Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001

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Codice 25.8
D.D. 28 maggio 2001, n. 696

Autorizzazione idraulica n. 1804 parzialmente in sanatoria - Ditta Sogno Giannino e Novarina Irma - muro spondale già eseguito in destra Rio Besasca e rimozione della fossa biologica ubicata in alveo del rio Besasca ancora da realizzare in Comune di Borgosesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici in sanatoria le opere già parzialmente realizzate, nonché l’esecuzione delle opere ancora da realizzare nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento ancora da realizzare dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il 31-12-2001. E fatta salva l’eventuale concessione di proroga; che dovrà comunque essere debitamente motivata;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore del Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Sogno Giannino e Novarina Irma dovrà inviare al Settore scrivente dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486; 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n. 987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità; all’uopo, in sede di sopralluogo, si è riscontrata la necessità che vengano eseguite opere di sottomurazione della difesa spondale esistente;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell’8/8/1985 (Galasso) vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzato in sanatoria il muro spondale lungo il Rio Besasca, nonché i lavori ancora da eseguirsi riguardanti la rimozione della fossa biologica. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine 60 giorni al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa