Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 / 10 / 2001
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Codice 25.9
Autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 1 attraversamento fognario
sul rio Molino nel Comune di Ghiffa. Ditta: Comune di Ghiffa
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ghiffa ad eseguire
le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità
indicate nei disegni allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente
vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti
condizioni:
1. lopera dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali
e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di che trattasi mentre quello
eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà
essere asportato dallalveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della
stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta
iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni
dovute a causa di forza maggiore.
E fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto
autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori
non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore,
dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a
monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di
garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo
paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale
per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine
della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle
aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 18 luglio 2001, n. 985
Giovanni Ercole