Bollettino Ufficiale n. 46 del 14 / 11 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Villar Perosa (Torino)

Statuto comunale

PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Villar Perosa è Ente locale autonomo; rappresenta la comunità dei Villaresi e, col contributo della partecipazione dei cittadini singoli o associati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri, le forme e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune di Villar Perosa ha potestà normativa che si esercita secondo le previsioni dello Statuto.

4. Nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune di Villar Perosa ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

5. Il Comune di Villar Perosa promuove, favorisce, indirizza e coordina l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività locale.

6. L’azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme del presente Statuto, nonché dai regolamenti e dagli atti amministrativi adottati nel rispetto dello stesso.

Art. 2
OBIETTIVI GENERALI

1. Il Comune di Villar Perosa e la sua popolazione, in spirito di tolleranza e cooperazione, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana nata dalla Resistenza e delle regole del presente Statuto, operano:

a) per la costruzione della pace;

b) per l’integrazione tra i popoli;

c) per l’unità dell’Europa;

d) per la libertà di pensiero e di espressione delle convinzioni etiche, religiose e politiche, individuali e collettive;

e) per l’eliminazione delle condizioni di diseguaglianza tra i sessi;

f) per il superamento dell’emarginazione dovuta a condizioni sociali economiche, fisiche, psichiche o all’età;

g) per la difesa della salute dei cittadini;

h) per il pieno utilizzo, nell’interesse collettivo, di tutte le risorse, naturali, patrimoniali ed umane del territorio;

i) per il mantenimento dei livelli occupazionali, per la creazione di nuove opportunità di impiego e per la tutela della dignità dei lavoratori;

j) per lo sviluppo della cultura nel rispetto delle diversità e delle tradizioni;

m) per la piena realizzazione del diritto allo studio ed alla formazione professionale;

n) per la tutela dei diritti dei giovani e degli anziani;

o) per la lotta contro le forme di criminalità che agiscono attraverso l’infiltrazione nel tessuto sociale, economico ed istituzionale;

p) per la lotta alla diffusione della droga;

q) per la tutela dell’ambiente e dell’equilibrio ecologico e delle risorse naturali.

Art. 3
TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE

1. La circoscrizione del Comune di Villar Perosa è costituita dalle seguenti frazioni e borgate storicamente riconosciute dalla comunità:

a) Frazioni: Caserme;

b) Borgate: Capoluogo, La Croce, Gottieri, Ciabot, Peirotti, Didiera, Chiardossini, Sartetti, Bolombardo, Podio, Roussa, Careiria, Ciarriere, Molliere, Droglia, Frieri, Saretto, Cappelleria, Cavallari, Comba Ciabot, Barbos, Muretti, Ciardossina, Casevecchie, Prietti, Serre, Morana, Campassi, Vignassa, Azzario, Vincon, Artero, Comba Orsiera Superiore, Comba Orsiera Inferiore, Odriva, Prà Martino, Prà Marino, Giustetti, Miandassa, S. Giuliardo, Chiosserande, Balma, Cascinette, Cascina Grossa, La Roul, Al Rul, Mense, Gara, Tecu, Tupin.

2. Il territorio comunale sarà suddiviso in 5 quartieri: Quartè d’Zur, Borgo dei Nobili, Quartiere della Piazza, Borgo del Fumo, Cantun Russi.

3. La delimitazione dei singoli quartieri è demandata ad apposito regolamento da redigersi tenendo conto dei pareri espressi dalla popolazione riunita in assemblea e dall’ufficio tecnico comunale.

4. La modifica della denominazione di borgate o frazioni e quartieri, deve essere deliberata dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

5. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11,540 e confina con i Comuni di: Porte, S. Pietro Val Lemina, Pinasca, Inverso Pinasca, S. Germano Chisone.

6. La sede del palazzo civico è situata in piazza della Libertà al civico numero 1; eventuali variazioni della sede dovranno essere determinate con le modalità stabilite dalla legge.

7. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono nella sede comunale, salvo che per motivi eccezionali il Consiglio ritenga di riunirsi in luoghi diversi.

Art. 4
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica: con il nome Villar Perosa e con lo stemma, concesso a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le insegne del Comune, accompagnate dal Sindaco vestito in forma ufficiale o da un suo delegato, potranno essere esibite nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché in occasione di manifestazioni in cui la collettività riterrà di esprimere la propria presenza.

3. L’eventuale autorizzazione ad esibire le insegne comunali nell’ipotesi di cui all’ultima parte del comma precedente è data dalla Giunta con proprie deliberazioni.

