STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Briga Alta (Cuneo)Statuto comunale
Comune di Burolo (Torino)Statuto comunale
Comune di Gattinara (Vercelli)Statuto comunale (Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2001)
Comune di Incisa Scapaccino (Asti)Statuto comunale
Comune di La Morra (Cuneo)Statuto comunale (approvato con delibera CC n. 37 in data 29.06.2001)
Comune di Monleale (Alessandria)Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 15 del 14/06/2001)
Comune di Perosa Argentina (Torino)Statuto comunale (Adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 in data 22 giugno 2001)
Comune di Rittana (Cuneo)Statuto comunale
Comune di Savigliano (Cuneo)Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 7.6.2001)
Comune di Somano (Cuneo)Statuto comunale
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Briga Alta (Cuneo)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Autonomia statutaria
Art. 2 Finalità
Art. 3 Territorio e sede comunale
Art. 4 Stemma e Gonfalone
Art. 5 Albo Pretorio
Art. 6 Programmazione e cooperazione
Titolo II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 7 Organi
Art 8 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 9 Consiglio Comunale
Art. 10 Sessioni e convocazione
Art. 11 Linee programmatiche di mandato
Art. 12 Commissioni
Art. 13 Consiglieri
Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 Gruppi consiliari
Art. 16 Sindaco
Art. 17 Attribuzioni di amministrazione
Art. 18 Attribuzioni di vigilanza
Art. 19 Attribuzioni di organizzazione
Art. 20 Vicesindaco
Art. 21 Mozioni di sfiducia
Art. 22 Dimissioni, impedimento, rimozione e decadenza del Sindaco
Art. 23 Giunta comunale
Art. 24 Composizione
Art. 25 Nomina
Art. 26 Funzionamento della Giunta
Art. 27 Competenze
Titolo III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I - Partecipazione e decentramento
Art. 28 Partecipazione popolare
Capo II Associazionismo e volontariato
Art. 29 Associazionismo
Art. 30 Diritti delle associazioni
Art. 31 Contributi alle associazioni
Art. 32 Volontariato
Capo III Modalità di partecipazione
Art. 33 Consultazioni
Art. 34 Petizioni
Art. 35 Proposte
Art. 36 Referendum
Art. 37 Accesso agli atti
Art 38 Diritto di informazione
Art. 39 Istanze
Capo IV Difensore civico
Art. 40 Nomina
Art. 41 Decadenza
Art. 42 Funzioni
Art. 43 Facoltà e prerogative
Art. 44 Relazione annuale
Art. 45 Indennità di funzione
Capo V Procedimento amministrativo
Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte
Art. 48 Procedimenti a impulso di ufficio
Art. 49 Determinazione del contenuto dellatto
TITOLO - IV ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 50 Obiettivi dellattività amministrativa
Art. 51 Servizi pubblici comunali
Art. 52 Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 53 Aziende speciali
Art. 54 Struttura delle aziende speciali
Art. 55 Istituzioni
Art. 56 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 57 Convenzioni
Art. 58 Consorzi
Art. 59 Accordi di programma
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE
Capo I Uffici
Art. 60 Principi strutturali e organizzativi
Art. 61 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 62 Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 63 Diritti e doveri dei dipendenti
Capo II Personale direttivo
Art. 64 Direttore generale
Art. 65 Compiti del direttore generale
Art. 66 Funzioni del direttore generale
Art. 67 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 68 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 69 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 70 Collaborazioni esterne
Art. 71 Uffici di indirizzo e di controllo
Art. 72 Controllo Interno
Capo III Il Segretario comunale
Art. 73 Segretario comunale
Art. 74 Funzioni del segretario comunale
Art. 75 Vicesegretario comunale
Capo IV - Le responsabilità
Art. 76 Responsabilità verso il comune
Art. 77 Responsabilità verso terzi
Art. 78 Responsabilità dei contabili
Capo V - Finanza e contabilità
Art. 79 Ordinamento
Art. 80 Attività finanziaria del comune
Art. 81 Amministrazione dei beni comunali
Art: 82 Bilancio comunale
Art. 83 Rendiconto della gestione
Art. 84 Attività contrattuale
Art. 85 Revisore dei conti
Art. 86 Tesoreria
Art. 87 Controllo economico della gestione
TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 88 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 89 Delega di funzioni alla comunità montana
Art. 90 Pareri obbligatori
Art. 91 Regolamenti comunali
Art. 92 Procedura per la formazione ed approvazione dei regolamenti comunali
Art. 93 Entrata in vigore
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia statutaria
l. Il comune di Briga Alta :
a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunita.
Art. 2
Finalita
1. Il comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunita, ne cura, lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilita ambientali.
2. Il comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessita delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversita.
3. Il comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalita:
a) dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Ormea; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attivita culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone, la socializzazione giovanile e anziana;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunita, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realta della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternita e della paternita, assicurando sostegno alla corresponsabilita dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla liberta di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversita etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunita professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
l) lo svolgimento in modo associato e coordinato con altri Enti Locali di funzioni e servizi al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese ed accorpare la gestione su base sovracomunale, da attuarsi mediante la stipulazione di convenzioni con gli Enti Locali viciniori, anche di altre Regioni, e con lo scopo precipuo del superamento delle conseguenze negative derivanti dalla particolare situazione geografica decentrata e marginale.
4. Il Comune partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con la comunita locali di altre nazioni, anche mediante gemellaggi, per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per 53,51 kmq, comprende le frazioni di Piaggia (capoluogo), Upega e Carnino.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Pastorelli n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessita o per particolari esigenze.
4. Allinterno del territorio del comune di Briga Alta non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, linsediamento di centrali nucleari ne lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e gonfalone.
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Briga Alta.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio.
3. La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al 2° comma.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
5. La giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Albo pretorio.
1. Lattivita del Comune è improntata al rispetto del principio della più ampia trasparenza ed effettiva conoscenza dei propri atti.
2. Nella sede comunale è previsto un apposito spazio destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quantaltro sia soggetto a forma di pubblicita, in forza di leggi, Statuto e regolamenti.
3. Laffissione degli atti è assolta dal Segretario, avvalendosi degli uffici.
Art. 6
Programmazione e cooperazione
1. Per il perseguimento delle finalita di cui allart. 2, il comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunita Montana di appartenenza.
2. Lattivita programmatoria comunale dipendera da quella statale,regionale, provinciale e comunitaria, cui il Comune partecipa, e che si ritengono indispensabili e propedeutiche alla pianificazione e programmazione comunale, salvo casi eccezionali attinenti a sfere prettamente locali.
3. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialita dellattivita amministrativa, il Comune ispira la propria azione a criteri di efficienza, di efficacia e di economicita perseguendo le proprie finalita attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicita, della trasparenza e della partecipazione popolare, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 7
Organi
l. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attivita propositive e di impulso nei confronti del consiglio
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
l. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facolta discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualita soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalita e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilita: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il piu giovane di eta.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 9
Consiglio comunale
l. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunita, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potesta e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalita e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicita, trasparenza e legalita ai fini di assicurare imparzialita e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalita di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarieta.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. Lattivita del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Lavviso scritto puo prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, qualora la prima sia andata deserta per mancanza iniziale del numero legale. Tale seduta si considera valida con lintervento di almeno quattro consiglieri, e le deliberazioni si intendono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli, purchè con un numero di voti favorevoli non inferiore a tre.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. In caso di urgenza la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma cinque e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la piu ampia partecipazione dei cittadini.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno ventiquattrore prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato.
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalita indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facolta del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni
1. Il consiglio comunale potra istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovra essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunita alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parita di voti sono esercitate dal piu anziano di eta.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facolta di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalita e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattivita amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattivita della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
l. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facolta o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo, nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il domicilio eletto ai sensi del comma 4 dellart. 14.
4. Ai capigruppo consiliari, ai quali sarà fornita adeguata e preventiva informazione sugli argomenti da sottoporre al Consiglio, è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.
Art. 16
Sindaco
l. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalita stabilite nella legge che disciplina altresi i casi di ineleggibilita, di incompatibilita, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sullesecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattivitadegli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli, indirizzi espressi dal consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi i commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina lattivita politica ed amministrativa del Comune nonchè lattivita della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 8 del Dlgs 267/2000. ;
d) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonche nei casi di emergenza di cui allart. 50, commi 5 - 6 del dlgs. 267/2000;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
l. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le societa per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sullintera attivita del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societa appartenenti al Comune, svolgano le loro attivita secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione
l. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
b) provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.
Art. 21
Mozioni di sfiducia
l. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 22
Dimissioni, impedimento, rimozione e decadenza del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino allelezione del nuovo sindaco. Sino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco.
Art. 23
Giunta comunale
l. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attivita ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell attivita amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.
Art. 24
Composizione
l. La giunta è composta dal sindaco e da un minimo di due fino ad un massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. La composizione della giunta e il numero degli assessori nei limiti minimi e massimi stabiliti dal presente articolo sono demandati alla libera determinazione del sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilita e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 25
Nomina
l. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o piu assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Le cause di incompatibilita, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinita di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 26
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla lattivita degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalita di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 27
Competenze
l. La giunta collabora con il sindaco nellamministrazione del comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dellart. 107, commi 1 e 2 del dlgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta. opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attivita propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- propone al consiglio i regolamenti;
- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilita ai responsabili dei servizi comunali;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarita del procedimento;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, dalla regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dellente;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivita dellapparato;
- determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
-approva il Peg, qualora sia obbligatorio per lEnte, su proposta del Direttore Generale e del Segretario comunale;
- autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo;
- nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 28
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialita e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalita con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 29
Associazionismo
l. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 30
Diritti delle associazioni
l. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lamministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sullattivita delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
I pareri devono pervenire allente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a giorni trenta.
Art. 31
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattivita associativa.
2. Il comune può altresi mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalita di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunita.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale; lerogazione dei contributi e le modalita della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 32
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attivita volte al miglioramento della qualita della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potra esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
CAPO III
Modalita di partecipazione.
Art. 33
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattivita amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 34
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalita di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 30 persone lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
Art. 35
Proposte
l. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 30 avanzi al sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 36
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum nelle materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attivita amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è gia stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potesta referendaria le seguenti materie:
statuto comunale;
regolamento del consiglio comunale;
piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi gia approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilita, le modalita di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validita e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 37
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalita, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalita per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 38
Diritto di informazione
l. Tutti gli atti dellamministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante, affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze piu frequentate.
3. Laffissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 39
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattivita amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV
Difensore civico
Art. 40
Nomina
l. Può essere istituito nel Comune lUfficio del difensore civico scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Comunità Montana.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
3. E richiesto il possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probita e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
5. Il difensore civico rimane in carica quanto lorgano che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all insediamento del successore..
Art. 41
Decadenza
l. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dallorgano che lo ha eletto.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri dellorgano deputato alla nomina.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sara lorgano che lo ha eletto a provvedere.
Art. 42
Funzioni
1. Il difensore civico :
- ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri;
- deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento;
- deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge;
- deve vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti;
- deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana;
- esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalita previste dallart. 17, comma 39, dellultima legge citata.
Art. 43
Facolta e prerogative
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dellamministrazione, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimita o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresi invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facolta del difensore civico, quale garante dellimparzialita e del buon andamento delle attivita della p. a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 44
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattivita svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimita riscontrate e formulando suggerimenti che ritiene piu opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresi indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattivita amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonchè a garantire limparzialita delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunita, il difensore civico pur segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinchè siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Art. 45
Indennita di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta unindennita di funzione il cui importo è determinato annualmente dallorgano deputato alla nomina..
CAPO V
Procedimento amministrativo
Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facolta di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte
l. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 48
Procedimenti a impulso di ufficio
l. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora. per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 38 dello statuto.
Art. 49
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialita dellamministrazione.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 50
Obiettivi dellattivita amministrativa
l. Il comune informa la propria attivita amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicita e di semplicita delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonchè le forme di cooperazione, collaborazione ed associative piu appropriate con altri comuni, con la Comunità Montana, con la Camera di Commercio, con le AA. SS. LL., con le istituzioni scolastiche e con la provincia.
Art. 51
Servizi pubblici comunali
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attivita rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa per azioni o a responsabilita limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo delega alla Comunità Montana o ad altro Ente, quando la dimensione comunale non consenta una gestione ottimale ed efficiente.
g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a societa per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che, la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attivita economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 53
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalita giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attivita a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicita e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicita e la migliore qualita dei servizi.
Art. 54
Struttura delle aziende speciali
l. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attivita e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilita a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T. U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalita dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato..
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformita rispetto agli indirizzi e alle finalita dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 55
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalita giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformita rispetto agli indirizzi e alle finalita dellamministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalita dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalita e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalita organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 56
Societa per azioni o a responsabilita limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a societa per azioni o a responsabilita limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativita dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle societa per azioni o a responsabilita limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della societa per azioni o a responsabilita limitata e a controllare che linteresse della collettivita sia adeguatamente tutelato nellambito dellattivita esercitata dalla societa medesima.
Art. 57
Convenzioni
l. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 58
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o piu servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalita di cui allart. 41, comma 2, del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dallassemblea del consorzio con responsabilita pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 59
Accordi di programma
l. Il sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 34, comma 4, del decreto Legislativo 267/2000.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
Uffici
Art. 60
Principi strutturali e organizzativi
l. Lamministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttivita e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattivita svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilita strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilita delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale
l. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformita alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalita, economicita di gestione e flessibilita della struttura.
3. 1 servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicita.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi
l. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilita di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.,
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potesta di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalita dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi piu operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalita e responsabilita.
3. Lorganizzazione del comune si articola in unita operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneita, in strutture progressivamente piu ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformita alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attivita al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestivita agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalita con le quali il comune promuove laggiornamento e l elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrita psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle liberta e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonchè la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti gia approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalita di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II
Personale direttivo
Art. 64
Direttore generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovra provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Art. 65
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartira il sindaco.
2. Il direttore generale sovraintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonchè in ogni altro caso di grave negligenza e di acclarata inefficienza.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art. 66
Funzioni del direttore generale
l. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilita, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattivita degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilita intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i ) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
l) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi
l. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. 1 responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattivita dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e, dalla giunta comunale.
Art. 68
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
l. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti gia deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilita dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 50 del decreto legislativo 267/00;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilita gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
n) promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di cui allart. 27, comma 3, lettera s) del presente statuto. Tale funzione verra svolta solo in assenza della figura del direttore generale.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
l. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalita previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalita.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalita previste dal regolamento, la titolarita di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 110 del decreto legislativo 267/2000.
3. 1 contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 70
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalita, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potra essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 71
Ufficio di indirizzo e di controllo
l. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo 267/2000.
Art. 72
Controllo Interno
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dallart. 147 del decreto legislativo 267/2000, la cui organizzazione e svolta anche in deroga agli altri principi indicati dallart. 1 comma 2, del decreto legislativo 286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilita ed al regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza la disciplina delle modalita di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonche delle forma di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
CAPO III
Il segretario comunale
Art. 73
Segretario comunale
l. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 74
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli, assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
Art. 75
Vicesegretario comunale
l. La dotazione organica del personale potra prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellente in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV
La responsabilita
Art. 76
Responsabilita verso il comune.
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di legge e di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilita e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 77
Responsabilita verso terzi
l. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilita personale dellamministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilita è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 78
Responsabilita dei contabili
l. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilita stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V
Finanza e contabilita
Art. 79
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformita delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potesta impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 80
Attivita finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunita e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facolta concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacita contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressivita stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie piu deboli della popolazione.
Art. 81
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la, cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passivita onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 82
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilita.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalita, unita, annualita, veridicita, pubblicita, dellintegrita e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarita contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 83
Rendiconto della gestione
l. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilita finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del revisore dei conti.
Art. 84
Attivita contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi,alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto la forma e le clausole ritenute essenziali, nonchè le modalita di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 85
Revisore dei conti.
l. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita ed economicita della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarita nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verita delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 86
Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro cinque giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilita nonchè da apposita convenzione.
Art. 87
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli. obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 88
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 89
Delega di funzioni alla comunita montana
l. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunita montana lesercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo
Art. 90
Pareri obbligatori
l. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 14, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.
Art. 91
Regolamenti comunali
1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
- non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- La loro efficacia è limitata allambito comunale.
- Devono avere carattere di generalità ;
- Non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto.
4. Fino allentrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con il decreto legislativo 267/2000 e con le disposizioni del presente Statuto.
Art. 92
Procedura per la formazione ed approvazione
dei regolamenti comunali.
1. Liniziativa per la formazione e ladozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta e ai cittadini ai sensi del precedente art. 35.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.
3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione allAlbo pretorio nella sede dellEnte per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi del decreto legislativo 267/2000.
4. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
Art. 93
Entrata in vigore.
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver espletato le formalità previste dallart. 6 del decreto legislativo 267/2000.
2. Allentrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello previgente.
Comune di Burolo (Torino)
Statuto comunale
SOMMARIO
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Definizione
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Albo Pretorio
Art. 6 Stemma e gonfalone
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
Coordinamento degli interventi
Art. 9 Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
Art. 10 Tutela dei dati personali
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
( Consiglio - Giunta - Sindaco)
CAPO I CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
Art. 12 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo
Art. 13 Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
Art. 14 Sessioni del Consiglio
Art.15 Esercizio della potestà regolamentare
Art. 16 Commissioni consiliari permanenti
Art. 17 Costituzione di commissioni speciali
Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni
CAPO II - GIUNTA E SINDACO
Art. 19 Sindaco
Art. 20 Linee programmatiche
Art. 21 Attribuzioni di amministrazione
Art. 22 Attribuzioni di vigilanza
Art. 23 Attribuzioni di organizzazione
Art. 24 Vice Sindaco
Art. 25 Delegati del Sindaco
Art. 26 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Art. 27 Nomina della Giunta
Art. 28 La Giunta - Composizione e presidenza
Art. 29 Competenze della Giunta
Art. 30 Funzionamento della Giunta
Art. 31 Cessazione dalla carica di assessore
Art. 32 Decadenza della giunta - Mozione di sfiducia
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI - PROPOSTE
Art. 33 Partecipazione dei cittadini
Art. 34 Riunioni e assemblee
Art. 35 Istanze
Art. 36 Petizioni
Art. 37 Proposte
CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 38 Principi generali
Art. 39 Associazioni
Art. 40 Organismi di partecipazione
Art. 41 Incentivazione
Art. 42 Partecipazione alle commissioni
CAPO III REFERENDUM
Art. 43 Azione referendaria
Art. 44 Disciplina del referendum
Art. 45 Effetti del referendum
TITOLO IV - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 46 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 47 Revisione economico - finanziaria
TITOLO VI SERVIZI
Art. 48 Forma di gestione
Art. 49 Gestione in economia
Art. 50 Aziende speciali
Art. 51 Istituzioni
Art. 52 Organi delle Istituzioni
Art. 53 Consiglio di Amministrazione
Art 54 Il Presidente
Art 55 Il Direttore
Art 56 Nomina e Revoca
Art 57 Società
Art 58 Concessioni a terzi
TITOLO VI - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 59 Convenzioni
Art. 60 Accordi di programma
TITOLO VII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 61 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 62 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 63 Organizzazione del personale
Art. 64 Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 65 Incarichi esterni
CAPO II SEGRETARIO COMUNALE
Art. 66 Segretario Comunale - Direttore generale
Art. 67 Responsabili degli uffici e dei servizi
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 Entrata in vigore
Art. 69 Modifiche dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comune di Burolo è Ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato:
2. Lautogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune di Burolo promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il governo del Comune si esercita nellambito territoriale delimitato dai confini amministrativi ove vengono espressi gli interessi della comunità.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale, delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di coopera-zione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative dellEnte locale, nelle forme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte, della Provincia, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune di Burolo si estende per kmq 5,4, confina con i Comuni di Chiaverano, Bollengo, Torrazzo, Ivrea e Cascinette.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo in Via Asilo n 36.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione della Frazione o della Sede Comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Burolo.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n 3671 in data 23 luglio 1982.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 7
Pari opportunità
1 Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 36, comma3, lett. c). del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
2) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 27 concernente la nomina di detto organo.
Art. 8
Assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento
degli interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. Allinterno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.
Art. 9
Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
1. Nellambito del decentramento di cui alla L. 15 Marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:
a) linformazione e le iniziative per il miglioramento dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dellart. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498)
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art. 10
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
( Consiglio - Giunta - Sindaco
)
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Lelezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
5. E considerato Consigliere anziano, ai sensi dellart. 40 comma 2 del D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dellart. 73 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellEnte o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riserva-to alle minoranze.
Art. 12
Consiglieri Comunali - Convalida -
Programma di governo
1. I Consiglieri Comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi alle-spletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap II titolo III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominato, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di Settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193, comma 1, del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Art. 13
Funzionamento - decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
il giorno di consegna non viene computato;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, unade-guata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri almeno 24 ore prima.
c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco:
- n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
d) richiedere, per lapprovazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in aper-tura o chiusura della seduta;
2) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
3) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
4) Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.
Art. 14
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 193 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n 267;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 15
Esercizio della potestà regolamentare
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nellesercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2) I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo allesecutività della delibera di approvazione.
Art. 16
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Art. 17
Costituzione di commissioni speciali
1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili,le norme dellarticolo precedente.
3. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure dindagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dellopposizione.
7. Il Sindaco o lAssessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
Art. 18
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insedia-mento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Il Sin-daco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
CAPO II
GIUNTA E SINDACO
Art. 19
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dellattività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 20
Linee programmatiche
1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 21
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dellEnte;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dellattività politico - amministrativa del Comune di Burolo;
c) coordina lattività dei singoli Assessori;
d) può sospendere ladozione di atti specifici concernenti lattività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli allesame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i sog-getti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) convoca i comizi per i Referendum consultivi ( se istituiti );
j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni inte-ressate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
Art. 22
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 23
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, e lo presiede. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 24
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 53 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 25
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art.. 26
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 27
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 28
La Giunta - Composizione e presidenza
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.
2. N. 2 Assessori potranno essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio comunale amministrato.
Art. 29
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dellart. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 2000 / 267 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E, altresì, di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.
Art. 30
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-am-ministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.
Art. 31
Cessazione dalla carica di Assessore
1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 32
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI-
PROPOSTE
Art. 33
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi ge-stionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lAmministrazione Comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
4. LAmministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e lu-guaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche sogget-tive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Art. 34
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. LAmministrazione Comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 35
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione.
2. La risposta allistanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3. Le modalità dellistanza sono indicate dal Regolamento degli istituti di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 36
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindica-zione contenuta nella petizione. In questultimo caso il provvedimento conclusivo dellesame, da parte dellorgano competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3. non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 37
Proposte
1. Il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi allorgano competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dellattestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra lAmministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 38
Principi generali
1. Il Comune di Burolo valorizza le forme autonome associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
a) le modalità di incentivazione previste dal successivo articolo;
b) laccesso ai dati di cui è in possesso lAmministrazione;
c) ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
Art. 39
Associazioni
1. Sono associazioni, agli effetti del presente Statuto, quelle riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, che non perseguano scopi di lucro.
Art. 40
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Gli organismi di partecipazione e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 41
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con apporti di natura finanziaria - patrimoniale con modalità deliberate dal Consiglio Comunale e secondo il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati.
Art. 42
Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO III
REFERENDUM
Art. 43
Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo triennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 15 % del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.
Art. 44
Disciplina del referendum
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento ;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.
Art. 45
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
TITOLO IV
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 46
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dallart. 152 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Art. 47
Revisione economico - finanziaria
1. La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2. del precedente art. 46, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO V
I SERVIZI
Art. 48
Forma di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 50.
Art. 49
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 50
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dellazienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi.;
b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dellazienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dellazienda può prevedere condizioni e modalità per laffidamento dellincarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
7. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 51
Istituzioni
1. Lordinamento ed il funzionamento delle istituzioni previste dalla legge quali organismi strumentali del Comune per l esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti speciali approvati dal Consiglio Comunale.
2. Alla costituzione di ciascuna istituzione il Consiglio Comunale provvede mediante deliberazione che deve indicare:
a) le finalità dell istituzione;
b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati;
c) il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale delle strutture comunali da inserire.
3. Il Consiglio Comunale:
a) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell Ente, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti;
b) approva i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione concernenti l istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale in base a quanto stabilito dalla legge;
4. Il Sindaco può acquisire atti, documenti, informazioni riguardanti l Istituzione e la sua attività, può promuovere indagini e verifiche amministrative anche a seguito di richiesta della Giunta Comunale e di un quinto dei Consiglieri Comunali.
Art 52
organi delle istituzioni
Sono organi dell istituzione:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente
c) il Direttore.
Art 53
il consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è l organo di indirizzo e di amministrazione dell. Istituzione ed è nominato dal Sindaco.
2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quinquennio.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri che surrogano i componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni sino alla naturale scadenza dell organo.
5. La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.
Art 54
Il Presidente
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco.
2. E l organo di raccordo tra il Comune ed il Consiglio di Amministrazione che coordina l attività di indirizzo con quelle di governo e di Amministrazione ed assicura l unità delle attività dell Istituzione.
3. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l amministrazione dell Istituzione che gli sono attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. In particolare il Presidente:
a) rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni.
Art 55
Il Direttore
1. Il Direttore dell Istituzione è nominato dal Sindaco, all atto di nomina deve essere allegato il curriculum del candidato prescelto.
2. Dirige l attività dell istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni
Art 56
Nomina e revoca
1. Gli Amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2..Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, con provvedimento motivato dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione
Art. 57
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallEnte titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria ai sensi dellart. 116 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
Art. 58
Concessioni a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
TITOLO VI
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 59
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
Art. 60
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 61
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 62
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellart. 2, comma1, lettera c), della legge 23 Ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 63
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Art. 64
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 65
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requi-siti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellEnte, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellAssessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allart. 169 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 66
Segretario Comunale - Direttore generale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 c. 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
c) può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nellinteresse dellEnte;
d) presiede lufficio per i procedimenti disciplinari;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dallart. 108 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 3 possono essere anche previste quelle ( responsabilità di servizi ) di cui al secondo comma dellart. 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.
6. Il Segretario Comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati alladeguamento delle strutture.
Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lEnte verso lesterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dellorgano politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale ;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie ;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
Competono in particolare, a titolo esemplificativo:
- ladozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presuppon-ga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dellEnte.
- il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti di competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e lesame delle relative controdeduzioni e difese, lirrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere lottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attivi-tà sottoposte alla vigilanza del Comune;
- atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi, il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio; la gestione del personale presente nel proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trat-tamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.
- la formulazione di proposte di deliberazioni o di altre determinazioni.
- nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sullaccesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.
- la formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottati o comunque presentati agli organi deliberativi dellEnte dal proprio servizio.
- adottare gli atti di gestione del personale che non siano attribuiti alle competenze del Direttore generale e/o Segretario Comunale, quali quelli concernenti lautorizzazione alle ferie, la concessione di permessi brevi, le richieste di controllo fiscale per malattia e, relativamente al responsabile del personale, lattivazione delliter concorsuale e la firma del contratto individuale di lavoro.
- curare listruttoria dei procedimenti disciplinari e irrogare le sanzioni non superiori alla censura.
La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale, se diverso dal Segretario Comunale, o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Respon-sabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario Comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.
Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dellAmministrazione vengono attribuite al Re-sponsabile del Servizio.
3. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione di beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.
4. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni allEnte, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.
5. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.
6. Il Sindaco può delegare ai singoli Responsabili di Servizio ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.
7. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione allurgenza dellatto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso latto deve contenere congrua e specifica moti-vazione in ordine ai predetti presupposti.
8. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.
9. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco.
10. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario Comunale, organizzare lattività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta Comunale, riferire allAssessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.
11. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza alladozione dellatto finale.
12. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68
Entrata in vigore
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune.
Art. 69
Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della mag-gioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Comune di Gattinara (Vercelli)
Statuto comunale (Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2001)
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Sommario
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Comune, stemma, gonfalone, patrono
Art. 2 - Territorio e sede comunale
Art. 3 - Funzioni e finalità
Art. 4 - Autonomia statutaria
Art. 5 - Affermazione di principia favore della pace, della solidarietà e del diritto di autodeterminazione
Art. 6 - Regolamenti
Art. 7 - Albo Pretorio
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I Organi Elettivi
Art. 8 - Organi
Capo II Consiglio Comunale
Art. 9 - Il Consiglio Comunale
Art. 10 - Durata in carica
Art. 11 - Consiglieri Comunali
Art. 12 - Competenze Consiglio Comunale
Art. 13 - Esercizio della potestà regolamentare
Art. 14 - Commissioni Comunali permanenti
Art. 15 - Commissioni speciali
Art. 16 - Commissione per il Regolamento del Consiglio
Art. 17 - Sessioni del Consiglio
Art. 18 - Convocazione dei Consiglieri
Art. 19 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 20 - Astensione dei Consiglieri
Art. 21 - Pubblicità delle sedute
Art. 22 - Presidenza delle sedute consiliari
Art. 23 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
Art. 24 - Verbalizzazione
Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni
Capo III Giunta Comunale e Sindaco
Sezione I - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
Art. 26 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
Sezione II - La Giunta Comunale
Art. 27 - La Giunta Comunale
Art. 28 - Composizione e presidenza
Art. 29 - Assessori extraconsigliari
Art. 30 - Nomina della Giunta
Art. 31 - Anzianità degli Assessori
Art. 32 - Durata in carica degli Assessori
Art. 33 - Mozione di sfiducia
Art. 34 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
Art. 35 - Funzionamento della Giunta
Art. 36 - Competenze della Giunta
Art. 37 - Deliberazioni durgenza della Giunta
Art. 38 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
Sezione III - Il Sindaco
Art. 39 - Sindaco organo istituzionale
Art. 40 - Competenze del Sindaco quale Capo dellAmministrazione Comunale
Art. 41 - Delegazioni del Sindaco
Art. 42 - Surrogazione del Sindaco per le nomine
Art. 43 - Potere di ordinanza del Sindaco
Art. 44 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo
Capo IV Amministrazione del municipio
Art. 45 - Istituzione
Art. 46 - Organi del Municipio
Art. 47 - Elezione del Prosindaco e dei consultori
Art. 48 - Status del Prosindaco e dei consultori
TITOLO III PARTECIPAZIONE
Capo I Istituzioni di partecipazione
Sezione I - Criteri direttivi
Art. 49 - Partecipazione dei cittadini
Sezione II - Riunioni, assemblee, consultazioni
Art. 50 - Riunioni ed assemblee
Art. 51 - Consultazioni
Sezione III - Iniziative popolari
Art. 52 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 53 - Referendum
Art. 54 - Effetti del referendum consultivo
Art. 55 - Disciplina del referendum
Art. 56 - Azione popolare
Art. 57 - Pubblicità degli atti amministrativi
Art. 58 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
Capo II Difensore Civico
Art. 59 - Istituzione
Art. 60 - Elezione del Difensore Civico
Art. 61 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico
Art. 62 - Funzioni
Art. 63 - Modalità di intervento
Art. 64 - Relazione al Consiglio Comunale
Art. 65 - Mezzi del Difensore Civico
Art. 66 - Trattamento economico
TITOLO IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I Organizzazione degli uffici e del lavoro
Art. 67 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 68 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 69 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 70 - Responsabile degli uffici e dei servizi
Capo II Il Segretario Comunale
Art. 71 - Il Segretario Comunale
Art. 72 - Funzioni del Segretario Comunale
Art. 73 - Vice Segretario
Capo III Personale direttivo
Art. 74 - Nomina del Direttore Generale
Art. 75 - Compiti e funzioni del Direttore Generale
Art. 76 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 77 - Ufficio di indirizzo e di controllo
TITOLO V ORDINAMENTO SERVIZI
Art. 78 - Forme di gestione
Art. 79 - Gestione in economia
Art. 80 - La concessione a terzi
Art. 81 - Le aziende speciali
Art. 82 - Le Istituzioni
Art. 83 - Le società per azioni
TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE
Capo I Convenzioni e Consorzi
Art. 84 - Convenzioni
Art. 85 - Consorzi
Art. 86 - Unione di Comuni
Capo II Accordi di programma
Art. 87 - Opere di competenza primaria del Comune
TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Capo I La programmazione finanziaria
Art. 88 - La programmazione di bilancio
Art. 89 - Il programma delle opere pubbliche
Capo II Lautonomia finanziaria
Art. 90 - Le risorse per la gestione corrente
Art. 91 - Le risorse per gli investimenti
Capo III La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione
Art. 92 - Il collegio dei Revisori dei Conti
Art. 93 - Il rendiconto della gestione
Capo IV Appalti e contratti
Art. 94 - Procedure negoziali
Capo V Il controllo della gestione
Art. 95 - Finalità
Capo VI Tesoreria e Concessionario della riscossione
Art. 96 - Tesoreria e riscossione delle entrate
TITOLO VIII RAPPORTO CON ALTRI ENTI
Art. 97 - Partecipazione alla programmazione
Art. 98 - Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 99 - Pareri obbligatori
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 100 - Modificazione e abrogazione dello Statuto
Art. 101 - Adozione dei Regolamenti
Art. 102 - Entrata in vigore
Art. 1
Comune, stemma, gonfalone, patrono
1. La comunità di Gattinara (Gatinèra) ha origini come Borgofranco nel 1242. Essa ha ottenuto gli Statuti dal Duca di Savoia nel 1448.
2. Il Comune di Gattinara è un Ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica che ne determina le funzioni, e dalle norme dello Statuto.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Gattinara nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Vercelli e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.
5. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto in data 24 marzo 1932 dal capo del Governo ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.
6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto in data 26 marzo 1963 del Presidente della Repubblica. Nelluso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
7. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con Decreto in data 3 febbraio 1989, n. DSA-9985-ar del Presidente della Repubblica.
8. La Comunità comunale riconosce quale proprio Patrono SS. Pietro e Paolo ricorrente il giorno 29 giugno.
Art. 2
Territorio e sede comunale
1. Il Comune di Gattinara si estende per 34,53 Km2. Confina con i Comuni di: Lenta, Rovasenda, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia, Romagnano Sesia e Ghemme.
2. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Corso Valsesia n° 119.
3. Allinterno del territorio del Comune di Gattinara non è consentito linsediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 3
Funzioni e finalità
1. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello Statuto il Comune di Gattinara garantisce i diritti della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona, alla solidarietà dei cittadini. Il Comune salvaguarda lidentità, le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni che gli siano attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Il Comune concorre, per quanto di propria competenza, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allamministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
Tutela della salute
a) Il Comune concorre a garantire nellambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla prevenzione ed alla sicurezza dellambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;
b) Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi ed ai soggetti emarginati.
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
a) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare lambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;
b) Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.
Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
a) Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali; valorizza la lingua locale promuovendone luso e favorendone così lapprendimento.
b) Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile
c) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola listituzione di enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura laccesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dellart. 10, comma 3,del T.U. approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
Assetto ed utilizzazione del territorio
a) Il Comune promuove ed attua unorganica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali;
b) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli ed associati;
c) Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;
d) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.
Sviluppo economico
a) Il Comune programma le attività commerciali;
b) Promuove lo sviluppo dellartigianato, adotta iniziative atte a stimolarne lattività, favorisce lassociazionismo;
c) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e lordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
Programmazione e forme di cooperazione
a) Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;
b) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;
c) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche funzioni tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Gattinara ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito del proprio Statuto e Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Esso si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei fini istituzionali.
3. Il Comune di Gattinara si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli Enti locali. Esso ha autonomia impositiva e finanziaria nellambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Considerata la peculiare realtà territoriale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché lorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Lautogoverno della comunità si realizza secondo principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.
Art. 5
Affermazione di principi a favore della pace,
della solidarietà,
e
del diritto di autodeterminazione
1. La comunità di Gattinara fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Gattinara promuove la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione. Favorisce la politica dellaccoglienza e della tolleranza nel rispetto della tutela e della garanzia della libertà dei propri cittadini.
Art. 6
Regolamenti
1. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto adotta tutti i regolamenti necessari per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per lesercizio delle relative funzioni. Laddove non sia disposta alcuna normativa regolamentare, le materie continueranno ad essere disciplinate dalle prassi consuetudinarie consolidate.
2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e salvi i limiti posti dagli articoli tre e quattro delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale, i regolamenti soprarichiamati non potranno avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi conterranno norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli interessati.
3. I regolamenti deliberati nelle forme previste dalla vigente normativa divengono obbligatori dopo lespletamento delle relative procedure di legge.
Art. 7
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 8
Organi
1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 10
Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art.11
Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintero comune senza vincoli di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. Liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalle legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili allespletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Lesercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per lesercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e dal relativo regolamento.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con lEnte.
10. I Consiglieri si costituiscono in gruppi formati almeno da due componenti.
11. Eccezionalmente un solo Consigliere Comunale costituisce Gruppo Consigliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.
12. La surrogazione dei Consiglieri è normata dalla legge.
Art.12
Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge, come stabilito dallart. 42 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
3. Il Consiglio esercita autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nellambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 non possono essere adottati in via durgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consigliare nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del Consiglio comunale non possono essere poste in votazione se non siano stati previamente acquisiti i pareri dei funzionari e responsabili dei servizi sulle parti modificate od integrate. Il parere contrario del funzionario responsabile del servizio non è vincolante per il Consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni quando ad esso sia espressamente riservato dalla legge. Nelle nomine il Consiglio Comunale deve assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125.
6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire lefficace svolgimento della funzione di coordinamento di servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 13
Esercizio della potestà regolamentare
1. Il Consiglio comunale, nellesercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
1. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
2. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 14
Commissioni Comunali permanenti
1. Il Consiglio, allinizio di ogni mandato amministrativo, può istituire commissioni consultive permanenti, la cui composizione numerica deve essere stabilita nel regolamento proprio per il funzionamento.
2. Le modalità di voto e le norme di funzionamento sono stabilite nel regolamento.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che dovrà essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dellattività amministrativa del Consiglio.
5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune.
Art. 15
Commissioni speciali
1. Il consiglio con le modalità di cui allart. precedente, istituisce :
a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dellattività del Comune.
b) commissioni dinchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno lobbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto dufficio.
2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere listituzione di una commissione dinchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
4. Le minoranze sono garantite nellesercizio dei diritti e nella partecipazione alle attività secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti. La Presidenza delle Commissioni di garanzia e controllo, ove costituite, spetta alla minoranza consiliare.
Art.16
Commissione per il regolamento del Consiglio
1. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, la cui composizione è da porre in relazione ai seggi assegnati a ciascun gruppo.
2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, allapprovazione del Consiglio.
3. La commissione è nominata per lintera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne laggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo, e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
Art. 17
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e durgenza.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o per iniziativa del Sindaco.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
5. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore, quando lurgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.
Art. 18
Convocazione dei Consiglieri
1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio, a mezzo di messo notificatore. Lavviso di convocazione deve essere pubblicato allAlbo pretorio del Comune.
2. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco, in un termine non superiore a 10 giorni dalla data in cui sono proclamati eletti Consiglieri comunali e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
Art. 19
Intervento dei Consiglieri per la validità
delle sedute e delle deliberazioni
1. Il Consiglio delibera con lintervento di almeno un terzo del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza comunicarne il motivo al Segretario Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, deocrrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera secondo le modalità previste dal regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Art. 20
Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nellinteresse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 21
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 22
Presidenza delle sedute consiliari
1. Il sindaco presiede il Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, ladunanza del Consiglio è presieduta dal Vicesindaco.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, ladunanza del Consiglio è presieduta dallAssessore più anziano detà.
4. Chi presiede ladunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere lordine, losservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
5. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere ladunanza.
6. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
Art. 23
Votazioni e funzionamento del Consiglio
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine di cui allart. 42 lettera m) del D.Lgs. n. 267/2000, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, del numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
Art. 24
Verbalizzazione
1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede ladunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;
c) i casi nei quali può essere scelto uno dei Consiglieri a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 25
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione allAlbo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizione di legge.
CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
SEZIONE I
ELEZIONE DEL SINDACO
E NOMINA DELLA GIUNTA
Art. 26
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalle legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Entro il termine di 60 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 27
La Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti amministrativi che le sono riservati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 28
Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e fino a un massimo di 6 (sei) Assessori.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, la Giunta è presieduta dallAssessore più anziano di età.
4. Le incompatibilità sono dettate dalla legge.
5. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/4/1991, n. 125, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.
Art. 29
Assessori extraconsiliari
1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. La presenza degli Assessori di cui 1° comma non modifica il numero massimo degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1° dellarticolo 28.
3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori da cui la Giunta è composta.
4. Il Consiglio Comunale procede allaccertamento delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità degli Assessori extraconsiliari nella prima seduta successiva alla nomina da parte del Sindaco.
5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
Art. 30
Nomina della Giunta
1. La nomina della Giunta avviene nei modi indicati dalla legge.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore comunale.
Art. 31
Anzianità degli Assessori
1. AllAssessore più anziano di età spetta surrogare il Sindaco ed il Vicesindaco assenti o impediti sia quale Capo dellAmministrazione che quale ufficiale di Governo.
Art. 32
Durata in carica della Giunta
1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
4. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
Art. 33
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Segretario comunale perché ne disponga limmediata acquisizione al protocollo generale dellEnte, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente al 2° comma.
Art. 34
Cessazione di singoli componenti della Giunta
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni.
3. La revoca da membri della Giunta è disposta dal Sindaco, con obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.
4. Gli Assessori che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo e non intervenga la revoca disposta dal Sindaco, decadono dalla carica.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori, dimissionari, revocati, decaduti o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio decreto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla emanazione del provvedimento.
Art. 35
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei Singoli Assessori, secondo quanto disposto dallart. successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità dellindirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con lintervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta comunale adottate con il parere contrario del funzionario responsabile del servizio, devono essere motivate con lindicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo. La Giunta comunale decide con il voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, sulla facoltà di sottoporre ciascuna deliberazione al controllo preventivo di legittimità. Qualora la Giunta Comunale decida di sottoporre la deliberazione al controllo preventivo di legittimità, la medesima, deve essere trasmessa al CO.RE.CO. entro 5 giorni dalladozione secondo le modalità di cui allart. 133 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale delladunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura pubblicazione delle deliberazioni allAlbo Pretorio.
9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.
Art. 36
Competenze della Giunta
1. In generale la Giunta:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti;
b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
d) collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) Propone al Consiglio i Regolamenti;
b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimento da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) Elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe in materia di tributi e servizi;
f) Stabilisce la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e di qualunque genere a enti e persone, entro i limiti degli stanziamenti delle corrispondenti voci di bilancio;
g) Approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) Autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale, ai sensi dellart. 108 del D.Lgs. n. 267/2000;
i) Dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, qualora di sua competenza;
j) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per i referendum cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
k) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) Decide in ordine alle controversie su competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
n) Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli stantard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale, se nominato;
o) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
p) Approva il Peg o Piano Esecutivo di Gestione;
q) Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.
3. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva.
Art. 37
Deliberazioni durgenza della Giunta
1. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 38
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione allAlbo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dellart. 7 del presente Statuto.
3. Le deliberazioni non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Contestualmente allaffissione allAlbo le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri fin dalla loro pubblicazione.
SEZIONE III
IL SINDACO
Art. 39
Sindaco organo istituzionale
1. Il Sindaco è il capo dellamministrazione ed ufficiale del governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 40
Competenze del Sindaco quale capo
dellamministrazione comunale
1. Il Sindaco quale capo dellamministrazione:
a) rappresenta il Comune;
b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
c) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e/o nomina;
d) revoca uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
e) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dellart. 41 del presente Statuto; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dellAssessore da lui delegato;
f) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio comunale della Giunta;
g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale e i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
h) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti allautorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
i) coordina, nellambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dellart. 12, del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, mediando tra le richieste della vita familiare, produttiva, luso dei servizi sociali, i tempi, i ritmi, gli spazi della vita urbana;
j) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dellart. 136 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
m) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito Albo.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, del presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Art. 41
Delegazioni del Sindaco
1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vicesindaco con la delega a sostituirlo in caso assenza o impedimento temporanei.
Con proprio provvedimento può delegare alla sostituzione un altro Assessore - in funzione delletà maggiore - in caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Sindaco stesso che del Vicesindaco.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativa alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i sui provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco, può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nellesercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per
eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri lesercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.
Art. 42
Surrogazione del Sindaco per le nomine
1. Qualora il Sindaco non effettui le nomine di sua competenza entro il termine previsto dallart. 40, comma 1°, lettera k) del presente Statuto, vi provvede il Comitato di Controllo ai sensi dellart. 136 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Art. 43
Potere di ordinanza del Sindaco
1. Il Sindaco adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.
2. Se lordinanza adottata ai sensi del comma 1° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
Art. 44
Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a rimborsare, salvo eventuali azioni di rivalsa, le indennità corrispondente al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse.
CAPO IV
AMMINISTRAZIONE DEL MUNICIPIO
Art. 45
Istituzione
1. Nel caso di fusione di due o più Comuni con il Comune di Gattinara, ai sensi della normativa di cui agli art. 15 e 16 del D. Lgs. n. 267/2000 e della prescritta legge regionale, si provvederà allistituzione di uno o più Municipi con il compito di gestire i servizi di base.
2. I Municipi hanno il compito di gestire i servizi di base secondo i criteri e le norme stabilite dal Consiglio Comunale.
3. Nei predetti Municipi sono istituiti separati uffici di stato civile e di anagrafe della popolazione con losservanza delle leggi statali che disciplinano tali servizi.
4. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta può delegare altre funzioni, stabilendone le modalità di esercizio ed il finanziamento.
Art. 46
Organi del Municipio
1. Organi del Municipio sono il Prosindaco e due consultori.
Art. 47
Elezione del Prosindaco e dei consultori
1. Lelezione del Prosindaco e dei consultori ha luogo contestualmente a quella del Consiglio Comunale.
2. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni del territorio del Municipio.
3. Sono eleggibili alle cariche di Prosindaco e di consultori i candidati residenti nel territorio del Municipio ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. La carica di Prosindaco e di consultore è incompatibile con quella del Consigliere comunale.
5. Gli elettori concorrono tutti egualmente alla votazione delle liste, in ciascuna delle quali devono indicarsi il nome del candidato alla carica di Prosindaco e quelli di due candidati a consultore municipale.
Sono proclamati eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti.
6. Per le operazioni relative al procedimento elettorale preparatorio, alla presentazione delle candidature, alla votazione, allo scrutinio e alla proclamazione, alla convalida e surrogazione, a al contenzioso, si applicano le norme relative alla elezione dei Consiglieri Comunali in quanto compatibili.
Art.48
Status del Prosindaco e dei consultori
1. Si applicano al Prosindaco e ai consultori le norme di legge, di regolamenti e del presente Statuto, comportanti diritti, doveri e responsabilità per gli amministratori del Comune.
2. Gli amministratori del Municipio possono essere invitati, anche a loro richiesta, a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta ed intervenire alle discussioni, senza diritto di voto, quando si trattano argomenti relativi alla gestione dei servizi di base e delle altre funzioni delegate ai sensi dellart. 45.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE
CAPO I
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE I
CRITERI DIRETTIVI
Art. 49
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lamministrazione comunale favorisce:
a) il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati;
b) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
c) listituzione di Consigli di quartiere in zone di particolare interesse e con un numero rilevante di abitanti;
d) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Lamministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Si adopera per ottenere e divulgare informazioni, materiali ed idee destinate a promuovere un armonioso sviluppo sociale, morale e culturale, impegnandosi a verificare che linformazione raggiunga effettivamente i cittadini di ogni strato sociale e di ogni età.
SEZIONE II
RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI
Art. 50
Riunioni ed assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale ne facilita lesercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee.
Le condizioni e modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statistica degli edifici, alla incolumità delle persone, alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dellamministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.
4. Lamministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati di commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nellapposito
regolamento.
Art. 51
Consultazioni
1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nellapposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
5. La consultazione può essere indetta anche per la categoria di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.
SEZIONE III
INIZIATIVE POPOLARI
Art. 52
Istanze, petizioni e proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio comunale o alla Giunta comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca dalle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale che provvedono a deliberare nel merito entro 60 (sessanta) giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.
4. Lautenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 53.
Art. 53
Referendum
1. Il Referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e lattività degli organi comunali. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, oltre alle seguenti materie:
a) Statuto Comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Bilancio di previsione e conto consuntivo;
d) P.R.G.C. e strumenti urbanistici attuativi.
2. Il Comune favorisce lesperimento del referendum nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dellorganizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto Referendum consultivi; lindizione è fatta quando lo richiedono almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle lista elettorali del Comune.
5. Sullammissibilità del referendum decide la Giunta Comunale con propria deliberazione.
6. Il Referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 54
Effetti del Referendum consultivo
1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori, e, se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e le nulle.
2. Se Lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a Referendum.
3. Entro lo stesso termine, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a Referendum.
Art. 55
Disciplina del Referendum
1. Le norme per lattuazione del Referendum consultivo sono stabilite nellapposito regolamento.
Art. 56
Azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base allordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la Costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso.
Art. 57
Pubblicità degli atti amministrativi
1. Tutti gli atti dellAmministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
Art. 58
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso lamministrazione;
d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini allattività dellamministrazione.
CAPO II
DIFENSORE CIVICO
Art. 59
Istituzione
1. E istituito nel Comune lufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
Art. 60
Elezione del difensore civico
1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Vercelli.
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, e deve essere preferibilmente laureato in materie giuridiche.
3. Lincarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva.
4. Il titolare dellufficio di difensore civico deve risiedere preferibilmente nel territorio del Comune.
Art. 61
Durata in carica e revoca del difensore civico
1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino allentrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti allesercizio delle sue funzioni.
Art. 62
Funzioni
1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse,il difensore civico interviene presso lamministrazione comunale, presso Enti e le aziende da essa dipendente per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buone amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per leliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4. Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di controllo nellipotesi prevista dallart. 127 del D.Lgs. n. 267/2000 e le funzioni di cui allart. 25 della legge 241/1990, come sostituito dallart. 15 della legge 24/11/2000, n. 340.
Art. 63
Modalità di intervento
1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano linteresse ad un procedimento amministrativo in corso presso lamministrazione del Comune o degli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 60 ( sessanta) giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere lintervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dellaffare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere allesame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persone interessata e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dallamministrazione comunale e dagli Enti ed aziende di cui al comma 1° copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino lespletamento delle sue funzioni.
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita lautorità giudiziaria penale.
Art. 64
Relazione al Consiglio comunale
1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sullattività svolta nellanno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
Art. 65
Mezzi del difensore civico
1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. Lassegnazione del personale allufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nellorganico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.
3. Larredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e procedure previste dal vigente ordinamento.
Art.66
Trattamento economico
1. Al difensore civico spettano lindennità di funzione, lindennità di missione ed il rimborso spese di trasporto nella misura stabilità dallapposito Regolamento.
TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Art. 67
Principi strutturali e organizzativi
1. LAmministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) Unorganizzazione del lavoro per progetti, obbiettivi e programmi;
b) Lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) Lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.
Art. 68
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (ove venga nominato) ai Responsabili degli uffici e dei servizi i cui atti di impegno assumono la denominazione di determinazioni.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed imprimono la loro azione a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
Art. 69
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, nellambito di aree aggregate secondo criteri di omogeneità, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale (o struttura equipollente) e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativi in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento e degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi preposti secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 70
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco.
2. Spetta ai Responsabili degli uffici la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione fra poteri di indirizzo e di controllo.
3. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dellEnte. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti previsti dagli artt. 107, 108, 109, 110 e 111 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dellEnte, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 71
Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionale dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
Art. 72
Funzioni del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività, salvo quanto ai sensi e per gli effetti del comma 1 dellart. 108 il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
2. Lo status giuridico del Segretario Comunale si uniforma alle disposizioni di cui agli art. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Art. 73
Vice Segretario
1. Il Comune può avere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Esso deve essere in possesso di adeguate capacità.
2. Il Vice Segretario, individuato dal Sindaco con proprio provvedimento, tra i responsabili dei servizi, coadiuva il Segretario nellesercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
CAPO III
PERSONALE DIRETTIVO
Art. 74
Nomina del Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, a norma degli articoli 108, 109, 110 e 111 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tale caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
Art. 75
Compiti e funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che alluopo gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.
4. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) Verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;
f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) Riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) Promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o di inerzia, previa istruttoria curata dal servizio competente;
Art. 76
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e con le modalità previste dalla parte I°, titolo IV°, capo III° del T.U. approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e del Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellEnte non siano presenti analoghe professionalità.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 77
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellEnte o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lEnte non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allart. 45 del D. Lgs. 504/92, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
TITOLO V
ORDINAMENTO SERVIZI
Art. 78
Forme di gestione
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Nellorganizzazione di servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 79
Gestione in economia
1. Il Comune può gestire in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia di servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
Art. 80
La concessione a terzi
1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire lespletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dallutenza e realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e di correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per lEnte.
Art. 81
Le aziende speciali
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere proposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dellazienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e circoscrizionali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dallart. 52 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio damministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Il Direttore è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellazienda con le conseguenti responsabilità.
7. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nellambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno lobbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi con i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. Il Consiglio provvede alladozione dei nuovi Statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.
Art. 82
Le Istituzioni
1. Per lesercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio damministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio damministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per lelezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio damministrazione si applicano le norme di cui al quarto ed al quinto comma del precedente articolo.
4. Il Direttore dellistituzione è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità viene nominato dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Lordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dellEnte locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che ne approva il regolamento di gestione.
Art. 83
Le società per azioni
1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante lattribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ad altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nellatto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio dAmministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dellart.2458 del Codice Civile,di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI
Art. 84
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di unopera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Province e Comuni, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
Art. 85
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dallAssemblea; i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a) lAssemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. LAssemblea elegge nel suo seno il Presidente;
b) Il Consiglio damministrazione e il suo Presidente sono eletti dallAssemblea. La composizione del Consiglio damministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dellAssemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio damministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. LAssemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dellAssemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.
Art. 86
Unione di Comuni
1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni di cui agli artt.32 e 33 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla Legge, unioni di Comuni con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 87
Opere di competenza primaria del Comune
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sullopera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di un programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire laccordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva laccordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora il provvedimento sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, ladesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che laccordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa allaccordo informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dellAmministrazione Comunale in relazione alle sue competenze e allinteresse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per lattuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla Legge.
TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 88
La programmazione di bilancio
1. La programmazione dellattività del Comune è correlata alle risorse di cui dispone. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e lattuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili, di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta comunale la quale, attraverso lAssessore al Bilancio, esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione con la commissione consiliare competente, qualora costituita
3. Il bilancio di previsione per lanno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi delluniversalità, dellintegrità e del pareggio economico-finanziario.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati ed è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Per la predisposizione e lapprovazione del bilancio di previsione deve essere fatto riferimento al disposto di cui agli artt.151 e 174 del T.U. approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
Art. 89
Il programma delle opere pubbliche
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende lelencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne lattuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà dato allo stesso attuazione.
4. Le previsione contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dellesercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
CAPO II
LAUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 90
Le risorse per la gestione corrente
1. Il Comune persegue, attraverso lesercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, lefficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nellattivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
4. Il Comune in materia di tributi e nei rapporti con il contribuente conforma la propria attività a principi di chiarezza, trasparenza, efficacia delle norme, informazione e semplificazione, adeguandoli per quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 212 del 27/07/2000.
Art. 91
Le risorse per gli investimenti
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante lalienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dellimporto dei programmi di investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dellimporto dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
CAPO III
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 92
Il collegio dei Revisori dei Conti
1. Per quanto riguarda i Revisori dei Conti, la nomina, le funzioni e le responsabilità si fa riferimento rispettivamente agli artt.234 e 239, 114, 223, 224, 239, 246, 247 e 265, 240 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.
2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale e svolge la propria attività in base al Regolamento. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
3. Per lesercizio delle loro funzioni, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
4. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino delle gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione; secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consultivo.
Art. 93
Il rendiconto della gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consultivo, esprime le proprie valutazioni in merito allefficacia dellazione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dellanno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consultivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
CAPO IV
APPALTI E CONTRATTI
Art. 94
Procedure negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, delle forniture di beni e di servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con losservanza della procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere precedute da apposita determina indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) loggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea o comunque vigente nellordinamento giuridico.
CAPO V
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 95
Finalità
1. Con apposite nomine da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee guida dellattività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obbiettivi previsti dai programmi, e mediante rilevazioni sistematiche in corso desercizio, la valutazione dellandamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sullimpiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dellEnte tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dellorganizzazione.
4. Nel caso che attraverso lattività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dellesercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.
CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE
Art. 96
Tesoreria e riscossione delle entrate
1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide secondo linteresse dellEnte, la forma di riscossione nellambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dellEnte che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
TITOLO VIII
RAPPORTO CON ALTRI ENTI
Art. 97
Partecipazione alla programmazione
1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dellattività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di aspetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriali predisposti del Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.
Art. 98
Iniziative per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 99
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 100
Modificazione e abrogazione dello Statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e labrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui allart. 6, comma 4, del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Lapprovazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta lapprovazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o labrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dallentrata in vigore dello Statuto. Gli articoli oggetto di modifica non potranno subire ulteriori modifiche se non sia trascorso almeno un anno dalla loro modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
Art. 101
Adozione dei regolamenti
1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1°.
3. Sino allentrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con la normativa del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Art. 102
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso allAlbo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, assicurando la massima diffusione e pubblicità.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione allAlbo Pretorio Comunale.
4. Il segretario del Comune appone in calce alloriginale dello Statuto la dichiarazione dellentrata in vigore.
Comune di Incisa Scapaccino (Asti)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Funzioni proprie
Art. 4 Funzioni delegate
Art. 5 Territorio e sede comunale
Art. 6 Albo Pretorio
Art. 7 Stemma e gonfalone
Titolo II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8 Organi
Art. 9 Il Consiglio comunale
Art. 10 Competenze ed attribuzioni
Art. 11 Attività del Consiglio Comunale
Art. 12 Consiglieri
Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 14 Gruppi Consiliari
Art. 15 La Giunta Comunale
Art. 16 Nomina
Art. 17 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 18 Competenze
Art. 19 Deliberazioni Organi Collegiali
Art. 20 Il Sindaco
Art. 21 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 22 Il Vicesindaco
Art. 23 Mozione di sfiducia
Titolo III - UFFICI E PERSONALE
Art. 24 Struttura
Art. 25 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 26 Il Segretario Comunale
Art. 27 Attribuzioni
Art. 28 Il Vicesegretario
Art. 29 Il Direttore generale
Art. 30 Funzioni del direttore generale
Art. 31 I Responsabili degli uffici e dei servizi
Titolo IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 32 Forme di gestione
Art. 33 Gestione in economia
Art. 34 Azienda speciale
Art. 35 Istituzione
Art. 36 Il Consiglio di Amministrazione
Art. 37 Il Presidente
Art. 38 Il Direttore
Art. 39 Nomina e Revoca
Art. 40 Società
Art. 41 Controllo e vigilanza degli Enti
Titolo V - CONTROLLO INTERNO
Art. 42 Principi e criteri
Art. 43 Revisore del Conto
Art. 44 Controllo di gestione
Titolo VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 45 Principi generali
Art. 46 Convenzioni
Art. 47 Consorzi
Art. 48 Unione di Comuni
Art. 49 Accordi di programma
Titolo VII - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 50 Partecipazione
Art. 51 Istanze
Art. 52 Petizioni
Art. 53 Proposte
Art. 54 Referendum
Art. 55 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 56 Diritto daccesso
Art. 57 Diritto dinformazione
Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58 Statuto
Art. 59 Regolamenti
Art. 60 Norme transitorie e finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi fondamentali
Il Comune di Incisa Scapaccino è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nellambito della normativa statale e regionale.
Art. 2
Finalità
Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione allattività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.
Art. 3
Funzioni proprie
Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
Alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
Alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico - produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
Per lesercizio delle sue funzioni, il Comune:
Impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;
coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Leggi Regionali;
Concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
Partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;
Si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con Legge Regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio - economica e della pianificazione territoriale.
Art. 4
Funzioni delegate
Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune lesercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega allesercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.
Art.5
Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune si estende per kmq 21,00 confinante con i Comuni di Cortiglione, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Masio, Bergamasco, Castelnuovo Belbo e Oviglio.
La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate e regioni, storicamente riconosciute dalla comunità: Borgo Ghiare, Borgo Madonna, Borgo Stazione, Borgo Impero, Borgo Villa, Regione Collina.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Ferraro 10.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 6
Albo pretorio
La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
La pubblicazione deve garantire laccessibilità e la facilità di lettura.
Laffissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questultimo se ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 7
Stemma e gonfalone
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Incisa Scapaccino e con il gonfalone concesso con idoneo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.
TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8
Organi
Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
Art. 9
Il Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale rappresenta lintera comunità ed è organo dindirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
Il Consiglio rimane in carica sino allelezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 10
Competenze ed attribuzioni
Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
Art. 11
Attività del Consiglio Comunale
Lattività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dellEnte, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 12
Consiglieri
I Consiglieri rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati nei casi stabiliti dalla legge.
I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le cause giustificative dellassenza di un consigliere comunale ad una seduta consiliare sono: problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri devono presentare al protocollo del Comune la causa dellassenza per essere giustificati. Il Sindaco, qualora si verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere interessato lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio può deliberare la decadenza del consigliere.
Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del mandato. Le forme ed i modi per lesercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sullaccesso.
I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.
I Consiglieri sono tenuti al segreto dufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.
Art. 14
Gruppi Consiliari
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Art. 15
La Giunta Comunale
La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.
Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che attua una scelta tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati, entro il numero complessivo stabilito dal comma precedente, fino a numero due assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
Art. 16
Nomina
Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa datto.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela ed affinità entro il terzo grado, di affiliazione nonchè i coniugi.
Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 17
Funzionamento della Giunta Comunale
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal Consiglio Comunale, mediante Regolamento.
LAssessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
Art. 18
Competenze
La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, in capo al Sindaco, al segretario o ai funzionari; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E altresì di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 19
Deliberazioni organi collegiali
Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno 4 membri.
Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti lorgano che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale ladunanza (ma non nel numero dei votanti), mentre i componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale ladunanza.
Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta segreta.
Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dellorgano nominato dal Presidente.
I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. In caso di parità di voti la proposta di delibera non viene approvata.
Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.
Art. 20
Il Sindaco
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.
Nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie
Previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 21
Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale
Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;
Allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini, per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui allart. 54 del Decr. Legisl. 267/2000 lEnte è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse.
Art. 22
Il Vicesindaco
Il Vicesindaco è lAssessore che viene nominato dal Sindaco per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dellamministrazione comunale che quale ufficiale di governo.
Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dallAssessore più anziano, risultando lanzianità degli Assessori dallordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta;
Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo.
Art. 23
Mozione di sfiducia
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga limmediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE
Art. 24
Struttura
Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
La Giunta Comunale approva il regolamento sullordinamento dei Servizi e degli Uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 25
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Il Comune attraverso il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 26
Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito Albo dellAgenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dellufficio del segretario comunale.
Art. 27
Attribuzioni
Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina lattività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.
Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.
Art. 28
Il Vicesegretario
Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per laccesso alla carriera di Segretario Comunale.
Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 29
Il Direttore generale
Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindici mila abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, previa delibera della giunta comunale.
Art. 30
Funzioni del direttore generale
Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
Il direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
Verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
Riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 31
I Responsabili degli uffici e dei servizi
Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dellEnte.
Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali quelli elencati allart. 107, comma 3, del Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267.
Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 32
Forme di gestione
Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.
Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 33
Gestione in economia
Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:
Modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
Inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.
Art. 34
Azienda speciale
Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli
Atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallapposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
Art. 35
Istituzione
Il Consiglio comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al 1° comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
Gli organi dellistituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Nella disciplina dellIstituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
Art. 36
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dellorgano.
Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
Art. 37
Il Presidente
Il Presidente dellIstituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 38
Il Direttore
Il Direttore dellistituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale.
Dirige tutta lattività dellIstituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.
Art. 39
Nomina e revoca
Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 40
Società
Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.
Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.
Il comune, per lerogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.
Art. 41
Controllo e vigilanza degli enti
Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso lesame e lapprovazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.
La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito allattività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.
Il Revisore dei Conti dellEnte Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dellAzienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
TITOLO V
CONTROLLO INTERNO
Art. 42
Principi e criteri
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 43
Revisore del Conto
Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per lelezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 44
Controllo di gestione
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
laccertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 45
Principi generali
Il Comune nellesercizio delle funzioni e nellespletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso lesercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.
Art. 46
Convenzioni
Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.
Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 47
Consorzi
Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e lesercizio associato di funzioni può costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali.
Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
La convenzione deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione stessa, lorganizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;
Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
Art. 48
Unione di Comuni
In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dellarea territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese allunione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
Le unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dellunione. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
Latto costitutivo e lo statuto dellunione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
Art. 49
Accordi di programma
Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi dintervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
Si applicano per lattuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.
TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 50
Partecipazione
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dellunione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
Art. 51
Istanze
Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dellattività amministrativa.
La risposta allistanza viene fornita entro il temine stabilito dallapposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dellistanza stessa.
Art. 52
Petizioni
Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dellamministrazione, in forma collettiva, per sollecitare lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame allufficio competente, il quale procede nellesame, e propone le modalità dintervento del Comune sulla questione sollevata o propone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione.
Art. 53
Proposte
Liniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante al 31 dicembre dellanno precedente.
Sono escluse dallesercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
bilancio e contabilità finanziaria;
espropriazione per pubblica utilità;
designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.
La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per lesercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.
Art. 54
Referendum
Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi allamministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè, gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dellorientamento prevalente della comunità.
I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dellanno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
Attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio;
piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
bilancio comunale;
espropriazione per pubblica utilità.
I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dellammissibilità e si svolgono con losservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
Lesito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per lattuazione dellesito della consultazione.
Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
Art. 55
Interventi nel procedimento amministrativo
Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nellosservanza dei principi stabiliti dalla Legge 241 del 7.08.1990 e s.m.i. e di quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto allaccesso e sul procedimento amministrativo.
Art. 56
Diritto daccesso
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sullaccesso ai documenti amministrativi.
Art. 57
Diritto dinformazione
Tutti gli atti dellamministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58
Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
E ammessa liniziativa da parte di almeno il venticinque per cento dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Lo Statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 59
Regolamenti
Il Comune emana regolamenti:
Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
In tutte le altre materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.
Art. 60
Norme transitorie e finali
Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
Comune di La Morra (Cuneo)
Statuto comunale (approvato con delibera CC n. 37 in data 29.06.2001)
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - Ruolo e attribuzioni del Comune
ART. 2 - Organizzazione del Comune
ART. 3 - Regole dellazione comunale
ART. 4 - Stemma e gonfalone
TITOLO II - ORDINAMENTO DEL COMUNE
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 5 - Gli organi del Comune
ART. 6 - Composizione
ART. 7 - Il Consiglio Comunale - Presidenza
ART. 8 - Ruolo di indirizzo e controllo. Linee programmatiche di mandato
ART. 9 - Competenze deliberative
ART. 10 - Gruppi consiliari
ART. 11 - Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale
ART. 12 - I Consiglieri Comunali
ART. 13 - Diritti dei consiglieri
ART. 14 - Doveri dei consiglieri - Decadenza
ART. 15 - Commissioni - Commissioni di indagine
ART. 16 - Sedute consiliari
CAPO II - IL SINDACO
ART. 17 - Ruolo del Sindaco
ART. 18 - Competenze del Sindaco
ART. 19 - Attribuzioni di vigilanza
ART. 20 - Attribuzioni organizzative
ART. 21 - Vicesindaco - Assessore Anziano
ART. 22 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI
ART. 23 - Ruolo e competenze della Giunta
ART. 24 - Competenza della Giunta
ART. 25 - Comunicazioni del Sindaco al Consiglio comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta
ART. 26 - Principio sul funzionamento della Giunta
ART. 27 - Ruolo e competenze degli assessori
ART. 28 - Revoca di assessori; dimissioni e altre cause di cessazione di assessore
CAPO IV - IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 29 - Nomina e competenze del Segretario Comunale
ART. 30 - Attribuzioni gestionali
TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 31 - Principi
ART. 32 - Strumenti
CAPO II - LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART. 33 - Libere associazioni
ART. 34 - Requisiti delle libere associazioni
ART. 35 - Rapporti con il Comune
ART. 36 - Altre forme associative
ART. 37 - Partecipazione alla gestione dei servizi
CAPO III - LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI
ART. 38 - Consultazioni
ART. 39 - Modalità per la convocazione
ART. 40 - Disciplina dellassemblea
ART. 41 - Determinazioni dellassemblea
ART. 42 - Effetti delle decisioni dellassemblea
ART. 43 - Formalità
ART. 44 - Altre consultazioni
CAPO IV - CONSULTAZIONI REFERENDARIE
ART. 45 - Referendum consultivo
ART. 46 - Oggetto
ART. 47 - Proposta
ART. 48 - Quesito
ART. 49 - Esito
ART. 50 - Effetti
ART. 51 - Disciplina del referendum
CAPO V - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 52 - Istanze, petizioni e proposte
ART. 53 - Istanze
ART. 54 - Petizioni
ART. 55 - Proposte
ART. 56 - Disposizioni comuni
ART. 57 - Diritto generale distanza
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA
ART. 58 - Principi organizzativi
ART. 59 - Rapporti tra gli organi di governo e lapparato amministrativo
ART. 60 - Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
CAPO II - ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA
ART. 61 - Contratti a termine
ART. 62 - Contratti di prestazione dopera
CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI (ART. 112 - 114 T.U. 267/00)
ART. 63 - Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali
ART. 64 - Forme di gestione
ART. 65 - Gestione in economia dei servizi pubblici
ART. 66 - Affidamento in concessione a terzi
ART. 67 - Aziende speciali - Struttura delle stesse
ART. 68 - Aziende consortili / Consorzi
ART. 69 - Criteri per ladesione a Consorzi - Rapporti finanziari con il Consorzio
ART. 70 - Società a partecipazione comunale
ART. 71 - Istituzioni
ART. 72 - Istituzioni Consortili: disciplina
TITOLO V - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
ART. 73 - Criteri generali
ART. 74 - Convenzioni per la gestione dei servizi
ART. 75 - Convenzioni per utilizzazione di uffici comunali
ART. 76 - Consorzi
ART. 77 - Accordi di programma
ART. 78 - Conferenze dei servizi
ART. 79 - Salvezza di discipline speciali
TITOLO VI - LAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I - I REGOLAMENTI
ART. 80 - I Regolamenti comunali
ART. 81 - Formazione e pubblicazione dei regolamenti comunali
CAPO II - DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 82 - I pareri
ART. 83 - Concessione di ausili finanziari
TITOLO VII - ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO ALLE INFORMAZIONI
ART. 84 - Esercizio del diritto di accesso
ART. 85 - Limitazioni al diritto di accesso
ART. 86 - Diritto alle informazioni
TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA
ART. 87 - Regolamento di contabilità
CAPO I - LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE
ART. 88 - Beni comunali
ART. 89 - Entrate ed uscite del Comune
ART. 90 - Bilancio pluriennale e coordinamento con la programmazione
ART. 91 - Bilancio preventivo annuale
ART. 92 - Rendiconto consuntivo annuale e riscontri
ART. 93 - Attività finanziaria del Comune
CAPO II - VERIFICHE E CERTIFICAZIONI
ART. 94 - Il revisore dei conti
ART. 95 - Controllo economico della gestione
CAPO III - CONTRATTI E CONVENZIONI
ART. 96 - Principi in materia di contratti
ART. 97 - Tesoreria
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 98 - Efficacia dello statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ruolo e attribuzioni del Comune
1. Il Comune di La Morra, nellambito dei principi fissati dalla Costituzione, è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalla legge e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, allattuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.
3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia. I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune determina, nellambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina luso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.
5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nellambito del proprio statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. Il Comune è titolare di funzioni amministrativa proprie e di quelle conferite ai sensi delle leggi statali e regionali; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione e attuazione.
Art. 2
Organizzazione del Comune
1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dellazione amministrativa e lefficienza, anche economica, dei servizi.
2. Il Comune privilegia, nellesercizio delle funzioni e nellerogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. La sede del Comune è in Piazza Municipio 1, nel palazzo comunale. Gli organi comunali possono riunirsi anche in altra sede.
Art. 3
Regole dellazione comunale
1. Gli atti comunali enunciano linteresse della collettività che ne ha determinato ladozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.
2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale allindividuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.
3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dellazione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dellamministrazione.
4. Il Comune ispira la propria azione al riconoscimento della pari opportunità professionale, culturale, politica e sociale fra i sessi.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il Comune di La Morra e con proprio stemma concesso con Decreto P.C.M. in data 9 agosto 1936 n. 10682. Le caratteristiche dello stemma sono: argento alla croce di porpora, accantonata nel 1° e 4° cantone da una macina dello stesso e nel 2° e 3° da una fronda di mora fogliata e fruttata al naturale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale approvato con decreto reale in data 31 ottobre 1941. Le caratteristiche del gonfalone sono: drappo partito di bianco e di porpora riccamente ornato di ricami dargento e caricato dello stesso del Comune con liscrizione centrata in argento: Comune di La Morra. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. Lasta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale.
3. Luso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali, devono essere autorizzati dalla Amministrazione comunale.
4. Luso dello stemma da parte di associazioni ed Enti operanti nel territorio può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.
TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 5
Gli organi del Comune
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
Art. 6
Composizione
1. Il Consiglio Comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta lintera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino allelezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio allEnte o alla cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.
3. Le norme riguardanti la composizione, lelezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 7
Il Consiglio Comunale
Presidenza
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone lordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco entro i termini di legge.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Vice sindaco, oppure se questultimo non è consigliere, dal consigliere anziano.
4. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del Vice sindaco presiede il Consigliere anziano.
5. Il consigliere anziano è colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale, o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.
Art. 8
Ruolo di indirizzo e controllo.
Linee programmatiche di mandato
1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale, tra laltro:
a) discute ed approva in un apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che nel corso del mandato politico - amministrativo dovranno essere attuati dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge lazione comunale;
b) entro il 30 settembre di ogni anno esamina la relazione che il Sindaco e la Giunta rassegnano ai fini della verifica periodica dellattuazione delle linee programmatiche.
c) in occasione del rendiconto della gestione (e comunque entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo) esamina la relazione che Sindaco e Giunta rassegnano sulla propria attività;
d) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dellaccordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;
e) discute interrogazioni e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse.
2. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentate dal Sindaco. Il Sindaco presenta tale documento nei termini e nei modi di cui allart. 18 lett. d). A tal fine il Consiglio Comunale valuta la proposta, recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche e integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio.
4. E facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato politico-amministrativo.
Art. 9
Competenze deliberative
1. Spettano al Consiglio comunale le competenze deliberative previste dalla legge.
Art. 10
Gruppi consiliari
1. I consiglieri comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale e al Sindaco unitamente al nome del capogruppo. I capigruppo, preferibilmente, sono individuati nei Consiglieri che non siano componenti della Giunta.
2. Il Regolamento può prevedere listituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 11
Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:
a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;
b) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
c) le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.
d) La disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;
e) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto diniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni e mozioni;
f) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicazione delle stesse.
Art. 12
I Consiglieri Comunali
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera Comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa datto. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dallente nella stessa giornata di presentazione e nellordine temporale di presentazione. La surroga dei consiglieri dimissionari avviene nei tempi e nei modi fissati dalla legge.
Art. 13
Diritti dei consiglieri
1. I Consiglieri comunali ai fini dellesercizio delle funzioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per lespletamento del mandato.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite. Le modalità e le iniziative del diritto allinformazione e all accesso sono disciplinate dalle leggi e dal Regolamento comunale per laccesso e per la privacy.
3. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle proposte in discussione in Consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali possono presentare al Sindaco e allassessore competente (perché delegato) interrogazioni o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco, direttamente o per il tramite dellassessore preposto al ramo di attività cui inerisce linterrogazione o la richiesta, dà risposta scritta entro trenta giorni; i consiglieri possono altresì presentare mozioni, che vengono inserite nellordine del giorno del Consiglio comunale secondo le modalità previste nel regolamento del Consigli, salvo che sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione (in tal caso il Consiglio è convocato entro i termini previsti dal T.U. art. 39 c. 2).
Art. 14
Doveri dei consiglieri - Decadenza
1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.
3. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera leventuale decadenza. Per la surroga si applicazioni di disposizioni di legge.
4. Il Regolamento definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza del Consigliere in indennità di funzione.
Art. 15
Commissioni - Commissioni di indagine
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le commissioni sono composte solo da consiglieri comunali.
2. Il Regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Ai sensi dellart. 44 comma 1 T.U. 267/00 è attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.
4. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio può istituire commissioni di indagine sullattività dellAmministrazione; la delibera istitutiva definisce loggetto dellindagine e stabilisce il termine entro il quale va conclusa; la presidenza delle commissioni di indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni.
Art. 16
Sedute consiliari
1. Lattività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie o durgenza secondo quanto stabilito nellordine del giorno. Lavviso di convocazione con lordine del giorno è recapitato ai Consiglieri con le formalità e i termini previsti nel regolamento del Consiglio.
2. Lavviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione.
3. Il regolamento del consiglio disciplina in dettaglio le disposizioni relative al presente articolo.
CAPO II
IL SINDACO
Art. 17
Ruolo del Sindaco
1. Il Sindaco è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui eventualmente preposti alla cura di settori di attività; esercita liniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio comunale dellattuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; - sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dellattività degli Assessori, dei Consiglieri incaricati e e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quali organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
5. Il Sindaco può delegare proprie funzioni agli Assessori.
Art. 18
Competenze del Sindaco
1. Spetta al Sindaco lemanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscano la competenza.
2. Compete comunque al Sindaco, nellambito delle attribuzioni amministrative comunali:
a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, fissando lordine del giorno;
b) adottare ordinanze contingibili e urgenti nelle materie di propria competenza;
c) nominare e revocare secondo le modalità previste dagli articoli successivi, i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione;
d) convocare e presentare al Consiglio, sentita la Giunta, entro 45 giorni dallinsediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la segreteria comunale;
e) nominare il Segretario comunale scegliendolo nellapposito albo;
f) impartire direttive al Segretario comunale o al Direttore generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;
i) conferire, eventualmente, e revocare al Segretario comunale, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
l) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
m) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
n) entro il 30 settembre di ogni anno convoca e presenta al Consiglio la relazione sullattività propria e della Giunta, ai fini della verifica periodica dellattuazione del programma.
Egli inoltre:
a) è responsabile dellazione amministrativa comunale, cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui eventualmente preposti alla cura dei settori di attività;
b) è responsabile verso il Consiglio comunale dellattuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti;
c) può assegnare incarichi ai Consiglieri su materie specifiche;
d) promuove e resiste alle liti e rappresenta lEnte anche in giudizio per gli atti o ambiti di competenza comunale.
Art. 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) dispone lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 20
Attribuzioni organizzative
Appartengono allUfficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:
a. stabilire gli argomenti allordine del giorno delle sedute consiliari e ne dispone la convocazione.
b. convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari se prevista, secondo la disciplina del regolamento;
c. esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
d. proporre argomenti da trattare e disporre con atto informale la convocazione della Giunta nonchè presiederla;
e. potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge;
f. autorizzare le missioni degli Assessori e segretario comunale;
g. ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
h. ricevere le dimissioni degli Assessori.
Art. 21
Vicesindaco
Assessore anziano
1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.
2. Il Segretario Comunale dà immediata comunicazione dellavvenuta nomina al Prefetto.
3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
Art. 22
Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco
1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la segreteria comunale; il segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al consigliere anziano.
2. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione, il Segretario ne avverte il Prefetto e lorgano regionale di controllo.
3. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione sullo stesso oggetto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI
Art. 23
Ruolo e competenze della Giunta
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella definizione delliniziativa politico-amministrativa, nellattuazione degli indirizzi generali enunciati dal Consiglio comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nelliniziativa per le deliberazioni del Consiglio comunale e nella predisposizione della relazione sullattività svolta da riferire annualmente al Consiglio in occasione del rendiconto di gestione.
3. La Giunta assume, ai sensi di legge, tutti gli atti di amministrazione, non riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio Comunale o non attribuiti al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario, ed ai funzionari o ai dirigenti/responsabili dei servizi.
4. Inoltre, ha la competenza a assumere gli atti di resistenza in giudizio.
Art. 24
Composizione della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due assessori e fino al massimo consentito dalla legge e discrezione del Sindaco. I nomi dei componenti, con lindicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, previo deposito dei decreti di nomina presso la segreteria comunale.
2. Solo uno fra i componenti della Giunta, può essere scelto fra i cittadini non facenti parti del Consiglio: in tal caso deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e la scelta deve essere motivata per professionalità, esperienza, competenza.
3. LAssessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non ha diritto di voto. Egli può essere nominato Vice Sindaco, ma non può convocare il Consiglio Comunale; in tal, caso in assenza del Sindaco, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere Anziano.
Art. 25
Comunicazioni del Sindaco al Consiglio comunale
sulla composizione
ed organizzazione della Giunta
1. Nel decreto di nomina della Giunta comunale il Sindaco, oltre a indicare il componente cui conferisce la carica di Vicesindaco, gli attribuisce le eventuali deleghe ad emanare provvedimenti di competenza sindacale.
2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel decreto di nomina, o la preposizione degli assessori ovvero revochi la delega eventualmente conferita allemanazione di provvedimenti, le modifiche vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Art. 26
Principi sul funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti anche dai singoli Assessori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.
3. Al Sindaco ed agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti, Aziende e Istituzioni o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
4. Tutte le delibere della Giunta sono assunte con votazione palese.
5. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
Art. 27
Ruolo e competenze degli assessori
1. Le attribuzioni agli Assessori di competenze, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.
2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile.
Art. 28
Revoca di assessori; dimissioni e altre cause
di cessazione di assessore
1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.
2. I singoli Assessori, oltrechè per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, fatta salva la facoltà di cui allart. 24 c. 1.
3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.
CAPO IV
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 29
Nomina e competenze del Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti allapposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 30
Attribuzioni gestionali
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni consultive-referenti e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta Comunale in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
3. Il Sindaco, previa delibera di Giunta, può attribuire al Segretario Comunale anche le funzioni di Direttore Generale secondo i criteri le modalità e le competenze disciplinate dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.
TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE
CAPO I
Principi generali
Art. 31
Principi
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare allamministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
Art. 32
Strumenti
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare allamministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:
* assicura la più ampia informazione circa lattività comunale;
* attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso;
* valorizza il contributo delle associazioni che operano nellambito comunale;
* assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati allazione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
* favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nellambito del Comune e delle singole frazioni/ località
2. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Salvo il caso di manifesta infondatezza del ricorso, il Comune si costituisce in giudizio, aderendo alle azioni e ai ricorsi promossi dallelettore.
CAPO II
LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Art. 33
Libere associazioni
1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operino nel territorio comunale allazione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dellattività degli organi comunali.
2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.
Art. 34
Requisiti delle libere associazioni
Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nellarticolo 33, il Comune valorizza le libere associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:
- che la forma associativa sia organizzata al suo interno su base democratica,
- che la forma associativa operi attivamente nel territorio comunale;
- che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti o 39 e seguenti del codice civile in tema di associazioni non riconosciute o di comitati;
- che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno un assemblea degli associati residenti nel Comune;
- che lo scopo sociale, risultante dallo statuto o dallatto costitutivo della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.
- Approvino annualmente il bilancio (preventivo e consuntivo).
2. Le suddette forme associative sono tenute a depositare in Comune:
a) copia degli atti costitutivi e statutari;
b) indicazione di un recapito;
c) indicazione di un nominativo, di un referente residente nel Comune.
Art. 35
Rapporti con il Comune
1. Le forme associative come sopra individuate possono, nellambito dei rispettivi scopi sociali:
- avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per ladozione di atti o per lassunzione di iniziative spettanti a tali organi;
- le istanze, petizioni e proposte sono presentate con le modalità di cui ai successivi artt. del Capo V;
2. Le forme associative e quelle equiparate possono chiedere, in relazione alle materie inerenti al proprio scopo sociale, che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.
Art. 36
Altre forme associative
1. Le forme associative, non aventi i requisiti di cui agli articoli precedenti possono rivolgere istanze ai sensi dellarticolo 53;
Art. 37
Partecipazione alla gestione dei servizi
1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi dinteresse collettivo.
2. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive per il Comune, il Comune attua il principio sancito nel comma 1, consentendo, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento o specifiche convenzioni, luso di locali comunali per assemblee e riunioni, per coordinare la loro azione con quella del Comune, la consultazione delle associazioni di volontariato e delle associazioni di utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro attività.
CAPO III
LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI
Art. 38
Consultazioni
1. Il Sindaco, sentita la Giunta o su determinazione del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popolazione, convocando lassemblea dei cittadini residenti nel Comune per lesame di proposte di deliberazione inerenti alladozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o della Giunta o per lesame di interventi da attuare.
Art. 39
Modalità per la convocazione
1. Il Sindaco convoca lassemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati lora e il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nellassemblea.
2. Lavviso rimane depositato presso la segreteria comunale e affisso allalbo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno dieci giorni prima dellassemblea.
3. Nei tre giorni precedenti la documentazione relativa agli oggetti da trattare nellassemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la segreteria comunale.
Art. 40
Disciplina dellassemblea
1. Allassemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.
2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi allassemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al comma 1.
3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati al comma 1 possono solo assistere allassemblea, senza prendere la parola e/o senza esprimere voto.
4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire allassemblea in merito agli oggetti della convocazione.
5. Il Sindaco presiede lassemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale.
Art. 41
Determinazioni dellassemblea
1. Nel corso dellassemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nellavviso di convocazione di cui allarticolo 39.
Art. 42
Effetti delle decisioni dellassemblea
1. Le determinazioni dellassemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.
Art. 43
Formalità
1. Le formalità relative alle anzidette consultazioni saranno disciplinate da specifico regolamento.
Art. 44
Altre consultazioni
1. Il Consiglio comunale o il Sindaco, sentita la Giunta, possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune.
2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe, e possono comportare anche lespressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio.
3. Lesito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.
CAPO IV
CONSULTAZIONI REFERENDARIE
Art. 45
Referendum consultivo
1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo.
2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dellintero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo esclusivo una singola frazione, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione/località.
Art. 46
Oggetto
1. Il referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale.
2. Non sono ammessi referendum consultivi su delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, lassunzione di mutui, le questioni in materia statutaria, nonché in materia amministrativa vincolate da leggi statali o regionali.
3. Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Non possono altresì, essere indetti i referendum su materie già oggetto di consultazioni referendarie nellultimo quinquennio.
Art. 47
Proposta
1. Soggetti promotori di referendum possono essere:
a) il 35% per cento del corpo elettorale;
b) Il Consiglio Comunale
2. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 48
Quesito
1. La proposta di referendum contiene lenunciazione del quesito da sottoporre allelettorato, costituito dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto; è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consentano ai cittadini una risposta esprimibile con si o no.
Art. 49
Esito
1. La proposta di referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 50
Effetti
1. Laccoglimento di una proposta di referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dellesito del referendum.
Art. 51
Disciplina del referendum
1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.
2. I referendum si svolgono in ununica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento.
CAPO V
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 52
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con losservanza delle seguenti disposizioni:
2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti.
Art. 53
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. Il Sindaco provvede a rispondere entro 30 giorni dal suo ricevimento al protocollo.
Art. 54
Petizioni
1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 30%, dirette a porre allattenzione degli organi comunali questioni di interesse generale.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. Le petizioni sono inoltrate al Sindaco il quale, entro 60 giorni dal loro ricevimento al protocollo, le assegna in esame allorgano competente.
4. Il contenuto della decisione dellorgano competente è comunicato al primo sottoscrittore ed è pubblicizzato con affissione allAlbo Pretorio e in altri spazi pubblici, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 55
Proposte
1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 30% degli elettori del Comune per ladozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, rispondente ad un interesse collettivo. Le proposte di deliberazione devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e sul suo contenuto dispositivo;
2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dalla legge 142/90 e pone in discussione la proposta in Consiglio comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento.
3. Le determinazioni relative alle proposte di delibere di cui al presente articolo sono pubblicate allalbo Pretorio ed in altri spazi pubblici e sono comunicate al primo firmatario della proposta.
Art. 56
Disposizioni comuni
1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.
Art. 57
Diritto generale distanza
1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale distanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA
Art. 58
Principi organizzativi
1. Lorganizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e degli obiettivi della programmazione pluriennale.
2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono:
a) la valorizzazione delle professionalità;
b) lindividuazione di chiare responsabilità gestionali;
c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
d) la semplificazione delle procedure;
e) lassegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.
Art. 59
Rapporti tra gli organi di governo
e lapparato amministrativo
1. Le strutture funzionali del Comune operano nellambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.
2. In particolare il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale e i criteri generali di organizzazione; la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative; il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al segretario comunale e ai responsabili dei servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari e di giunta, e vigila sulla loro applicazione. Gli indirizzi e le direttive devono co
3. munque rispettare lautonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di cui allarticolo 107 T.U. 267/00, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto.
4. Lattività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del segretario e dei responsabili dei servizi, anche ai fini della valutazione del personale e dellassegnazione di benefici economici di rendimento.
5. Nei limiti nel rispetto dei principi e modalità previste dalla legge è possibile attribuire la responsabilità dei servizi ai singoli componenti dellesecutivo.
Art. 60
Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi determina, in conformità alle leggi, al presente statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dellente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, sullaccesso e norme gestione del personale è approvato dalla Giunta.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA
Art. 61
Contratti a termine
1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario responsabile del servizio, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
2. Lassunzione di personale dirigenziale/responsabile uffici e servizi o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.
Art. 62
Contratti di prestazione dopera
1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, il Comune può stipulare contratti di prestazione dopera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e seguenti del codice civile.
2. Tali contratti devono connettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attività, essere limitati nel tempo.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
(Art. 112 - 114 T.U. 267/00)
Art. 63
Principi di organizzazione
dei servizi pubblici municipali
1. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici resi alla collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma organizzatoria dallaltro, e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di efficienza nellorganizzazione della produzione delle prestazioni, di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e delleconomicità operativa.
3. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 64
Forme di gestione
1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o in appalto, costituzione di Aziende, di Consorzio, di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dallEnte Locale qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
3. Per gli altri servizi la comparazione viene effettuata tra la gestione attraverso, la costituzione di Istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.
4. Il Comune può partecipare a società di capitali, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
5. La gestione in economia è effettuata di norma quando non siano convenientemente utilizzabili altre forme di gestione.
Art. 65
Gestione in economia dei servizi pubblici
1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti unorganizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.
2. La gestione in economia è operata secondo le discipline proprie dellesercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione.
Art. 66
Affidamento in concessione a terzi
1. I servizi che, per loro natura e per la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo periodico lemanazione di indirizzi e direttive da parte del Comune e che, al contempo, richiedano unorganizzazione aziendale e i moduli dellazione propri dei soggetti di diritto comune possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La scelta del concessionario, salve restando le disposizioni di leggi speciali, è operata preferibilmente previo confronto comparativo tra i più interessati, i quali, alluopo invitati, presentano (se richiesto) un proprio progetto tecnico e finanziario di gestione del servizio.
3. Ove economie di scala lo rendano opportuno, il Comune può stipulare convenzioni di cui allarticolo 30 del T.U. 267/00 al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.
Art. 67
Aziende speciali. Struttura delle stesse
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
5. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei Revisione.
6. Il Presidente e gli Amministrazioni delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
7. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
8. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellAmministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per le funzioni di beni o servizi.
9. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere convocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 68
Aziende Consortili/Consorzi
Il Comune affida a Consorzi con la Provincia e con altri Comuni la gestione, in forma aziendale, dei servizi pubbliche che richiedano per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da erogare, unorganizzazione imprenditoriale connessa a significative e permanenti interrelazioni con lAmministrazione.
Art. 69
Criteri per ladesione a Consorzi.
Rapporti finanziari con il Consorzio
1. Ai fini della sua adesione a un Consorzio, il Comune verifica che la disciplina istituzionale del Consorzio sia conforme ai seguenti principi:
* lo svolgimento dellattività consortile si informi ai criteri della corretta gestione aziendale e della efficienza nellerogazione dei servizi, sia per quanto concerne la gestione complessiva, sia per quanto concerne la gestione di ogni singolo servizio;
* i rapporti finanziari fra il Consorzio e gli enti consorziati siano adeguati ai criteri indicati nellarticolo seguente
* sia assicurato al Comune almeno un livello minimo di servizi, non modificabile senza previa intesa con il Comune stesso.
2. Ladesione a un Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Unitamente allo statuto del Consorzio, il Consiglio comunale approva la convenzione, che disciplina gli obblighi e le garanzie reciproci degli enti consorziati.
3. Il Comune, quando aderisce al Consorzio, conferisce la propria quota di fondo di dotazione, determinata conformemente alle previsioni dello statuto consortile e della convenzione.
Art. 70
Società a partecipazione comunale
1. I servizi pubblici aventi le caratteristiche indicate allarticolo 68 (Aziende Consortili), per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati o comunque utile la forma societaria, sono gestiti mediante Società per azioni o Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.
2. Lazionario pubblico è articolato tra il Comune ed altri enti locali, riuniti per quanto possibile da un patto di sindacato azionario di voto che garantisca il governo dellindirizzo strategico e gestionale della società.
3. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali che non gestiscano pubblici servizi, ma che comunque abbiano come scopo sociale lesercizio di attività nelle materie dinteresse comunale, senza i vincoli e le limitazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 71
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organismi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dellAmministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmai e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 72
Istituzioni Consortili: disciplina
1. Il Comune, al fine di garantire luniformità di erogazione e la realizzazione di opportune economie di scala, può provvedere alla gestione dei servizi sociali rivolti alla persona, senza rilevanza imprenditoriale, partecipando a Consorzi tra enti locali per la loro gestione attraverso istituzione consortile.
2. Ai fini delladesione a Consorzi per la gestione di servizi in forma di istituzione consortile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti relativi ai Consorzi. (Art. 69 e seguenti dello Statuto).
TITOLO V
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
Art. 73- Criteri generali
1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dellarticolo 30 del T.U. 267/00, ovvero mediante Consorzi, ai sensi dellarticolo 31 della medesima legge.
Art. 74
Convenzioni per la gestione dei servizi
1. Il Consiglio comunale coordina, mediante convenzione, lerogazione dei servizi nel territorio del Comune con lerogazione dei servizi da parte di altri Comuni.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata: Le convenzioni possono riguardare la gestione di servizi nellintero territorio del Comune, ovvero in alcune parti soltanto di esso.
3. Il comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge.
Art. 75
Convenzioni per lutilizzazione di uffici comuni.
CONVENZIONI PER LUTILIZZAZIONE DI UFFICI DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI
1. Il Comune può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni per lutilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni, specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.
2. Nella convenzione sono fissati:
a) la durata del rapporto
b) le modalità secondo cui lufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;
c) leventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune
d) gli oneri finanziari a carico del Comune.
CONVENZIONI PER UTILIZZO UFFICI COMUNALI DA PARTE DELLA PROVINCIA O DI ALTRI COMUNI
1. Il Comune può consentire, lutilizzazione dei suoi uffici da parte della Provincia o di altri Comuni, sulla base di una apposita convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune.
2. Nella convenzione sono fissati:
a) la durata del rapporto;
b) le modalità secondo cui lufficio comunale sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore della Provincia o di altri Comuni;
c) lentità dellimpegno dellufficio comunale che dovrà essere destinata alla Provincia o agli altri Comuni;
d) gli oneri finanziari a carico della Provincia o degli altri Comuni, determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per le strutture e il personale messo a disposizione, commisurata allentità dellimpegno presumibile a favore della Provincia o degli altri Comuni.
Art. 76
Consorzi
1. Per quanto concerne la costituzione di Consorzi per aziende o istituzioni si applica larticolo 68 e 69..
Art. 77- Accordi di programma
1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, lindizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
2. Lorgano comunale competente in relazione alloggetto dellaccordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dellaccordo.
Art. 78
Conferenze di servizi
1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, lorgano comunale competente in relazione alloggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.
Art. 79- Salvezza di discipline speciali
1. La disciplina prevista negli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 è formulata con piena salvezza delle leggi statali o regionali che prevedano forme particolari di convenzioni, di Consorzi, di accordi di programma o di conferenze di servizi.
TITOLO VI
LAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
I REGOLAMENTI
Art. 80
I Regolamenti Comunali
1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali e con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata nellambito comunale;
c) devono avere carattere di generalità;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse o da previsione normativa.
3. Il Regolamento del Consiglio è approvato entro 6 mesi dallentrata in vigore del presente Statuto; fino allentrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente in quanto compatibili con il T.U. 267/00 e con lo statuto.
Art. 81
Formazione e pubblicazione dei regolamenti comunali
1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio, salvo i casi, in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta della Legge o dal presente Statuto.
2. I regolamenti comunali sono pubblicati e resi pubblici mediante affissione allalbo pretorio per 15 giorni consecutivi unitamente alla deliberazione di approvazione (art. 124 T.U.)
3. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista da leggi specifiche.
4. La raccolta dei regolamenti del Comune, è liberamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta anche solo verbale.
CAPO II
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 82
I Pareri
1. La Giunta ed il Consiglio assumono le deliberazioni di loro competenza sulla base di proposte corredate, dei pareri prescritti dalla Legge.
2. La Giunta ed il Consiglio, ove intendano discostarsi dalla proposta adottano una nuova proposta sulla quale deliberano dopo aver rinnovato, entro i termini previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, lacquisizione dei pareri prescritti. Si prescinde da tale rinnovazione per le modificazioni tendenti ad adeguare la deliberazione al contenuto dei pareri resi sulla relativa proposta.
3. Restano fermi gli altri pareri obbligatori per legge.
4. Il Sindaco può sempre richiedere i pareri di cui al comma 1 sugli atti di sua competenza.
5. I pareri facoltativi sono richiesti quando sussistano specifiche ragioni che ne rendano opportuna lassunzione.
Art. 83
Concessione di ausili finanziari
1. Il Comune può erogare alle associazioni ed enti, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune, può altresì, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento.
TITOLO VII
ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO
ALLE INFORMAZIONI
Art. 84
Esercizio del diritto di accesso
1. Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa del Comune, è garantito lesercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali.
2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative previste dallart. 34 dello statuto, in relazione al loro scopo sociale, ed a quelle ad esse equiparate.
3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dellamministrazione.
4. Il Regolamento comunale per laccesso disciplina le modalità per lesercizio del diritto.
Art. 85
Limitazioni al diritto di accesso
1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero limparzialità e il buon andamento dellamministrazione.
2. Il diritto della riservatezza delle persone è tutelato dal regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.
3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata, e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.
Art. 86
Diritto alle informazioni
1. Ai sensi dellart. 10 comma 1 T.U. 267/00 tutti gli atti dellamministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti lesibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Gli atti dellamministrazione per i quali la legge prevede la pubblicazione sono pubblicati allAlbo Pretorio e, quando occorre garantirne la massima diffusione, negli appositi spazi pubblici.
3. Laffissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
TITOLO VIII
BILANCI E CONTABILITA
Art. 87
Regolamento di contabilità
1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli enti locali, la disciplina del bilancio pluriennale di previsione, di quello annuale di previsione, del rendiconto, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari che economici, dei contratti, dellamministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti allamministrazione è disposta mediante il regolamento di contabilità del Comune.
2. Il regolamento di contabilità si ispira comunque ai principi di chiarezza contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività delle operazioni e di trasparenza ed economicità..
CAPO I
LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE
Art. 88
Beni comunali
1. I beni del Comune sono costituiti dal demanio e dal patrimonio.
2. Il demanio e il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti allo stesso ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.
3. Il Comune provvede alla gestione del proprio demanio e patrimonio, avendo cura di mantenere la miglior conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse.
4. i beni del Comune sono iscritti quanto alla consistenza ed al valore negli inventari di cui al regolamento di contabilità, che sono periodicamente aggiornati sulla base delle vigenti norme di contabilità pubblica per gli EE.LL.
Art. 89
Entrate ed uscite del Comune
1. Le risorse del Comune sono costituite dalle entrate previste dallarticolo 165, comma 3, del T.U. 267/00 e dalle sue eventuali modificazioni ed integrazioni.
2. Le uscite del Comune sono costituite dalle spese necessarie per lesercizio delle funzioni e per il conseguimento dei pubblici interessi la cui cura spetti al Comune; esse si articolano in spese correnti e spese dinvestimento.
3. Il Comune osserva, per la gestione dellentrata e della uscita, le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed i principi di efficienza dellazione contabile, della coerenza economica e finanziaria e della riscontrabilità dellefficacia della spesa.
Art. 90
Bilancio pluriennale e coordinamento
con la programmazione
1. Il Comune adotta, in coerenza temporale con il bilancio pluriennale della Regione Piemonte, un bilancio pluriennale.
2. Il bilancio pluriennale del Comune rappresenta il quadro delle risorse di cui si prevede la disponibilità nel periodo considerato per il conseguimento degli interessi pubblici affidati allente, coerentemente con le scelte dei piani e programmi comunali; esso costituisce il riscontro di copertura finanziaria di nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri.
3. Il bilancio pluriennale è lo strumento di programmazione economico-finanziaria e si coordina con gli atti di piano e programma del Comune, nonché con i loro progetti attuativi.
4. Il bilancio pluriennale, aggiornato annualmente in occasione dellapprovazione del bilancio annuale, è elaborato in termini di competenza; il bilancio pluriennale deve chiudere in pareggio.
5. Il bilancio pluriennale, è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di statuto, su proposta della Giunta Comunale.
Art. 91
Bilancio preventivo annuale
1. Il bilancio annuale di previsione rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili per gli impieghi nel periodo dall1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, costituente lesercizio.
2. Il bilancio di previsione è formato secondo i principi dellunità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato da una relazione revisionale e programmatica, dalla relazione del revisore dei conti ed altri allegati di legge, è approvato dal consiglio comunale, nei modi e con le forme di legge e di statuto, su proposta della Giunta Comunale.
4. Il bilancio è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi. Allo stesso sono allegati eventuali documenti specifici previsti dal regolamento di contabilità.
Art. 92
Rendiconto consuntivo annuale e riscontri
1. I risultati della gestione del bilancio annuale di previsione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto, che si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto patrimoniale e del prospetto dimostrativo dei risultati di gestione.
2. Al rendiconto sono allegati i dati e i documenti previsti dallordinamento contabile, nonchè gli altri documenti previsti dal regolamento di contabilità.
3. Il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenute e dalla relazione del Revisore dei conti, è approvato dal Consiglio comunale, nei modi e con le forme di legge e di regolamento, su proposta della Giunta comunale.
Art. 93
Attività finanziaria del Comune.
1. Nellambito della facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.
2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 212/27.7.00 e s.m. e i., mediante adeguamento dei relativi regolamenti e atti amministrativi.
CAPO II
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI
Art. 94
Il revisore dei conti
l. Il Consiglio Comunale elegge, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione purchè le stesse non siano incompatibili con le funzioni di controllo e di indirizzo.
Art. 95
Controllo economico della gestione
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta ed agli indirizzi degli organi politici.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Sindaco che ne riferisce agli organi di competenza per eventuali provvedimenti di competenza.
CAPO III
CONTRATTI E CONVENZIONI
Art. 96
principi in materia di contratti
1. Il regolamento in materia di contratti disciplina lattività contrattuale del Comune informandosi ai seguenti principi direttivi:
a) ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto comune, con losservanza delle disposizioni pubblicistiche in materia;
b) la stipula dei contratti deve esser preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa contenente quanto previsto dalla legge.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite anche nei Regolamenti comunali specifici.
Art. 97
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente settimanalmente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilanci e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 98
Efficacia dello statuto
1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio dellente.
2. Le disposizioni del presente statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati.
Comune di Monleale (Alessandria)
Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 15 del 14/06/2001)
INDICE
TITOLO I - IL COMUNE
Art. 1 Il Comune
Art. 2 Autonomia Statutaria
Art. 3 Principi e finalità
Art. 4 Funzioni
Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 6 Organi
Art. 7 Consiglio Comunale
Art. 8 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 9 Consiglieri Comunali
Art. 10 Gruppi Consiliari
Art. 11 Decadenza della carica
Art. 12 Sindaco
Art. 13 Cessazione dalla carica
Art. 14 Impedimento permanente del Sindaco
Art. 15 Linee programmatiche del mandato
Art. 16 Mozione di sfiducia
Art. 17 Vicesindaco
Art. 18 Nomina della Giunta Comunale
Art. 19 Competenze della Giunta Comunale
Art. 20 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 21 Verbali degli organi collegiali
TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 22 Principi e criteri organizzativi
Art. 23 Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 24 Segretario Comunale
Art. 25 Direttore Generale
Art. 26 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 27 Dipendenti comunali
Art. 28 Servizi pubblici comunali
Art. 29 Aziende speciali ed Istituzioni
Art. 30 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 31 Convenzioni
Art. 32 Consorzi
Art. 33 Accordi e conferenze
TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 34 Finanza e Contabilità
Art. 35 Ordinamento tributario
Art. 36 Bilancio e rendiconto di gestione
Art. 37 Disciplina di contratti
Art. 38 Revisione economico-finanziaria
Art. 39 Principi generali del controllo interno
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 40 Partecipazione dei cittadini
Art. 41 Referendum comunale
Art. 42 Associazionismo
Art. 43 Volontariato
Art. 44 Accesso agli atti
Art. 45 Diritto di informazione
TITOLO V - DIFENSORE CIVICO
Art. 46 Nomina
Art. 47 Decadenza
Art. 48 Funzioni
Art. 49 Facoltà e prerogative
Art. 50 Relazione annuale
Art. 51 Indennità di funzione
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 52 Modifiche dello statuto
Art. 53 Entrata in vigore dello statuto
TITOLO I
Art. 1
(Il Comune)
1. Il Comune di Monleale, di seguito chiamato Comune, è costituito dal concentrico che a sua volta si divide in Monleale Alto e Monleale C.so Roma e dalle seguenti frazioni: Ville, Cusinasco, Valmaia, Casavecchia, Poggio, Cadaborgo, Ceselli, Bellaria, Profigate, Repregosio.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10 e confina con i territori dei Comuni di: Volpedo, Volpeglino, Berzano di Tortona, Montegioco, Sarezzano.
