Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001
Comune di Villar Perosa (Torino)
Statuto comunale
PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Comune di Villar Perosa è Ente locale autonomo; rappresenta la comunità dei Villaresi e, col contributo della partecipazione dei cittadini singoli o associati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri, le forme e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune di Villar Perosa ha potestà normativa che si esercita secondo le previsioni dello Statuto.
4. Nellambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune di Villar Perosa ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
5. Il Comune di Villar Perosa promuove, favorisce, indirizza e coordina lattività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività locale.
6. Lazione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme del presente Statuto, nonché dai regolamenti e dagli atti amministrativi adottati nel rispetto dello stesso.
Art. 2
OBIETTIVI GENERALI
1. Il Comune di Villar Perosa e la sua popolazione, in spirito di tolleranza e cooperazione, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana nata dalla Resistenza e delle regole del presente Statuto, operano:
a) per la costruzione della pace;
b) per lintegrazione tra i popoli;
c) per lunità dellEuropa;
d) per la libertà di pensiero e di espressione delle convinzioni etiche, religiose e politiche, individuali e collettive;
e) per leliminazione delle condizioni di diseguaglianza tra i sessi;
f) per il superamento dellemarginazione dovuta a condizioni sociali economiche, fisiche, psichiche o alletà;
g) per la difesa della salute dei cittadini;
h) per il pieno utilizzo, nellinteresse collettivo, di tutte le risorse, naturali, patrimoniali ed umane del territorio;
i) per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la creazione di nuove opportunità di impiego e per la tutela della dignità dei lavoratori;
j) per lo sviluppo della cultura nel rispetto delle diversità e delle tradizioni;
m) per la piena realizzazione del diritto allo studio ed alla formazione professionale;
n) per la tutela dei diritti dei giovani e degli anziani;
o) per la lotta contro le forme di criminalità che agiscono attraverso linfiltrazione nel tessuto sociale, economico ed istituzionale;
p) per la lotta alla diffusione della droga;
q) per la tutela dellambiente e dellequilibrio ecologico e delle risorse naturali.
Art. 3
TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE
1. La circoscrizione del Comune di Villar Perosa è costituita dalle seguenti frazioni e borgate storicamente riconosciute dalla comunità:
a) Frazioni: Caserme;
b) Borgate: Capoluogo, La Croce, Gottieri, Ciabot, Peirotti, Didiera, Chiardossini, Sartetti, Bolombardo, Podio, Roussa, Careiria, Ciarriere, Molliere, Droglia, Frieri, Saretto, Cappelleria, Cavallari, Comba Ciabot, Barbos, Muretti, Ciardossina, Casevecchie, Prietti, Serre, Morana, Campassi, Vignassa, Azzario, Vincon, Artero, Comba Orsiera Superiore, Comba Orsiera Inferiore, Odriva, Prà Martino, Prà Marino, Giustetti, Miandassa, S. Giuliardo, Chiosserande, Balma, Cascinette, Cascina Grossa, La Roul, Al Rul, Mense, Gara, Tecu, Tupin.
2. Il territorio comunale sarà suddiviso in 5 quartieri: Quartè dZur, Borgo dei Nobili, Quartiere della Piazza, Borgo del Fumo, Cantun Russi.
3. La delimitazione dei singoli quartieri è demandata ad apposito regolamento da redigersi tenendo conto dei pareri espressi dalla popolazione riunita in assemblea e dallufficio tecnico comunale.
4. La modifica della denominazione di borgate o frazioni e quartieri, deve essere deliberata dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.
5. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11,540 e confina con i Comuni di: Porte, S. Pietro Val Lemina, Pinasca, Inverso Pinasca, S. Germano Chisone.
6. La sede del palazzo civico è situata in piazza della Libertà al civico numero 1; eventuali variazioni della sede dovranno essere determinate con le modalità stabilite dalla legge.
7. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono nella sede comunale, salvo che per motivi eccezionali il Consiglio ritenga di riunirsi in luoghi diversi.
Art. 4
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica: con il nome Villar Perosa e con lo stemma, concesso a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le insegne del Comune, accompagnate dal Sindaco vestito in forma ufficiale o da un suo delegato, potranno essere esibite nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché in occasione di manifestazioni in cui la collettività riterrà di esprimere la propria presenza.
3. Leventuale autorizzazione ad esibire le insegne comunali nellipotesi di cui allultima parte del comma precedente è data dalla Giunta con proprie deliberazioni.
4. Luso e la riproduzione delle insegne per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 5
ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE
1. Le attività del Comune di Villar Perosa sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità, della trasparenza e della massima conoscibilità.
2. Nel palazzo municipale sono predisposti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quantaltro sia soggetto a tale forma di pubblicità. Il Responsabile del servizio di segreteria, avvalendosi degli uffici, cura laffissione degli atti e ne certifica la pubblicazione.
3. Per particolari atti riguardanti i singoli quartieri del Comune, gli Organi competenti deliberano perché la pubblicazione venga effettuata anche nelle zone interessate.
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini una adeguata informazione sulle attività del Comune, con apposito regolamento vengono previste e disciplinate ulteriori forme di pubblicità. Il Comune cura inoltre un bollettino periodico su cui sono riportare le notizie più importanti per la collettività.
Art. 6
TERRITORIO COMUNALE E SUA COLLOCAZIONE
1. Il Comune di Villar Perosa è ricompreso nel territorio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.
2. Il Comune di Villar Perosa ritiene di essere parte integrante del territorio montano alpino e, dintesa con i Comuni della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, con i Comuni delle Comunità Montane e Pedemontane limitrofe e con la Regione, agirà per la promozione e la costituzione di una Provincia alpina distinta dalla Città metropolitana di Torino.
3. Previa consultazione dei cittadini, il Comune di Villar Perosa può, nellambito della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, farsi promotore di iniziative per la fusione tra Comuni.
Art. 7
FINALITA
1. Il Comune di Villar Perosa promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione, nel rispetto della cultura e delle vocazioni locali e valorizzando le potenzialità umane e le risorse offerte dal territorio di sua competenza.
2. Il Comune agisce per la salvaguardia, lo studio e la realizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico ed architettonico del proprio territorio. A tal fine adotta gli opportuni strumenti normativi; conduce opere di sensibilizzazione ed incentiva gli interventi sia pubblici che privati, tendenti al raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Comune raggiunge i propri fini attraverso la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; predispone i propri atti fondamentali di indirizzo e programmazione consultando le forze sociali, economiche, sindacali, delluniversità e delle scuole.
Art. 8
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune di Villar Perosa realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione, attuazione e specificazione degli obiettivi programmatici dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono informati a principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 9
FUNZIONI
1. La potestà di governo del Comune per lesercizio delle competenze e delle funzioni ha come riferimento lambito di interesse locale.
2. Lesercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Le funzioni di competenza dello Stato e della Regione delegate o attribuite sono esercitate nel rispetto dei principi statutari e secondo le relative norme statali o regionali. Con gli stessi criteri sono esercitate le funzioni amministrative dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dellidentificazione dellinteresse comunale.
4. Le funzioni delegate o attribuite di cui al comma precedente possono essere esercitate soltanto se lo Stato o la Regione assicurano le risorse necessarie.
5. Il comune può a sua volta delegare funzioni ad enti sovracomunali cui può partecipare.
Art. 10
RAPPRESENTANZA
1. Il Comune di Villar Perosa cura e rappresenta gli interessi della collettività locale nellambito delle proprie competenze e secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune si fa altresì rappresentante e promotore degli interessi della collettività nei rapporti con gli Enti, i soggetti pubblici e privati che esercitano o possono esercitare attività o funzioni che riguardino la popolazione Villarese.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, il Comune avvalendosi degli strumenti e degli istituti dellordinamento, può promuovere intese, individuare forme di cooperazione, emanare direttive, fornire indicazioni, svolgere funzioni di coordinamento al fine di armonizzare i loro interventi con le esigenze della comunità.