4. L’uso e la riproduzione delle insegne per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 5
ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE

1. Le attività del Comune di Villar Perosa sono svolte nel rispetto del principio della pubblicità, della trasparenza e della massima conoscibilità.

2. Nel palazzo municipale sono predisposti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto a tale forma di pubblicità. Il Responsabile del servizio di segreteria, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti e ne certifica la pubblicazione.

3. Per particolari atti riguardanti i singoli quartieri del Comune, gli Organi competenti deliberano perché la pubblicazione venga effettuata anche nelle zone interessate.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini una adeguata informazione sulle attività del Comune, con apposito regolamento vengono previste e disciplinate ulteriori forme di pubblicità. Il Comune cura inoltre un bollettino periodico su cui sono riportare le notizie più importanti per la collettività.

Art. 6
TERRITORIO COMUNALE E SUA COLLOCAZIONE

1. Il Comune di Villar Perosa è ricompreso nel territorio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

2. Il Comune di Villar Perosa ritiene di essere parte integrante del territorio montano alpino e, d’intesa con i Comuni della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, con i Comuni delle Comunità Montane e Pedemontane limitrofe e con la Regione, agirà per la promozione e la costituzione di una Provincia alpina distinta dalla Città metropolitana di Torino.

3. Previa consultazione dei cittadini, il Comune di Villar Perosa può, nell’ambito della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, farsi promotore di iniziative per la fusione tra Comuni.

Art. 7
FINALITA’

1. Il Comune di Villar Perosa promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione, nel rispetto della cultura e delle vocazioni locali e valorizzando le potenzialità umane e le risorse offerte dal territorio di sua competenza.

2. Il Comune agisce per la salvaguardia, lo studio e la realizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico ed architettonico del proprio territorio. A tal fine adotta gli opportuni strumenti normativi; conduce opere di sensibilizzazione ed incentiva gli interventi sia pubblici che privati, tendenti al raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Comune raggiunge i propri fini attraverso la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; predispone i propri atti fondamentali di indirizzo e programmazione consultando le forze sociali, economiche, sindacali, dell’università e delle scuole.

Art. 8
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune di Villar Perosa realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione, attuazione e specificazione degli obiettivi programmatici dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la comunità Montana, con la Provincia e con la Regione sono informati a principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 9
FUNZIONI

1. La potestà di governo del Comune per l’esercizio delle competenze e delle funzioni ha come riferimento l’ambito di interesse locale.

2. L’esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

3. Le funzioni di competenza dello Stato e della Regione delegate o attribuite sono esercitate nel rispetto dei principi statutari e secondo le relative norme statali o regionali. Con gli stessi criteri sono esercitate le funzioni amministrative dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell’identificazione dell’interesse comunale.

4. Le funzioni delegate o attribuite di cui al comma precedente possono essere esercitate soltanto se lo Stato o la Regione assicurano le risorse necessarie.

5. Il comune può a sua volta delegare funzioni ad enti sovracomunali cui può partecipare.

Art. 10
RAPPRESENTANZA

1. Il Comune di Villar Perosa cura e rappresenta gli interessi della collettività locale nell’ambito delle proprie competenze e secondo il proprio ordinamento.

2. Il Comune si fa altresì rappresentante e promotore degli interessi della collettività nei rapporti con gli Enti, i soggetti pubblici e privati che esercitano o possono esercitare attività o funzioni che riguardino la popolazione Villarese.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, il Comune avvalendosi degli strumenti e degli istituti dell’ordinamento, può promuovere intese, individuare forme di cooperazione, emanare direttive, fornire indicazioni, svolgere funzioni di coordinamento al fine di armonizzare i loro interventi con le esigenze della comunità.

Art. 11
SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale, nonché la valorizzazione delle risorse umane, territoriali ed ambientali, sono perseguiti attraverso

la gestione diretta ed indiretta dei servizi e tramite il coordinamento delle attività, nelle forme e con le modalità del presente Statuto, nonché mediante le attività di programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati che operano o intendono operare nel territorio comunale.

2. In particolare, il Comune, nel rispetto della programmazione nazionale e regionale, e di concerto con i Comuni della Comunità Montana, pone in essere tutte le azioni di sensibilizzazione utili a favorire il permanere delle attività economiche in essere e l’insediamento di nuove attività; a creare nuove opportunità di lavoro, di impiego del tempo libero, di istruzione e formazione professionale.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma precedente il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Statuto, e di appositi regolamenti e Statuti, può agire, sia mediante la promozione e la partecipazione a società di incentivo a prevalente capitale comunale o misto, sia attraverso convenzioni, consorzi, gestioni in economia, aziende speciali, istituzioni, società per azioni a prevalente capitale pubblico, forme associate di gestione.