3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica.
4. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
5. La giunta comunale può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico.
Art. 2
(Autonomia Statutaria)
1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dellordinamento comunale che, nellambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dellorganizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, lordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dellaccesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dellesercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per lautonomia normativa dei comuni e delle province. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto alle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
Art. 3
(Principi e finalità)
1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il comune collabora con lo stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materia di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 4
(Funzioni)
1. Il Comune, nellambito dellautonomia riconosciuta dellordinamento giuridico italiano, è lente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dallassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.
Art. 5
(Consiglio Comunale dei ragazzi)
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 6
(Organi)
1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istruzioni dipendenti.
Art. 7
(Consiglio Comunale)
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di una assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza entrambi, la presidenza della seduta è assunta dallassessore più anziano di età. Al fine di potere assumere lufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che lassessore devono essere anche consiglieri comunali.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dellorgano, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le presidenze delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, devono essere attribuite a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale alluopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la segretezza al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati o cittadini.
Art. 8
(Convocazione del Consiglio Comunale)
1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte allordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La conoscenza deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni della proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4. Lattività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
6. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
7. Lelenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nellalbo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri.
8. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui il precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.
9. Lelenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate durgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti allordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati allalbo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 9
(Consiglieri Comunali)
1. Lentrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo mandato e rappresentano lintera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale o delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Lesercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per laccesso agli atti.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive allordine del giorno della prima seduta utile al consiglio comunale dopo che lufficio competente ne ha concluso listruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione allesame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dellamministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, le quali verranno date in consiglio comunale solamente per quelle attinenti questioni istituzionali di competenza di questo organo.
6. Per lesercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art. 10
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitariamente allindicazione del nominativo del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle norme della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Art. 11
(Decadenza della carica)
1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato lavvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto questultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 12
(Sindaco)
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto, dei regolamenti e sovrintendente alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina lordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo allordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina lordine del giorno dei lavori.
5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche lincarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
Art. 13
(Cessazione della carica)
1. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei comuni seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.
Art. 14
(Impedimento permanente del Sindaco)
1. Limpedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata alla giunta comunale e composta da soggetti estranei allamministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
2. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capogruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dellimpedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
Art. 15
(Linee programmatiche di mandato)
1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui allart. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale lapprovazione di modifiche di integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 16
(Mozione di sfiducia)
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per lappello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
Art. 17
(Vicesindaco)
1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. Lincarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sospensione dallesercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dallassessore comunale presente a partire dal più anziano di età.
Art. 18
(Nomina della Giunta Comunale)
1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a un terzo arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La giunta, salvo caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dallincarico con comunicazione diretta al Sindaco.
Art. 19
(Competenze della Giunta Comunale)
1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nellesercizio delle funzioni di governo, anche per lattuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegali alle quali concorrono gli assessori comunali.
2. La giunta compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 20
(Funzionamento della Giunta Comunale)
1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti allordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere linserimento allordine del giorno di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con lintervento della maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità dellindirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, lassessore anziano. Lanzianità tra gli assessori è determinata dalletà.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 21
(Verbali degli organi collegiali)
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dallautore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato lavviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
4. Il componente dellorgano deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
5. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
6. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dallorgano deliberante. E completato con gli elementi necessari al perfezionamento dellatto pubblico amministrativo, tra i quali lesito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro lapprovazione dellatto.
7. Il verbale di deliberazione del consiglio comunale è sottoscritto dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale, mentre per le deliberazioni della giunta comunale non figura la firma del consigliere anziano.
TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 22
(Principi e criteri organizzativi)
1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dellarea direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. Lesercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. Lesercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita al Sindaco che può demandarla al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle cause promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nellinteresse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art. 23
(Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi)
1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sullordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
Art. 24
(Segretario Comunale)
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che sceglie tra gli iscritti allAlbo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3. Il segretario comunale può essere revocato, previo avvio del procedimento a termini della legge 241/90, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per grave violazione dei doveri dufficio.
4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per lesercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
Art. 25
(Direttore Generale)
1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune.
2. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendente alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
4. Per lesercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art. 26
(Responsabili degli uffici e dei servizi)
1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa ladozione di atti e provvedimenti che impegnano lamministrazione verso lesterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in analitico, nellambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare listruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovraintendenza e coordinamento dellattività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
8. E facoltà dellAmministrazione riservare allorgano esecutivo eventuale potere di gestione così come disciplinato dallart. 53 della legge 488/2000.
Art. 27
(Dipendenti comunali)
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sullordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 28
(Servizi pubblici comunali)
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costruire una istituzione o una azienda;
b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e prevalente capitale pubblico locale costruire o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) A mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellart. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Art. 29
(Aziende Speciali ed Istituzioni)
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori dal territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e al migliore qualità dei servizi.
Art. 30
(Società per azioni o responsabilità limitata)
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti di pubblici negli organi di organizzazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
Art. 31
(Convenzioni)
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti della pubblica amministrazione al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti pubblici partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 32
(Consorzi)
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 33
(Accordi e Conferenze)
1. Laccordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché allattuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione lazione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Allo stesso modo si procede per lapprovazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dellamministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominanti di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze si servizi.
TITOLO III
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 34
(Finanza e contabilità)
1. Nellambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria de ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina lordinamento contabile del Comune.
4. Nellambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese di ufficio.
Art. 35
(Ordinamento tributario)
1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n.212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 36
(Bilancio e Rendiconto di Gestione)
1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
2. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi.
Art. 37
(Disciplina dei contratti)
1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, allassunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante al fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Art. 38
(Revisione economico-finanziaria)
1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando rincorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullesplicitamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 39
(Principi generali del controllo interno)
1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui lart. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui lart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.2000, n. 286.
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per lambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni ed a incarichi esterni.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 40
(Partecipazione dei cittadini)
1. Lamministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati allattività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dellamministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare lintervento dellorgano competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo competente le richieste rivolte allamministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai parere allorgano competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa alla conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente lesercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
Art. 41
(Referendum comunale)
1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lindizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste de referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art. 42
(Associazionismo)
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
Art. 43
(Volontariato)
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dellAmministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art. 44
(Accesso agli atti)
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale lufficio competente a trattare laffare, il responsabile del procedimento, il responsabile dellistruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3. Il Comune istituisce lUfficio per e Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dellufficio sono attribuiti dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. LUfficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire lesercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 45
(Diritto di informazione)
1. Tutti gli atti di amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nellambito della sede municipale, denominato Albo Pretorio. Può essere effettuata, a seconda dellinteresse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. Lufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.
TITOLO V
DIFENSORE CIVICO
Art. 46
(Nomina)
1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Alessandria, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
* che si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
* i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
* i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
* chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
* chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
Art. 47
(Decadenza)
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Art. 48
((Funzioni)
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dai regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno una volta alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali.
Art. 49
(Facoltà e prerogative)
1. LUfficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dellamministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.
Art. 50
(Relazione annuale)
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allAlbo Pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
Art. 51
(Indennità di funzione)
1. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 52
(Modifica allo statuto)
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto a favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relative deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 53
(Entrata in vigore dello Statuto)
1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo lespletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione allalbo pretorio del Comune.
Comune di Perosa Argentina (Torino)
Statuto comunale (Adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 in data 22 giugno 2001)
INDICE
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Albo pretorio
Art. 6 Stemma ed insegne
PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 7 Organi
Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 9 Consiglio comunale
Art. 10 Sessioni e convocazione
Art. 11 Linee programmatiche di mandato
Art. 12 Commissioni
Art. 13 Consiglieri
Art. 14 Gruppi consiliari
Art. 15 Sindaco
Art. 16 Attribuzioni di amministrazione del sindaco
Art. 17 Attribuzioni di vigilanza del sindaco
Art. 18 Attribuzioni di organizzazione del sindaco
Art. 19 Vicesindaco
Art. 20 Delegati del sindaco
Art. 21 Mozioni di sfiducia
Art. 22 Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco
Art. 23 Giunta comunale
Art. 24 Composizione della giunta
Art. 25 Nomina della giunta
Art. 26 Funzionamento della giunta
Art. 27 Competenze della giunta
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Art. 28 Principi strutturali ed organizzativi
Art. 29 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 30 Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 31 Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 32 Il direttore generale
Art. 33 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 34 Incarichi a contratto
Art. 35 Collaborazioni esterne
Art. 36 Il segretario comunale
TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI
Art. 37 Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 38 Gestione in economia
Art. 39 Concessione a terzi
Art. 40 Aziende speciali
Art. 41 Istituzioni
Art. 42 Società
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 43 Principi e criteri
Art. 44 Organo di revisione economico-finanziaria
Art. 45 Controlli gestionali
PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 46 Organizzazione sovracomunale
Art. 47 Principio di cooperazione
Art. 48 Convenzioni
Art. 49 Consorzi
Art. 50 Unione di Comuni
Art. 51 Accordi di programma
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 52 Partecipazione
Art. 53 Associazionismo
Art. 54 Contributi alle associazioni
Art. 55 Volontariato
Art. 56 Consultazioni
Art. 57 Petizioni
Art. 58 Proposte
Art. 59 Referendum
Art. 60 Accesso agli atti
Art. 61 Diritto di informazione
Art. 62 Istanze
Art. 63 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 64 Difensore civico della Comunità Montana
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 65 Statuto
Art. 66 Regolamenti
Art. 67 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 68 Norma finale
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il Comune di Perosa Argentina è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato e dal presente statuto.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e della Resistenza.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche allamministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dallambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo e dalla frazione Meano, con le seguenti borgate:
Aira
Baisa
Baral
Brandoneugna
Breirè
Bressi
Briera
Briere
Casale Serre La Croce
Cassas
Chialme
Ciabot
Cialviniera
Ciampiano
Ciapella
Ciarena
Clot di Ciampiano
Colombera
Combale
Combavaccè
Combe
Coutandin
Crosie
Forte
Gataudia
Gilli
Grange (Perosa)
Grange (Meano)
Jartousiere
Lageard
Lobero
Migliasola
Moliere
Passoir
Podio
Poetti
Prageria
Prese
Quinto
Raudori
Rio Agrevo
Robert
Sagna
Saretto
Selvaggio
Serre
Sinchette
Torano
Viali
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 26,31 e confina con i Comuni di Coazze, Giaveno, Perrero, Pinasca, Pomaretto e Roure.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 5
Albo pretorio
1. E istituito presso la sede comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
Art. 6
Stemma ed insegne
1. Lo stemma del Comune di Perosa Argentina, concesso con decreto del Presidente della Repubblica il 17 maggio 1986, è così descritto: di nero, alle tre pietre dargento, poste due, una. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante dargento, il motto, in lettere maiuscole di nero, DANT FRUCTUS LAPIDES. Ornamenti esteriori da Comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 1986.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. Luso e la riproduzione dello stemma del Comune sono subordinati ad autorizzazione dellamministrazione comunale.
5. Lesposizione delle bandiere, vessillo o gonfalone può essere effettuata quotidianamente, nel rispetto delle modalità di esposizione disciplinate da specifiche norme di legge e regolamentari.
6. E comunque effettuata lesposizione quotidiana delle bandiere nazionale, europea e regionale nonchè della bandiera occitana, quale simbolo della minoranza linguistica cui il Comune appartiene.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 7
Organi
1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dal regolamento.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta privata.
4. Le sedute della giunta comunale sono segrete. La giunta medesima può comunque invitare ad assistere ai lavori i consiglieri delegati od altre persone i cui pareri siano ritenuti rilevanti in riferimento ai singoli provvedimenti da adottarsi.
5. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati:
- dal presidente, dal segretario comunale e dal consigliere anziano, per le sedute consiliari;
- dal presidente, dal segretario comunale e dal vice sindaco (o in assenza od impedimento di questultimo da un assessore presente alla seduta, in ordine decrescente di anzianità) per le sedute di giunta;
- dal presidente e dal segretario, per le sedute di commissione.
Art. 9
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale:
- esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dallo statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;
- impronta lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità;
- nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti consiliari fondamentali devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti lapprovazione del bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti lordine del giorno degli argomenti da trattare, da notificarsi a ciascun consigliere presso il domicilio eletto nel territorio del Comune.
5. Le disposizioni di dettaglio inerenti la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale sono disciplinate con apposito regolamento.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio comunale provvede a verificare lattuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori. E facoltà del consiglio, durante il corso del mandato, provvedere ad integrare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta allorgano consiliare il documento-rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni
1. Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.
3. La deliberazione di istituzione delle commissioni deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ad informarlo dellavvio del procedimento per la decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, anche fornendo eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina e delibera in merito, tenuto conto delle cause giustificative dellassenza presentate da parte del consigliere interessato. Ogni consigliere ha comunque facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dellanno solare, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo modalità che trovano disciplina nel regolamento del consiglio comunale.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, designando i capigruppo nellambito dei medesimi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Nelle more della designazione, posto che lindividuazione è comunque necessaria, trattandosi di soggetti cui la legge attribuisce specifiche funzioni, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in locale comunale presso il palazzo comunale, messo a disposizione dal sindaco per tale scopo.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 15
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il sindaco rappresenta il Comune, è lorgano responsabile dellamministrazione e sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali. Egli esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.
3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti specifiche attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio, come descritte nei successivi articoli 16, 17 e 18.
Art. 16
Attribuzioni di amministrazione del sindaco
1. Il sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di amministrazione:
a) dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune, nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum indetti nelle materie di competenza comunale;
d) rappresenta il Comune in giudizio previa autorizzazione della giunta comunale;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle effettive esigenze.
Art. 17
Attribuzioni di vigilanza del sindaco
1. Il sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività amministrativa dellente.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 18
Attribuzioni di organizzazione del sindaco
1. Il sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare nelle sedute della giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
Art. 19
Vicesindaco
1. Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza od impedimento di questultimo.
2. In caso di assenza od impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede lassessore più anziano di età.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vicesindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.
Art. 20
Delegati del sindaco
1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, mediante proprio provvedimento scritto, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o specifica per il compimento di singoli atti o procedimenti.
3. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce.
4. La delega può essere modificata e revocata dal delegante in qualunque momento e senza motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellamministrazione.
5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza.
Art. 21
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 22
Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede dintesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione relaziona al consiglio sulle ragioni dellimpedimento, nel termine di trenta giorni dalla nomina.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 23
Giunta comunale
1. La giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 24
Composizione della giunta
1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Il numero degli assessori componenti la giunta è determinato dal sindaco.
3. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri ovvero tra cittadini non facenti parte del consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni al consiglio non possono essere in numero superiore a due e ad essi non può essere attribuita la carica di vicesindaco.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 25
Nomina della giunta
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4. Salvo i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 26
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza del componenti della giunta, compreso il sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 27
Competenze della giunta
1. La giunta collabora con il sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, del direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E altresì di competenza della giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
4. Lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della giunta.
5. La giunta provvede allapprovazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
6. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, con impegni da assumersi da parte del consiglio comunale, ai sensi di legge.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Art. 28
Principi strutturali ed organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 29
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e dello statuto, nonché nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti.
Art. 30
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore generale, se nominato ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali od intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 31
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
Art. 32
Il direttore generale
1. Il sindaco può nominare un direttore generale.
2. Le modalità per la nomina e la revoca del direttore generale e le sue competenze sono definite dalla legge.
3. Al direttore generale rispondono, nellesercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del segretario comunale.
4. Nellipotesi in cui non risultino stipulate le convenzioni previste dalla legge per i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, il sindaco può conferire con proprio provvedimento le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
Art. 33
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Sono attribuiti ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dallorgano politico ed agli stessi in particolare compete:
- la stipula dei contratti in rappresentanza dellente;
- lapprovazione dei ruoli delle entrate;
- la gestione delle procedure di appalto e di concorso;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e lapplicazione di sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal sindaco;
- le altre ordinanze previste da norme e regolamenti, ad eccezione di quelle nellesclusiva competenza del sindaco, ai sensi di legge;
- gli atti attribuiti dalle leggi e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono per il mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
5. In caso di inadempienza, grave ritardo od inefficienza nelladozione di atti dovuti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, fatto salvo lavvio dei procedimenti a carico previsti dalle normative vigenti, è previsto lintervento sostitutivo del direttore generale, ove nominato, ovvero del segretario comunale, ad eccezione dei casi che per loro natura necessitano di specifiche conoscenze tecniche, in relazione ai quali può essere prevista la sostituzione mediante incaricati esterni.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare funzioni di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Art. 34
Incarichi a contratto
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare in ordine al conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato, ai sensi dellarticolo 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I contratti conferiti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 35
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni esterne devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 36
Il segretario comunale
1. Il segretario comunale viene nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto fra gli iscritti allapposito albo. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge e di regolamento.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Comune può stipulare convenzione con altri comuni per la gestione in modo coordinato ed in forma associata del servizio di segreteria comunale.
4. Il segretario comunale svolge le funzioni espressamente previste dalla legge, nonché quelle attribuitegli dallo statuto o dai regolamenti del Comune. Al medesimo possono essere inoltre conferite dal sindaco specifiche funzioni, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dellente od agli obiettivi programmatici dellamministrazione.
5. Il segretario comunale, in particolare: adotta provvedimenti con rilevanza esterna e valenza intersettoriale, è capo e responsabile del personale, ha la direzione della struttura operativa dellente secondo le direttive impartite dal sindaco.
TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI
Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici è assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura od allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellarticolo 116 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 38
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 39
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 40
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dellazienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dellazienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dellazienda può prevedere condizioni e modalità per laffidamento dellincarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dellazienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Lorganizzazione ed il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
7. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 41
Istituzioni
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con latto istitutivo dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallarticolo 40 per le aziende speciali.
4. Il direttore dellistituzione è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 42
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società, ai sensi di legge, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Negli statuti delle società sono previste le forme di raccordo e collegamento fra le società stesse ed il Comune.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 43
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione può comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellente. E facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Apposite norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellorgano di revisione economico-finanziaria e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dellente.
Art. 44
Organo di revisione economico-finanziaria
1. Il revisore, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono altresì disciplinate dal regolamento le modalità per le eventuali sostituzioni e decadenza del revisore.
3. Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 45
Controlli gestionali
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellente, il regolamento individua strumenti e metodologie adeguati alleffettuazione dei controlli interni previsti dallarticolo 147 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE
Art. 46
Organizzazione sovracomunale
1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
Art. 47
Principio di cooperazione
1. Lattività dellente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 48
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 49
Consorzi
1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero qualora non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.
2. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione avente i contenuti previsti dalla legge e dallo statuto comunale, unitamente allo statuto del consorzio medesimo.
Art. 50
Unione di Comuni
1. In attuazione dei principi di cui al precedente articolo 46 e previsti nelle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 51
Accordi di programma
1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula laccordo, previa deliberazione dintenti del consiglio comunale, con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 52
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellente, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone laccesso alle strutture ed ai servizi dellente nei modi stabiliti dal regolamento.
3. Per lattuazione dei principi generali di cui al presente Titolo ed in relazione al comma 1 il consiglio comunale può istituire delle commissioni consultive aperte a cittadini non amministratori del Comune.
4 Il regolamento disciplina le modalità di costituzione delle commissioni, nonchè il funzionamento e la composizione delle medesime nel rispetto del criterio proporzionale.
Art. 53
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la giunta comunale, su istanza degli interessati, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non possono essere riconosciute associazioni segrete od aventi caratteristiche incompatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Art. 54
Contributi alle associazioni
1. Il Comune, secondo modalità stabilite in apposito regolamento, può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dellattività associativa e può altresì mettere a disposizione delle associazioni medesime strutture, beni o servizi, gratuitamente ed a titolo di contributo in natura.
2. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro od in natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che evidenzi limpiego dei contributi ricevuti.
Art. 55
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato formalmente riconosciute, può altresì gestire servizi ritenuti di importanza generale e nellinteresse della collettività.
Art. 56
Consultazioni
1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in ordine allattività amministrativa.
Art. 57
Petizioni
1. I cittadini residenti o dimoranti nel Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità particolari in calce al testo comprendente le richieste che vengono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco che la assegna in esame allorgano competente entro trenta giorni.
4. Lorgano competente deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni con decisione che, unitamente al testo della petizione, è resa pubblica mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, con modalità idonee a consentire a tutti i firmatari di prenderne conoscenza.
Art. 58
Proposte
1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore a mille, possono avanzare allamministrazione proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente.
2. Qualora le proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco, acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta ed i pareri allorgano competente.
3. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta con decisione che viene resa pubblica mediante affissione negli appositi spazi e comunicata formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 59
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su questioni che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio. Sono altresì escluse dalla potestà referendaria le materie attinenti alla finanza comunale in genere, ai tributi, alle tariffe, al personale ed allorganizzazione dei servizi e degli uffici, alle nomine e designazioni, allo statuto comunale, al regolamento del consiglio comunale, al piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 30% del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica;
5. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 60
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, rimanendo comunque sottratti alla consultazione gli atti che espresse disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
2. Con apposito regolamento vengono individuate le categorie di atti per i quali laccesso è escluso o limitato in ragione della tutela alla riservatezza delle persone o casi in cui laccesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dellattività amministrativa.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti dal regolamento.
Art. 61
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Lente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
4. Lesercizio del diritto di informazione del contribuente in materia tributaria e, in particolare, del diritto di interpello, è garantito secondo disposizioni di legge ed apposite norme regolamentari emanate dal Comune.
Art. 62
Istanze
1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere fornita entro trenta giorni dalla presentazione dellinterrogazione.
Art. 63
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allalbo pretorio od altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
4. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo eccezioni disposte ai sensi di legge, di statuto o di regolamento.
Art. 64
Difensore civico della Comunità Montana
1. Il consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, lopportunità dellistituto del difensore civico, che, eletto daccordo con tutti i Comuni membri dal consiglio della Comunità Montana, assolva le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni stessi.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 65
Statuto
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti ad adeguate forme di pubblicità.
Art. 66
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti nelle materie demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 67
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e dello statuto stesso.
Art. 68
Norma finale
1. Lo statuto è approvato ed entra in vigore ai sensi di legge.
Comune di Rittana (Cuneo)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Capo I - Elementi costitutivi del Comune
Art. 1 Denominazione e natura giuridica
Art. 2 Autonomia statutaria
Art. 3 Territorio
Art. 4 Sede
Art. 5 Segni distintivi
Art. 6 Albo pretorio
Capo II - Finalità e compiti
Art. 7 Finalità
Art. 8 Collaborazioni extracomunali
Art. 9 Tutela della salute
Art. 10 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persona handicappate. Coordinamento degli interventi
Art. 11 Tutela dei dati personali
Art. 12 Tutela del patrimonio naturale ed ambientale
Art. 13 Sviluppo sociale e programmazione
Art. 14 Tutela patrimonio storico, etnico-culturale e linguistico
Art. 15 Realizzazione della pari opportunità uomo donna
Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I - Organi elettivi
Sezione I - Funzione degli organi elettivi
Art. 16 Organi del Comune
Sezione II - Il Consiglio Comunale
Art. 17 Elezione, composizione e durata in carica
Art. 18 Consiglieri comunali: funzioni e diritti
Art. 19 Consigliere anziano
Art. 20 Dimissioni del Consigliere
Art. 21 Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere
Art. 22 Gruppi consiliari
Art. 23 Competenze del Consiglio comunale
Art. 24 Funzionamento del Consiglio comunale
Art. 25 Linee programmatiche di mandato
Art. 26 Validità delle deliberazioni consiliari
Art. 27 Forme di votazione del Consiglio comunale
Art. 28 Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana
Art. 29 Commissioni consiliari
Art. 30 Interrogazioni ed istanze dei Consiglieri
Sezione III - La Giunta comunale
Art. 31 Nomina della Giunta comunale
Art. 32 Composizione e presidenza
Art. 33 Vicesindaco - delegati del Sindaco
Art. 34 LAssessore extraconsiliare
Art. 35 Durata in carica e dimissioni della Giunta comunale
Art. 36 Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 37 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
Art. 38 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore della Giunta Comunale
Art. 39 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Art. 40 Competenze della Giunta comunale
Art. 41 Funzionamento della Giunta comunale
Sezione IV - Il Sindaco
Art. 42 Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza
Art. 43 Funzioni del Sindaco
Art. 44 Competenze del Sindaco
Art. 45 Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo
Capo II - Organizzazione degli Uffici e Personale
Art. 46 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 47 Ordinamento degli Uffici e dei servizi
Art. 48 Organizzazione del Personale
Art. 49 Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 50 Incarichi esterni
Art. 51 Segretario Comunale - Direttore Generale
Art. 52 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 53 Rappresentanza del Comune in Giudizio
Capo III - Servizi pubblici locali
Art. 54 Attività amministrativa del Comune nellesercizio di funzioni e servizi pubblici
Art. 55 Statuto dei diritti del contribuente
Art. 56 Forme di gestione dei servizi pubblici locali
Art. 57 Gestione in economia
Art. 58 Aziende speciali
Art. 59 Istituzioni
Art. 60 Società
Art. 61 Concessione a terzi
Art. 62 Tariffe dei servizi
Capo IV - Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti comunali
Art. 63 Responsabilità verso il Comune
Art. 64 Responsabilità verso i terzi
Art. 65 Responsabilità degli agenti contabili
Art. 66 Prescrizione dellazione di responsabilità
Art. 67 Assistenza legale e tutela dei diritti ed interessi del Comune
Titolo III - ATTIVITA FUNZIONALI
Capo I - Le forme associative
Art. 68 Principio di cooperazione
Art. 69 Convenzioni
Art. 70 Consorzi
Art. 71 Unione con i Comuni contermini
Art. 72 Accordi di programma e conferenze dei servizi
Art. 73 Rapporti con la Comunità Montana
Capo II - Gli istituti di partecipazione
Sezione I - La partecipazione popolare
Art. 74 Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 75 Diritto di accesso ed informazione
Art. 76 Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio
Art. 77 Forme di consultazione della popolazione
Art. 78 Istanze - Petizioni - Proposte
Art. 79 Referendum consultivi
Sezione II - Lazione popolare
Art. 80 Azione popolare
Art. 81 Difensore civico
Titolo IV - FINANZE E CONTABILITA
Capo I - La gestione economica della finanza locale
Art. 82 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 83 Revisione economico-finanziaria
Titolo V - FUNZIONE NORMATIVA
Capo I - Statuto
Art. 84 Contenuto e modalità di revisione dello statuto
Capo II - Regolamenti
Art. 85 Potere normativo regolamentare
Art. 86 Procedimento di formazione dei regolamenti
Art. 87 Ambito di applicazione dei regolamenti
Art. 88 Entrata in vigore
Capo III - Ordinanze
Art. 89 Ordinanze - Circolari e direttive
Art. 90 Ordinanze contingibili ed urgenti
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91 Abrogazioni
Art. 92 Entrata in vigore dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
Art. 1
Denominazione e natura giuridica
1. Il Comune di Rittana é Ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali é collocato e nellambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune, Ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.
3. Rappresenta la propria comunità alpina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Art. 2
Autonomia statutaria
1. Lautonomia statutaria é il presupposto primario per la realizzazione dellautonomia comunale e si realizza nellespletamento dellautogoverno locale, nei limiti dei principi fissati dalla legge.
2. Il Comune, nellesercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa e delle proprie competenze.
3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, lordinamento degli uffici e la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione ed associazione con gli altri Enti locali e le forme di collaborazione e partecipazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza allattività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le antiche consuetudini locali.
Art. 3
Territorio
1. Il Comune di Rittana comprende il territorio delimitato con il piano topografico di cui allart. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dallIstituto Centrale di Statistica.
2. Lintero territorio comunale é montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.
3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza dellapplicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie, quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale;
Art. 4
Sede
1. Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Rittana.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa preventiva ed espressa informazione alla popolazione ed agli amministratori comunali della diversa sede prescelta.
Art. 5
Segni distintivi
1. Il Comune negli atti, documenti e sigilli si identifica con la denominazione di Rittana.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso ed ufficialmente approvati.
3. La denominazione del Comune può essere modificata con legge regionale, ai sensi dellarticolo 133 della Costituzione.
Art. 6
Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un impiegato delegato e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Responsabili della corretta tenuta dellAlbo Pretorio sono i Messi Comunali.
CAPO II
FINALITA E COMPITI
Art. 7
Finalità
1. Il Comune si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e sportivo; svolge le funzioni ed i compiti, programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà territoriali comunali e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo.
3. Il Comune considera la pace bene supremo ed insostituibile ed in tal senso, in conformità ai principi costituzionali ed al diritto internazionale che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra le nazioni e le nazionalità, promuovono la cooperazione tra i popoli e riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuove nei rapporti coi cittadini e nelle proprie relazioni esterne la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che indirizzino lazione comunale ad effettivi e durevoli ideali di pace e collaborazione.
Art. 8
Collaboratori extracomunali
1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nellesercizio dei suoi compiti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.
2. Nellambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a questultima dallordinamento delle autonomie locali.
3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge é collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni esercitate dalla Comunita Montana.
4. Il Comune si adopera per promuovere, con i Comuni contermini e con la Comunita Montana, forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi, anche in previsione di una eventuale costituzione dellunione di Comuni prevista dallarticolo 32 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267
5. Il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare e promuoverne le particolarità etnico-linguistiche, le risorse naturali ed ambientali, le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto dallordinamento delle autonomie locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed, in generale, dalla legislazione vigente.
6. Per unadeguata realizzazione sociale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune partecipa attivamente, per quanto di propria competenza, ad eventuali processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dellambito geografico ed economico-sociale di carattere alpino in cui il Comune é collocato.
7. In tale direzione, il Comune si propone di aderire, in termini generali e nel contesto del processo di unificazione europea in corso, ad iniziative rivolte a sviluppare ed instaurare stretti legami e stabili rapporti con gli Enti locali del confinante versante alpino, anche tramite la costituzione di unità territoriali transfrontaliere, che facciano riferimento geograficamente e culturalmente alla locale regione alpina europea.
Art. 9
Tutela della salute
1. Il Comune, nellambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone lobiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione allambiente ed al territorio.
2. Il Comune concorre a garantire, allinterno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dellambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla tutela della salute e delle condizioni di vita degli anziani e dei portatori di handicap.
3. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 10
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 11
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale
1. Il Comune provvede per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dellambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando lassetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.
2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.
3. Nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dellassetto e dellutilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacità economiche ed alle risorse ed attività umane in essa presenti.
Art. 13
Sviluppo sociale e programmazione
1. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:
a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dellEnte locale o di privati operatori;
b) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
c) ad adottare, dintesa con la Comunità Montana, normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dellambiente, valgano a favorire la crescita dellimprenditorialità locale e laumento dei livelli occupazionali;
d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative o consortili interessanti i vari comparti economici;
e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.
2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. Il Comune partecipa, con la Comunità Montana ed i Comuni contermini, ad iniziative rivolte al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse, umane, naturali, ambientali e strutturali, presenti nel territorio montano, tramite lo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione economica dirette alla promozione della funzione sociale rivestita dalla iniziativa economica pubblica e privata.
Art. 14
Tutela patrimonio storico,
etnico-culturale e linguistico
1. Il Comune rappresenta lintera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.
2. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica allarea alpina sud-occidentale di lingua e cultura occitanico-provenzale ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali sociali ed economici con i confinanti versanti dellarco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica.
3. Lutilizzo e la valorizzazione dei dialetti e della lingua locale possono in tal senso essere particolarmente favoriti e promossi nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.
4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e considerata la particolare originalità e caratterizzazione linguistica locale, durante le sedute del Consiglio comunale nelle quali sia prevista la diretta partecipazione del pubblico, gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi, oltre che nella lingua ufficiale, nel dialetto locale; in tal caso ogni oratore prima di pronunciare il proprio intervento dovrà presentare al Presidente della seduta il testo in forma scritta ed in lingua italiana dellintervento stesso; ai fini della verbalizzazione degli interventi della seduta consiliare verranno esclusivamente presi in considerazione i testi degli interventi scritti o manifestati nella lingua ufficiale dello Stato.
Art. 15
Realizzazione della pari opportunità uomo-donna
1. Il Comune, in armonia con lindirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.
2. A tal proposito limpegno del Comune é particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANI ELETTIVI
Sezione I - Funzione degli organi elettivi
Art. 16
Organi del Comune
1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Consiglio é organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha, nei limiti di legge, autonomia organizzativa e funzionale.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, di autorità sanitaria locale e di responsabile della protezione civile, secondo le leggi dello stato.
Sezione II
Il Consiglio comunale
Art. 17
Elezione, composizione e durata in carica
1. Lelezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la sua sospensione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art. 18
Consiglieri comunali: funzioni e diritti
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincoli di mandato.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo 3° del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni; liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge; hanno il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
5. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge.
6. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Art. 19
Consigliere Anziano
1. E considerato Consigliere anziano, ai sensi dellart. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dellart. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
Art. 20
Dimissioni del Consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dellart. 141 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
Art. 21
Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere
1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive,senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
4. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolate dalla legge.
Art. 22
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Ogni gruppo consiliare é costituito di regola dai Consiglieri eletti nella stessa lista qualunque ne sia il numero; nel caso in cui uno o più Consiglieri comunali ritengano di dover abbandonare il proprio gruppo di appartenenza, essi possono concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purché lo stesso sia formato da almeno tre Consiglieri comunali.
3. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dellEnte per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.
4. Il regolamento può prevedere listituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.
Art. 23
Competenze del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità dellattività amministrativa.
Art. 24
Funzionamento del Consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato nellambito dei seguenti principi:
a) stabilire i termini e le modalità per la convocazione del Consiglio;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, unadeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima;
c) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
3. Per la validità delle sedute lapposito Regolamento comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
Art. 25
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Art. 26
Validità delle deliberazioni consiliari
1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti;
a) I Consiglieri che si astengano dalla votazione;
b) I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione.
Non concorrono a determinare la maggioranza dei voti:
le schede bianche o quelle nulle.
3. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al 4° grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellAmministrazione o di parenti o affini sino al 4° grado.
4. Nel caso di votazione non valida su di un argomento allordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.
5. Nei casi durgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, come disposto dallart. 134, 4° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
6. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede ladunanza, i relativi verbali di deliberazioni, nei casi in cui la legge preveda che debba astenersi, abbandonando laula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento allordine del giorno, é momentaneamente sostituito per le funzioni di verbalizzazioni, da un Consigliere comunale nominato da chi presiede la seduta del Consiglio.
7. Ogni Consigliere ha diritto di fare espressamente constatare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo; la esatta, fedele e puntuale trascrizione dellintervento nel verbale, eventualmente richiesta dal Consigliere, comporta da parte di questultimo la presentazione al segretario comunale del relativo testo scritto.
8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
Art. 27
Forme di votazione del Consiglio comunale
1. Le votazioni di norma si esprimono in forma palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di cui allart. 42, comma 2° lettera m) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.
4. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Art. 28
Rappresentanti del Comune
presso la Comunità Montana
1. I rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza della minoranza.
Art. 29
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza ed i relativi poteri, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Nelle commissioni speciali, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, possono essere nominati a far parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, organismi associativi e qualsiasi cittadino ritenuto esperto negli specifici argomenti.
5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 30
Interrogazioni ed istanze del Consiglieri
1. Il Sindaco o lAssessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, ai sensi del 3° comma dellarticolo 43 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal Regolamento.
Sezione III
La Giunta comunale
Art. 31
Nomina della Giunta comunale
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-sindaco, tra persone componenti il Consiglio, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione.
2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dallinsediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.
3. La Giunta Comunale può essere anche composta da un assessore extraconsiliare secondo le modalità ed i principi indicati dal presente Statuto con particolare riguardo allart. 33.
Art. 32
Composizione e presidenza
1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori, tra cui il Vicesindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vicesindaco.
Art. 33
Vicesindaco - delegati del Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
6. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
8. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 34
Lassessore extraconsiliare
1. I componenti della Giunta Comunale, ai sensi dellart. 47, comma 4° del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallarticolo 31 comma 3 del presente Statuto, possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.
2. La presenza degli Assessori di cui al precedente comma 1 non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dellarticolo 32 del presente Statuto.
3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può essere superiore a uno.
4. LAssessore extraconsiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vicesindaco.
5. LAssessore extraconsiliare é equiparato, nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco, a tutti gli effetti, allAssessore di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.
Art. 35
Durata in carica e dimissioni della Giunta Comunale
1. La durata in carica della Giunta Comunale é determinata dalla Legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio e, se presentate da oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della rispettiva Giunta con effetto dalla nomina della nuova Giunta.
Art. 36
Cessazione dalla carica di Assessore
1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 37
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
Art. 38
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
della Giunta comunale
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato.
3. Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Art. 39
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
1.Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
Art. 40
Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dellart. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E altresì, di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.
Art. 41
Funzionamento della Giunta comunale
1. Lattività della Giunta comunale é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta, ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità dellindirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa; ogni Assessore deve periodicamente e costantemente informare il Sindaco in merito alle iniziative di maggiore importanza intraprese.
4. La Giunta delibera con lintervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
6. Le votazioni sono palesi, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione, nei casi in cui la legge prevede che debba astenersi, abbandonando laula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento allordine del giorno, é momentaneamente sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, da un Assessore comunale nominato da chi presiede la riunione della Giunta.
10. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario comunale.
11. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta, la relativa procedura di esecutività nonché la loro trasmissione e comunicazione agli organi ed a quanti di competenza sono regolate dalla legge; la iniziativa del Consiglio e della Giunta comunale e la richiesta da parte di un quinto dei consiglieri di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo deve essere comunicata al Segretario comunale, il quale provvede in merito; le deliberazioni della Giunta non soggette al suddetto controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
12. La Giunta può, in caso durgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio; le stesse deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
13. Con apposito regolamento, in armonia col presente articolo, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dellordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.
Sezione IV
Il Sindaco
Art. 42
Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza
1. Lelezione del Sindaco e la sua durata in carica sono regolate dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
5. I casi di decadenza del Sindaco sono regolati dalla legge.
Art. 43
Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco é capo dellamministrazione comunale.
2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per lesercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dellEnte.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
6. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 44
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dellEnte, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché allesecuzione degli atti.
2. Svolge inoltre i seguenti principali compiti:
A) - Attribuzioni di capo del governo locale:
a) ha la rappresentanza generale dellEnte e può stare in giudizio, previa autorizzazione della Giunta comunale, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, come attore o convenuto; promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima seduta utile;
b) sovrintende alla direzione unitaria ed al coordinamento dellattività
politico-amministrativa del Comune. Nomina il Segretario comunale scegliendolo
tra gli iscritti allAlbo di cui allart. 98 del decreto legislativo 18.08.2000
n. 267, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed il Direttore
generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dellart. 108 del citato
decreto legislativo 267/2000 o ne conferisce le relative funzioni al Segretario
Comunale. Revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, il direttore
generale e, per violazione dei doveri dufficio, il Segretario Comunale.
Con provvedimento motivato attribuisce ai responsabili degli uffici e dei
servizi le funzioni di cui al comma 2 dellart. 109 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267
c) impartisce direttive generali al Segretario comunale
in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione
amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
d) coordina lattività dei singoli Assessori;
e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, quando la legge od il presente Statuto non riservino tali competenze al Consiglio Comunale;
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
h) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti
i) nomina il messo notificatore tra il personale del Comune;
l) sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nellesercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sullespletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative;
m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;
n) adotta ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, imponendo ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere;
o) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile"
p) riceve gli atti di notorietà nelle forme previste dallart. 30 della Legge 7.8.1990 n. 241
B) - Attribuzioni di vigilanza
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) controlla lattività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;
d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
e) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, dipendenti o controllate dal Comune tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;
f) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle istituzioni.
g) - in analogia a quanto previsto dallart. 14 comma 3 del D. Lg.vo 03.02.1993 n. 29, ha potere di annullamento per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai responsabili degli uffici e dei servizi
C) - Attribuzioni organizzative
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
b) convoca e presiede la eventuale conferenza dei capigruppi consiliari, di cui allarticolo 20 comma 4 del presente Statuto, e le commissioni consultive comunali secondo le previsioni di legge e la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di direzione di polizia e di ordine pubblico nelle adunanze degli organismi pubblici e di partecipazione popolare da lui presieduti,
d) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
e) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
f) può attribuire, con proprio provvedimento, ai Consiglieri comunali particolari e determinati incarichi a termine, non aventi rilevanza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano una notevole importanza per lattività del Comune;
g) vigila sullattività della Giunta comunale, può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore e sospendere, sottoponendoli allesame della Giunta, fatti da questo adottati, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dellattività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno;
h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
3. Nellesercizio delle attività delegate di cui alla lettera C) punto e) del precedente comma, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, il quale nel rilascio delle deleghe uniforma i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; le attribuzioni delle deleghe e le eventuali comunicazioni di cui alla lettera C) punto h) del precedente comma devono risultare da apposito atto scritto ed essere comunicate al Consiglio comunale.
Art. 45
Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge;
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto
e) agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile
f) alle informazioni alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
3. Chi sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per ladempimento delle funzioni stesse; alle spese per il commissario provvede il Comune.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 46
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs 19/9/94 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 47
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 48
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
Art. 49
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 50
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellEnte, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellAssessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allart. 169 del D.Lgs 18/8/2000n 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n 29 e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Art. 51
Segretario comunale - Direttore generale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 c. 4 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.
3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
4. può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nellinteresse dellEnte;
5. presiede lufficio per i procedimenti disciplinari;
6. esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamento conferitagli dal Sindaco.
7. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
8. Tra le funzioni di cui al precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dellart. 109 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.
9. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati alladeguamento delle strutture.
Art. 52
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lEnte verso lesterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dellorgano politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs 18/8/2000 n 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:
- ladozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dellEnte.
- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti d i competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e lesame delle relative contro-deduzioni e difese, lirrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere lottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;
- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.
- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.
- Nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sullaccesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.
- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottato o comunque presentati agli organi deliberativi dellEnte dal proprio servizio.
4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.
5. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.
6. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni allEnte, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.
7. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.
8. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.
9. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione allurgenza dellatto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso latto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
10. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.
11. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco
12. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario comunale, organizzare lattività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire allAssessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.
13. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza alladozione dellatto finale.
14. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.
Art. 53
Rappresentanza del Comune in giudizio
1. Fatto salvo quanto statuito dallart. 27 comma 4 del presente statuto la rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo dellAmministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai dirigenti / responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.
CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 54
Attività amministrativa del Comune nellesercizio di funzioni e
servizi pubblici
1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti in materia di azione amministrativa dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Comune, per unefficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, attua le forme associative e di cooperazione con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia ed ogni altro Ente pubblico previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 55
Statuto dei diritti del contribuente
1. In relazione al disposto dellart. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a. allinformazione del contribuente (art. 5 );
b. alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
c. alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d. alla remissione in termini (art.9);
e. alla tutela dellaffidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 109;
f. allinterpello del contribuente (artt. 11 e 19);
Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici locali
1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellarticolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.
4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 57
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 58
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dellazienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dellazienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dellazienda disciplina le condizioni e modalità per laffidamento dellincarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
8. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 59
Istituzioni
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con latto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 44 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dellistituzione è lorgano al quale è attribuita la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 60
Società
1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dellarticolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per lapplicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui allart. 116 del T.U. n. 267/2000.
Art. 61
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 62
Tariffe dei servizi
1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui allart. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare lequilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dellanno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.
CAPO IV
RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI
E DEI DIPENDENTI COMUNALI
Art. 63
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da loro violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
3. Il Sindaco od il Segretario comunale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, la denuncia é fatta a cura del Sindaco; altresì denunciata, nelle forme previste dalla legge, ogni irregolarità che dia luogo a responsabilità giuridica da parte del Sindaco o degli organi collegiali dellEnte, riscontrata dal revisore dei conti del Comune o dal Comitato Regionale di Controllo.
Art. 64
Responsabilità verso i terzi
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E danno ingiusto, agli effetti del precedente comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che lamministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dellamministratore e del dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni o consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento lamministratore ed il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto deriva da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato allatto od alloperazione; la responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 65
Responsabilità degli agenti contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti ed in genere nel maneggio del denaro del Comune, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 66
Prescrizione dellazione di responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dellazione di responsabilità, nonché la sua inestensibilità agli eredi.
Art. 67
Assistenza legale e tutela dei diritti
ed interessi del Comune
1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con lEnte.
TITOLO III
ATTIVITA FUNZIONALI
CAPO I
LE FORME ASSOCIATIVE
Art. 68
Principio di cooperazione
1. Lattività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri Enti locali, si organizza, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi, intese e forme di cooperazione.
Art. 69
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi lamministrazione comunale può promuovere e stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con la Provincia e con la Comunità Montana.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina forme di consultazione degli Enti contraenti, fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione e reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti.
3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta allapprovazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 70
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti contraenti degli atti fondamentali del consorzio e lobbligo della loro pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.
4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.
5. Il Comune non può aderire a più di un consorzio con gli stessi Comuni.
Art. 71
Unione con i Comuni contermini
1. Il Comune può aderire, con i Comuni contermini in previsione di una eventuale fusione, alla costituzione di una unione per lesercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. Latto costitutivo ed il regolamento dellunione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Sono organi dellunione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente; la loro elezione e composizione sono regolate dalla legge e dal regolamento.
4. Il regolamento contiene altresì lindicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alla finanza dellunione ed ai rapporti finanziari con i singoli Comuni; allunione competono comunque le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
5. Nel caso lunione interessi tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana, questa può svolgere le attribuzioni dellunione stessa, senza per altro essere privata dellesercizio delle proprie funzioni.
6. La legge regola i limiti costitutivi di popolazione, la durata e leventuale scioglimento dellunione.
Art. 72
Accordi di programma e conferenze di servizi
1. Lamministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco, può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano lazione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici nei modi previsti dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
3. Qualora il Comune abbia competenza primaria o prevalente sullopera, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, liniziativa indirizzata a promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, é intrapresa dal Sindaco, ai sensi dellart. 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. Laccordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, é approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione dintenti della Giunta Comunale.
6. Laccordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
7. Il Sindaco definisce e stipula laccordo con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto.
8. Per una migliore cooperazione con gli altri Enti pubblici interessati ed una semplificazione della propria attività amministrativa, il Comune, tramite il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo o debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può indire una conferenza dei servizi nei modi e nelle forme previste dallart. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dallapposito regolamento comunale.
Art. 73
Rapporti con la Comunità Montana
1. Se la natura e loggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano lesercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare laffidamento può riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.
2. Laffidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3. Il Comune può usufruire, anche nel campo della informatizzazione, delle prestazioni tecniche rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.
4. Lesercizio associato, con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana, di funzioni proprie del Comune o delegate dalla Regione spetta in via prioritaria alla Comunità Montana quando lo consigli una loro più efficace ed efficiente gestione e nel caso dellunione di Comuni di cui allarticolo 66 comma 5° del presente Statuto.
CAPO II
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 74
Collaborazione dei cittadini e partecipazione
al procedimento amministrativo
1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità od espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, lamministrazione comunale é tenuta a comunicare, per mezzo del responsabile del servizio, lavvio del procedimento ad ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso.
2. La notizia dellavvio del procedimento é data ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dallarticolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241; a tal fine il Comune utilizza il proprio Albo pretorio e gli appositi spazi di informazione alla popolazione per la pubblicazione di tutti i provvedimenti la cui divulgazione estesa ad una pluralità di soggetti é prevista dalla legge o ritenuta necessaria dallamministrazione stessa e per i quali la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.
3. Lamministrazione, attraverso il responsabile dufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dellinteressato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo allinteressato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
4. Onde evitare controversie e senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra lamministrazione e gli interessati, tramite atti scritti a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del giudice amministrativo.
5. I modi e le forme di attivazione, i casi di esclusione ed i meccanismi di individuazione dei responsabili delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dallamministrazione comunale, deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al precedente comma.
7. Il regolamento deve prevedere che nella trattazione delle pratiche si segua strettamente il loro ordine cronologico di presentazione e protocollazione, salvi i casi durgenza appositamente disciplinati.
Art. 75
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e previsione di regolamento o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti lesibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, Enti o imprese o per non recare danno agli interessi del Comune.
2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, lamministrazione comunale riconosce ed assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dallapposito regolamento comunale.
3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti allaccesso per esigenze determinate per legge; salvo diverse disposizioni di legge, non é comunque ammesso laccesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti e procedimenti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione.
4. Lamministrazione comunale ha facoltà di differire laccesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dellazione amministrativa.
5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dallapposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
6. Il regolamento deve inoltre prevedere idonee forme di informazione dei cittadini sullattività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.
Art. 76
Valorizzazione delle forme associative
operanti sul territorio
1. Lamministrazione comunale favorisce lattività delle Associazioni, dei comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, ricreativi, sportivi.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita del Comune attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. Lamministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché lattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, nei modi e nelle forme determinati dallapposito regolamento.
4. Presso la sede comunale viene istituito un apposito albo per la iscrizione delle associazioni e degli Enti esponenziali vari operanti nel territorio del Comune che presentino apposita richiesta, nella quale deve risultare il nominativo del proprio presidente a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alle procedure che li riguardino, previste dal presente Statuto e dal regolamento.
Art. 77
Forme di consultazione della popolazione
1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che lamministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite conferenze ed assemblee, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. Lorgano competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dellorgano interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche ed attivando le disposizioni previste dal presente Statuto e dal regolamento.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.
Art. 78
Istanze - Petizioni - Proposte
1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune o, se non residenti, esercenti attività economiche nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare agli organi dellamministrazione comunale istanze, proposte o petizioni indirizzate allesclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta; le firme dei sottoscrittori delle petizioni e proposte, a pena di inammissibilità devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dellammissibilità della materia, dellinteresse tutelato e dellosservanza delle formalità richieste.
4. La decisione sullammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro trenta giorni dalla loro presentazione.
5. Nel caso di istruttoria negativa, viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati, tramite il primo firmatario delle rispettive richieste od i Presidenti delle associazioni firmatarie delle relative iniziative; con analoga procedura, nel caso di riscontro positivo, nella risposta devono essere indicati i futuri sviluppi procedimentali con lindicazione degli uffici preposti e dei relativi responsabili.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte giudicate ammissibili devono essere sottoposte allesame del consiglio comunale, nelle materie di sua competenza, con iscrizione allordine del giorno, nei successivi trenta giorni.
7. Il Consiglio comunale esamina le istanze, petizioni e proposte ammesse e poste allordine del giorno, facendo pervenire al domicilio degli istanti o proponenti, nelle forme di cui al precedente comma 5°, le determinazioni espresse in merito con apposita deliberazione.
8. Analogamente provvede la Giunta comunale nelle materie di sua competenza.
9. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 40 cittadini.
10. Sono escluse dallesercizio del diritto diniziativa del presente articolo le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto
b) tributi e bilancio
c) espropriazioni per pubblica utilità
d) designazione e nomine.
11. Le modalità procedimentali per la presentazione, lesame di ammissibilità e di merito e la decisione delle istanze, petizioni e proposte sono stabilite dallapposito regolamento.
Art. 79
Referendum consultivi
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa é prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva rilevanza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
a) revisione dello statuto
b) tributi e bilancio
c) espropri per pubblica utilità
d) designazioni e nomine
e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune
f) quesiti già oggetto, nei precedenti cinque anni, di referendum con esito negativo.
3. Liniziativa per il referendum può essere intrapresa dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da un quinto dei cittadini elettori residenti nel Comune.
4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, alla quale é affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.
5. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità per la raccolta e lautenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco, il quale entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e laffida alla commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.
7. Il Consiglio Comunale é tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione e, ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere stabilita prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla succitata delibera di indizione; il Sindaco provvede alla convocazione dei relativi comizi.
8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
9. La decisione da parte del Consiglio comunale di non accogliere, totalmente o parzialmente, per motivi di legittimità, la proposta referendaria deve risultare da apposita deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
10. Nei casi di ammissibilità della proposta, le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini interessati.
11. Il referendum non può considerarsi valido se non si registra la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
12. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dellapposita commissione, può sospendere lespletamento del referendum sino al decimo giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal comitato promotore abbia trovato accoglimento e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.
13. Per le procedure di voto si segue la disciplina relativa allelezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
14. La regolarità del procedimento della consultazione popolare é accertata dallufficio comunale per le elezioni in collaborazione con la commissione di cui al precedente comma 4°.
15. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi della consultazione, il Consiglio comunale deve pronunciarsi e provvedere, se occorrente, in merito allesito ottenuto dalla proposta referendaria e ad eventuali ricorsi presentati nei termini di legge dalla avvenuta consultazione; il mancato immediato recepimento delle indicazioni referendarie deve risultare, adeguatamente motivato, nello stesso provvedimento, assunto nelle stesse forme di cui al precedente comma 9°.
16. Allonere finanziario per le spese comportate dal referendum lamministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.
SEZIONE II
LAZIONE POPOLARE
Art. 80
Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina lintegrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dallelettore.
