Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2001, n. 27-3939
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale
relativo al progetto di Ampliamento e rinnovo della cava di sabbie silicee
sita in localita Snive, dei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia
(CN), presentato dalla Societa Sibelco Italia S.p.A.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito
al progetto di Rinnovo e Ampliamento della cava di sabbie silicee in
località Snive dei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia (CN) presentato
dalla Società Sibelco Italia S.p.A. con sede in Robilante - Regione Ponte
Nuovo, in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni
di seguito evidenziate:
* il progetto proposto risulta definito in coerenza con lesigenza di tutela
delle componenti ambientali coinvolte, consentendo peraltro il raggiungimento
di significativi risultati in termini produttivi ed occupazionali;
* la prosecuzione dellattività estrattiva nello stesso sito consente il
prosieguo della connessa attività industriale che risulta essere già da
sempre condotta in unottica di compatibilità e di rispetto delle risorse
ambientali senza implicare impatti aggiuntivi;
* per lattuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di coltivazione
e di recupero ambientale che non snaturano la capacità riproduttiva delle
risorse naturali coinvolte;
* la sequenza dei lavori di coltivazione che va ad interessare in successione
larea attualmente in attività e le zone denominate Muntacala e Plunea,
nonché la stessa evoluzione dei lavori allinterno delle singole zone progettuali
consentono un recupero ambientale in corso dopera limitando in tal modo
lesposizione di rilevanti superfici scoperte;
* gli interventi di recupero ambientale, progettati in linea di massima
sulla base delle esperienze già eseguite garantiscono un efficace reinserimento
delle aree di cava nel contesto ambientale della zona, ferma restando la
possibilità di introdurre, in fase di attuazione, modifiche migliorative
alla luce di nuove tecniche che potranno essere messe eventualmente a disposizione
sia in virtù di specifiche nuove esperienze acquisite nel corso dei lavori;
* lattività estrattiva in località Snive costituisce una rilevante realtà
sia sotto il profilo occupazionale nellambito territoriale di riferimento,
sia perchè il sito estrattivo in oggetto riveste il ruolo di polo per il
reperimento di materiali silicei di importante significato anche a livello
nazionale;
* Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:
* il proponente deve acquisire dal competente Settore Regionale i provvedimenti
necessari ai fini di rendere possibile il mutamento temporaneo degli usi
civici esistenti nel sito, presupposto indispensabile per lottenimento
delle autorizzazioni e per la conseguente realizzazione dellopera;
* siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative alla coltivazione
di cava e al recupero ambientale nonché i controlli in corso dopera previste
nellallegato tecnico predisposto ai sensi della l.r. 69/1978, nellatto
unico ex l.r. 45/1989 e nella determinazione ex D.lgs 490/1999 i cui contenuti
sono stati anticipati in Conferenza con nota del Settore Regionale Gestione
Beni Ambientali e nella nota n. 36449/6137 del 3 agosto 2001;
* prima dellinizio dei lavori relativi allampliamento sia dato corso
al piano di monitoraggio per il controllo qualitativo dei corsi dacqua
interessati dallintervento, tramite lindice I.B.E. e lanalisi dei solidi
sospesi con campionamenti, eseguiti nel periodo stagionale maggiormente
significativo, sul rio degli Agnelli, a monte della confluenza con il Vermenagna,
sul rio Brignola e sul Vermenagna a monte e a valle della confluenza con
il rio degli Agnelli;
* per il contenimento delle polveri la ditta è tenuta ad utilizzare macchinari
di perforazione muniti di idonei sistemi di spurgo a bocca foro per la
successiva separazione dei fini.
* in corso dopera e a seguito delle relazioni di consuntivo concernenti
i lavori di recupero ambientale, eseguiti annualmente, le Amministrazioni
si riservano di prescrivere modalità esecutive per ottimizzare il reinserimento
del sito nel contesto forestale della zona, ferme restando le finalità
e gli scopi del progetto approvato.
* Di dare atto che ai sensi dellart. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:
* il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore
regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi
favorevolmente con atto unico n. 8564 del 25 luglio 2001, ai sensi della
l.r. 45/1989;
* Di dare atto, altresì, che:
* i Comuni di Roaschia, Robilante e Roccavione si impegnano ad autorizzare
lintervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 90 giorni a decorrere dalla
data di acquisizione dellautorizzazione ex D.lgs 490/1999 che farà seguito
al provvedimento relativo allatto di conciliazione e di mutamento temporaneo
delluso civico;
* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;
* di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi allA.R.P.A. linizio
lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti per farne parte
integrante:
* deliberazione n. 26 del 15 maggio 2001 della Comunità Montana Valli Gesso
Vermenagna Pesio;
* atto unico, ex l.r. 45/1989, n. 8564 del 25 luglio 2001 del Corpo Forestale
dello Stato - Coordinamento provinciale di Cuneo;
* contributo tecnico, ex l.r. 69/1978 del Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva;
* verbali della Conferenza di Servizi in data 26 marzo 2001, 19 aprile
2001, 27 giugno 2001 e 3 agosto 2001;
* nota della Provincia di Cuneo n. 3664/6137 del 3 agosto 2001.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio Deposito Progetti della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Ammninistrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro cenotventi giorni dalla data di
cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
(omissis)