Art. 11
SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO
1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonché la valorizzazione delle risorse umane, territoriali ed ambientali, sono perseguiti attraverso
la gestione diretta ed indiretta dei servizi e tramite il coordinamento delle attività, nelle forme e con le modalità del presente Statuto, nonché mediante le attività di programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati che operano o intendono operare nel territorio comunale.
2. In particolare, il Comune, nel rispetto della programmazione nazionale e regionale, e di concerto con i Comuni della Comunità Montana, pone in essere tutte le azioni di sensibilizzazione utili a favorire il permanere delle attività economiche in essere e linsediamento di nuove attività; a creare nuove opportunità di lavoro, di impiego del tempo libero, di istruzione e formazione professionale.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma precedente il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Statuto, e di appositi regolamenti e Statuti, può agire, sia mediante la promozione e la partecipazione a società di incentivo a prevalente capitale comunale o misto, sia attraverso convenzioni, consorzi, gestioni in economia, aziende speciali, istituzioni, società per azioni a prevalente capitale pubblico, forme associate di gestione.
4. Al fine di favorire la formazione di tecnici e dirigenti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse locali, il Comune, anche dintesa con altre realtà operanti sul territorio, potrà istituire forme di incentivazione a favore dei giovani che, tenuto conto delle esigenze socio-economiche e territoriali della Valle sceglieranno indirizzi di studio utili al soddisfacimento delle stesse.
Art. 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13
PARI OPPORTUNITA
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 8, lett. d), del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui allarticolo 10 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.
PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 14
ORGANI
1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
SEZIONE I
Art. 15
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio comunale rappresenta lintera comunità. Esso è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale
3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
Art. 16
REGOLE GENERALI
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, ed alle modalità previste dal presente Statuto e dalle norme del regolamento.
Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito Regolamento che dovrà conformarsi ai seguenti principi:
- prevedere le modalità di convocazione per la presentazione e discussione delle proposte;
- prevedere il numero dei Consiglieri necessari a rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione che non deve essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco;
- prevedere che gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai Consiglieri nel domicilio dichiarato, entro un congruo termine;
- prevedere il tempo riservato per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni assegnando i tempi per le repliche e le dichiarazioni di voto;
- disciplinare le forniture dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate per il funzionamento del Consiglio;
- prevedere le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di solidarietà, pubblicità e trasparenza, al fine di assicurare la tutela degli interessi collettivi, il buon andamento e limparzialità.
Art. 17
CONSIGLIERI COMUNALI - CONVALIDA -
PROGRAMMA DI GOVERNO.
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart. 41 del T.U. approvato con D.LVO 267/2000.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193, del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.
Art. 18
DECADENZA DEI CONSIGLIERI
La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nellanno solare, senza giustificatoo motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
Art. 19
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi designando un loro capogruppo.
2. Ha diritto di costituirsi in gruppo il Consigliere comunale risultato come unico eletto nella propria lista.
3. Qualora uno o più Consiglieri, nel corso del loro mandato, decidano di abbandonare il gruppo in cui sono stati eletti, possono aderire ad un altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto.
4. Nel corso della legislatura potranno essere formati nuovi gruppi consiliari con specifica denominazione soltanto ove gli stessi siano costituiti da almeno tre elementi.
5. Il regolamento di cui al primo comma dellart. 16 del presente Statuto disciplina le prerogative spettanti ai capigruppo, le modalità di convocazione degli stessi; listituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 20
COMMISSIONI CONSILIARI
1. Il Consiglio comunale istituisce ed elegge commissioni permanenti con funzione consultiva, referente, propositiva e di controllo allo scopo di assicurare la partecipazione dei Consiglieri e dei cittadini alla vita ed alle scelte del Comune.
2. Delle commissioni, salvo si tratti di commissioni di controllo o di inchiesta, oltre ai Consiglieri comunali, possono far parte anche i rappresentanti dei quartieri, cittadini specificatamente competenti, interessati alle materie trattate, esperti in problemi delle singole zone del territorio comunale e appartenenti ad Enti, gruppi ed associazioni iscritti nellanagrafe di cui al successivo art. 65.