2. Le associazioni di protezione ambientale di cui allart.13 della Legge 8.7.1986 n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. Leventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dellAssociazione.
Art. 81
Difensore Civico
1. Il Comune può promuovere ed aderire a convenzioni fra più Comuni e con la Comunità Montana per listituzione del difensore civico, il quale svolgerà il ruolo attribuitogli dalla legge.
2. In tal caso le modalità di elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico verranno concordati a mezzo di convenzione con gli Enti interessati sulla base di apposite norme disciplinari che formeranno oggetto di eventuali procedure di integrazione e di revisione del presente Statuto.
TITOLO IV
FINANZE E CONTABILITA
CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA
DELLA FINANZA LOCALE
Art. 82
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 83
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Lorgano di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
STATUTO
Art. 84
Contenuto e modalità di revisione dello statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno un quinto di cittadini elettori residenti nel Comune rivolta a proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per lammissione delle proposte diniziativa popolare dallarticolo 77 e seguenti del presente Statuto e dallapposito regolamento Comunale.
3. Le deliberazioni di revisione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ogni qualvolta siano trascorsi non meno di centottanta giorni dallentrata in vigore dello Statuto o dallultima sua modifica od integrazione, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie in ottemperanza a speciali disposizioni di legge.
4. Il Consiglio Comunale non può deliberare labrogazione totale dello Statuto vigente se non provvede nella stessa seduta allapprovazione di un nuovo testo statutario; lo Statuto abrogato rimane in vigore sino a quando non diviene operante il nuovo testo che lo sostituisce.
5. Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
8. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette,
CAPO II
REGOLAMENTI
Art. 85
Potere normativo regolamentare
1. Il Comune ha potere normativo regolamentare:
a)-nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;
b)-nelle altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette prescrizioni legislative e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali e del presente Statuto, tenendo conto di analoghe disposizioni emanate da soggetti pubblici aventi una concorrente competenza nellambito delle stesse attività amministrative regolamentate.
Art. 86
Procedimento di formazione dei regolamenti
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, la quale deve attivare ogni mezzo utile al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formulazione, anche tramite le forme di iniziativa e consultazione popolare di cui al presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi della legge e del presente Statuto salvo quelli che la legge stessa assegna alla specifica competenza della Giunta Comunale.
3. Il Consiglio comunale adotta i propri regolamenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di idonea pubblicità al fine di consentirne una effettiva ed agevole conoscenza ai cittadini; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli negli uffici comunali.
Art. 87
Ambito di applicazione dei regolamenti
1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
a)-non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b)-la loro efficacia é limitata allambito della competenza territoriale comunale;
c)-non possono contenere norme a carattere particolare, le norme transitorie possono eccezionalmente prevedere norme di carattere particolare per la definizione di situazioni giuridiche e per esigenze di pubblico interesse;
d)-non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse.
2. I regolamenti comunali, oltre che dalle disposizioni normative di cui alla lettera a) del precedente comma, non possono essere abrogati che da regolamenti posteriori, espressamente per apposita previsione nel provvedimento deliberativo del Consiglio comunale od implicitamente per incompatibilità assoluta tra le nuove disposizioni regolamentari e le precedenti e nel caso in cui un nuovo regolamento regoli ex novo lintera materia già disciplinata da quello anteriore.
3. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e si aggiorna automaticamente ogni due anni sulla base dellindice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato al 31 dicembre per il biennio precedente.
Art. 88
Entrata in vigore
1. Salvo diversa specifica disposizione di legge i regolamenti entrano in vigore non appena diventa esecutiva la deliberazione di adozione degli stessi.
CAPO III
ORDINANZE
Art. 89
Ordinanze ordinaria - Circolari e direttive
1. Il Sindaco e i responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, nelle materie di propria competenza.
2. Il Segretario comunale può emanare, nellambito delle proprie funzioni, circolari e direttive attuative od esplicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi allAlbo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità, che ne permettano la effettiva conoscenza ai cittadini, ed essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Le ordinanze, le circolari e le direttive di cui ai precedenti commi devono essere redatte in forma scritta ed essere notificate a mezzo del messo comunale ai diretti interessati.
5. Se gli interessati non adempiono allordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori eventualmente necessari verranno fatti eseguire dufficio, ove occorra con lassistenza della forza pubblica; delle spese incontrate sarà redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà trasmessa allesattore, il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.
6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nellordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti comunali".
Art. 90
Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini.
2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica.
3. Se lordinanza adottata ai sensi del precedente comma 1° é rivolta a persone determinate e queste non ottemperino allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dellazione penale per i reati in cui fossero incorsi; per la riscossione delle spese incontrate il Sindaco si avvale della stessa procedura di cui al comma 5° del precedente articolo.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3° del precedente articolo.
6. Ove il Sindaco, o il suo sostituto delegato, non adotti provvedimenti di cui al presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
7. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere comunicate al Prefetto allatto della loro emanazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91
Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.
Art. 92
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, é pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione e affisso allAlbo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco provvede allinvio del presente Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dellinterno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune
Comune di Savigliano (Cuneo)
Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 7.6.2001)
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Autonomia statutaria
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Sede comunale, stemma e gonfalone
Art. 4 - Programmazione e cooperazione
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 5 - Organi
Art. 6 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 7 - Consiglio comunale
Art. 8 - Presidenza del Consiglio comunale
Art. 9 - Consigliere anziano
Art. 10 - Sessioni e convocazione
Art. 11 - Linee programmatiche di mandato
Art. 12 - Commissioni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 - Gruppi consiliari
Art. 16 - Conferenza dei Capigruppo
Art. 17 - Il Sindaco
Art. 18 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 19 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 20 - Vicesindaco
Art. 21 - Mozioni di sfiducia
Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 23 - Giunta comunale
Art. 24 - Composizione
Art. 25 - Nomina
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
Art. 27 - Competenze e deliberazioni
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 28 - Partecipazione popolare
Capo II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 29 - Associazionismo
Art. 30 - Volontariato
Capo III - MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 31 - Consultazioni
Art. 32 - Petizioni
Art. 33 - Proposte
Art. 34 - Referendum
Art. 35 - Accesso agli atti
Art. 36 - Diritto di informazione
Art. 37 - Istanze
Capo IV - DIFENSORE CIVICO
Art. 38 - Istituzione
Art. 39 - Requisiti
Art. 40 - Esame delle candidature
Art. 41 - Elezione
Art. 42 - Attribuzioni e poteri
Art. 43 - Rapporti con il Consiglio comunale
Art. 44 - Gratuità e durata dellufficio
Capo V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 45 - Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 46 - Procedimenti ad istanza di parte
Art. 47 - Procedimenti a impulso di ufficio
Art. 48 - Determinazione del contenuto dellatto
TITOLO IV - ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 49 - Obiettivi dellattività amministrativa
Art. 50 - Servizi pubblici comunali
Art. 51 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 52 - Aziende speciali
Art. 53 - Struttura delle aziende speciali
Art. 54 - Istituzioni
Art. 55 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 56 - Convenzioni
Art. 57 - Consorzi
Art. 58 - Accordi di programma
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE
Capo I - UFFICI
Art. 59 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 60 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 61 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 62 - Diritti e doveri dei dipendenti
Capo II - PERSONALE DIRETTIVO
Art. 63 - Il Segretario del Comune
Art. 64 - Funzioni del Segretario generale
Art. 65 - Vicesegretario generale
Art. 66 - Direttore generale
Art. 67 - Compiti del Direttore generale
Art. 68 - Funzioni del Direttore generale
Art. 69 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 70 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 71 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 72 - Collaborazioni esterne
Art. 73 - Ufficio di indirizzo e di controllo
Capo III - LA RESPONSABILITA
Art. 74 - Responsabilità verso il Comune
Art. 75 - Responsabilità verso terzi
Art. 76 - Responsabilità dei contabili
Capo IV - FINANZA E CONTABILITA
Art. 77 - Ordinamento
Art. 78 - Attività finanziaria del Comune
Art. 79 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 80 - Bilancio comunale
Art. 81 - Rendiconto della gestione
Art. 82 - Attività contrattuale
Art. 83 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 84 - Tesoreria
Art. 85 - Controllo economico della gestione
TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 86 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 87 - Pareri obbligatori
Art. 88 - Potestà regolamentare
Art. 89 - Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 90 - Approvazione e revisione statutaria
Art. 91 - Entrata in vigore
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Savigliano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Savigliano nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Savigliano ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storico linguistiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) promozione di una cultura del dialogo e dellaccoglienza verso le persone che hanno scelto e sceglieranno la città di Savigliano quale loro sede di residenza o lavoro;
e) promozione di una cultura di solidarietà e ricerca degli strumenti operativi idonei a favore delle fasce più deboli, con particolare riferimento alle persone disabili, agli anziani ed a quanti incontrino difficoltà nellintegrazione sociale;
f) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;
h) promozione della funzione sociale delliniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
i) promozione di attività ed iniziative volte alla tutela ed al benessere del bambino;
l) tutela della sicurezza di tutti i cittadini.
Art. 3
Sede Comunale, stemma e gonfalone
1. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in C.so Roma n° 36: le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, ma possono tenersi in luoghi diversi per particolari esigenze.
2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Savigliano.
3. Lo stemma del Comune è come descritto dal R.D. del 1° aprile 1937. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte a particolari iniziative, il Sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali, in caso di motivate esigenze.
Art. 4
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto di formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia e con la Regione.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 5
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo: è presieduto dal Presidente del Consiglio le cui competenze sono disciplinate da leggi e regolamenti.
3. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 6
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 8
Presidenza del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dallAssemblea fra i propri membri, ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza. Lo stesso dovrà riportare almeno la metà dei voti dei consiglieri assegnati.
2. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la metà dei voti assegnati, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.
4. Qualora il Presidente sia assente o debba essere rieletto la presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere anziano.
5. In tale qualità il Presidente:
a) controlla lesistenza del numero legale;
b) dichiara aperta la seduta;
c) sceglie gli scrutatori;
d) concede ai consiglieri la facoltà di parlare secondo lordine col quale hanno chiesto la parola;
e) dirige e modera la discussione, richiamando ad attenersi allargomento gli oratori che se ne allontanino;
f) cura losservanza delle leggi;
g) rifiuta la trattazione di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti od estranei agli argomenti in discussione;
h) richiama allordine gli oratori che non ottemperino ai suoi richiami e toglie loro la parola quando continuino a non obbedirgli;
i) può ordinare che venga espulso dalluditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne larresto;
l) mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni con lassistenza degli scrutatori;
m) dichiara chiusa, o sospesa, o sciolta ladunanza.
Art. 9
Consigliere anziano
1. E consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dellart. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960 n° 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dellart. 7, comma 7, della legge n° 81/93.
2. A parità di cifra elettorale si ha per consigliere anziano il più anziano di età.
3. Egli esercita le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio durante la prima seduta consiliare fino allelezione del Presidente dellAssemblea e in caso di sua assenza od impedimento.
Art. 10
Sessioni e convocazione
1. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in questultimo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Il regolamento fissa i termini di convocazione.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellAlbo Pretorio contestualmente alla convocazione di cui al comma 3) e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali contestualmente alla convocazione del Consiglio o, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima della riunione.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento,
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, al Consiglio, che ne prende atto.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. E facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, nominati con criterio proporzionale, e possono avvalersi di tecnici esterni. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano consiliare, anche attraverso lattività della Conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente Statuto.
4. I consiglieri hanno la facoltà di richiedere che il gettone di presenza venga trasformato in indennità di funzione in base allart. 23 della legge n° 265/1999.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Generale unitamente allindicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti. I gruppi non corrispondenti alle liste elettorali che si sono presentate alle elezioni devono essere composti da almeno due consiglieri; potrà essere formato da un solo membro quel gruppo che corrisponde alla lista elettorale nella quale il consigliere è stato eletto, quando gli altri eletti siano confluiti in gruppi diversi.
Art. 16
Conferenza dei Capigruppo
1. E istituita, presso questo Comune, la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nellart. 31 - comma 7 ter - della legge n° 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
2. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
Art. 17
Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 18
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonchè lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n° 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nellapposito albo;
f) nomina e revoca il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta comunale;
g) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
Art. 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario generale, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 21
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio stabilisce la composizione ed il funzionamento di questa commissione.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 23
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti degli organi burocratici dellEnte, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività: le modalità verranno stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
Art. 24
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sette assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Il Sindaco nomina gli assessori che possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere: il consigliere che venisse quindi nominato assessore cesserà dalla carica di consigliere allatto della accettazione della nomina, con surrogazione a favore del primo dei consiglieri non eletto.
Art. 25
Nomina
1. Il Vicensindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti cinque componenti ivi incluso il Presidente.
Art. 27
Competenze e deliberazioni
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede ladunanza.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa unanime determinazione dei suoi componenti: ad esse possono comunque partecipare, se richiesti, i responsabili di settore, i revisori dei conti ed altri esperti di volta in volta individuati.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
Partecipazione e Decentramento
Art. 28
Partecipazione Popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva uno o più regolamenti nei quali vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo e Volontariato
Art. 29
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tale fine il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti e gruppi politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale; lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Il Comune può richiedere il rendiconto che evidenzi limpiego dei contributi in denaro o natura erogati alle associazioni, con le modalità che verranno stabilite in apposito regolamento.
Art. 30
Volontariato
1. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile, sociale, culturale ed ambientale.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
CAPO III
Modalità di Partecipazione
Art. 31
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 32
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi singolarmente o in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. Lo può fare attraverso una petizione scritta.
2. La raccolta delle adesioni alla petizione dovrà essere autenticata in calce.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla presentazione al Sindaco.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 400 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro sessanta giorni.
7. Comunque a tutte le petizioni dovrà essere risposto entro i limiti di legge.
Art. 33
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e sul contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario generale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora le proposte riguardino problemi di interesse frazionale il numero si riduce a 200.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le decisioni di cui al comma precedente sono pubblicate nellAlbo Pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
4. Le firme in calce dovranno essere autenticate.
Art. 34
Referendum
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore a 1800 degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nella precedente legislatura. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale
b) Regolamenti comunali
c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici
d) Ordine e sicurezza pubblici
e) Bilancio di previsione e relative variazioni, Bilancio consuntivo.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con il risultato referendario.
Art. 35
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 36
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale.
3. Laffissione viene curata dal Segretario generale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 37
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV
Difensore civico
Art. 38
Istituzione
1. Nellintento di garantire il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa, la civica amministrazione istituisce lufficio del difensore civico.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli che seguono, tempi e modalità di istituzione saranno definiti da successive e specifiche norme di attuazione.
Art. 39
Requisiti
1. Il regolamento definisce i requisiti per lelezione allufficio e per la presentazione della candidatura fermo restando che:
allo stesso possono concorrere:
- cittadini elettori del Comune;
- cittadini in possesso di adeguata professionalità in materie giuridiche di settore;
- cittadini in grado attraverso documentato curriculum di vantare imparzialità ed indipendenza di giudizio;
- cittadini di età non inferiore ad anni 40;
le modalità di presentazione della candidatura:
- devono essere adeguatamente divulgate;
- devono consentire termini adeguati per linoltro ed il deposito della stessa.
Art. 40
Esame delle candidature
1. Scaduto il termine fissato allarticolo che precede, la Conferenza dei Capigruppo esamina le candidature e, scartate quelle inammissibili, compila un ruolo degli aventi titolo con i relativi requisiti di professionalità per il successivo inoltro al Consiglio comunale.
Art. 41
Elezione
1. Lelezione del difensore civico è disposta dal Consiglio comunale con il voto - per schede segrete - della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Qualora dopo tre successive votazioni - in tre sedute - nessuno dei candidati abbia ottenuto il quorum previsto si procede a distanza non inferiore a trenta giorni ad una votazione di ballottaggio fra i canditati che nellultima delle tre votazioni precedenti abbiano riportato il maggior numero di voti.
Art. 42
Attribuzioni e poteri
1. Spetta al difensore civico:
a) verificare e vigilare sul corretto esercizio della funzione amministrativa;
b) sollecitare ladozione degli atti ingiustificatamente ritardati;
c) segnalare ai responsabili ed allautorità di governo del Comune le disfunzioni rilevate e gli accorgimenti necessari per consentirne il recupero;
d) richiamare allattenzione dei Responsabili degli uffici gli atti assunti in violazione di leggi o di regolamenti o comunque viziati da eccesso di potere;
e) sollecitare dalla civica amministrazione lesercizio della potestà di autotutela.
2. Per lesercizio delle sue attribuzioni - a termine di regolamento - viene riconosciuta al difensore civico la potestà di richiedere agli uffici ogni notizia ed informazione utile allespletamento del mandato e di poter disporre per laudizione dei funzionari interessati.
Art. 43
Rapporti con il Consiglio comunale
1. Il difensore civico presenta annualmente una relazione sullattività svolta nellanno precedente e le sue valutazioni sul grado di funzionalità, efficienza e trasparenza della funzione amministrativa.
2. La relazione viene discussa in Consiglio comunale entro tre mesi dalla sua presentazione.
Art. 44
Gratuità e durata dellufficio
1. Salvo il rimborso delle spese documentate lufficio del difensore civico è gratuito.
2. Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lha eletto.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune.
Art. 48
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 49
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con Enti ed associazioni.
Art. 50
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 52
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 53
Struttura delle aziende speciali
1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal Consiglio comunale.
Art. 54
Istituzioni
1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dellIstituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 55
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo Statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 56
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 57
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart 36 - 2° comma del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.
Art. 58
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
Uffici
Art. 59
Principi strutturali ed organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 60
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, al Segretario generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la loro azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 61
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore generale, al Segretario generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 62
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario generale, verso il responsabile degli uffici e dei servizi e verso lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonchè la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale, dal Segretario generale e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.
CAPO II
Personale direttivo
Art. 63
Il Segretario del Comune
1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nella apposita sezione dellAlbo Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il suo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione.
3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
Art. 64
Funzioni del Segretario generale
1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme rispettivamente al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allEnte e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario generale roga i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. Ove non sia stato nominato il Direttore generale provvederà ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
7. Il Segretario generale inoltre sovrintenderà alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi e dei settori.
Art. 65
Vicesegretario generale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario generale individuandolo in uno dei funzionari in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Il Vicesegretario generale collabora con il Segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
Art. 66
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
Art. 67
Compiti del Direttore generale
1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovraintende alle gestioni dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale, sentita la Giunta comunale.
Art. 68
Funzioni del Direttore generale
1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o inadempienti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellEnte e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Art. 70
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dellEnte, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui allart. 38 della legge n° 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) forniscono al Direttore generale od al Segretario generale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
l) provvedono alla gestione degli obiettori di coscienza in servizio presso i rispettivi servizi;
m) rispondono, nei confronti del Direttore generale o del Segretario generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dellEnte non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 6 - comma 4 - della legge n° 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 72
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore a quella del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 73
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellEnte o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè lEnte non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allart. 45 del D.Lgs. n° 504/92.
CAPO III
La responsabilità
Art. 74
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 75
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario generale, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal Segretario generale o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del Segretario generale, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 76
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento. La stessa disciplina si applica a coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.
CAPO IV
Finanza e contabilità
Art. 77
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 78
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 79
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al ragioniere del Comune dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale, di norma, in base ai prezzi di mercato.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 80
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 81
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei Revisori dei conti.
Art. 82
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 83
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Lorgano di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Lorgano di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma lorgano di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Lorgano di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Lorgano di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Allorgano di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29.
Art. 84
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante allEnte;
c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.
Art. 85
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 86
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 87
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16 - commi 1° e 4° - della legge 7 agosto 1990, n° 241, sostituito dallart. 17 - comma 24 - della legge n° 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Art. 88
Potestà regolamentare
1. La potestà regolamentare nei limiti e con le modalità fissate dalla legge e dallo statuto completa e definisce lordinamento locale.
2. La stessa, quindi, deve soddisfare ad esigenze di unicità e di coerenza dellordinamento che i regolamenti vanno a costituire.
3. Salvo diverse disposizioni della legge e dello statuto gli stessi vanno adottati a maggioranza di voti.
4. I regolamenti adottati entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione a seguito dellesame favorevole dellorgano di vigilanza, se richiesto.
5. La previsione di una successiva omologazione non condiziona lapplicabilità della norma regolamentare.
Art. 89
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere lelezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con lUnicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 90
Approvazione e revisione statutaria
1. Lo statuto viene approvato secondo le modalità fissate dallart. 4 - comma 3 - della legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. Analogo procedimento viene seguito per le modifiche e le abrogazioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. Ladozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: labrogazione totale dello Statuto assume efficacia con lapprovazione del nuovo testo dello stesso.
4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che lha respinta.
5. Eventuali variazioni territoriali che comportino anche variazioni demografiche non daranno luogo a modificazioni dello Statuto qualora queste ultime siano contenute nel 3% della consistenza precedente.
Art. 91
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo Pretorio di questo Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato quindi, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dellInterno per linserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione allAlbo Pretorio del Comune.
Comune di Somano (Cuneo)
Statuto comunale
DISPOSIZIONI GENERALI
TIT. 1
ART. 1
Il Comune
1) Il comune di Somano è Ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.
ART. 2
STEMMA E GONFALONE
1) Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, il cui uso e riproduzione per fini non istituzionali, sono vietati. Nelluso del Gonfalone si osservano le norme del D. P. C. M. 3. 6. 86.
ART. 3
FINALITA E CARATTERISTICHE
DELLO STATUTO COMUNALE
1) Il Comune, nellesercizio della propria autonomia statutaria, detta le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa.
2) Lo Statuto prevede le attribuzioni degli organi amministrativi e la strutturazione dei servizi, assicurando pubblicità e trasparenza allattività comunale.
3) Lo Statuto determina le forme di collaborazione tra Comune e cittadini, singoli o associati, e ogni altra struttura operante sul territorio comunale.
4) Il Comune recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura, popolare e giuridica.
ART. 4
TERRITORIO SEDE COMUNALE
1) Il Comune di Somano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui allart. 9 della legge 24. 12. 54, n. 1228, approvato dallIstituto centrale di Statistica.
2) Il territorio di Somano comprende le borgate di:Case Sparse, Arbere, Altavilla, Garombo, Ruata Lunga, Curine, Piantezzo, Costa Lunga, Manzoni, S. Antonio e Fossati.
3) Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico urbano, Via Castello.
4) Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dellart. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.
ART. 5
FUNZIONI DEL COMUNE
1) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e ne favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.
ART. 6
FUNZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO- SOCIALE E PROGRAMMAZIONE
1) Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:
-ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dellEnte locale o di privati operatori;
-a registrare ed aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
-ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dellambiente, valgano a favorire la crescita dell imprenditorialità locale e laumento dei livelli occupazionali;
-a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili, interessanti i vari comparti economici;
-a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.
2) Il Comune, in relazione alle caratteristiche territoriali, ambientali ed economiche locali, si pone quale obiettivo prioritario:
-lo sviluppo economico e sociale finalizzato allaffermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
-la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3) Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
4) La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.
ART. 7
FUNZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA
1) Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del S.S.N. e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
2) Nello svolgimento dellattività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
ART. 8
FUNZIONI NEL SETTORE
DELLASSISTENZA E BENEFICENZA
1) Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative allorganizzazione ed allerogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D. P. R. 24. 07. 1977, n. 616.
2) Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Consiglio comunale ha adottato apposito regolamento ai sensi dellart. 12 della legge 241. 90. La Giunta eroga i contributi.
ART. 9
FUNZIONI NELLASSISTENZA SCOLASTICA
1) Il Comune svolge le funzioni amministrative relative allassistenza scolastica, concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, lassolvimento dellobbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2) Lesercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità della legge regionale e del regolamento di cui allart. 8 comma 2.
ART. 10
FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA
E DI TUTELA DELLAMBIENTE
1) Il Comune esercita, per mezzo della Giunta, le funzioni amministrative concernenti lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in forma coordinata con le istituzioni operanti sul territorio.
2) Il Comune, nellambito della programmazione comunale, svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dellinquinamento atmosferico e la tutela del suolo. Il Comune promuove e coordina gli interventi di protezione civile nellambito locale avvalendosi di tutti i gruppi di volontariato esistenti sul territorio.
3) Nellesercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si osservano le norme statali e regionali vigenti.
4) Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 3, lettera d del Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ad eventuali corsi di aggiornamento e formazione professionale in rapporto alla loro presenza in organico ed in assoluta parità di trattamento con il personale maschile;
d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui allart. 10del Dlgs. 29/93 tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità.
Il Comune promuove ed auspica la partecipazione di entrambi i sessi negli organi politici collegiali ed in particolare nella Giunta Comunale ove possibile.
ART. 11
ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI
DELLE PERSONE HANDICAPPATE
1) Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e lUnità Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92, nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui allart. 27 della legge 142/90 dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2) Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sanitari, sociali, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3) Allinterno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari.
ART. 12
COMPITI DEL COMUNE
1) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
2) Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale
che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3) Il Comune si impegna :
a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nellambito degli stanziamenti concordati allatto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).
ART. 13
ALBO PRETORIO
1) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2) Il Segretario comunale o impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.
ART. 14
CONFERENZA STATO- CITTA
1) Nellambito del decentramento di cui alla L. 15/03/1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città -Autonomie locali, in particolare per:
a) linformazione e le iniziative per il miglioramento dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.
ART. 15
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
ART. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1) Entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale, al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2) Il documento contenente le linee programmatiche è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale.
3) Il documento così approvato costituisce il principale atto dindirizzo dellattività amministrativa.
4) Il Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno provvede a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. Può provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche le linee programmatiche.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.
ART. 17
ORGANI DEL COMUNE
1) Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2) Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
4) Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante, esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
ART. 18
CONSIGLIO COMUNALE
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
1) Le norme relative alla composizione, allelezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabiliti dalla Legge.
ART. 19
DURATA IN CARICA
1) La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2) Il Consiglio rimane in carica sino allelezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
ART. 20
CONSIGLIERI COMUNALI
1) I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2) I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.
3) I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4) Nella seduta immediatamente successiva allelezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23. 04. 1981 n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi prevista, provvedendo alle sostituzioni.
Liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituisco in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
6) Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi art. 72, comma 4 del Testo Unico della legge per la composizione e la elezione degli Organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D. P. R. 16/5/1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dellart. 7, comma7, della legge 25/5/1993, n. 81.
7) I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8) Lesercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
9) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti dai regolamenti e dalla legge.
10) Hanno, inoltre, il diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento, sul funzionamento del Consiglio.
11) Le indennità spettanti ai consiglieri per lesercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
12) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con lente.
13) I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono sei sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su istanza di qualunque consigliere o elettore del Comune. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi art. 7 della legge 241/90 a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
14) Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale entro e non oltre giorni 10, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi di legge.
15) Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per lEnte.
16) I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nellambito del Comune, effettuati dallo stesso.
17) I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui lastensione risulti obbligatori per legge.
18) Al Sindaco, Vicesindaco, Assessori ed ai Consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
ART. 21
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1) Il Consiglio è lorgano di controllo politico amministrativo del Comune. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento dellattività comunale. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
2) Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.
3) Il Consiglio esercita lautonomia finanziaria e la potestà regolamentare nellambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4) Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge, che devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti relativi allazione da svolgere, non possono essere adottate in via durgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare entro sessanta giorni a pena di decadenza.
5) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6) Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
7) Il Consiglio nomina le commissioni in cui è rappresentata la minoranza.
8) Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire lefficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi e le esigenze complessive generali degli utenti.
ART. 22
ESERCIZIO DELLA POTESTA REGOLAMENTARE
1) Il consiglio comunale, nellesercizio della potestà regolamentare adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
2) I regolamenti sono votati nel loro insieme ed eventualmente, a richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, articolo per articolo.
3) I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dellart. 46 della legge 142/90, sono pubblicati allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4) Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale(Art. 21 D. P. R. 24. 07. 77 n. 616).
ART. 23
COMMISIONI COMUNALI PERMANENTI
1) Il Consiglio, allinizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
2) Le modalità di voto, le norme di composizione e del funzionamento delle commissioni, sono stabilite dal regolamento.
3) Il Sindaco, gli assessori e il revisore dei conti, nelle materie di sua competenza, possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4) Le commissioni esaminano preventivamente, nellambito delle materie di propria competenza, le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere. Concorrono nei modi stabiliti stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dellattività amministrativa del Consiglio.
ART. 24
COMMISSIONI TEMPORANEE
1) Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni temporanee di inchiesta, speciali o aventi funzioni di controllo o garanzia, incaricata di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse, di esperire indagini conoscitive ovvero di supportare lattività del Consiglio stesso e delle Giunta.
2) La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un Consigliere di minoranza.
3) Per la costituzione delle commissioni temporanee trovano applicazione in quanto compatibili, le norme dellarticolo precedente. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine. La costituzione di Commissioni temporanee può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
4) La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.
ART. 25
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
1) Il Consilio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il proprio regolamento e le eventuali modificazioni.
2) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.
ART. 26
SESSIONI DEL CONSIGLIO
1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2) Sono ordinarie le sedute che comprendono allordine del giorno lapprovazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. Gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno cinque giorni prima della data di riunione.
3) Le sessioni ordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco.
Le sessioni straordinarie anche per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.
4) La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla determinazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
ART. 27
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
1) Il Sindaco fissa la data di convocazione del Consiglio comunale con le modalità previste nel regolamento sul funzionamento degli organi elettivi.
2) Lelenco degli argomenti da porre allordine del giorno è stabilito dal Sindaco il quale convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. (art. 125 r. d. 04. 02. 1915 N. 148 e art. 155 C. P. C. ).
3) La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. (Art. 34 c. Legge 142/90)
ART. 28
INTERVENTO DEI CONSIGLIERI
PER LA VALIDITA DELLE SEDUTE
E DELLE
DELIBERAZIONI.
1) Il Consiglio delibera con lintervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi peri quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
ART. 29
ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI
1) I Consiglieri non partecipano alla discussione e votazione delle deliberazioni quando si trovano in uno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge ovvero vengano esaminati oggetti in cui si possano configurare interessi personali o di parenti e affini sino al quarto grado. Nel caso specifico gli astenuti obbligatori non vengono computati tra i presenti.
ART. 30
PUBBLICITA DELLE SEDUTE
1) Le sedute del consiglio e delle commissioni permanenti e speciali sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
ART. 31
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
1) Il Sindaco presiede ladunanza del Consiglio ed è investito di potere discrezionale per mantenere lordine, losservanza di leggi e regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2) Ha facoltà di sospendere e sciogliere ladunanza.
3) Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.
ART. 32
VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1) Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti richiesta.
2) Le votazioni sono palesi;le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3) Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4) Per le nomine e le designazioni di cui allart. 32 lett. N. Legge 142/90, si applica, in deroga al disposto di cui al comma 1, il principio della maggioranza relativa (Consiglio di Stato, Sez. 5° 15. 12. 83 n. 747).
5) In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato i maggiori voti.
6) Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
ART. 33
VERBALIZZAZIONE
1) Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale.
2) Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi sulla proposta, indicando i nominativi dei consiglieri astenuti e, se appositamente richiesto, anche i contrari.
3) Le dichiarazioni di voto saranno integralmente inserite nel verbale, se richieste, previa presentazione di apposita memoria scritta.
4) Il regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale ed inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.
ART. 34
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
1) Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
2) Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive ai sensi dellart. 46 c. 1 e 5 della legge 142/90, e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi art. 47 c. 3°legge 142/90.
SEZIONE i
ELEZIONE DEL SINDACO
E NOMINA DELLA GIUNTA
ART. 35
ELEZIONE DEL SINDACO
1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 36
LA GIUNTA COMUNALE
1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti amministrativi che le siano attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
ART. 37
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori.
Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti della Giunta.
2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco.
ART. 38
ASSESSORI EXTRACONSILIARI
1) Possono essere nominati tra gli assessori, sino ad un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. (art. 34 comma 3 legge 142/90)
2) Nel documento programmatico deve essere, in tal caso fornita adeguata motivazione della scelta compiuta, devono essere indicati i titoli di professionalità e di competenza in base ai quali viene presentata la candidatura nonché le attribuzioni conferite.
3) La presenza degli assessori di cui al comma precedente non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta di cui al comma 1 dellarticolo precedente.
4) Il Consiglio comunale procede allaccertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo lelezione del Sindaco e della Giunta. Per lo scopo alla lista degli assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per i consiglieri.
5) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del consiglio, con diritto di intervenire solo sugli affari di cui sono relatori, ma senza diritto di voto.
6) Non possono essere nominati assessori extraconsiliari coloro che hanno partecipato alla competizione elettorale per lelezione del Consiglio a Somano e non sono stati eletti.
ART. 39
NOMINA DELLA GIUNTA
1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio successiva allelezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco nella nomina della Giunta deve, ove possibile, promuovere la presenza di entrambi i sessi. I soggetti chiamati alla carica di Assessore, ivi compreso quello nominato Vicesindaco devono:
-essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
-non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco.
La Giunta comunale nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli altri Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui al comma precedente.
ART. 40
VICESINDACO ED ASSESSORI
1) Al Vicesindaco spetta surrogare il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell Amministrazione che quale Ufficiale di Governo. In caso di assenza od impedimento sia del Sindaco che del Vicesindaco i compiti di surroga, sia delle funzioni di capo dellAmministrazione che di Ufficiale di Governo sono attribuiti allAssessore delegato.
ART. 41
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
1) La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Nei casi di cui al comma precedente il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco sino allelezione del nuovo Sindaco.
In caso di dimissioni del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con nomina del Commissario prefettizio.
Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
ART. 42
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA
1) La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2) Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello, nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dellintera Giunta e deve contenere le indicazioni delle nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista comprendente il nuovo Sindaco ed i nuovi assessori.
4) La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5) Se il Sindaco non provvede alla convocazione del consiglio nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto, previa diffida, ai sensi dellart. 36, comma 4 legge 142/90.
6) La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
7) La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e votazione.
8) Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Sindaco e della Giunta proposta.
9) Non può essere proposta, dagli stessi sottoscrittori, mozione di sfiducia costruttiva, se non sono passati mesi sei dalla presentazione di precedente mozione.
ART. 43
CESSAZIONE DI SINGOLI
COMPONENTI DELLA GIUNTA
1) Gli assessori cessano dalla carica per:
a) morte
b) dimissioni
c) revoca
d) decadenza
2) Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva a tale provvedimento. Le dimissioni possono essere ritirate prima dellatto formale di accettazione del Sindaco.
3) La revoca dei singoli assessori è disposta dal Sindaco, con obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alladozione di tale provvedimento.
4) Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5) Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati decaduti o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva al provvedimento.
6) Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto ai sensi art. 40 della legge 142/90.
7) I funzionari comunali preposti agli uffici e servizi devono essere a disposizione del Prefetto quando, avendo lautorità giudiziaria emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei consiglieri, degli assessori o del Sindaco, vi sia la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi comunali ed il Prefetto acceda presso il Comune per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
ART. 44
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1) Lattività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dal successivo articolo.
2) La Giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta, senza alcun provvedimento formale.
3) Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta ed assicura lunità dellindirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4) La Giunta delibera con lintervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6) Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8) Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale delladunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni allalbo pretorio.
9) La Giunta adotta un proprio regolamento interno per lesercizio della propria attività.
ART. 45
COMPETENZE DELLA GIUNTA
1) Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dal presente statuto non siano riservati al Consiglio, al Sindaco e al Segretario comunale.
2) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3) Alla Giunta, in particolare, vengono attribuiti i seguenti compiti:
a) Attribuzioni di governo locale:
-assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
-formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione al conto consuntivo;
-predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
-approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;
-fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi, costituisce lufficio comunale per i referendum presieduto dal Segretario comunale, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con lapposita commissione;
-adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e su parere dellapposita commissione quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni non riservate ad altri organi;
-approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
-predispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
-approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale;
-predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente in consiglio;
-nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
-fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato comunale;
-determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione deliberata dal Consiglio.
ART. 46
DELIBERAZIONI DI URGENZA DELLA GIUNTA
1) La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio.
2) Le deliberazioni suddette devono essere ratificate dal Consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza.
3) Il Consiglio, ove non ratifichi o modifichi la deliberazione adottata in via durgenza dalla Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sula base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
ART. 47
PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
1) Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate allalbo pretorio per i giorni 15 consecutivi, salvo specifiche diverse disposizioni di legge.
2) Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dellart. 30 del presente statuto.
SEZIONE III
IL SINDACO
ART. 48
IL SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2) Il Sindaco è capo dellamministrazione ed ufficiale di governo. Egli rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, alla esecuzione degli atti e allespletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dello Stato o da altri Enti.
3) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4) Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana .
4) La legge stabilisce le conseguenze dellomesso o ritardato giuramento.
5) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Sindaco del nuovo Consiglio comunale.
6) Le dimissioni del Sindaco vengono presentate al Consiglio comunale e diventano irrevocabili trascorso il termine di giorni 20 dalla presentazione. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale con nomina del Commissario prefettizio.
ART. 49
COMPETENZE
1) Il Sindaco quale capo dellamministrazione comunale:
-convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissando lordine del giorno e la data delladunanza;
-assicura lunità di indirizzo della Giunta promovendo e coordinando lattività degli assessori;
-vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore in relazione alle eventuali funzioni assegnate o deleghe rilasciate;
-firma i provvedimenti anche per mezzo dellAssessore da lui delegato;
-coordina ed organizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti s nel territorio al fine di armonizzare lattività dei servizi alle esigenze degli utenti;
-può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio al fine di armonizzare lattività dei servizi alle esigenze degli utenti;
-impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
-indice i referendum consultivi comunali;
-sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
-ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove davanti allautorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
-adotta i provvedimenti concernenti il personale non assoggettati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario comunale;
-promuove e conclude gli accordi di programma di cui allart. 27 della legge 142/90;
-provvede allassegnazione degli alloggi di E. R. P. ;
-impartisce, nellesercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sullespletamento dei servizi di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
-provvede alla designazione, alla nomina e alleventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza;
-convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
-indice i referendum comunali;
-promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
-nomina il Segretario comunale scegliendolo nellapposito Albo;
-informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
-ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna motivazione essendo concessa come atto amministrativo meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione;
-adotta ordinanze contingibili ed urgenti ;
-sottoscrive gli atti ed i documenti relativi alla costituzione ed alla partecipazione del Comune in Società, Enti e Consorzi;
-nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;
-adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.
2) Al Sindaco sono attribuite le seguenti competenze in materia di vigilanza:
-acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
-compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
-promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
3) Il Sindaco svolge le seguenti funzioni in materia di organizzazione:
-stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri assegnati;
-esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
-propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
-riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale in quanto di competenza consiliare;
ART. 50
POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
1) Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
2) Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi degli articoli 106 e seguenti del T. V. 3/3/34, n. 383 e della legge 24/11/1981, n. 689.
3) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini.
4) Se lordinanza, adottata ai sensi del comma 3, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
ART. 51
COMPETENZE DEL SINDACO
QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e gli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
2) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente nominato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse.
3) Nelle materie di cui al primo comma lettera a) il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto può delegare lesercizio delle funzioni al dipendente comunale responsabile dellufficio.
ART. 52
SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LE NOMINE
1) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dallart. 16 del presente statuto, o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione allordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro giorni 15 dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicandolo al Consiglio nella prima adunanza.
ART. 53
VICE SINDACO
1) Il Vice Sindaco è lAssessore che riceve dal Sindaco delega generale per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE 1
RIUNIONI ASSEMBLEE CONSULTAZIONI
ART. 54
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1) Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2) Nellesercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3) Favorisce lattività delle Associazioni, dei Comitati e degli enti operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
4) Promuove, quali organismi di partecipazione, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
5) Le riunioni pubbliche possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Le riunioni possono essere convocate dal Sindaco o da 30 cittadini sulla base di una richiesta nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dellAmministrazione cui è richiesta la presenza.
6) Nelle materie di esclusiva competenza locale, principalmente su atti e provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi e per lorganizzazione e la gestione dei servizi, lAmministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata o con convocazione di appositi incontri con la popolazione o attraverso le riunioni pubbliche o con la convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati di cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale o con la realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.
7) Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può convocare adunanze consiliari aperte. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento allordine del giorno. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze di sostegno e illustro al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.
8) I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
ART. 55
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROVVEDIMENTO
1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al provvedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare lavvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2) Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, o le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che lAmministrazione ha lobbligo di esaminare, qualora siano pertinenti alloggetto del procedimento medesimo.
ART. 56
COMUNICAZIONE DELLAVVISO
DEL PROCEDIMENTO
1) Il Comune deve dare notizia dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale devono essere indicati:
- lufficio ed il dipendente responsabile del procedimento;
- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;
2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lAmministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dallAmministrazione.
ART. 57
ISTANZE
1) Sono istanze le richieste rivolte ad un organo politico o burocratico di compiere una data attività attinente allesplicazione della propria funzione.
2) Le istanze possono essere rivolte da singoli cittadini o da associazioni anche di fatto.
3) Le risposte alle istanze vengono fornite entro il termine massimo di giorni 30.
4) Le modalità e le forme dellinoltro delle istanze e delle risposte sono indicate nel Regolamento sulla partecipazione.
ART. 58
INTERROGAZIONI
1) Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.
ART. 59
PETIZIONI
1) Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2) Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede allesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3) La petizione è esaminata dallorgano competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4) Se il termine previsto dal comma precedente non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è, comunque, tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
ART. 60
PROPOSTE
1) Sono le proposte atti propulsivi con i quali non solo si dà inizio ad un procedimento amministrativo, ma si esprime un avviso in ordine al contenuto che dovrebbe avere il provvedimento da emanarsi da parte dellorgano di amministrazione attiva.
2) Singoli cittadini o associati possono avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30giorni allorgano competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi e del Segretario nonché dellattestazione relativa alla copertura finanziaria.
3) Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4) Tra lAmministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
5) Il Regolamento sulla partecipazione indica modi, termini e disposizioni in materia di proposta.
ART. 61
MATERIE ESCLUSE DALLESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INIZIATIVA
1) Sono escluse dallesercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
-revisione dello Statuto ;
-tributi e bilancio;
-espropriazione per pubblica utilità;
-designazioni e nomine.
ART. 62
REFERENDUM CONSULTIVO
1) E ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti lintera collettività comunale, con esclusione delle materie previste dallart. 58 del presente statuto.
2) Si fa luogo a referendum consultivo:
-nei casi sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
-qualora vi sia richiesta da parte di un quinto del corpo elettorale.
3) Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e lautenticazione delle firme dei sottoscrittori, per lo svolgimento delle operazioni di voto, per i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
4) Sulla ammissibilità del referendum e sulla formulazione del quesito decide una Commissione di tre esperti, nominati dal Consiglio comunale al di fuori dei suoi componenti, presieduta dal Segretario comunale.
5) Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre la metà degli aventi diritto.
6) Qualora la proposta sottoposta a referendum sia respinta, non potrà essere ripresentata, anche in diversa forma ma con analogo contenuto sostanziale, prima che siano trascorsi tre anni.
7) Entro 60giorni dalla proclamazione dellesito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto al referendum.
ART. 63
PUBBLICITA DEGLI ATTI
1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti lesibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2) Presso gli uffici comunali devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle gazzette ufficiali della Repubblica, del bollettino ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.
ART. 64
DIRITTO DI ACCESSO
1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
SEZIONE I
IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 65
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI
DI GESTIONE
1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
2) Lattività gestionale dellEnte, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che lesercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con losservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
3) Il Segretario comunale è lorgano burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
4) Per la realizzazione degli obbiettivi dellEnte, esercita lattività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
5) Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
6) Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
ART. 66
ATTRIBUZIONI GESTIONALI E CONSULTIVE
1) Al Segretario comunale compete ladozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.
2) In particolare il Segretario, nellambito dei principi di cui al precedente articolo :
-sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina lattività;
-cura lattuazione dei provvedimenti;
-è responsabile e cura listruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi, nonché dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
-partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
-stende i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
3) Al Segretario comunale sono conferite le seguenti competenze:
-adotta atti interni di carattere organizzativo gestionale ed anche generali ed a rilevanza esterna, sia negoziali che a contenuto vincolato, nonché predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute
dagli organi elettivi;
-formula direttive agli uffici per la formazione dello schema di bilancio di previsione per capitoli e per programmi;
-organizza il personale e verifica lefficienza degli uffici e del personale ad essi preposto e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
-presiede le commissioni di gara e dei concorsi con losservanza dei criteri e dei principi fissati dagli appositi Regolamenti;
-roga, nellesclusivo interesse del Comune, atti e contratti di cui alle vigenti disposizioni di legge e ne cura gli adempimenti successivi;
-attua le deliberazioni e i provvedimenti esecutivi in conformità alle direttive del sindaco ;
-affida agli uffici competenti lordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con regolari deliberazioni;
-sottoscrive, unitamente al responsabile del servizio di ragioneria, ove esista, i mandati di pagamento e le riversali di incasso;
cura direttamente o tramite il dipendente addetto al servizio protocollo del Comune, lapertura e lo smistamento agli organi elettivi comunali nonché ai competenti uffici, della corrispondenza postale in arrivo, anche ai fini del controllo della responsabilità dellistruttoria e del provvedimento finale di cui alla legge 7/8//90 N. 241.
4) Il Segretario formula pareri ed esprime valutazioni e consulenze propositive agli organi rappresentativi in ordine alle aree di intervento e alle attività da promuovere, con criteri di priorità.
5) Formula e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.
ART. 67
ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA
DIREZIONE COORDINAMENTO
1) Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2) Autorizza le missioni del personale, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi, con losservanza del regolamento e delle norme vigenti.
3) Adotta i provvedimenti di mobilità interna con losservanza delle modalità previste dagli accordi in materia.
4) Provvede alla contestazione degli addebiti e alladozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura.
5) Propone, anche su relazione dei responsabili dei servizi, i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi.
6) Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza
7) Esercita la vigilanza e il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dallapparato comunale.
8) Provvede allemanazione di direttive ed ordini.
ART. 68
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA E GARANZIA
1) Il Segretario partecipa alle sedute degli organi istituzionali, collegiali delle commissioni e di altri organismi, di cui cura la verbalizzazione.
2) Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione delle deliberazioni delle Giunta al Comitato Regionale di Controllo.
3) Presiede la commissione per lammissibilità dei referendum e lufficio per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari o dei referendum.
4) Riceve latto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5) Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato di Controllo e ai capigruppo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, lavvenuta pubblicazione allalbo pretorio e lesecutività di provvedimenti ed atti degli Enti.
ART. 69
PARERI
1) In relazione alle proprie competenze, esprime il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando non sia presente, per vacanza del posto o congedo, il responsabile del servizio interessato.
SEZIONE II
UFFICI
ART. 70
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1) LAmministrazione si attua mediante unattività per obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi :
a) organizzazione del lavoro prevalentemente per progetti obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
ART. 71
STRUTTURA
1) L organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dellente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
ART. 72
PERSONALE
1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso lammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dellente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
3) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4) Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
-struttura organizzativo- funzionale, con individuazione dei responsabili dei servizi;
-dotazione organica;
-modalità di assunzione e cessazione del servizio;
-diritti, doveri e sanzioni;
-modalità organizzativa della commissione di disciplina;
-trattamento economico;
-collaborazioni esterne di cui al comma 7 della legge 142/90.
ART. 73
RESPONSABILITA DEGLI UFFICI
1) Nel caso in cui agli uffici non siano preposti Dirigenti, il Sindaco, su proposta della Giunta comunale e in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, può assegnare funzioni di responsabilità ai dipendenti comunali.
2) I funzionari direttivi, incaricati dal Sindaco, sono preposti, secondo lordinamento dellEnte, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dellattuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono.
3) A tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciute risorse finanziarie e strumentali che esercitano nei limiti e secondo i criteri negli atti di indirizzo.
4) Nellambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi svolgono le seguenti funzioni :
-esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazioni;
-assumono atti di gestione finanziaria, di acquisizione di entrate rientranti nella competenza dellufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai Regolamenti e da atti di programmazione approvati;
-rilasciano autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, regolamenti e di atti di attuazione di strumenti di pianificazione generali o particolareggiati;
-applicano le sanzioni amministrative per la violazione di leggi e regolamenti comunali, anche in materia edilizia e ladozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi lingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi;
-stipulano in rappresentanza dellEnte i contratti già deliberati;
-esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto o eventualmente conferita dal Sindaco.
ART. 74
LE DETERMINAZIONI E I DECRETI
1) Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
3) Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso delladozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dellattestazione di copertura finanziaria.
4) A tal fine sono trasmessi allufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dellimpegno contabile entro cinque giorni. Entro i successivi cinque giorni sono pubblicati allalbo pretorio per giorni 10 e depositati in copia presso la Segreteria comunale.
5) Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e lufficio di provenienza.
SEZIONE III
RESPONSABILITA
ART. 75
RESPONSABILITA DISCIPLINARE
DEL PERSONALE
1) Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione dufficio e la riammissione in servizio.
2) La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato, allinizio di ogni anno, dal personale dellEnte, secondo le modalità previste dal regolamento.
3) La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore. Nel caso di figura apicale unica, la Giunta Comunale provvederà a nominare, quale membro della commissione di cui al precedente comma, un dipendente di altra amministrazione con qualifica pari o superiore.
ART. 76
RESPONSABILITA VERSO IL COMUNE
1) Gli amministratori e dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2) Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3) Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che ne vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4) Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale od a un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
ART. 77
RESPONSABILITA VERSO TERZI
1) Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3) E danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che lamministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4) La responsabilità personale dellamministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nellomissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto mettere a verbale il proprio voto contrario.
ART. 78
RESPONSABILITA DEI CONTABILI
1) Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune, o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
ART. 79
PRESCRIZIONE DELLAZIONE
DI RESPONSABILITA
1) La legge stabilisce il tempo di prescrizione dellazione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
ART. 80
TUTELA DEI PROPRI DIRITTI
1) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato e grado di giudizio purchè non vi sia conflitto di interessi con lEnte.
TITOLO V
SERVIZI E FORME COLLABORATIVE
ART. 81
FORME DI GESTIONE
1) Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti o gestiti, anche con diritto di privativa, dal Comune ai sensi di legge.
2) La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni o per consorzio.
5) Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
ART. 82
GESTIONE IN ECONOMIA
1) Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia è di norma disciplinato da apposito regolamento.
ART. 83
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
1) Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.
2) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3) Organi dellazienda e dellistituzione sono:
a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che hanno requisiti per lelezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste per la revoca degli assessori comunali;
b) il presidente, nominato dal consiglio comunale, con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La nomina del direttore avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.
4) Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinate dal proprio statuto e dal regolamento comunale
5) Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
ART. 84
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1) Lattività dellente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
ART. 85
CONVENZIONI
1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge (fine, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie), sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 86
CONSORZI
1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente listituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative dei servizi stessi, previste dallarticolo precedente.
2) La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente articolo, deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio, che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste dalle aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
ART. 87
UNIONE DI COMUNI
1) In attuazione del principio di cui al precedente articolo 79 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni, con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
ART. 88
ACCORDI DI PROGRAMMA
1) Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2) Laccordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3) Il Sindaco definisce e stipula laccordo, previa deliberazione dintenti del Consiglio comunale, con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA
ART. 89
ORDINAMENTO
1) Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2) Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3) Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART. 90
FINANZA LOCALE
1) La finanza del Comune è costituita da:
-imposte proprie;
-addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali e regionali;
-tasse, diritti per servizi pubblici;
-trasferimenti erariali;
-trasferimenti regionali;
-altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
-risorse per investimenti;
-altre entrate.
2) Nellambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
ART. 91
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1) Il Sindaco cura la tenuta dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario comunale ed il responsabile del servizio di ragioneria, se previsto in pianta organica.
2) I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
ART. 92
CONTABILITA COMUNALE
IL BILANCIO E IL CONTO CONSUNTIVO
1) Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi delluniversalità, integrità e del pareggio economico e finanziario.
3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.
5) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendenti il conto del bilancio e del patrimonio.
6) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge.
7) La Giunta comunale allega al conto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.
ART. 93
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
1) Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2) Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. E revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del suo mandato.
3) Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo.
4) per lesercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
5) Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6) Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7) Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
ART. 94
TESORERIA
1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base agli ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali ai sensi art. 9 della legge 3/79.
2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui allart. 59 della legge 142/90.
ART. 95
ATTIVITA CONTRATTUALE
1) Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in base allapposito regolamento.
2) In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti, interviene il Responsabile del servizio.
3) Il Segretario comunale roga, nellinteresse esclusivo del Comune, i contratti di cui al comma 1.
ART. 96
RAPPORTI CON LA COMUNITA MONTANA
1) Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana lesercizio di funzioni del Comune.
2) Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 97
MODIFICHE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO
1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e labrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui allart. 4 comma 3 della legge 142/90.
2) La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione del precedente.
3) Lapprovazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta lapprovazione del nuovo.
4) Nessuna iniziativa per la revisione e labrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dallentrata in vigore dello Statuto o dallultima modifica.
5) Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
ART. 98
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
1) Il Comune emana regolamenti:
-nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
-nelle materie di competenza comunale.
2) Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3) Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4) Sino allentrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili.
ART. 99
ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allAlbo pretorio.
2) Il Segretario comunale appone in calce alloriginale dello statuto la dichiarazione dellentrata in vigore.
ART. 100
MANCANZA DI DISCIPLINA
1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in quanto compatibili con lo stesso.