4. Al fine di favorire la formazione di tecnici e dirigenti in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse locali, il Comune, anche d’intesa con altre realtà operanti sul territorio, potrà istituire forme di incentivazione a favore dei giovani che, tenuto conto delle esigenze socio-economiche e territoriali della Valle sceglieranno indirizzi di studio utili al soddisfacimento delle stesse.

Art. 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13
PARI OPPORTUNITA’

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 8, lett. d), del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’articolo 10 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 14
ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

SEZIONE I

Art. 15
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità. Esso è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 16
REGOLE GENERALI

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, ed alle modalità previste dal presente Statuto e dalle norme del regolamento.

Il funzionamento del Consiglio sarà disciplinato da apposito Regolamento che dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- prevedere le modalità di convocazione per la presentazione e discussione delle proposte;

- prevedere il numero dei Consiglieri necessari a rendere valide le sedute di prima e seconda convocazione che non deve essere inferiore ad 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco;

- prevedere che gli avvisi di convocazione devono essere recapitati ai Consiglieri nel domicilio dichiarato, entro un congruo termine;

- prevedere il tempo riservato per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni assegnando i tempi per le repliche e le dichiarazioni di voto;

- disciplinare le forniture dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate per il funzionamento del Consiglio;

- prevedere le sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

2. Il Consiglio comunale impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di solidarietà, pubblicità e trasparenza, al fine di assicurare la tutela degli interessi collettivi, il buon andamento e l’imparzialità.

Art. 17
CONSIGLIERI COMUNALI - CONVALIDA -
PROGRAMMA DI GOVERNO.

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. approvato con D.LVO 267/2000.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.

Art. 18
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificatoo motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 19
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi designando un loro capogruppo.

2. Ha diritto di costituirsi in gruppo il Consigliere comunale risultato come unico eletto nella propria lista.

3. Qualora uno o più Consiglieri, nel corso del loro mandato, decidano di abbandonare il gruppo in cui sono stati eletti, possono aderire ad un altro gruppo esistente o confluire nel gruppo misto.

4. Nel corso della legislatura potranno essere formati nuovi gruppi consiliari con specifica denominazione soltanto ove gli stessi siano costituiti da almeno tre elementi.

5. Il regolamento di cui al primo comma dell’art. 16 del presente Statuto disciplina le prerogative spettanti ai capigruppo, le modalità di convocazione degli stessi; l’istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce ed elegge commissioni permanenti con funzione consultiva, referente, propositiva e di controllo allo scopo di assicurare la partecipazione dei Consiglieri e dei cittadini alla vita ed alle scelte del Comune.

2. Delle commissioni, salvo si tratti di commissioni di controllo o di inchiesta, oltre ai Consiglieri comunali, possono far parte anche i rappresentanti dei quartieri, cittadini specificatamente competenti, interessati alle materie trattate, esperti in problemi delle singole zone del territorio comunale e appartenenti ad Enti, gruppi ed associazioni iscritti nell’anagrafe di cui al successivo art. 65.

3. I componenti delle commissioni sono indicati dai capigruppo nel rispetto del criterio proporzionale per garantire le funzioni dei gruppi di minoranza. Delle commissioni fa parte di diritto l’Assessore competente per materia o un suo delegato.

4. Il regolamento di cui all’art. 16 del presente Statuto disciplina il numero dei componenti, i criteri di scelta, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni.

5. Il regolamento può altresì prevedere l’istituzione di commissioni temporanee o speciali e la facoltà delle commissioni chiamate a svolgere attività di studio e di ricerca di avvalersi di audizioni di soggetti pubblici o privati competenti o interessati ai problemi.

Art. 21
COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine. 4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonchè i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 22
SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; le eccezioni alla pubblicità sono previste dal regolamento di cui all’art. 16 in relazione alla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico e la riservatezza di gruppi o persone.

2. I lavori del Consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento di cui all’art. 16.

3. Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo riguardino singole persone o gruppi.

4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che formula l’ordine del giorno tenendo conto anche delle indicazioni della Giunta e delle richieste dei Consiglieri, dei capigruppo e delle istanze dei cittadini di singole zone del territorio, delle organizzazioni sociali, culturali, del volontariato, sindacali ed imprenditoriali.