3. I componenti delle commissioni sono indicati dai capigruppo nel rispetto del criterio proporzionale per garantire le funzioni dei gruppi di minoranza. Delle commissioni fa parte di diritto lAssessore competente per materia o un suo delegato.
4. Il regolamento di cui allart. 16 del presente Statuto disciplina il numero dei componenti, i criteri di scelta, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni.
5. Il regolamento può altresì prevedere listituzione di commissioni temporanee o speciali e la facoltà delle commissioni chiamate a svolgere attività di studio e di ricerca di avvalersi di audizioni di soggetti pubblici o privati competenti o interessati ai problemi.
Art. 21
COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI
1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dellarticolo precedente.
3. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure dindagine. 4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonchè i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
Art. 22
SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; le eccezioni alla pubblicità sono previste dal regolamento di cui allart. 16 in relazione alla necessità di salvaguardare lordine pubblico e la riservatezza di gruppi o persone.
2. I lavori del Consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento di cui allart. 16.
3. Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo riguardino singole persone o gruppi.
4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che formula lordine del giorno tenendo conto anche delle indicazioni della Giunta e delle richieste dei Consiglieri, dei capigruppo e delle istanze dei cittadini di singole zone del territorio, delle organizzazioni sociali, culturali, del volontariato, sindacali ed imprenditoriali.
5. Il Sindaco presiede i lavori del Consiglio.
6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni dalla richiesta, quando la stessa provenga da almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo allordine del giorno le questioni da questi sollevate.
7. Le funzioni di cui ai precedenti commi 4°, 5°, 6°, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, decesso o impedimento definitivo del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.
8. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie, durgenza o informali. Sono sessioni ordinarie quelle in cui si approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; sono straordinarie le altre riunioni convocate nellarco dellanno solare. La disciplina per la convocazione e per i lavori delle sedute durgenza e informali è demandata al regolamento di cui allart. 16.
9. Salvo i casi in cui la legge o il regolamento di cui allart. 16 richiedono la maggioranza qualificata, le deliberazioni sono assunte validamente quando ottengono lapprovazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
10. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura la verbalizzazione delle sedute; ove il segretario sia obbligato a non partecipare alla seduta, è sostituito da un consigliere designato dal Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal segretario e dal Presidente.
SEZIONE II
Art. 23
LA GIUNTA
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
Art. 24
COMPETENZE DELLA GIUNTA
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E, altresì, di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
6. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese.
8 Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.
9. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
10. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o Assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.
11. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice-sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
12. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia, e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 25
ATTRIBUZIONI
1. Alla Giunta comunale compete ladozione di tutti quegli atti di amministrazione, che per loro natura non rientrano nella competenza esclusiva degli altri Organi dellEnte.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nellesercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. In via esemplificativa, la Giunta nellesercizio di attribuzioni di governo:
propone al Consiglio i regolamenti;
approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;
elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
definisce condizioni per accordi ed approva con soggetti pubblici e privati convenzioni concernenti opere, servizi e materie urbanistiche, fatte salve le competenze consiliari;
elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
nomina commissioni (per le selezioni pubbliche e riservate);
fissa la data di convocazione dei comizi e dei referendum consultivi e costituisce lufficio comunale per le elezioni cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sullattuazione dei programmi.
4. La Giunta nellesercizio di attribuzioni organizzatorie:
decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi burocratici dellEnte;
fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il segretario comunale e i responsabili di servizio,
dispone la costituzione dellEnte in giudizio e conferisce lincarico ad un legale.
