (utilizzando
la procedura suggerita allart. 27 bis del testo tipo), fino alladeguamento
di questultimo.
c) Sintesi delle modalità operative
Riassumendo, per un Comune con regolamento edilizio vigente e piano regolatore
generale vigente, la sequenza delle operazioni di adeguamento è la seguente:
1) conseguire lapprovazione, ai sensi dellart. 3 della L.r. 19/99, di
un nuovo regolamento edilizio contenente le definizioni uniformate (art.
12, c.3) di cui al titolo III del regolamento edilizio tipo, introducendo
la disposizione transitoria, di cui allart. 27 bis del testo tipo, che
ne sospende lefficacia fino alladeguamento dello strumento urbanistico
generale, con contestuale rinvio a quelle non uniformate inserite nel piano
regolatore vigente;
2) conseguire lefficacia (entrata in vigore) del regolamento edilizio
pubblicando per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la delibera
di approvazione del medesimo;
3) adottare il progetto preliminare della variante di adeguamento del piano
regolatore contenente una norma di rinvio alle definizioni uniformate presenti
nel regolamento edilizio, delle quali era stata transitoriamente sospesa
lefficacia, e, contemporaneamente, abrogare lart. 27 bis.
In pratica, le definizioni dei parametri e degli indici debbono trovare
posto nel testo del regolamento edilizio mentre le misure e le modalità
di applicazione dei medesimi debbono essere contenute nelle norme tecniche
di attuazione dei piani regolatori; queste ultime non debbono più riportare
norme che siano identificate dalla legge quali contenuti dei regolamenti
edilizi, come finora avvenuto.
d) Problemi di applicazione
Lapprovazione di un nuovo regolamento edilizio è la prima azione fondamentale
per la corretta applicazione della procedura illustrata. Infatti, qualora
si intendesse adottare una variante al piano regolatore generale, contenente
le definizioni uniformate, senza aver preventivamente operato la sostituzione
del vecchio regolamento edilizio, si verificherebbe la seguente situazione:
a partire dallapplicazione delle misure di salvaguardia, esisterebbero
uno strumento urbanistico adeguato alle definizioni uniformate ed un regolamento
vigente, redatto ex art. 33 della L. 1150/42, che ne conterrebbe altre
certamente difformi. La situazione diverrebbe ancora più critica a piano
regolatore approvato e perciò totalmente applicabile: il che sarebbe sufficiente
ad inficiare la legittimità del rilascio degli atti autorizzativi in materia
di edilizia, a disorientare gli operatori che agiscono in regime di iniziativa
di parte (es: D.I.A.) e ad innescare contenzioso.
E quindi interesse dei Comuni che tale situazione non si configuri: la
Regione, per parte sua, interverrà con accertamenti in sede di verifica
delle varianti generali agli strumenti urbanistici, al fine di indirizzare
a soluzione, nellambito del conseguente perfezionamento della documentazione
proposta, eventuali procedure anomale, anche tenendo conto che la possibile
sanatoria consiste nellapprovare un regolamento edilizio conforme a
quello tipo, operazione che un Comune può fare autonomamente in tempi brevi.
Si raccomanda a tutte le Amministrazioni Comunali di seguire le istruzioni
impartite e di consultare preventivamente gli Uffici per approfondire e
risolvere eventuali casi particolari e si ricorda che il testo del Regolamento
Edilizio Tipo è pubblicato sul supplemento al BUR n. 35 del 1° settembre
1999 e lavviso di rettifica a pag. 54 del BUR n. 39 del 29.09.1999.
LAssessore allUrbanistica
della Regione Piemonte
Ai Presidenti delle Comunità
Montane della Regione
Piemonte
LORO SEDI
Franco Maria Botta