EDILIZIA RESIDENZIALE

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2001 n. 30-4135

Legge n. 431/98, art.11 Legge n. 21/2001, art. 1. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi inerenti le risorse relative all’anno 2001 e criteri per la ripartizione ai Comuni

Comunicato della Direzione Edilizia

Indirizzi tecnico-procedurali per l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2001 n. 30-4135

Legge n. 431/98, art.11 Legge n. 21/2001, art. 1. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi inerenti le risorse relative all’anno 2001 e criteri per la ripartizione ai Comuni

A relazione dell’Assessore Botta:

vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all’art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i “Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

considerato che il succitato decreto ministeriale, all’art. 2, comma 1, prevede la possibilità, per le Regioni che concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite, di stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 dello stesso decreto;

vista la legge regionale 14 maggio 2001, n.10, con la quale la Regione Piemonte ha ritenuto di integrare con propri fondi le risorse statali relative all’anno 2001;

poiché, in virtù della integrazione di cui alla legge regionale succitata, è possibile prevedere requisiti minimi dei conduttori diversi rispetto a quelli stabiliti con il già citato D.M. LL.PP. e pertanto si ritiene di stabilire soglie di incidenza del canone sul reddito più favorevoli rispetto a quelle previste dallo stesso decreto ministeriale;

rilevato, inoltre, che il più volte citato decreto ministeriale concede anche ai Comuni, che concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite dalla Regione, la facoltà di stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle previste nell’ambito dei requisiti minimi di cui al presente atto;

considerato che l’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001 n. 21, di integrazione dell’art. 11, comma 7, della legge n. 431/98 prevede la nomina di un commissario ad acta nei confronti delle Regioni che non provvedano a trasferire ai Comuni le risorse loro attribuite entro il termine di novanta giorni dall’effettiva attribuzione stessa e quindi occorre necessariamente prevedere dei termini ristretti per gli adempimenti di competenza dei Comuni, per poter provvedere alla ripartizione delle risorse;

considerato che la legge regionale 24 gennaio 2000, n.6, così come modificata dall’art. 25, comma 4 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22, attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a stabilire i criteri per l’accesso ai contributi per il sostegno alla locazione e per la ripartizione delle risorse;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che l’attribuzione agli aventi titolo dei contributi relativi al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/98 per l’esercizio 2001, sia effettuata dai Comuni previa emissione di appositi bandi, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2000, pari a complessive lire 18.743.400(euro 9.680,16), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 12%;

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti(in applicazione della normativa sull’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 18%:

Numero componenti nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

Lire 32.486.700
(euro 16.777,98)

3 persone

Lire 39.633.774
(euro 20.469,14)

4 persone

Lire 46.131.114
(euro 23.824,73)

5 o più persone

Lire 51.978.720
(euro 26.844,77)

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), è quello complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare relativo all’anno 2000, diminuito di lire 1 milione (euro 516,46) per ogni figlio a carico.

Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l’anno 2000, il cui ammontare risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

L’incidenza del canone sul reddito si calcola facendo il rapporto tra l’ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito, eventualmente diminuito in ragione dei figli a carico, del nucleo familiare.

Sono cause di esclusione dall’accesso al fondo:

- l’essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonchè la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

2) di stabilire che i Comuni fissino l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 12 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni (euro 3.098,74)/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del punto 1 l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 18 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 4,5 milioni (euro 2.324,06)/anno.

Per i nuclei familiari che includono ultrassessantacinquenni, disabili con invalidità almeno pari al 67 per cento, soggetti sottoposti a provvedimenti di sfratto esecutivo per finita locazione o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale che devono essere preventivamente indicate nel bando comunale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del punto 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento;

3) di stabilire, altresì, che le risorse disponibili sono ripartite dalla Direzione regionale dell’Edilizia tra i Comuni proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria, da effettuarsi da parte dei Comuni medesimi, delle domande pervenute;

4) di disporre che i Comuni sono tenuti, pena l’esclusione dalla ripartizione, a comunicare, secondo le modalità indicate nell’apposito Comunicato della competente Direzione, l’ammontare del fabbisogno alla Direzione regionale dell’Edilizia entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 L. 431/98;

5) di prevedere che i Comuni che introducano risorse proprie, a co-finanziamento del fondo, possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle previste nell’ambito dei requisiti minimi indicati dal presente provvedimento. La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita dal Comune, deve essere coperta dallo stanziamento comunale;

6) di demandare alla competente Direzione la formulazione di indirizzi tecnico-procedurali ai Comuni, anche al fine di agevolare la predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso ai contributi.

(omissis)


COMUNICATI

Comunicato della Direzione Edilizia

Indirizzi tecnico-procedurali per l’erogazione dei contributi per il sostegno alla locazione.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30-4135 del 15 ottobre 2001 ha individuato i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi inerenti le risorse relative all’anno 2001 ed i criteri per la loro ripartizione ai Comuni.

Con il presente comunicato si formulano gli indispensabili indirizzi tecnico-procedurali per l’applicazione dei criteri contenuti nella succitata deliberazione, anche al fine di agevolare i Comuni nella predisposizione dei bandi per l’accesso ai contributi di cui trattasi.

Competenze dei Comuni

 Al fine di consentire ai propri residenti di usufruire dei contributi per il sostegno alla locazione, ai Comuni compete l’emissione di apposito bando di concorso, la raccolta e l’istruttoria delle domande pervenute.

Per concorrere alla ripartizione delle risorse disponibili, i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione l’effettivo fabbisogno riscontrato.

La comunicazione del fabbisogno da parte dei Comuni deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

a) spedizione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a “Regione Piemonte-Direzione Edilizia-Settore Disciplina e Vigilanza, via Lagrange 24, 10123 TORINO” entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 legge 431/98.

Per la verifica del rispetto del suddetto termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del Comune, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

oppure

b) consegna a mano presso gli uffici della Direzione Edilizia della Regione Piemonte, Settore Disciplina e Vigilanza, via Lagrange 24, Torino, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, entro lo stesso termine già indicato nella precedente lettera a).

Notizia dell’avvenuta pubblicazione del sopra richiamato decreto ministeriale sulla G.U. sarà data sul sito Internet www.regione.piemonte.it, in modo da consentire ai Comuni di conoscere tempestivamente il termine da rispettare per la comunicazione alla Regione del fabbisogno.

Qualora la scadenza del termine di cui trattasi coincida con un giorno festivo, il termine di spedizione o di consegna della comunicazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La comunicazione da inoltrarsi da parte dei Comuni deve contenere la seguente dicitura:

<Ai fini della ripartizione delle risorse relative all’anno 2001, destinate ai contributi per il sostegno alla locazione, questo Comune, a seguito di emissione di apposito bando di concorso e dell’istruttoria delle domande pervenute, ha riscontrato un fabbisogno per l’erogazione dei relativi contributi pari a lire……………(euro………….). Tale fabbisogno consente di soddisfare n………..domande valide pervenute>.

Il fabbisogno da indicare nella suddetta comunicazione è pari alla somma degli importi dei contributi spettanti a ciascun richiedente, comprensivi dell’eventuale incremento riconoscibile ai nuclei familiari in cui siano presenti ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità almeno pari al 67%, soggetti sottoposti a provvedimenti di sfratto esecutivo per finita locazione, ovvero ai nuclei che versino in situazioni di particolare debolezza sociale, preventivamente individuate dal Comune nel bando di concorso.

All’interno del presente comunicato vengono forniti uno schema tipo di bando di concorso e di modulo di domanda.

Si precisa che i Comuni possono, comunque, adottare un testo di bando e un modulo di domanda diversi da quelli qui proposti.

Condizioni necessarie per accedere ai contributi

Per quanto concerne i requisiti minimi stabiliti con la DGR n. 30-4135 del 15 ottobre 2001, ossia i limiti di reddito e l’incidenza del canone sul reddito stesso, si rinvia a quanto contenuto nella deliberazione succitata.

Da quest’ultima si ricava che, relativamente ai limiti reddituali, i nuclei familiari che possono accedere ai contributi si distinguono in due categorie, l’una indicata alla lettera a) del medesimo atto deliberativo e l’altra alla successiva lettera b), con differenti incidenze del canone di locazione sui rispettivi redditi.

Il reddito da prendere a riferimento è dato dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili percepiti nell’anno 2000 da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Il nucleo familiare che occorre considerare è dato dalla composizione anagrafica alla data di apertura del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di lire un  milione (euro 516,46) per ogni figlio a carico.

Per la definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore.

Si fa ugualmente rinvio alla D.G.R. n. 30-4135 del 15 ottobre 2001 per quanto concerne il canone di locazione ed il requisito della registrazione del contratto.

Si rende opportuno precisare, inoltre, che:

-ogni tipologia di reddito concorre in egual misura alla composizione del reddito complessivo familiare, sia esso derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o di altra natura;

-ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità, indipendentemente dal fatto che sia maggiorenne o minorenne, percettore o meno di reddito e che sia o meno a carico;

-non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione.

In ordine alle cause di esclusione dall’accesso al fondo, si rimanda a quanto contenuto nel punto 1) della D.G.R. più volte richiamata.

Calcolo del contributo e determinazione del suo ammontare

Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse disponibili, è costituito dalla somma occorrente per abbattere il suo rapporto canone/reddito al 12 per cento o al 18 per cento, a seconda della fascia di appartenenza.

Esempi:

1) un nucleo familiare con reddito relativo all’anno 2000 pari a lire 15.000.000 (euro 7.746,85) e canone di locazione relativo all’anno 2000 pari a lire 5.000.000 (euro 2.582,28) si colloca nella fascia a) in quanto ha reddito inferiore a lire 18.743.400 (euro 9.680,16) e un’incidenza canone/reddito superiore al 12 per cento.

L’incidenza del canone sul reddito pari al 12 per cento ammonta per tale nucleo a lire 1.800.000 (euro 929,62).

Il contributo spettante a tale nucleo è, quindi, pari alla differenza tra il canone (lire 5.000.000 =euro 2.582,28) e la suddetta incidenza del 12 per cento (lire 1.800.000=euro 929,62).