SEZIONE III
Art. 26
IL SINDACO
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnati, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e vigilanza; ha inoltre poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 27
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco:
ha rappresentanza generale dellEnte;
ha la direzione unitaria ed il coordinamento dellattività politico-amministrativa del Comune;
coordina lattività dei singoli Assessori;
può sospendere ladozione di atti specifici concernenti lattività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli allesame della Giunta;
impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;
sentita la Giunta, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
convoca i comizi per referendum consultivi;
adotta ordinanze contingibili e urgenti;
Art. 28
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nellambito dei criteri regionali eventuali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 29
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;
convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
esercita nei limiti previsti dalle leggi i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti;
propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale, la convocazione della Giunta e la presiede;
nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 30
IL VICESINDACO
1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco e lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni.
SEZIONE IV
Art. 31
NORMA GENERALE PER LA TRASPARENZA E
LA LOTTA ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA
1. Coerentemente con limpegno assunto allart. 2 del presente Statuto, la collettività Villarese, nellintento di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, non ammette tra i suoi amministratori soggetti legati ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, dedite allo spaccio di stupefacenti e simili.
2. Ogni Consigliere assume formalmente limpegno di tutelare e realizzare il principio di cui al comma precedente, nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento previsto dallart. 16 del presente Statuto.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
SEZIONE I
Art. 32
SEGRETARIO COMUNALE - STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano lesercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 c.4 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 108 c.1 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000. Allo stesso viene corrisposta lindennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o attribuitagli dal Sindaco ai sensi dellart. 97 lett. d) del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.
SEZIONE II
UFFICI
Art. 33
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica con lautonomia normativa e organizzativa che gli è propria, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di Bilancio..
Art. 34
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
Art. 35
INCARICHI ESTERNI
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restano i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellEnte, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restano di requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dellEnte, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 242 del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allarticolo 169 del decreto legislativo 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dallarticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Art. 36
COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
1. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dellente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenze comunali, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico ambientale .
Ladozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile, e urgente sulle materie indicate dallart. 54 del D.Lgs 267/2000.
Lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli altri atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) Il conferimento di incarichi professionali.
m) la rappresentanza dellEnte in giudizio su delega del Sindaco.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
TITOLO III
SERVIZI
Art. 37
FORMA DI GESTIONE
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione di fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallEnte titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
f) A mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
Art. 38
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 39
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. sono organi dellazienda e dellIstituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dellazienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dellazienda e dellIstituzione può prevedere condizioni e modalità per laffidamento dellincarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonchè coloro che sono in lite con lazienda nonchè i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dellazienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dellintero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. Lordinamento ed il funzionamento dellAzienda Speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti, quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dellEnte locale da cui dipendono.
6. Lazienda e lIstituzione informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso lequilibrio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, di cui allart. 114 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il collegio dei revisori dei conti dellEnte locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. Lo Statuto dellAzienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonchè forme autonome di verifica della gestione.
Art. 40
TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI IN SOCIETA PER AZIONI.
Trova applicazione lart. 115 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.
Art. 41
SOCIETA
1. Il Comune può gestire servizi pubblici nei limiti previsti dallart. 116 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000, a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, secondo le modalità disposte dal suddetto articolo 116.
Art. 42
CONCESSIONE A TERZI
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 43
PRINCIPI E CRITERI
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 44
REVISORE DEI CONTI
1. Il revisore dei conti è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra gli iscritti nel ruolo e negli albi di cui allart.234 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000 dura in carica per tre anni.
2. Il Regolamento di contabilità comunale disciplina lorganizzazione dellufficio del revisore e i mezzi di cui questi potrà disporre per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 45
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. -
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati.
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 46
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
SEZIONE II
FORME COLLABORATIVE
Art. 47
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. Lattività dellEnte diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 48
CONVENZIONI
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 49
CONSORZI
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale; ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente listituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nellarticolo precedente per i servizi stessi.
2. La convenzione, oltre agli elementi ed obblighi previsti dalla legge deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 50
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dallart. 34 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.
PARTE IV
TITOLO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 51
PARTECIPAZIONE
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi delle realtà associative, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti economici.
SEZIONE I
Art. 52
QUARTIERI
1. Il Comune individua nei quartieri di cui al 2° comma dellart. 3 del presente Statuto i luoghi privilegiati della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.