5. Il Sindaco presiede i lavori del Consiglio.

6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni dalla richiesta, quando la stessa provenga da almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni da questi sollevate.

7. Le funzioni di cui ai precedenti commi 4°, 5°, 6°, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, decesso o impedimento definitivo del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

8. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie, d’urgenza o informali. Sono sessioni ordinarie quelle in cui si approvano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; sono straordinarie le altre riunioni convocate nell’arco dell’anno solare. La disciplina per la convocazione e per i lavori delle sedute d’urgenza e informali è demandata al regolamento di cui all’art. 16.

9. Salvo i casi in cui la legge o il regolamento di cui all’art. 16 richiedono la maggioranza qualificata, le deliberazioni sono assunte validamente quando ottengono l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

10. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura la verbalizzazione delle sedute; ove il segretario sia obbligato a non partecipare alla seduta, è sostituito da un consigliere designato dal Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal segretario e dal Presidente.

SEZIONE II

Art. 23
LA GIUNTA
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 24
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

5. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

6. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese.

8 Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

9. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

10. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.

11. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice-sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

12. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia, e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 25
ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti quegli atti di amministrazione, che per loro natura non rientrano nella competenza esclusiva degli altri Organi dell’Ente.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. In via esemplificativa, la Giunta nell’esercizio di attribuzioni di governo:

propone al Consiglio i regolamenti;

approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi;

elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

definisce condizioni per accordi ed approva con soggetti pubblici e privati convenzioni concernenti opere, servizi e materie urbanistiche, fatte salve le competenze consiliari;

elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

nomina commissioni (per le selezioni pubbliche e riservate);

fissa la data di convocazione dei comizi e dei referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi.

4. La Giunta nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi burocratici dell’Ente;

fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale e i responsabili di servizio,

dispone la costituzione dell’Ente in giudizio e conferisce l’incarico ad un legale.

SEZIONE III

Art. 26
IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnati, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e vigilanza; ha inoltre poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 27
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

ha rappresentanza generale dell’Ente;

ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

coordina l’attività dei singoli Assessori;

può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;

sentita la Giunta, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

convoca i comizi per referendum consultivi;

adotta ordinanze contingibili e urgenti;

Art. 28
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri regionali eventuali, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 29
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;

convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

esercita nei limiti previsti dalle leggi i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti;

propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 30
IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco e lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni.

SEZIONE IV

Art. 31
NORMA GENERALE PER LA TRASPARENZA E
LA LOTTA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

1. Coerentemente con l’impegno assunto all’art. 2 del presente Statuto, la collettività Villarese, nell’intento di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, non ammette tra i suoi amministratori soggetti legati ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, dedite allo spaccio di stupefacenti e simili.

2. Ogni Consigliere assume formalmente l’impegno di tutelare e realizzare il principio di cui al comma precedente, nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall’art. 16 del presente Statuto.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEZIONE I

Art. 32
SEGRETARIO COMUNALE - STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 c.4 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108 c.1 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000. Allo stesso viene corrisposta l’indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o attribuitagli dal Sindaco ai sensi dell’art. 97 lett. d) del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.

SEZIONE II
UFFICI

Art. 33
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica con l’autonomia normativa e organizzativa che gli è propria, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di Bilancio..

Art. 34
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Art. 35
INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restano i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restano di requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’Ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 36
COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenze comunali, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale .

L’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile, e urgente sulle materie indicate dall’art. 54 del D.Lgs 267/2000.

L’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli altri atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) Il conferimento di incarichi professionali.

m) la rappresentanza dell’Ente in giudizio su delega del Sindaco.

2. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 37
FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione di fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) A mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 38
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39
AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. sono organi dell’azienda e dell’Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell’azienda e dell’Istituzione può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonchè coloro che sono in lite con l’azienda nonchè i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L’ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda Speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti, quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente locale da cui dipendono.

6. L’azienda e l’Istituzione informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, di cui all’art. 114 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il collegio dei revisori dei conti dell’Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

9. Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonchè forme autonome di verifica della gestione.

Art. 40
TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI IN SOCIETA’ PER AZIONI.

Trova applicazione l’art. 115 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.

Art. 41
SOCIETA’

1. Il Comune può gestire servizi pubblici nei limiti previsti dall’art. 116 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000, a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche, secondo le modalità disposte dal suddetto articolo 116.

