Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 / 10 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2001, n. 28-3866
Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di prendere atto di quanto disposto dal D.M. 8.6.2001, e di confermare
quanto già disposto con deliberazione GR n.54-1768 del 12.12.2000 per i
pazienti di età da sei mesi a 18 anni.
A partire dal compimento del 19° anno di età si applica il tetto di spesa
di L. 270.000 mensili per i soggetti maschi e di L. 190.000 per le femmine.
- di dare atto che la procedura già in atto per la prescrizione dei prodotti
a favore di pazienti affetti da morbo celiaco non abbisogna di modifiche,
ferma restando la possibilità da parte delle Aziende Sanitarie di dotarsi
di programmi informatici o di altri sistemi utili alla semplificazione
delliter relativo alla prescrizione distribuzione dei prodotti.
- di stabilire che per le malattie metaboliche congenite e per la fibrosi
cististica, malattia fibrocistica del pancreas mucoviscidosi, spetta allo
specialista che effettua la diagnosi o che ha in cura il paziente presso
i Centri di riferimento, individuare i prodotti (alimenti, farmaci salvavita,
enzimi, cofattori) da impiegare per la cura.
Restano esclusi dalla spesa a carico del S.S.N. i farmaci inseriti in fasci
C, salvo diversa disposizione della C.U.F.
- di stabilire che i sostituti del latte materno fino al compimento del
sesto mese di età del figlio, siano prescritti a favore della madre sieropositiva
per HIV mediante la stessa procedura già in uso per garantire la riservatezza
per la prescrizione dei farmaci.
(omissis)