Il contributo è, quindi, pari a lire 3.200.000 (euro 1.652,66).

2) un nucleo familiare di due persone  con reddito relativo al 2000 pari a lire 30.000.000 (euro 15.493,71) e canone di locazione del 2000 pari a lire 8.000.000 (euro 4.131,66) si colloca in fascia b), in quanto ha reddito inferiore al limite massimo previsto e un’incidenza canone/reddito superiore al 18 per cento.

In questo caso l’abbattimento dell’incidenza canone/reddito va operata fino al 18 per cento e, quindi, il contributo sarà pari al canone (lire 8.000.000=euro 4.131,66), meno l’incidenza del 18 per cento (lire 5.400.000=euro 2.788,87) e sarà, pertanto, pari a lire 2.600.000 (euro 1.342,79).

3) lo stesso nucleo familiare di cui al precedente esempio n.2, con reddito pari a lire 30.000.000 (euro 15.493,71) se, anziché corrispondere l’intero canone dovuto (lire 8.000.000=euro 4.131,66) avesse maturato una morosità di lire 400.000 (euro 206,58), l’incidenza canone/reddito andrebbe calcolata sull’importo del canone, decurtato della morosità (quindi lire 7.600.000=euro 3.925,07).

In questo caso il contributo spettante non sarebbe di lire 2.600.000 (euro 1.342,79), bensì di lire 2.200.000 (euro 1.136,21), dato dalla differenza tra il canone (al netto della morosità) e l’incidenza del 18 per cento (lire 5.400.000=euro 2.788,87).

In merito alla determinazione dell’ammontare del contributo è utile ricordare che:

- i limiti massimi di contributo concedibili sono pari a lire  6.000.000 (euro 3.098,74) per la fascia a) e lire 4.500.000 (euro 2.324,06) per la fascia b). Tali limiti sono superabili esclusivamente in caso di incremento per le categorie di particolare debolezza sociale;

- ai  nuclei a reddito zero è concedibile un contributo pari all’intero canone di locazione, al netto della morosità, nel rispetto dei limiti massimi di contributo concedibili di cui sopra;

- sull’ammontare del contributo spettante il Comune può operare un incremento fino ad un massimo del 25% qualora ricorra una o più delle fattispecie di particolare debolezza sociale preventivamente individuate nel bando comunale. L’incremento suddetto non può essere concesso nel caso in cui il Comune, per tale nucleo familiare, abbia innalzato il limite di reddito per l’accesso al fondo, fino ad un massimo del 25 per cento, in virtù dell’alternativa concessa ai sensi del punto 2 della D.G.R. sopra richiamata.

Co-finanziamento comunale

I Comuni che introducano a co-finanziamento del fondo risorse proprie possono stabilire percentuali di incidenza del canone sul reddito o articolazioni delle fasce di reddito più favorevoli rispetto a quelle indicate dalla deliberazione della Giunta Regionale.

La quota parte di contributo conseguente all’applicazione dell’incidenza di maggior favore stabilita dal Comune deve essere interamente coperta dallo stanziamento comunale.

I Comuni dovranno, pertanto, comunicare alla Regione unicamente il fabbisogno necessario ad abbattere i rapporti canone/reddito al 12 e 18 per cento e a concedere gli incrementi per i casi di disagio.




SCHEMA TIPO DI MODULO DI DOMANDA


SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO
per l’attribuzione di contributi per il pagamento
del canone di affitto  dell’alloggio
condotto in locazione

A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO?

A tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio.

CHI PUO’ FAR DOMANDA?

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2000, e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore alla somma di lire 18.743.400 (euro 9.680,16), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 12 per cento;

2) abbiano fruito di un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 18 per cento:

Numero componenti nucleo familiare

Limite reddituale

1 o 2 persone

Lire 32.486.700
(euro 16.777,98)

3 persone

Lire 39.633.774
(euro 20.469,14)

4 persone

Lire 46.131.114
(euro 23.824,73)

5 o più persone

Lire 51.978.720
(euro 26.844,77)

Il reddito da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), è quello complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare relativo all’anno 2000, diminuito di lire 1 milione (euro 516,46) per ogni figlio a carico.

Il canone (o la somma dei canoni) da considerare è quello dovuto per l’anno 2000, il cui ammontare risulta dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

CHI E’ ESCLUSO?

Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:

- I conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- I titolari, siano essi  richiedenti o  componenti del  nucleo familiare,  di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonchè i titolari, siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza.

SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE

La Giunta Regionale ha previsto la possibilità di concedere particolari benefici ai nuclei familiari in cui sono presenti ultrasessantacinquenni, disabili con percentuale di invalidità almeno del 67% o soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione.

In aggiunta a tali situazioni, questo Comune prevede altri casi di particolare debolezza sociale:

-………………….;

-…………………..;

-…………………..

I suddetti stati e situazioni saranno evidenziati nella domanda e documentati nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal Comune.

Va presentata presso……………………….., entro e non oltre le ore..…del giorno…………..

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.