Art. 42
CONCESSIONE A TERZI

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 43
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 44
REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra gli iscritti nel ruolo e negli albi di cui all’art.234 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000 dura in carica per tre anni.

2. Il Regolamento di contabilità comunale disciplina l’organizzazione dell’ufficio del revisore e i mezzi di cui questi potrà disporre per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 45
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. -

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati.

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 46
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

SEZIONE II
FORME COLLABORATIVE

Art. 47
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L’attività dell’Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48
CONVENZIONI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 49
CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale; ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l’istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell’articolo precedente per i servizi stessi.

2. La convenzione, oltre agli elementi ed obblighi previsti dalla legge deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dall’art. 34 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.

PARTE IV

TITOLO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi delle realtà associative, delle organizzazioni sindacali e dei soggetti economici.

SEZIONE I

Art. 52
QUARTIERI

1. Il Comune individua nei quartieri di cui al 2° comma dell’art. 3 del presente Statuto i luoghi privilegiati della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale.

2. Ogni quartiere ha la facoltà di eleggere e di farsi rappresentare da tre delegati. Le elezioni sono indette da un comitato spontaneo di cittadini e che all’atto della sua costituzione informa l’amministrazione presentandosi al Sindaco.

3. L’elezione dei delegati dei quartieri è disciplinata dal regolamento di cui al precedente art. 3.

4. Per l’elezione dei delegati di quartiere si applicano nel norme generali che disciplinano l’elettorato passivo. Non possono essere eletti i cittadini che già ricoprono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale.

5. All’elezione dei delegati partecipano tutti gli elettori residenti nel quartiere.

6. I delegati di quartiere durano in carica cinque anni. La loro decadenza o sostituzione è disciplinata dal regolamento.

7. I delegati dei quartieri hanno diritto di prendere conoscenza di tutti gli atti del Comune; di presentare proposte; di essere sentiti dalle commissioni, dalla Giunta e dal Consiglio comunale; di chiedere chiarimenti sulle scelte dell’amministrazione; di chiedere che il Sindaco e la Giunta riferiscano al quartiere circa specifiche questioni che lo riguardano; di essere informati circa gli atti che riguardano le zone da loro rappresentate. La loro attività è disciplinata dal regolamenti di cui al precedente comma 3°.

SEZIONE II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento disciplina i procedimenti e stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 54
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1/20 degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

SEZIONE III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 55
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 59, favorisce l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e, tramite l’adozione di idonee forme di consultazione, al procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 56
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, in apposita anagrafe previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni, gli Enti ed i gruppi che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni, degli Enti e dei gruppi devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 57
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine può essere abbreviato in caso di necessità motivata.

Art. 58
INCENTIVAZIONE

1. Agli Enti, ai gruppi, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, sia tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 59
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta degli Enti, dei gruppi, delle associazioni, degli organismi interessati e dei delegati di quartiere, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

SEZIONE IV
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 60
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali di tariffe e di personale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;

b) il Consiglio comunale.

4. Al voto referendario possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

I Referendum e le consultazioni previste dal presente Statuto non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Art. 61
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la delibazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di sottoporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 62
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 63
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, otre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

SEZIONE V
DIFENSORE CIVICO

Art. 64
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO

1. E’ istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 65
NOMINA - FUNZIONI - DISCIPLINA

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito Regolamento.

PARTE V
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66
ORGANI DELLA FUNZIONE NORMATIVA

1. Lo Statuto e i regolamenti del Comune nonché le loro modifiche, possono essere predisposti da apposita commissione consiliare con funzione redigente. Della commissione devono far parte i rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Consiglio. 2. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della consulenza di esperti in materie tecnico-giuridiche.

3. Il Consiglio comunale approva lo Statuto secondo quanto stabilito dal 4° comma dell’art. 6 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000. I regolamenti sono approvati con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 67
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. La modifica dello Statuto può essere proposta da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

3. La proposta di modifica deve essere presentata in forma di progetto redatto per articoli e viene vagliata dall’apposita commissione consiliare.

4. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate secondo le modalità stabilite dall’art. 6 comma 4° del T.U. approvato con D.lgs 267/2000.

5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 68
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dello Statuto, delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, ai delegati di quartiere, alle commissioni ed ai cittadini che agiscono secondo quanto disposto dall’art. 56 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 69
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nel T.U. approvato con D.lgs 267/2000 ed in altre leggi, e dello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

TITOLO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70
ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 71
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.