2. Ogni quartiere ha la facoltà di eleggere e di farsi rappresentare da tre delegati. Le elezioni sono indette da un comitato spontaneo di cittadini e che allatto della sua costituzione informa lamministrazione presentandosi al Sindaco.
3. Lelezione dei delegati dei quartieri è disciplinata dal regolamento di cui al precedente art. 3.
4. Per lelezione dei delegati di quartiere si applicano nel norme generali che disciplinano lelettorato passivo. Non possono essere eletti i cittadini che già ricoprono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale.
5. Allelezione dei delegati partecipano tutti gli elettori residenti nel quartiere.
6. I delegati di quartiere durano in carica cinque anni. La loro decadenza o sostituzione è disciplinata dal regolamento.
7. I delegati dei quartieri hanno diritto di prendere conoscenza di tutti gli atti del Comune; di presentare proposte; di essere sentiti dalle commissioni, dalla Giunta e dal Consiglio comunale; di chiedere chiarimenti sulle scelte dellamministrazione; di chiedere che il Sindaco e la Giunta riferiscano al quartiere circa specifiche questioni che lo riguardano; di essere informati circa gli atti che riguardano le zone da loro rappresentate. La loro attività è disciplinata dal regolamenti di cui al precedente comma 3°.
SEZIONE II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 53
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento disciplina i procedimenti e stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Art. 54
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dellistanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1/20 degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
SEZIONE III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 55
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 59, favorisce laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione e, tramite ladozione di idonee forme di consultazione, al procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 56
ASSOCIAZIONI
1. La Giunta comunale registra, in apposita anagrafe previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni, gli Enti ed i gruppi che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sullattività delle associazioni, degli Enti e dei gruppi devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 57
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Lamministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere abbreviato in caso di necessità motivata.
Art. 58
INCENTIVAZIONE
1. Agli Enti, ai gruppi, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativa.
Art. 59
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari, su richiesta degli Enti, dei gruppi, delle associazioni, degli organismi interessati e dei delegati di quartiere, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
SEZIONE IV
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO
Art. 60
REFERENDUM
1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali di tariffe e di personale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
a) il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;
b) il Consiglio comunale.
4. Al voto referendario possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune.
5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
I Referendum e le consultazioni previste dal presente Statuto non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.
Art. 61
EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la delibazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di sottoporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 62
DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 63
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dellamministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. LEnte deve, di norma, avvalersi, otre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
SEZIONE V
DIFENSORE CIVICO
Art. 64
ISTITUZIONE DELLUFFICIO
1. E istituito nel Comune lufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
Art. 65
NOMINA - FUNZIONI - DISCIPLINA
1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per listituzione dellUfficio del Difensore Civico. Lorganizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nellaccordo medesimo e inseriti nellapposito Regolamento.
PARTE V
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 66
ORGANI DELLA FUNZIONE NORMATIVA
1. Lo Statuto e i regolamenti del Comune nonché le loro modifiche, possono essere predisposti da apposita commissione consiliare con funzione redigente. Della commissione devono far parte i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio. 2. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della consulenza di esperti in materie tecnico-giuridiche.
3. Il Consiglio comunale approva lo Statuto secondo quanto stabilito dal 4° comma dellart. 6 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000. I regolamenti sono approvati con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 67
STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellorganizzazione dellEnte. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. La modifica dello Statuto può essere proposta da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. La proposta di modifica deve essere presentata in forma di progetto redatto per articoli e viene vagliata dallapposita commissione consiliare.
4. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate secondo le modalità stabilite dallart. 6 comma 4° del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.
5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 68
REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dello Statuto, delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, ai delegati di quartiere, alle commissioni ed ai cittadini che agiscono secondo quanto disposto dallart. 56 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo pretorio: dopo ladozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 69
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nel T.U. approvato con D.lgs 267/2000 ed in altre leggi, e dello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70
ENTRATA IN VIGORE
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
Art. 71
MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.